COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO Nella seduta del 16/09/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel mese di maggio 2012 il ricorrente stipulava con l intermediario odierno resistente un contratto di finanziamento per un importo lordo complessivo di euro 22.080,00, ad un t.a.n. del 4,70%, t.a.e.g. del 15,69% e un t.e.g. del 15,58%; il contratto prevedeva inoltre un tasso di mora pari al t.a.n. aumentato di cinque punti percentuali. Con lettera di reclamo, inoltrata per il tramite di un legale di fiducia, il ricorrente lamentava l usurarietà del costo complessivo del finanziamento, chiedendo la restituzione degli interessi corrisposti e l emissione di un nuovo piano di ammortamento per la sola quota capitale; in via subordinata chiedeva l accertamento della onerosità delle voci di costo connesse la finanziamento, con la conseguente restituzione della quota oltre soglia, con conseguente rideterminazione del t.a.e.g. e del t.e.g. contrattualmente previsti. Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro, sempre per il tramite del legale di fiducia: svolte talune considerazioni circa la natura e la determinazione degli interessi di mora, che, in caso di inadempimento, vanno sempre e comunque a sommarsi fisicamente all interesse corrispettivo, evidenziava che, sulla base della normativa in materia e della giurisprudenza,. nel nostro caso, si ha: TEG 15,58% + ¼ 15,58% + 4 = 23,475% Tasso soglia alla data di sottoscrizione del contratto: Pag. 2/6
17,85%. Da ciò inferiva che il TEG effettivo, considerando anche i tassi di mora che,, per quanto esposto, vanno computati.., è, pertanto sicuramente superiore al tasso soglia e, perciò, che il contratto è nullo. Sempre in merito agli interessi di mora, contestava ancora la loro eccessiva onerosità, indipendente dalle considerazioni inerenti al cumulo con gli interessi corrispettivi. Parimenti, rilevava la eccessiva onerosità delle spese di istruttoria. del costo di intermediazione dell indennità assicurativa. In particolare, per quanto riguarda le spese di istruttoria, nel caso di specie pari all 1,99% del capitale mutuato di euro 17.589,95, il riferito giudizio di eccessiva onerosità riveniva dal confronto con i costi della specie mediamente praticati nel mercato finanziario, ove la relativa percentuale sul capitale finanziato è compresa in genere tra lo 0,1% e lo 0,5%, toccando in alcuni casi anche l 1%. Con riguardo agli oneri assicurativi, sosteneva che la clausola è eccessivamente onerosa, non solo se si tiene conto dell entità del suo importo, rispetto al netto mutuato, ma anche perché prevede che i costi afferenti alla copertura assicurativa non sono rimborsabili al cliente in quanto sostenuti direttamente dal finanziatore. Sottolineava inoltre di essere stato sottoposto ad un esborso eccessivo per costo di intermediazione, la cui percentuale doveva essere, tra l altro indicata, cosa non avvenuta nel caso di specie ; provvedeva pertanto alla relativa determinazione, utilizzando la formula secondo cui: MED = COMMISSIONE * 100 / AMMONTARE FINAZIATO ed aggiungeva che Per calcolo matematico può, pertanto, affermarsi che, nel caso in esame, è stata applicata sul capitale netto mutuato di 17.589,95 un aliquota pari al 12,30% per un onere complessivo di 2.163,84 (MED = 2.163,64 * 100 / 17.589,95 = 12,30%). Tale aliquota apparirebbe, a giudizio del ricorrente, del tutto spropositata rispetto a quanto applicato, in media dal settore finanziario, nonché assai lontana dalla misura del compenso di mediazione rilevato dalla Banca d Italia nel periodo di riferimento (pari, per i finanziamenti alle famiglie, al 4,70%). Chiedeva, pertanto, di - dichiarare la natura usuraia degli interessi convenuti e, quindi, la nullità, anche alla luce dei principi di buona fede e di trasparenze che vigono in materia, delle clausole che li prevedono e, per l effetto, ordinare alla banca convenuta la restituzione degli interessi pagati dal momento della stipula del contratto ad oggi e altresì la definizione di un piano di ammortamento per la restituzione della sola sorta capitale residua; - accertare, comunque, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi moratori e, per l effetto, dichiararli non dovuti; - accertare e dichiarare la nullità per eccessiva onerosità ed anche alla luce dei principi di buona fede e di trasparenza che vigono in materia, delle spese di istruttoria, dei costi, degli oneri e degli esborsi tutti sopportati e, per l effetto, dichiararli non dovuti o, in subordine, ordinarne la riduzione nei limiti della soglia prevista, e ammessa, con conseguente restituzione di quelle somme non dovute o in eccedenza