La formazione in materia di salute e sicurezza Alessandro PALESE Direzione Sanità Regione Piemonte 23 novembre 2016 Campus L. Einaudi Lungo Dora Siena 110 Torino
Le Indicazioni operative La Regione Piemonte con le Indicazioni operative per la formazione in materia SSL recepisce l Accordo Stato Regioni 128 del 7 luglio definisce delle norme di dettaglio introduce le modalità di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori per coordinatori della sicurezza conferma i procedimenti conseguenti ad inadempienze dei soggetti formatori
Le Indicazioni operative
Le Indicazioni operative
Le Indicazioni operative Per poter erogare i corsi su indicati non è necessario che il soggetto formatore richieda un autorizzazione La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro
La formazione in materia di salute e sicurezza Questi sono i corsi per i quali è richiesto un inserimento negli elenchi dei soggetti abilitati.
La formazione in materia di salute e sicurezza Data anche la complessità della normativa in materia, non è sempre agevole comprendere quali siano i soggetti formatori che possono legittimamente erogare i diversi corsi obbligatori. Per facilitare l individuazione dei soggetti formatori che posseggono i requisiti previsti dalla normativa, la Regione Piemonte, avvalendosi della Commissione soggetti formatori, pubblica sul proprio sito Internet gli elenchi dei soggetti abilitati all erogazione di tali corsi.
La formazione in materia di salute e sicurezza La Commissione soggetti formatori Presso la Direzione Sanità della Regione Piemonte è istituita la Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. La commissione è composta da rappresentanti dei seguenti soggetti individuati dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08: Direzione Sanità e Coesione sociale della Regione, SPreSAL, INAIL Piemonte, Direzione regionale dei VVF, CGIL, CISL, UIL, UGL, Confindustria, Confartigianato, Coldiretti, Confcooperative, Confapi e altri enti indicati dal Comitato Regionale di Coordinamento.
La formazione in materia di salute e sicurezza Individuazione dei soggetti formatori - I soggetti formatori ope legis sono quelli che non devono essere autorizzati dalla Commissione regionale e che sono quindi inseriti negli elenchi su loro semplice richiesta - I soggetti formatori autorizzati dalla Commissione sono quelli che devono dimostrare di possedere i requisiti per essere inseriti negli elenchi e si dividono in due grandi categorie: 1. Le parti sociali e gli organismi paritetici 2. I soggetti formatori accreditati
La formazione in materia di salute e sicurezza Procedimenti della Commissione Accoglimento: se la domanda viene valutata positivamente, il soggetto viene inserito negli elenchi Sospensione: se viene richiesta della documentazione integrativa, i termini del procedimento sono sospesi Diniego: il soggetto non viene inserito negli elenchi e la decisione della Commissione viene formalmente comunicata al soggetto formatore con nota del Settore regionale competente
La formazione in materia di salute e sicurezza Procedimenti conseguenti ad inadempienze Richiamo: in caso di inadempienze lievi, ad esempio, mancata comunicazione di inizio corso o del verbale finale, la Commissione invia al soggetto formatore una nota di richiamo Cancellazione: a seguito di gravi inadempienze, quali, ad esempio, falsificazione di attestati, registri, verbali, la Commissione può disporre la cancellazione dagli elenchi dei soggetti formatori. L avvio del procedimento viene comunicato formalmente con la richiesta di presentare delle controdeduzioni. Se la valutazione è ancora negativa il soggetto viene cancellato dagli elenchi fino a tre anni.
Corso di formazione per R-ASPP La formazione per R-ASPP è disciplinata dall art. 32 del D.lgs. 81/08 e dall Accordo Stato Regioni 128/CSR del 7/7/2016 (GU 19/8/2016) Le Indicazioni operative definiscono, come norma di dettaglio, delle procedure regionali per la realizzazione dei corsi R-ASPP finalizzate a garantire la qualità della formazione erogata Il percorso formativo per R-ASPP è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C. I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati nell Accordo Stato Regioni 128/16 L utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell allegato II dell Accordo 128/16 è consentito per il modulo A e per l aggiornamento
Corso di formazione per R-ASPP Parti sociali Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, richiamate nell art. 32, comma 4 del D.Lgs 81/08, per essere inserite nell elenco dei soggetti formatori per R-ASPP, devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte sanita@cert.regione.piemonte.it Esse devono essere rappresentate presso il CNEL a livello nazionale ed essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro
Corso di formazione per R-ASPP Parti sociali Qualora l associazione richiedente non sia rappresentata presso il CNEL, ai fini dell inserimento negli elenchi regionali da parte della commissione regionale, deve: - dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo alla commissione copia dell atto costitutivo e dello statuto; - dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando alla commissione copia dei contratti.
