Diritto Civile Contemporaneo



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Diritto Civile Contemporaneo Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 Anno II, numero III, luglio/settembre 2015 Le sezioni unite confermano la non risarcibilità del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte: un ritorno al passato Stefano Cavassa

Le sezioni unite confermano la non risarcibilità del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte: un ritorno al passato di Stefano Cavassa Con la sentenza n. 15350 del 2015, Rel. Salmè (in Dir.civ.cont., 24 luglio 2015), le Sezioni Unite si pronunciano in risposta a un ordinanza della sezione terza (Cass. 4 marzo 2014 n. 5056) che, in materia di risarcibilità del danno derivante dalla perdita della vita, ha rilevato l esistenza di un contrasto tra una recente sentenza di legittimità (Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361, Rel. Scarano) e l orientamento della giurisprudenza pregressa, tradizionalmente attestato in senso contrario. La pronuncia in commento considera, allora, la dibattuta questione della risarcibilità iure hereditario del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte. Per introdurre la questione, assumiamo che un illecito abbia provocato la morte di un individuo: fino alla già citata sentenza Scarano (n. 1361/2014), la legittimazione ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale direttamente subito per effetto della morte veniva accordata (iure proprio) ai congiunti del defunto, mentre si escludeva che gli eredi potessero ottenere (iure hereditario) il risarcimento del pregiudizio subito dal de cuius in conseguenza del decesso [Cfr. Cass., 17 luglio 2012, n. 12236; Cass., 20 aprile 2012, n. 6273; Cass., 24 marzo 2011, n. 6754, in Giur. it., 2012, 551; Cass., 2 luglio 2010, n. 15706; Cass., sez. lav., 27 maggio 2009, n. 12326, in Dir. Prat. Lav., 2010, 567; Cass., 23 febbraio 2005, n. 3766, in Foro it., 2006, I, 2463; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632, in Giur. it., 2004, 3, con nota di BONA, Danni da morte iure successionis: la Cassazione valorizza il «danno biologico terminale», mentre la giurisprudenza di merito mantiene aperta la questione del «danno da perdita di vita»; Cass., 25 febbraio 2000, n. 2134; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633, in Mass. Giur. it., 2000; Cass., 20 gennaio 1999, n. 491, ivi, 1999; Cass., 30 giugno 1998, n. 6404, in Danno resp., 1999, 323, con nota di MARTORANA, Sei ore di agonia non sono sufficienti a far nascere il diritto al risarcimento del danno biologico iure

Diritto Civile Contemporaneo Anno II, numero III, luglio/settembre 2015 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 hereditario; Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 221, con nota di CHINDEMI, Ancora sul risarcimento del danno da uccisione spettante agli eredi della vittima]. La già citata sentenza Scarano, in assoluta controtendenza rispetto al passato, ha invece ammesso la risarcibilità iure hereditario del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito. La necessità di risolvere il contrasto di cui si è appena detto offre alle Sezioni Unite la possibilità di considerare organicamente la risarcibilità di tutti i pregiudizi subiti dal defunto per effetto dell illecito, siano essi anteriori o conseguenti al momento del decesso. La Suprema Corte non sembra cogliere tale occasione. In una della prime battute della motivazione viene infatti chiarito che «esulano dal tema che formerà oggetto della presente decisione le questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni». Per comprendere tale precisazione, occorre ricordare i pregiudizi subiti dalla vittima primaria astrattamente suscettibili di essere risarciti iure hereditario (ferma restando la risarcibilità iure proprio del danno subito dai congiunti): - danno tanatologico (o danno conseguente alla morte); - danno catastrofale (o danno conseguente alla sofferenza subita dalla vittima dal momento della lesione a quello della morte, purché la stessa vittima abbia percepito l imminenza del decesso); - danno biologico terminale (o danno conseguente al deterioramento della salute della vittima dal momento della lesione a quello della morte, essendo tuttavia necessario che tale intervallo abbia una durata apprezzabile) [sul punto v., tra gli altri, ARRIGO, Il risarcimento del danno da uccisione e da lesioni personali, Cedam, 2012, 78]. Tale distinzione rileva dal momento che è solo per le ultime due categorie che viene riconosciuta la risarcibilità iure hereditatis.

