STRANIERI E MINORANZE TRA DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE. LA TUTELA PENALE Verona, 15 marzo 2008 Facoltà di Giurisprudenza, Via C. Montanari, 9 Aula Bartolomeo Cipolla IVAN SALVADORI Dottorando in Diritto penale Università degli Studi di Verona http://www.ivansalvadori.blogspot.com e.mail: ivansalvadori@daad-alumni.de 1
CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE 1. Cos è la discriminazione 2. Alcuni esempi di discriminazione 3. Come è regolamentata (Fonti internazionali e nazionali) 4. La normativa penale 5. Alcuni casi giurisprudenziali Dr. Ivan Salvadori 2
LA NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE ART. 43 D.lgs. 286/98 Costituisce discriminazione: Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l ascendenza o l origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia come scopo o l effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. Dr. Ivan Salvadori 3
ATTI DI DISCRIMINAZIONE (DIRETTA) ART. 43, co. 2, D.lgs. 286/98 Compie atti di discriminazione: a. Il p.u. o i.p.s. che compie o ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia, lo discriminino ingiustamente b. Chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire benei o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione c. Chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l accesso alla occupazione, all alloggio, all istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia in ragione della sua condizione d. Chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l esercizio di un attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero e. Il datore di lavoro o i suoi preposti che compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori Dr. Ivan Salvadori 4
ATTI DI DISCRIMINAZIONE INDIRETTA ART. 43, co. 2, lett. E) D.lgs. 286/98 Costituisce discriminazione indiretta: ogni trattamento pregiudizievole conseguente all adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una detrminata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confesssione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell attività lavorativa. Dr. Ivan Salvadori 5
LA NUOVA NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE ART. 2 D.lgs. 215/03 (Attuazione Direttiva 2000/43/CE) Art. 2a): discriminazione diretta : quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga. Art. 2b): discriminazione indiretta: quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone Dr. Ivan Salvadori 6
ALCUNI ESEMPI DI DISCRIMINAZIONE 1. Mancata assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (Trib. Milano, sez. I, sent. 3624/2002) 2. Mancato accesso al lavoro nella pubblica amministrazione (Tar Veneto, n. 782/2004; Tar Toscana n. 38/2003) 3. Mancata concessione credito al consumo (Trib. Trento, decreto 04/07/2002; decreto 23/09/2002) 4. Tariffe compagnie telefoniche/assicurative (Tariffe diverse per contratti telefonici; o RC auto) Dr. Ivan Salvadori 7
LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI Convenzione internazionale di New York del 1966: Convenzione sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale Convenzione OIL n. 143/1975: Convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti Convenzione di New York del 1989: Convenzione sui diritti del fanciullo Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea: Art. II-21, titolo III, Uguaglianza Direttive 2000/43/CE; 2000/73/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall origine etnica Dr. Ivan Salvadori 8
LE FONTI NORMATIVE INTERNE Art. 3 Costituzione: Principio di uguaglianza L. 654/75 (cd. Legge Reale ): Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York L. 205/93 (cd. Legge Mancino ): Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa D.lgs. No. 286/98: Testo unico sull immigrazione L. 85/06: Modifica al codice penale in materia di reati di opinione Dr. Ivan Salvadori 9
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA ART. 3 Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali Dr. Ivan Salvadori 10
LA LEGISLAZIONE PENALE ART. 3, co 1, L. 654/75 (modif. L. 85/06): E punito con la pena della reclusione: Art. 1a): chi propaganda (diffonde) in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga (incita) a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi). Art. 1b): chi, in qualsiasi modo, istiga (incita) a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Dr. Ivan Salvadori 11
LA LEGISLAZIONE PENALE ART. 2 L. 205/93: E punito con la pena della reclusione: Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila Dr. Ivan Salvadori 12
LA LEGISLAZIONE PENALE ART. 3, co 1, D.L. 122/93 ( conv. L. 205/93): Circostanza aggravante: Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. Dr. Ivan Salvadori 13
ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI 1. Cass. pen n. 19378/05 (20 maggio 2005): (Epiteto marocchino e sussistenza dell aggravante della finalità di discriminazione razziale) 2. Cass. pen. n. 44295/05 (5 dicembre 2005): (Epiteto sporco negro ed esclusione dell aggravante della finalità di discriminazione razziale) 3. Cass. pen. n.46783/2005 (21 dicembre 2005): (Rifiuto di servire bevande ad extracomunitari e sussistenza art. 3a) L. 654/75 654/75) Dr. Ivan Salvadori 14
SITI INTERNET UTILI http://www.coe.int/ecri http://www.cestim.it http://www.pariopportunita.gov.it/defaultdesktop.aspx?page=91 http://www.meltingpot.org/archivio1009.html http://www.asgi.it/ Dr. Ivan Salvadori 15
GRAZIE PER L ATTENZIONE Ivan Salvadori Dottorando in Diritto Penale http://www.ivansalvadori.blogspot.com e.mail: ivansalvadori@daad-alumni.de 16 Dr. Ivan Salvadori 16