Il ruolo delle Nazioni Unite nella prevenzione e repressione dei crimini internazionali
Indice: I. Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite in base alla Carta ONU II. Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite in base allo Statuto della CPI 2
I. Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite in base alla Carta ONU 3
1. Il ruolo del Consiglio di Sicurezza in base al capitolo VII della Carta L azione presuppone la qualificazione di un fatto come minaccia alla pace in base all art. 39 Carta Risoluzione 60/1: 2005 World Summit Outcome: Responsibility to protect population from genocide, war crimes, ethnic cleancing and crimes against humanity (v. paragrafi 138-139) 4
Risoluzioni operative: Misure non implicanti l uso della forza (art.41 Carta): - sanzioni economiche contro Stati - sanzioni contro individui e gruppi di individui Misure implicanti l uso della forza: - autorizzazioni ad interventi militari (es. ris. 1973 (2011) sulla Libia, prevedeva un autorizzazione all uso della forza in termini piuttosto ampi; oltre a una no fly zone sulla Libia, autorizzava ogni azione militare necessaria per la protezione della popolazione civile, escludendo espressamente solo a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory ) 5
Risoluzioni organizzative: Istituzione dei tribunali penali internazionali ad hoc: - risoluzione 827 (1993) del 25 maggio 1993 (ICTY) - risoluzione 955 (1994) dell 8 novembre 1994 (ICTR) - risoluzione 1966 (2010) del 22 dicembre 2010 (IRMCT) Istituzione del Tribunale Speciale per il Libano: - risoluzione 1757 (2007) del 30 maggio 2007 6
Risoluzioni normative: - risoluzione 820 (1993) del 17 aprile 1993: qualificazione della pulizia etnica come grave violazione del diritto internazionale umanitario - risoluzione 1612 (2005) del 26 luglio 2005: sulla protezione dei bambini nei conflitti armati - risoluzione 1820 (2008) del 19 giugno 2008: sull obbligo di perseguire le violenze sessuali nell ambito dei conflitti armati 7
2. Il ruolo dell Assemblea generale Dichiarazioni di principi (soft-law): - risoluzione 96 (I) del 1946 sul crimine di genocidio - risoluzione 3074 (XXVIII) del 1973: Principles of international cooperation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity - risoluzione 3314 (XXIX) del 1974: Definizione di aggressione - risoluzione 60/147 del 2005: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 8
Codificazione del diritto internazionale: L attività della Commissione di diritto internazionale: - Principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto di Norimberga e nella sentenza del Tribunale (1950) - Progetto di Codice sui crimini contro la pace e la sicurezza dell umanità (1996) Conclusione di convenzioni internazionali: - Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio (1948) - Convenzione sulla non prescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l umanità (1968) - Convenzione sulla eliminazione e repressione del crimine di apartheid (1973) - Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro la sparizione forzata (2006) 9
Risoluzioni di condanna dei comportamenti degli Stati: - risoluzione 37/123 (D) del 16 dicembre 1982: qualificazione del massacro di palestinesi nelle città di Sabra e Shatila, in Libano, da parte delle forze israeliane come genocidio 10
3. Il ruolo del Consiglio dei diritti umani (organo sussidiario dell Assemblea generale) In base alla risoluzione dell Assemblea generale 60/251, 3 aprile 2006, tra l altro, il Consiglio dovrebbe affrontare le situazioni di violazione dei diritti umani, comprese le violazioni gravi e sistematiche, e fare raccomandazioni al riguardo 11
4. Il ruolo del Segretario generale dell ONU Art. 99 Carta ONU: il Segretario generale può richiamare l attenzione del Consiglio su qualunque questione che, a suo avviso, possa minacciare la pace presso il Segretariato esiste un Office of the Special Adviser on the prevention of genocide* 12
* Mandato del Ufficio del Consigliere Speciale sulla prevenzione del genocidio - raccogliere le informazioni esistenti, in particolare all'interno del sistema delle Nazioni Unite, sulle violazioni massicce e gravi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario di origine etnica e razziale che, se non prevenute o fermate, potrebbe portare al genocidio - agire come un meccanismo di allarme rapido per il Segretario Generale, e tramite lui per il Consiglio di sicurezza, portando alla loro attenzione le situazioni che potrebbero provocare il genocidio - formulare raccomandazioni al Consiglio di Sicurezza, attraverso il Segretario generale, sulle azioni per prevenire o fermare il genocidio - collaborare con il sistema delle Nazioni Unite sulle attività per la prevenzione del genocidio e per migliorare la capacità delle Nazioni Unite per analizzare e gestire le informazioni riguardanti il genocidio o crimini correlati. 13
5. Il ruolo degli organi ONU richiamato in altre convenzioni internazionali Art. VIII della Convenzione sul crimine di genocidio del 1948: Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III Art. VIII della convenzione sul crimine di apartheid del 1973: Ciascuno Stato partecipante alla presente Convenzione può chiedere ad un qualsiasi organo competente delle Nazioni Unite di prendere, in base allo Statuto delle Nazioni Unite, quelle misure che esso giudichi opportune per prevenire ed eliminare il crimine di apartheid 14
II. Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite in base allo Statuto della CPI 15
1. L obbligo di cooperazione della Corte con le Nazioni Unite Art. 2 dello Statuto CPI: La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall'assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations (10 aprile 2004): - scambio di rappresentanti - scambio di informazioni - la CPI può inviare rapporti sulla sua attività all ONU - la CPI può sottoporre alcune questioni all attenzione dell ONU - cooperazione amministrativa 16
(segue) una condizione di procedibilità per la Corte Art. 13, lett. b), dello Statuto CPI: il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi S/RES/1593(2005): deferimento al Procuratore della situazione in Darfur S/RES/1970 (2011): deferimento al Procuratore della situazione in Libia 17
(segue) la sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale Art. 16 dello Statuto CPI: Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità. S/RES/1422(2002) e S/RES/1487(2003): relative al deferimento di indagini o dell esercizio dell azione penale a carico del personale delle operazioni di peacekeeping 18
(segue) le risorse finanziarie della Corte Art. 115 dello Statuto CPI: Le risorse finanziarie della Corte e dell'assemblea degli Stati parti includendo l'ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari, provengono, secondo quanto previsto nel bilancio preventivo deciso dall'assemblea degli Stati Parti, dalle seguenti fonti: a) contributi degli Stati parti; b) risorse finanziarie fornite dell'organizzazione delle Nazioni Unite subordinatamente all'approvazione dell'assemblea generale, in modo particolare per quanto concerne le spese effettuate per le remissioni decise dal Consiglio di sicurezza. 19