1 La punizione dei crimini internazionali

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1 IL CONTENUTO DELLE NORME INTERNAZIONALI (SEGUE). LA PUNIZIONE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI PROF. GIUSEPPE CATALDI

2 Indice 1 LA PUNIZIONE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI INDIVIDUI AUTORI DI CRIMINI CRIMINI INTERNAZIONALI INDIVIDUALI GENOCIDIO E CRIMINI CONTRO L UMANITÀ CRIMINI DI GUERRA E CRIMINI CONTRO LA PACE (AGGRESSIONE) RESPONSABILITÀ DELLO STATO E RESPONSABILITÀ DELL INDIVIDUO-ORGANO TERRORISMO E CRIMINI CONTRO L UMANITÀ UNIVERSALITÀ DELLA GIURISDIZIONE PENALE LA PUNIZIONE COME OGGETTO DI UNA FACOLTÀ DELLO STATO LEGGI DI AMNISTIA E COMMISSIONE DI VERITÀ E CONCILIAZIONE NECESSITÀ DELLA PRESENZA NEL TERRITORIO DELL AUTORE DEL CRIMINE BIBLIOGRAFIA di 9

3 è strettamente connessa con il rispetto dei diritti umani in ambito internazionale. Le norme, generali e convenzionali, che disciplinano siffatti crimini, danno origine ad una responsabilità propria delle persone fisiche che li commettono Responsabilità internazionale degli individui autori di crimini Le norme che disciplinano i crimini internazionali si indirizzano direttamente agli individui definendo la responsabilità di questi ultimi e concorrendo alla formazione della loro soggettività internazionale. La Comunità internazionale sta tentando oggi di attuare la punizione dei crimini internazionali individuali attraverso l istituzione di tribunali internazionali: ad esempio i Tribunali per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda, istituiti e funzionanti, nonché la Corte penale internazionale. La punizione dei crimini è quindi in larga parte affidata ai tribunali interni, nell esercizio della sovranità territoriale. La categoria dei crimini internazionali individuali è abbastanza recente, risale alla fine della seconda guerra mondiale. Qualche precedente esisteva anche prima, ma con fattispecie disciplinate in modo non proprio simile a quanto avviene oggi: la pirateria e i crimini di guerra Crimini internazionali individuali I crimini internazionali individuali possono essere distinti, secondo una ripartizione che risale all Accordo di Londra del 1945 (che istituì il Tribunale di Norimberga per la punizione dei criminali nazisti), in crimini contro la pace, crimini contro l umanità e crimini di guerra. Un elenco dettagliato, che nella sostanza si ispira a tale ripartizione, è oggi contenuto negli artt. 5-8 dello Statuto della Corte penale internazionale. Lo statuto prevede quattro tipi di crimini: il genocidio (che è considerato a parte, ma che può essere ricondotto ai crimini contro l umanità), i crimini contro l umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione (che può essere considerato come il principale, se non l esclusivo, crimine contro la pace). 3 di 9