Nel danno biologico terminale vi è infatti un danno alla salute risentito dal defunto nell'intervallo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte, purché esso si sia protratto per una durata apprezzabile: di qui, l appellativo di «cronometrico», ironicamente assegnato dai commentatori al criterio di giudizio elaborato dalla giurisprudenza [Cfr. Cass., 19 ottobre 2007, n. 21976, in Danno resp., 2008, 313 nota di FOFFA, Il danno non patrimoniale del soggetto in stato comatoso; Cass., 28 agosto 2007, n. 18163, in Resp. civ., 2007, 1046; Cass., 23 febbraio 2005, n. 3766, in Foro it., 2006, I, c. 2463; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549, in Danno resp., 2004, 1199, con note di FOFFA, Danno biologico terminale: istruzioni per l uso; Cass., 1 dicembre 2003, n. 18305, in Danno resp., 2004, 143, con nota di BONA, Stati di incoscienza e risarcimento dei danni non patrimoniali: sofferenze, spirito o quantum?; Cass., 16 giugno 2003, n. 9620, in Arch. civ., 2004, 555; Cass., 10 febbraio 1999, n. 1131, in Arch. giur. circ., 2003, 161]. Proprio per bilanciare il complesso rilievo attribuito alla durata apprezzabile della sopravvivenza viene allora elaborata la figura del danno catastrofale. Sulla base di essa, si ammette anche la risarcibilità della sofferenza provata dalla vittima, che a seguito della lesione percepisce come imminente la fine della propria vita: in quest'ottica non rileva la durata dell'agonia, ma la consapevolezza del danneggiato e l'intensità della sua sofferenza [Cfr. Cass., 24 marzo 2015, n. 5866; Cass., 21 marzo 2013, n. 7126, ivi; Cass., 24 marzo 2011, n. 6754, in Corr. giur., 2011, 1091, con nota di PONZANELLI, Il problema delle duplicazioni: due sentenze della Cassazione; Cass., 9 maggio 2011, n. 10107, in Giur. it., 2012, 796 nota di BERRUTI, Note in tema di danno non patrimoniale da morte; Cass., 18 gennaio 2011, n. 1072, in Resp. civ., 2012, 351 nota di GORGONI, Ancora ripensamenti giurisprudenziali sul danno da morte iure hereditario; Cass., sez. lav., 7 giugno 2010, n. 13672, in Danno resp., 2011, 29, con nota di FOFFA, Il danno da morte va in paradiso (con il danneggiato); Cass., 8 aprile 2010, n. 8360, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 1023, con nota di FOFFA, La rivincita del danno da morte; Cass., 13 gennaio 2009, n. 458, in Resp. civ., 2010, 11, con nota di OMODEI SALÈ, Il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione tra vecchie preclusioni, nuove qualificazioni e liquidazione globalizzata ; Cass., sez.

