Circolare N. 86 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 7 dicembre 2007 L ECO CONTRIBUTO RAEE Come previsto dal D.Lgs 151/2005, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono stati introdotti nuovi obblighi in materia di ritiro e trattamento dei relativi rifiuti. In particolare è stato previsto che i produttori, per recuperare il costo di gestione di questi rifiuti, applichino un eco contributo (c.d. visible fee ) al prezzo di ogni apparecchiatura nuova. Tale contributo può essere esposto in fattura ed è comunque soggetto ad IVA con la stessa aliquota applicata al bene principale. Con l entrata in vigore del DM 185/2007, che istituisce e regola il funzionamento del nuovo Registro AEE, le aziende produttrici di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenute ad iscriversi a detto Registro entro il prossimo il 18 febbraio 2008. IL SISTEMA RAEE Il D.Lgs 151/2005 ha introdotto sul territorio nazionale alcune nuove regole in materia di tutela ambientale, che prevedono: l obbligo di non utilizzare alcune sostanze ritenute pericolose nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (d ora innanzi AEE) nuove; l istituzione di un sistema di gestione di tali rifiuti con oneri economici a carico dei produttori di apparecchiature nuove. INDIVIDUAZIONE DEI BENI Come previsto dall art. 3, D.Lgs 151/2005, sono considerate AEE: "( ) le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti ( ) progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. L allegato 1 A del D.Lgs 151/2005, elenca le categorie di AEE rientranti nell ambito di applicazione della normativa: grandi elettrodomestici; piccoli elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero; dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati); strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici. 071207 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag 1
L allegato 1 B del D.Lgs 151/2005, individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell allegato 1 A. Per motivi di spazio ed opportunità tralasciamo l elencazione di tali beni che è comunque visualizzabile al seguente link: http://www.registroaee.it/normativa.aspx CATEGORIE DI RAEE I rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (d ora innanzi RAEE) sono distinguibili in 5 categorie a seconda della provenienza (domestica o professionale) e della data di immissione dell AEE sul mercato: RAEE provenienti da nuclei domestici o commerciali o industriali immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 RAEE provenienti da attività amministrative ed economiche immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 RAEE provenienti da nuclei domestici o commerciali o industriali immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 RAEE provenienti da attività amministrative ed economiche immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 RAEE derivanti da apparecchiature di illuminazione (apparecchi di illuminazione e sorgenti luminose) con esclusione delle lampade incandescenti ed alogeni RAEE domestici nuovi RAEE professionali nuovi RAEE domestici storici RAEE professionali storici RAEE illuminazione GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AI PRODUTTORI La gestione dei RAEE grava sul produttore di AEE, in particolare sul soggetto che: fabbrica e vende apparecchiature recanti il suo marchio; rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; importa o immette per primo nel territorio nazionale, AEE nell ambito di un attività professionale e ne opera la commercializzazione. Tali soggetti devono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei RAEE. In pratica si tratta di aderire ad un sistema collettivo (generalmente consorzi) che provvede al ritiro ed all invio dei RAEE domestici presso i centri di raccolta. Per i produttori di apparecchiature di illuminazione, l adesione ad un sistema collettivo è obbligatoria. Inoltre per questa particolare tipologia di rifiuti non è prevista alcuna distinzione tra rifiuto di provenienza domestica o professionale e tra rifiuto storico o nuovo. Conseguentemente, i costi di gestione dei RAEE illuminazione sono sempre a carico del produttore. Per i RAEE professionali invece: RAEE professionali nuovi gestione a carico del produttore RAEE professionali storici gestione a carico del detentore del bene* *Se la nuova apparecchiatura è stata fornita in sostituzione di un prodotto equivalente la gestione è a carico del produttore. 071207 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag 2
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE I produttori sono altresì tenuti a particolari obblighi di informazione (da apporre nelle istruzioni per l uso dei prodotti) concernenti: l obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani; i sistemi di raccolta dei RAEE ed in particolare la possibilità di riconsegnare al distributore l AEE usata all acquisto di una nuova; le sanzioni irrogabili per lo smaltimento abusivo di tali rifiuti. DECORRENZA DELLA NORMATIVA Il nuovo sistema di gestione dei RAEE, diviene completamente operativo a partire dal 1 gennaio 2008, fermo restando l'obbligo in capo ai produttori di finanziare il periodo transitorio (settembre - dicembre 2007), rimborsando ai Comuni quanto a loro spettante, per tramite dei sistemi collettivi. Nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5.11.2007, è stato pubblicato il DM 185/2007 che istituisce e regola il funzionamento del nuovo Registro AEE istituito presso il Ministero dell ambiente. Con l'entrata in vigore del DM, le aziende produttrici di AEE avranno al massimo 90 giorni per iscriversi telematicamente al Registro AEE (il sito per effettuare l'iscrizione è attualmente in preparazione da