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Circolare n. 11 del 28 marzo 2008 Spese auto IVA (art. 19 bis 1 DPR 633/72) Il regime di detraibilità dell Iva afferente le autovetture è stato modificato dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), alla luce della decisione del Consiglio dell Unione Europea del 18 giugno 2007. Si deve innanzitutto evidenziare che per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore diversi dai trattori agricoli e forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. È da sottolineare che la disposizione non si applica ai motocicli ad uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. ai quali resta applicabile la disciplina prevista dalla lett. b) dell art. 19-bis1, che preclude totalmente la detrazione dell imposta, salvo che i beni formino oggetto dell attività propria dell impresa. Per effetto di tale intervento, la lettera c) dell art. 19-bis1 ha ribadito le percentuali di detrazione previste dalla decisione del Consiglio UE del 18 giugno 2007, relative all imposta sull acquisto o sull importazione dei veicoli stradali a motore, che risultano essere le seguenti: Utilizzo autovettura Dal 2007 detraibilità IVA impresa esclusivamente aziendale 100% dipendenti amministratori professionisti Agenti e rappresentanti 100%

La circolare dell Assonime n. 11 del 14 febbraio 2008 (confermata dalla Risoluzione Ministeriale n. 6/2008) ha precisato che la detrazione integrale dell IVA è ammessa quando si escluda qualsiasi destinazione a finalità estranee all attività di impresa o di lavoro autonomo: ad esempio, in presenza di veicoli per i quali le procedure aziendali documentino il loro esclusivo utilizzo per lo svolgimento delle suddette attività o comunque sia riscontrabile un uso aziendale non compatibile con l uso privato degli stessi. Analoga detrazione è prevista per l Iva sull acquisto di carburante e lubrificanti, sulle operazioni di impiego dei veicoli stradali e sui pedaggi autostradali (per questi ultimi dal 1 gennaio 2008, mentre in precedenza l imposta era totalmente indetraibile). Si precisa, inoltre, che l onere probatorio dell inerenza totale ricade sul soggetto passivo che computa integralmente in detrazione l imposta relativa ai veicoli adibiti ad uso esclusivo dell attività. Uso dipendenti In alternativa alla detrazione limitata al, per le spese inerenti gli autoveicoli concessi in uso ai dipendenti è consentita la detrazione integrale dell imposta, salvo riaddebito parziale soggetto ad Iva delle spese sostenute, in funzione dell uso personale, da parte del dipendente, dell autoveicolo aziendale. In questo caso, a decorrere dal 1 marzo 2008, la base imponibile non potrà essere inferiore al valore normale, determinato in misura pari all ammontare del fringe benefit reddituale (30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km annui sulla base delle Tariffe Aci, previo scorporo dell Iva). Nel caso di riaddebito al dipendente di un corrispettivo superiore a detto valore minimo, la base imponibile sarà invece costituita dal corrispettivo pattuito. IMPOSTE REDDITI Il D.L. 2 luglio 2007 n. 81 conv. in L. 3 agosto 2007 n. 127 ha modificato, con effetto dal periodo d imposta 2007, talune percentuali entro cui, a seconda dell utilizzo dell auto, è consentito il recupero di costi e spese d esercizio. In particolare le nuove percentuali di deducibilità sono le seguenti: Utilizzo autovettura impresa esclusivament e aziendale* dipendenti Deducibilità imposte sui redditi 2007 100% 90%

amministrator i professionisti Agenti e rappresentanti 80% I veicoli ad uso esclusivamente aziendale sono: - i veicoli adibiti ad uso pubblico; - i veicoli utilizzati dagli autonoleggiatori e dalle autoscuole; - i veicoli il cui commercio costituisce l oggetto dell attività dell impresa. L Agenzia delle Entrate ha precisato che sono considerati strumentali i veicoli senza i quali l attività non può essere esercitata (Ris. 59/E del 23/03/2007; Circ. 1/E del 19/01/2007; Circ. n. 48/E del 10/02/1998 e Circ. n. 37/E del 13/02/1997). Di fatto, tale interpretazione è fondata sulla strumentalità per natura o riferibile all oggetto dell attività, con l ulteriore conseguenza che non sarebbe ammessa prova contraria. Ai fini delle imposte sui redditi permangono: il tetto di costo auto di euro 18.076 per ammortamento e leasing previsto per le auto utilizzate ad uso da imprese e professionisti; il tetto di costo auto di euro 25.823 per gli agenti e rappresentanti di commercio; il limite massimo deducibile di euro 3.615,20 annui previsto per i canoni di noleggio a lungo termine riferiti ad autovetture utilizzate da imprese e professionisti; il limite si applica alla sola quota del canone riferita alla pura locazione dell auto al netto dei servizi accessori e deve essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo. Veicoli concessi in uso agli amministratori I costi relativi alle auto concesse in uso agli amministratori sono deducibili al ed è ammessa la deduzione del benefit. In sostanza, il recupero a tassazione degli oneri per ammortamenti, canoni di leasing e spese di impiego si opera limitatamente alla differenza tra l importo totale di tali oneri e il valore di fringe benefit tassato in capo all amministratore, il quale costituisce spesa integralmente deducibile da parte del datore di lavoro sia ai fini delle imposte sui redditi che dell IRAP. La C.M. del 10 febbraio 1998 n. 48 ha specificato che il benefit viene imputato prioritariamente alle spese parzialmente deducibili ed in via residuale alle altre spese (ammortamenti e canoni di leasing).

Ad esempio si ipotizzino i seguenti dati: Costo acquisto auto 34.000,00 Costi e spese auto 6.000,00 Benefit tassato in busta paga 3.200,00 Importo civilistico Ammortamento 25% 8.500,00 - ammortamento su max 18.076* Costi deducibili 1.807,60 Costi indeducibili - ammortamento indeducibile 6.692,40 Costi e spese 6.000,00 - benefit tassato in busta paga - del residuo ( 6.000-3.200) 3.200,00 1.120,00 - spese indeducibili 1.680,00 Totali 14.500,00 6.127,60 8.372,40 * L ammortamento deducibile è pari a: (18.076:34.000)*100 = 53,16% 8.500*53,16%= 4.519 4.519* =1.807,60 Veicoli concessi in uso ai dipendenti La C.M. sopra citata ha chiarito che si considera dato in uso al dipendente, ai fini delle imposte sui redditi, il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d imposta dal datore di lavoro. Non è necessario che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente, né che l uso sia avvenuto in modo continuativo, mentre è indispensabile provare, in base a idonea documentazione, l utilizzo da parte del dipendente.

Tra le spese da dedurre al 90% si comprendono anche le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio, senza alcun limite del costo dell auto fiscalmente rilevante. Determinazione del fringe benefit in capo all amministratore e al dipendente L art. 15-bis, comma 7 lett. a) del D.L. n. 81/2007, modificando l art. 51, comma 4, lett. a) del Tuir, ripristina gli originari criteri di calcolo forfetario del fringe benefit previsti laddove l autovettura venga data in uso al dipendente. Dal 2007, dunque, il reddito da far concorrere alla formazione dell imponibile fiscale e previdenziale del dipendente si quantifica in misura pari al 30% della Tariffa Aci in base a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al prestatore. Durata minima leasing Per i leasing la deduzione del canone spetta solo se la durata del contratto non è inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 dell art. 164: attualmente, dunque, 48 mesi. Tale limitazione si riferisce alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del c. 1 dell art. 54 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, ai ciclomotori e ai motocicli utilizzati dai soggetti esercenti arti e professioni o esercenti l attività di agenzia o di rappresentanza del commercio.