Diritto Civile Contemporaneo Anno II, numero III, luglio/settembre 2015 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in Danno resp., 2009, 19, con nota di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le sezioni unite. Un de profundis per il danno esistenziale, di LANDINI, Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della cass. ss.uu. 26972, 26973, 26974, 26975/2008 e di SGANGA, Le sezioni unite e l art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio; Cass., 6 agosto 2007, n. 17177, in Arch. giur. circ., 2008, 35; Cass., 22 marzo 2007, n. 6946, in Resp. civ., 2007, 562; Cass., 31 maggio 2005, n. 11601, in Arch. giur. circ., 2006, 870; Cass., 2 aprile 2001, n. 4783, in Danno resp., 2002, 147, con nota di DI GREGORIO, Criteri di risarcibilità del danno psichico da morte del congiunto: intervallo temporale e intensità della sofferenza]. Resta invece escluso il risarcimento del danno (non patrimoniale) subito dalla persona uccisa quando la morte si verifica immediatamente dopo la lesione, o quando l'agonia è breve e inconsapevole [Cfr. Cass., 22 febbraio 2012, n. 2564, in Resp. civ., 2012, 874: «In tema di morte a seguito di lesioni derivanti da incidente stradale, se la vittima, finita in coma subito dopo l'incidente, non ha più ripreso coscienza e/o conoscenza, non è configurabile in capo alla stessa alcun danno morale in quanto quest'ultima non ha percepito, o meglio non ha avuto coscienza, di alcuna sofferenza psico-fisica. Pertanto non risulta trasmissibile, in via derivata, agli stretti congiunti il diritto al risarcimento del danno morale». In senso conforme v. Cass., 20 settembre 2011, n. 19133, in Danno resp., 2011, 1233, nonché Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 24 maggio 2001, n. 7075; Cass., 6 ottobre 1994 n. 8177, in Giur. it., 1995, 1, 1, 1534: «Il danno non patrimoniale, che per il combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., e risarcibile nel caso in cui derivi da un fatto illecito costituente reato e consistente in un turbamento ingiusto dello stato d'animo o in uno squilibrio o riduzione delle capacità intellettive della vittima, comprende anche le sofferenze fisiche e morali da questa sopportate in stato di incoscienza»]. Come si è anticipato, le Sezioni Unite ritengono preferibile soffermarsi sul solo

danno tanatologico, quello conseguente al decesso, senza prendere in considerazione i pregiudizi subiti dalla vittima primaria anteriormente alla morte. La scelta di ridurre la questione anziché ampliarla sembra porsi in continuità con una sentenza della Consulta [Cfr. Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372 (est. L. Mengoni), in Giur. it., 1995, I, c. 406 nota di JANNARELLI, Il «sistema» della responsabilità civile proposto dalla Corte costituzionale ed i «problemi» che ne derivano, in Foro it., 1994, I, 3297 con nota di PONZANELLI, La Corte costituzionale e il danno da morte ed in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, 406 nota di ZIVIZ, Danno biologico e morte della vittima: equivoci vecchi e nuovi.] che a sua volta si allinea ad un ormai risalente giurisprudenza [Cfr. Cass. regno, sez. un., 22 dicembre 1925, Ferrovie dello Stato c. Ahrens]. La ratio di tale approccio consiste nel considerare del tutto diversi i diritti che le tre categorie di danno vanno a tutelare: mentre quando la morte segue dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni o viene consapevolmente percepita come imminente si configura una lesione della salute o dell integrità psichica, invece ove la perdita della vita sia immediatamente conseguente alle lesioni ad essere pregiudicato è il diritto alla vita. Non è dunque possibile estendere al venir meno della vita un meccanismo riparatorio tradizionalmente calibrato sull entità della diminuzione del bene salute (che della vita presuppone necessariamente il perdurare). Ebbene, una volta delimitato il campo del loro intervento le Sezioni Unite aderiscono all opinione che esclude la risarcibilità iure hereditario del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte. L adesione a tale consolidato orientamento viene giustificata sulla base dei tre argomenti ricorrenti con maggior frequenza nella giurisprudenza pregressa. Il primo si rintraccia nel richiamo alla «primaria esigenza di riparazione (e ridistribuzione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti» in contrapposizione con la funzione sanzionatoria della responsabilità civile.