pagate al momento della stipula del contratto ad oggi, e contestualmente, la rideterminazione del TAEG e TEG e la definizione degli interessi materialmente dovuti sulla somma di 11.556,56 erogata a giugno 2012. Con condanna della banca convenuta al rimborso, a titolo risarcitorio delle spese di consulenza di liquidarsi in via equitativa e al rimborso del contributo di 20,00 versato per il presente procedimento, con attribuzione. Costituitosi ritualmente, l intermediario convenuto, fatto un breve riferimento alla fase del reclamo, osservava innanzitutto, che il ricorrente avesse ottenuto nella fase precontrattuale una copia di tutta la documentazione inerente al finanziamento e, quindi, fosse informato circa le condizioni economiche ad esso applicate. Circa la pretesa relativa all eccessiva onerosità dei costi di mediazione, precisava che attraverso la sottoscrizione del «conferimento di incarico di mediazione creditizia..», il Pag. 3/6
cliente ha dato incarico, a favore della società [omissis], di assistenza e consulenza per l ottenimento del finanziamento in esame, autorizzando, altresì, la banca a trattenere la relativa provvigione al momento della liquidazione del finanziamento, nonché a versarla direttamente al suddetto intermediario. [ ] Ogni avversa affermazione in merito alla mancanza di trasparenza ed adeguata informazione relativamente agli oneri di intermediazione applicati al contratto risulta, pertanto, infondata. Aggiungiamo, inoltre, che a differenza di quanto avviene per i tassi effettivi globali medi, la legge non stabilisce un parametro massimo per gli oneri di mediazione, i quali vengono rilevati dall Organo di Vigilanza con sole finalità statistiche, senza, peraltro, alcun distinguo tra tipologie di finanziamento aventi un evidente natura eterogenea. Quanto alla contestazione relativa all applicazione in contratto di interessi usurari, rilevava che il parametro da utilizzare per la valutazione dell eventuale usurarietà dei tassi applicati ai singoli contratti è il TEG: è tale valore, infatti, a dover rispettare il tasso soglia previsto per legge. [ ] Nel trimestre di riferimento (1 aprile 30 giugno 2012, essendo il contratto del 02.05.12), il tasso effettivo globale medio per le operazioni di prestito contro cessione del quinto della pensione superiori ad 5.000,00 era fissato nella misura pari al 11,08% che aumentato di un quarto (ossia 13,85%) ed aggiunti gli ulteriori quattro punti percentuali, dà un tasso soglia pari al 17,85 %, notevolmente superiore, quindi, al TEG previsto nel contratto in esame (15,58%). Con riguardo agli interessi di mora, in particolare, sottolineava che contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, sono esclusi dal calcolo del TEG in quanto non dovuti dal momento dell erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, come peraltro contemplato nelle Istruzioni della Banca d Italia e confermato dalla giurisprudenza di merito, oltre che da quella ABF. Si opponeva alla richiesta di rifusione delle spese di consulenza. DIRITTO La domanda proposta dal ricorrente è relativa tanto riconoscimento del proprio diritto alla restituzione degli interessi contrattualmente convenuti a causa del presunto superamento della soglia di usura, quanto alla riduzione dei costi del finanziamento eccessivamente onerosi. Con riferimento alla prima domanda, relativa al superamento della soglia usura, determinata a parere del ricorrente - dalla sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi, il Collegio deve rilevare che prive di pregio risultano le argomentazioni e le deduzioni del ricorrente: come questo Arbitro ha avuto modo di osservare, infatti, gli interessi corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di denaro da un soggetto all altro abbia effetto. Al contrario, gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso non ha accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo nel pagamento che gli è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli interessi moratori possa essere preconcordata tra le parti non incide sulla differenza rilevata perché preliquidare l ammontare del danno non muta la natura giuridica del debito risarcitorio. Ciò anche in contemplazione di una altra considerazione. Alcuni, intervenendo nel dibattito dottrinale suscitato dalla riferita sentenza della Cassazione, hanno argomentato che se gli interessi moratori fossero esentati dall applicazione della disciplina sull usura, diverrebbe facile aggirarla prevedendo meccanismi contrattuali grazie ai quali il debitore può essere agevolmente sospinto in posizione di morosità. Ciò in effetti corrisponde ad un rischio che Pag. 4/6