Corso di formazione per R-ASPP Organismi paritetici Gli organismi paritetici sono autorizzati dalla Commissione regionale e quindi inseriti nell elenco solo se composti da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti per le parti sociali. Devono presentare domanda alla quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.)
Corso di formazione per R-ASPP Strutture formative di diretta emanazione Le parti sociali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione. Queste ultime devono essere accreditate secondo il modello di accreditamento regionale, ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 (ASR 128/16)
Corso di formazione per R-ASPP Soggetti formatori accreditati Devono essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione L Accordo Stato Regioni 128/16 non prevede più per tali soggetti il possesso dell esperienza formativa o professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro almeno biennale
Corso di formazione per R-ASPP Comunicazione di inizio corso I soggetti formatori devono comunicare, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, sede, giorni e orari di svolgimento della stessa e delle relative verifiche di apprendimento. Le comunicazioni devono essere inviate all indirizzo di posta elettronica: corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it
Corso di formazione per R-ASPP Invio verbale dei singoli moduli Per ogni singolo modulo (A, B e C) deve essere redatto un verbale finale, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve contenere i seguenti elementi: Dati del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso Modulo e Macro-Settore Ateco, numero complessivo di ore Luogo e periodo di svolgimento Responsabile del progetto formativo, tutor e docenti Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti Per ogni partecipante: ore di assenza, idoneità/non idoneità, commissione d esame, data e prova d esame effettuata
Corso di formazione per R-ASPP Aggiornamento Le ore minime complessive dell aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto: - RSPP: 40 ore nel quinquennio - ASPP: 20 ore nel quinquennio I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi per i moduli A, B e C. La comunicazione di inizio alla Regione Piemonte corso non è dovuta per i corsi di aggiornamento I corsi di aggiornamento devono essere di preferenza distribuiti lungo il quinquennio, evitando di concentrarli in un unico blocco
Corso di formazione per R-ASPP Aggiornamento L aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e- learning secondo i criteri previsti nell allegato II dell Accordo 128/16 L aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari, a condizione che i contenuti siano coerenti con quanto indicato nell Accordo 128/16, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento previsto: - RSPP 20 ore - ASPP 10 ore
Corso di formazione per DL-RSPP La formazione per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è disciplinata - art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08 - Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 223 - Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012 n. 153 - Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 n. 128 Le Indicazioni operative definiscono delle procedure regionali per la realizzazione dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro finalizzate a garantire la qualità della formazione erogata
Corso di formazione per DL-RSPP I soggetti formatori Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici sono inserite negli elenchi su specifica richiesta da effettuarsi mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte, da inviare all indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
Corso di formazione per DL-RSPP I soggetti formatori I soggetti formatori accreditati sono inseriti negli elenchi su specifica richiesta da effettuarsi mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte, senza dover più dimostrare i due anni di esperienza nel campo della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro sanita@cert.regione.piemonte.it
Corso di formazione per DL-RSPP Comunicazione di inizio corso e verbale finale I soggetti formatori devono comunicare, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, sede, giorni e orari di svolgimento della stessa e delle relative verifiche di apprendimento. Il verbale finale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, deve contenere i seguenti elementi: Dati del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso Luogo e periodo di svolgimento Responsabile del progetto formativo, tutor e docenti Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it
Corso ponteggi e funi La formazione dei lavoratori e dei preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e la formazione dei lavoratori e preposti addetti all impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 136 e 116 e dall Allegato XXI del D.Lgs 81/08. Le Indicazioni operative definiscono un sistema di autorizzazione all erogazione dei corsi, da parte della Commissione regionale, differenziato in base alla natura dei soggetti formatori.