parte delle Camere di Commercio). La scadenza per l iscrizione al Registro AEE è fissata al 18 febbraio 2008. L iscrizione al registro comporta il versamento di: diritto di segreteria pari a 30,00; tassa di concessione governativa per un importo pari a 168,00; imposta di bollo di importo pari a 14,62. Si noti che in caso di mancata iscrizione al Registro RAEE, sono previste importanti sanzioni amministrative (da 30.000 a 100.000) oltre al divieto di commercializzazione di AEE. Il controllo dell avvenuto assolvimento degli adempimenti è demandato alla Guardia di Finanza ed a nuovi organismi che saranno appositamente istituiti. A seguito dell iscrizione al Registro AEE, sarà rilasciato al produttore il numero di iscrizione che, entro 30 giorni dal rilascio, dovrà essere riportato sulle fatture di vendita oltre che sui DDT. GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AI DISTRIBUTORI I distributori, ossia i soggetti che nell ambito di un attività commerciale, forniscono delle AEE agli utilizzatori (consumatori finali) sono tenuti: al momento della vendita di un nuovo prodotto destinato ad un nucleo domestico: a ritirare gratuitamente l AEE usata (in ragione di uno contro uno), a condizione che la stessa sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni della nuova; a verificare il possibile reimpiego delle AEE ritirate ed al trasporto presso i centri di raccolta di quelle considerate inutilizzabili. Si noti che per ciascuna AEE non ritirata o ritirata a titolo oneroso è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000. 071207 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag 3
GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AI COMUNI I comuni sono tenuti ad assicurare la funzionalità, l accessibilità e l adeguatezza dei centri di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in maniera tale da garantire ai consumatori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente i rifiuti prodotti nel territorio. L ECO CONTRIBUTO Il visible fee è definito dalla normativa come l eco contributo per lo smaltimento dei RAEE domestici storici. Per finanziare questo onere, che si ricorda essere in capo ai produttori, il D.Lgs 151/2005 consente agli stessi di addebitare agli acquirenti, sino al 13.2.2011 (13.2.2013 per i grandi elettrodomestici), il c.d. visible fee. Ciò consente ai produttori di recuperare le spese sostenute per la gestione dei rifiuti, attraverso i ricavi derivanti dalla vendita di nuove apparecchiature. Si noti che il visible fee non può superare le spese effettivamente sostenute per la gestione dei RAEE. A propria volta il distributore, ossia il soggetto che vende l'apparecchiatura all utilizzatore, al quale il cedente ha addebitato anche un onere a titolo di costi di gestione dei RAEE, all'atto della vendita al consumatore finale indica separatamente il prezzo del prodotto ed una somma, dello stesso ammontare di quella indicata dal produttore, per la gestione dei RAEE. Produttore addebita il visible fee Distributore addebita il visible fee Utilizzatore Pertanto, il costo di gestione dei RAEE grava sul consumatore finale. Il produttore può scegliere se: indicare esplicitamente all acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, il visible fee. In tale caso il distributore è tenuto a indicare separatamente all acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo (identico a quello individuato dal produttore) per la gestione dei RAEE storici; internalizzare il contributo nel prezzo di vendita. FATTURA PRODUTTORE Example Srl Fattura n. 100 del 10.1.2008 Spett.le Beta Srl Descrizione beni Importo IVA 20% N. 01 Lavatrice mod. XY 400,00 80,00 Ecocontributo RAEE 16,00 3,20 Imponibile 416,00 IVA 83,20 Totale Fattura 499,20 SCONTRINO FISCALE DISTRIBUTORE Beta Srl Via Volta, 1 48018 Faenza (RA) P. IVA: 02179470394 Lavatrice mod. XY 600,00 Ecocontributo RAEE 19,20 Totale 619,20 N. 00022-10.2.2008 In ogni caso il visible fee deve rimanere invariato anche in presenza di più passaggi e non è mai scontabile. Diversamente, per i RAEE domestici nuovi, il Decreto in esame dispone che il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di gestione. 071207 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag 4
E bene sapere che l eco contributo si applica anche agli omaggi ed alle offerte promozionali ed a tutte le vendite effettuate sul territorio nazionale incluso: Repubblica di San Marino; Livigno; Campione d Italia. Inoltre, l eco contributo si applica anche nei confronti degli esportatori abituali poiché non vi è certezza che i beni acquistati vengano effettivamente esportati. Naturalmente, all avvenuta e documentata esportazione dei beni si dovrà procedere al rimborso dell eco contributo Si segnala infine che alcuni consorzi di produttori hanno deciso di posticipare l'applicazione dei RAEE all'1.11.2007 al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche e contabili. TRATTAMENTO CONTABILE L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 55/E del 20.3.2007, afferma che, poiché la base imponibile è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo della cessione, anche il "visible fee" va assoggettato ad IVA applicando la medesima aliquota IVA prevista per l'operazione principale (cessione della nuova apparecchiatura). Ai fini delle registrazioni in contabilità, appare opportuno che i distributori, all atto dell acquisto e della successiva rivendita, annotino distintamente l ammontare dell eco contributo attraverso specifici conti, ad esempio: Oneri di gestione RAEE (da allocare nella voce B.6 di Conto economico); Recupero oneri di gestione RAEE (da allocare tra i ricavi caratteristici). 071207 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag 5