si può prospettare in operazioni creditizie come quella in esame che prevedono aperture di credito a revoca. E quindi da osservare che al fine di neutralizzare tale possibile aggiramento, oltre all appropriato rimedio già approntato in via generale dall art. 1344 c.c., la regola della riducibilità ex officio della penale eccessiva può fungere da regola tesa a disincentivare ulteriormente e con riferimento alla ipotesi specifica, le condotte in frode alla legge sicché questa potenzialità essendo posta al servizio della tutela dell integrità dell ordinamento merita di essere estesa e non circoscritta (cfr. Collegio di coord., dec. n. 1875/2014). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito, la quale per l appunto ha sottolineato la diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, escludendone il cumulo ai fini della valutazione circa il superamento del tasso di soglia legale (cfr. ex multis Trib. Napoli, ord. 15 aprile 2014). Ogni domanda sul punto deve essere, di conseguenza, rigettata non senza trascurare l erroneità nella determinazione anche delle norme applicabili per il calcolo del t.e.g. contrattuale utilizzando il meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011 al fine della determinazione dei tassi soglia. Quanto alla domanda di accertamento della eccessiva onerosità degli oneri economici connessi al finanziamento de quo, formulata anch essa in maniera non propriamente rigorosa, il Collegio deve preliminarmente evidenziare che il ricorrente lamenta il costo degli oneri assicurativi invero non previsti in contratto, mentre non argomenta alcunché in relazione alla eccessiva onerosità delle spese di istruttoria, quantificate in misura fissa pari ad euro 350,00. Entrambe tali domande dunque vanno rigettate. Residua la domanda di accertamento della eccessiva onerosità dei costi di mediazione, in relazione alle quali il ricorrente sembra far riferimento alla figura della c.d. mediazione usuraria, reato penalmente sanzionato ai sensi dell art. 644, comma 2, c.p., ma non applicabile al caso di specie. E noto, in proposito, che la Banca d Italia, a partire dal terzo trimestre 2010, ha incluso nelle proprie rilevazioni anche i compensi dovuti al mediatore creditizio, comprensivi degli oneri posti direttamente a carico dei clienti e di quelli sostenuti dagli intermediari. Come si specifica nel comunicato stampa del 22 giugno 2010, la rilevazione è utile a individuare un parametro quantitativo di riferimento per la valutazione del reato di mediazione usuraria; tuttavia, come si precisa nei successivi comunicati stampa a margine della divulgazione trimestrale dei TEGM, la norma sanzionatoria a differenza di quanto accade per il reato di usura non prevede una soglia oggettiva cui ancorare la valutazione di usurarietà. Le rilevazioni della Banca d Italia rappresentano, quindi, un mero supporto indiziario nell ambito di un eventuale valutazione del compenso in termini di eccessiva onerosità; tanto più, nel caso di specie, considerato che, dai dati riportati in contratto (il numero UIC è preceduto dalla lettera A, che contraddistingueva l iscrizione nell elenco degli agenti in attività finanziaria), il soggetto intervenuto in fase di collocamento avrebbe qualifica di agente e non di mediatore. Tutto ciò premesso, con riguardo alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene che pur se la qualificazione soggettiva di colui che è intervenuto nell operazione de qua non muta in concreto l attività di intermediazione da intendersi quale collocamento del prodotto finanziario le richiamate istruzioni dell Autorità di vigilanza non possono essere applicate per la effettiva determinazione del compenso al soggetto che ha provveduto all intermediazione, ma semmai quale mero indice alla cui stregua può essere verificata l effettiva incidenza di tale voce di costo anche rispetto a quello complessivo del credito, onde verificarne l eventuale contrarietà ai principi di trasparenza nei rapporti contrattuali. Pag. 5/6
Ne consegue, quindi, che la quantificazione del compenso resta rimessa all autonomia delle parti. Ciò chiarito, tuttavia, non appare comunque sussistente alcun riscontro documentale alla cui stregua identificare la qualità e la quantità delle attività svolte in concreto, a fronte delle quali è stato richiesto il relativo compenso; il Collegio, dunque, non può mancare di censurare il comportamento dell intermediario resistente, in relazione all applicazione di un costo sì differente rispetto alla media del mercato di riferimento. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera allo stesso tempo, di rivolgere all intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6