4 1.3. Genocidio e crimini contro l umanità Per quanto riguarda il genocidio (art. 6), viene ripresa la definizione tradizionale, secondo cui è tale la distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso. Ai crimini contro l umanità (art. 7) vengono riportati i seguenti atti, purchè perpetrati come parti di un esteso o sistematico attacco diretto contro una popolazione civile: omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione o trasferimento forzato di popolazioni, privazione di libertà in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale, tortura, violenza carnale, prostituzione forzata ed altre forme di violenza sessuale di eguale gravità, persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi, di sesso, ecc., sparizione forzata di persone, apartheid, altri atti disumani o simili, capaci di causare sofferenze gravi di carattere fisico o psichico Crimini di guerra e crimini contro la pace (aggressione) Tra i crimini di guerra lo Statuto (art. 8), oltre a riprodurre crimini già inclusi tra quelli contro l umanità, come la tortura, i trattamenti disumani, la deportazione, ecc., si riferisce a tutta una serie di atti specifici del tempo di guerra, come la violazione delle convenzioni di Ginevra del sul diritto umanitario di guerra, l arruolamento forzato dei prigionieri di guerra, la presa di ostaggi, gli attacchi internazionalmente diretti contro popolazioni ed obiettivi civili, ecc. Anche tutti questi atti, per poter essere considerati come crimini internazionali individuali, devono far parte, secondo lo Statuto, di un programma politico o aver luogo su larga scala. Circa, infine, i crimini contro la pace (aggressione), lo Statuto (art. 5, n. 2) rinuncia a dare dell aggressione una definizione, rinviandola, insieme alla sua inclusione tra le materie oggetto della giurisdizione della Corte, ad una futura modifica della convenzione. L elenco ora riportato corrisponde largamente alla communis opinio della comunità internazionale e trova riscontro nella prassi delle Corti interne di vari Stati, oltre che in quella delle Corti internazionali (Tribunale di Norimberga, Cori per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda). Si tratta, insomma, di crimini individuali che sono tali anche per il diritto internazionale consuetudinario. Con riguardo all aggressione, che per ora è accantonata dallo Statuto della Corte, non esiste una prassi significativa, se si eccettua la punizione dei criminali di guerra nazisti, condannati dal Tribunale di Norimberga anche per questo crimine. In realtà, la condanna risentì del carattere apocalittico con cui la guerra di aggressione, scatenata dalle Potenze dell Asse, si era 4 di 9

5 presentata. A voler dedurre da questo precedente, si può forse concordare con l opinione (CASSESE) secondo cui l aggressione è qualificabile come crimine internazionale individuale solo quando è scatenata su larga scala o produce conseguenze assai grave. 5 di 9

6 2 Responsabilità dello Stato e responsabilità dell individuo-organo Normalmente l individuo che commette un crimine internazionale è organo magari uno degli organi supremi- del proprio Stato o di un entità di tipo statale, come il governo insurrezionale a base territoriale. Soltanto gli Stati o queste altre entità, infatti, sono normalmente in grado di produrre attacchi estesi o sistematici contro una popolazione civile. Ciò comporta che, quando è commesso un genocidio o un altro crimine contro l umanità o un crimine di guerra, crimini tutti costituenti anche gross violations dei diritti umani, ne consegue una duplice responsabilità internazionale, dello Stato e dell individuo organo. Si tratta di due forme di responsabilità diverse: quella dell individuo consiste nella punizione del responsabile, quella dello Stato è molto più labile Terrorismo e crimini contro l umanità Non è escluso che crimini contro l umanità, e dunque atti che provochino sofferenze gravi e facciano parte di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile, possano essere commessi da gruppi di privati non agenti quali organi di uno Stato determinato. Ci sembra sia questo il caso degli atti di terrorismo commessi negli ultimi anni, prima e dopo il disumano e feroce attacco alle torri del World Trade Center di New York, dell , dal gruppo di Al Qaeda facente capo al terrorista Bin Laden. A parte la responsabilità internazionale individuale, e la punizione, dei componenti di tale gruppo si discute se l attacco alle torri debba essere addirittura considerato come un atto di guerra, in conformità alla tesi ufficialmente sostenuta dagli Stati Uniti e da altri Paesi occidentali, che giustifichi la risposta armata in legittima difesa, attuata contro l Afganistan. Per quanto riguarda atti terroristici commessi da movimenti di liberazione di territori sottoposti a dominazione straniera (si pensi in particolare ai territori palestinesi occupati da Israele), e quindi inquadrabili nel principio di autodeterminazione dei popoli, non indifferente della comunità internazionale è stata a lungo contraria alla loro equiparazione, pura e semplice, ai crimini contro l umanità, ed addirittura a pervenire ad una definizione di terrorismo internazionale. 6 di 9