Corso ponteggi e funi Parti sociali Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nei settori dei lavori edili e di ingegneria civile, per poter essere autorizzate a svolgere in Piemonte i corsi di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio ponteggi e per lavoratori e preposti addetti all impiego di sistemi di accesso mediante funi, e essere inserite nei relativi elenchi, devono: le associazioni rappresentate nell elenco del sito internet www.cnel.it, devono essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile le altre, dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo copia dell atto costitutivo e dello statuto e di essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile
Corso ponteggi e funi Organismi paritetici Gli organismi paritetici, istituiti nel settore dell edilizia, devono presentare domanda al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell organismo stesso (Es: atto costitutivo ) Sono autorizzati dalla Commissione e inseriti negli elenchi se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie di CCNL di comparto, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Circ. 13/2012 Ministero Lavoro) Le domande possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l inserimento nell elenco
Corso ponteggi e funi I soggetti formatori devono avere la disponibilità: - di ponteggi, funi, nonché di attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari all effettuazione completa e in sicurezza delle prove pratiche e delle prove di verifica finale - di un area opportunamente delimitata che consenta di effettuare in sicurezza le prove pratiche Devono utilizzare docenti che possano dimostrare di possedere i requisiti previsti rispettivamente per i corsi ponteggi e i corsi funi
Corso ponteggi e funi Comunicazione di inizio corso e verbale finale I soggetti formatori devono comunicare, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, sede, giorni e orari di svolgimento della stessa e delle relative verifiche di apprendimento. Il verbale finale, da conservare per almeno dieci anni per eventuali controlli, deve contenere i seguenti elementi: Dati del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso Luogo e periodo di svolgimento Responsabile del progetto formativo, e docenti Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 La formazione dei lavoratori incaricati dell uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari e del datore di lavoro che ne fa uso è disciplinata dall art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08 nonché dall Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53 I soggetti formatori elencati nell Accordo Stato-Regioni, sezione B, punto 1.1, lettere a, b, c, e (Regioni, ASL, Ministero Lavoro, Ordini e Collegi professionali) non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione e sono inseriti nell elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta sanita@cert.regione.piemonte.it
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 Parti sociali Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per poter essere inserite negli elenchi dei corsi di formazione per lavoratori incaricati dell uso di attrezzature devono presentare apposita domanda alla Commissione: quelle rappresentate presso CNEL a livello nazionale, dichiarando di essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore di impiego delle attrezzature per le quali si richiede l inserimento negli elenchi le altre, dimostrando la propria natura associativa, trasmettendo copia dell atto costitutivo e dello statuto e di essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore di impiego delle attrezzature
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 Organismi paritetici Gli organismi paritetici devono presentare domanda al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell organismo stesso (Es: atto costitutivo ) Sono autorizzati dalla Commissione e inseriti negli elenchi se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di CCNL di comparto. Le domande possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l inserimento nell elenco
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 I soggetti formatori accreditati I soggetti formatori accreditati devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 1. esperienza formativa almeno triennale maturata nella formazione per le specifiche attrezzature e cioè aver realizzato corsi in almeno tre diversi anni solari, fra i cinque immediatamente precedenti il 12/3/13 (data di entrata in vigore dell Accordo) 2. esperienza formativa di almeno sei anni in materia di sicurezza sul lavoro e cioè lo svolgimento, in almeno sei diversi anni solari, fra i nove immediatamente precedenti la data della richiesta, di almeno 16 ore di formazione all anno nel campo della sicurezza del lavoro.
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 L esperienza professionale deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (es. studio di consulenza) oppure da una persona fisica che rivesta il ruolo di titolare, dipendente, socio 3. Essere un azienda produttrice/distributrice/noleggiatrice/utilizzatrice (quest ultima limitatamente ai propri lavoratori) delle attrezzature per le quali si chiede l autorizzazione
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 Requisiti dei docenti Le docenze devono essere effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell utilizzazione delle attrezzature di che trattasi I contenuti e la durata dei percorsi formativi sono indicati negli allegati dal III al X dell Accordo Stato-Regioni 53/2012.
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 Comunicazione di inizio corso e verbale finale I soggetti formatori devono comunicare, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, sede, giorni e orari di svolgimento dei singoli moduli e delle relative verifiche di apprendimento. Il verbale finale, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, deve contenere i seguenti elementi: Dati del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso Luogo e periodo di svolgimento Responsabile del progetto formativo, e docenti Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 La formazione dei Coordinatori per la progettazione e l esecuzione dei lavori è disciplinata dall art. 98 e dall Allegato XIV del D.lgs. 81/08 Sono soggetti formatori del corso di formazione: a) Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL) b) Ordini e collegi professionali c) INAIL d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell edilizia e le scuole edili costituite nell ambito degli stessi organismi paritetici f) Università
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 Le Regioni, ASL, INAIL, gli Ordini e Collegi professionali e le Università non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione e sono inseriti nell elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta, da inviare a: sanita@cert.regione.piemonte.it
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 Parti sociali Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nei settori dei lavori edili e di ingegneria civile, per poter essere inserite negli elenchi regionali, devono presentare apposita domanda alla Commissione: quelle rappresentate presso CNEL a livello nazionale, dichiarando di essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale del comparto edile le altre, trasmettendo copia dello statuto e di un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile
Corso per l utilizzo di attrezzature ex art. 73 Organismi paritetici Gli organismi paritetici, istituiti nel settore dell edilizia, possono presentare domanda alla quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell organismo stesso (Es: atto costitutivo ) Sono autorizzati dalla Commissione e inseriti negli elenchi se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di CCNL di comparto. Tutte le richieste devono essere inviate tramite PEC all indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it