7 2.2. Universalità della giurisdizione penale Il principio che si va affermando riguardo la punizione dell individuo che ha commesso un crimine internazionale è quello dell universalità della giurisdizione penale: si ritiene che ogni Stato possa procedere alla punizione ovunque il crimine sia stato commesso. Per il diritto internazionale generale lo Stato, mentre è sempre libero di esercitare la giurisdizione sui suoi cittadini, può sottoporre lo straniero a giudizio penale solo se sussiste, e nei limiti in cui sussiste, un collegamento con lo Stato medesimo. Tale collegamento è dato in linea generale dal principi di territorialità (commissione del reato nel territori dello Stato), principio peraltro variamente temperato, a seconda degli ordinamenti statali, dalla possibilità di punire certi reati più gravi quando essi sono commessi dal cittadino, ed eccezionalmente anche dallo straniero, all estero. Orbene, la necessità del collegamento viene per l appunto meno, e la giurisdizione penale sullo straniero diviene sempre esercitabile, quando si tratta di crimine internazionale. Ovviamente la ratio è che, lo Stato che punisce il crimine, persegue un interesse che è proprio della comunità internazionale nel suo complesso. può, inoltre, aver luogo (sempre per il diritto internazionale generale) anche quando il colpevole sia stato catturato all estero illegittimamente, cioè violandosi la sovranità territoriale dello Stato in cui si trovava. Ed è libero altresì, lo Stato di escludere che i crimini internazionali, che esso prevede di punire, siano colpiti da prescrizione. Così come, infine, lo Stato può punire, così pure esso può limitarsi a concedere l estradizione ad uno Stato che intende farlo La punizione come oggetto di una facoltà dello Stato Per il diritto consuetudinario, lo Stato può ma non deve punire; può ma non deve considerare il crimine come imprescrittibile; può ma non deve concedere l estradizione dell individuo allo Stato che intende punirlo. La prassi non autorizza una conclusione contraria, ove si consideri che sono pochi gli Stati che si sono dotati di una legislazione ispirata al principio di universalità. La situazione è diversa per quanto riguarda il diritto pattizio, numerose essendo le convenzioni che contengono la regola o estradare o giudicare (aut dedere aut judicare). 7 di 9

8 Va anche detto, peraltro, che tra semplice facoltà e obbligo di punire la differenza non è estremamente importante dal punto di vista pratico, perché in materia penale, gli obblighi internazionali restano comunque inattuati se mancano le norme interne che indichino in maniera precisa la fattispecie delittuosa e le pene da comminare Leggi di amnistia e Commissione di verità e conciliazione Spesso nei Paesi dove viene eliminato un Governo che ha commesso violazioni gravi dei diritti umani, si tende a chiudere pacificamente con il passato, attraverso l adozione di leggi di amnistia o la creazione delle cd. Commissioni di verità e riconciliazione. Tutto ciò riguarda il Paese dove si procede alla riconciliazione e quindi non è idoneo ad impedire che, nell interesse della comunità internazionale, altri Paesi procedano, invece, alla punizione. Diversa è la situazione quando nel Paese di origine il presunto criminale sia sottoposto a regolare e credibile processo, nel qual caso la giurisdizione di un altro Paese non è esercitabile Necessità della presenza nel territorio dell autore del crimine Si è detto che il principio dell universalità della giurisdizione consente di punire il crimine ovunque esso sia stato commesso e, quindi, in mancanza di qualsiasi collegamento tra il crimine medesimo e lo Stato del giudice. Ciò, non significa che, in mancanza di qualsiasi collegamento con lo Stato del giudice, il criminale internazionale possa essere giudicato anche se non è fisicamente presente nel territorio dello Stato, ossia in contumacia. La prassi non autorizza una conclusione contraria, ove si consideri: che tutti i casi di punizione finora effettuati ad opera di Corti interne riguardano individui presenti nel territorio; che il principio della presenza dell indagato, al momento della celebrazione del processo, è applicato dai tribunali penali internazionali; che il principio aut dedere aut judicare, contenuto nelle convenzioni internazionali relative a singoli crimini, chiaramente muove dal presupposto che non si giudichi in contumacia; e che il giudicare in contumacia crimini che già non hanno alcun collegamento con lo Stato del giudice, lungi dal perseguire l interesse della comunità internazionale, finisce per essere una forma di imperialismo giuridico. 8 di 9

9 Bibliografia B. CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. edizione N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, di 9

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