Diritto Civile Contemporaneo Anno II, numero III, luglio/settembre 2015 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 Secondo questo ragionamento se si accordasse agli eredi il risarcimento di una perdita subita dalla vittima risulterebbe frustrata la funzione primaria dell istituto, in quanto il soggetto leso non ricaverebbe dal risarcimento alcuna utilità. Mancando una reale compensazione nei confronti del defunto, e atteso che i suoi stretti congiunti vengono comunque reintegrati iure proprio del pregiudizio sofferto [cfr. Cass., 16 settembre 2008, n. 23725 secondo cui «il risarcimento iure proprio del danno subito in conseguenza dell'uccisione del de cuius è risarcibile quale danno arrecato all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia», nonché «per la perdita dell'eventuale sostegno economico apportato dalla vittima»; sul punto cfr. ex multis Cass., 7 maggio 1983, n. 3116], il risarcimento sanzionerebbe la condotta illecita del responsabile anziché compensare il pregiudizio subito dal de cuius [Cfr. Cass., sez. lav., 27 maggio 2009, n. 12326; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633; Cass., 20 gennaio 1999, n. 491; Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704]. Invero, per la Corte la funzione primaria della responsabilità civile non è sanzionare condotte illecite o promuovere l adozione di precauzioni commisurate all entità del rischio creato ma compensare pregiudizi [Cfr. da ultimo Cass., 15 aprile 2015 n. 7613, in Dir. civ. cont., 7 luglio 2015, con nota di SCIARRATTA, La Cassazione su astreinte, danni punitivi e (funzione della) responsabilità civile]. Non manca, tuttavia, chi ritiene che la funzione deterrente della responsabilità civile sia non meno rilevante di quella compensativa; oltre a compensare i pregiudizi subiti dalla vittima, l istituto mira a disincentivare chi potrebbe cagionarli in futuro, favorendo l adozione di precauzioni commisurate all entità dei rischi creati. In quest ottica è possibile concepire il danno come uno strumento per «trasmettere ai consociati il disvalore dell uccisione» [così LIPARI, Danno

tanatologico e categorie giuridiche, in Riv. crit. dir. priv., 2012, 529] non riservando tale funzione esclusivamente alla tutela penalistica. Oltre al profilo soggettivo della responsabilità - prospettato dalle Sezioni Unite - ve ne sarebbe quindi un altro rivolto verso interessi che «trascendono quelli del singolo» tendendo verso la collettività. Se il risarcimento allevia indubbiamente il pregiudizio arrecato al danneggiato, il timore di pagarlo induce il potenziale danneggiante ad adottare maggiore attenzione nell agire quotidiano. L opinione appena evocata trova riscontro nell ampia motivazione della sentenza Scarano ; essa viene invece disattesa dalle Sezioni Unite, che confermano l orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità adottando una lettura dell istituto in chiave esclusivamente compensativa. L opinione contraria alla risarcibilità viene supportata da due ulteriori argomenti. Viene affermata l impossibilità di ravvisare una perdita in capo a un soggetto che non essendo più in vita ha cessato di esistere [Cfr. CASTRONOVO, Il danno biologico a causa di morte aspettando la Corte Costituzionale, in Vita not., 1994, 563 s.; Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit. nt. 9. Negli stessi termini v. anche Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704]. Il ragionamento a cui pervengono le Sezioni Unite lascia tuttavia intravvedere - senza affrontarla - una delle principali criticità del sistema tradizionale sulla quale la terza sezione deve essersi fondata, senza tuttavia darne esplicito riferimento, per concludere in senso favorevole alla risarcibilità. Il punto di osservazione adottato dalle Sezioni Unite è, infatti, incentrato su una e una sola prospettiva, per così dire bloccata : quella del momento in cui si verifica la morte, a seguito della quale la vittima, essendo deceduta, non può risentire di alcun pregiudizio. L ottica adottata dalla Sezione Terza, al contrario, appare mobile : mettendo a confronto il momento precedente il verificarsi dell evento morte con quello immediatamente successivo non ha potuto fare a meno di riscontrare un disvalore meritevole di essere risarcito.

Diritto Civile Contemporaneo Anno II, numero III, luglio/settembre 2015 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 L ulteriore argomento sostenuto dalle Sezioni Unite, strettamente connesso al precedente, si basa invece sull impossibilità della vittima di acquistare il credito risarcitorio e trasmetterlo agli eredi in quanto priva, a causa del decesso, della capacità giuridica. Anche in questo caso la Cassazione, aderendo alla giurisprudenza maggioritaria [Cfr. Cass., 24 novembre 2009, n. 24679, in Giur. it., 2010, 1294; Cass., 19 ottobre 2007, n. 21976, in Danno resp., 2008, 90; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633; Cass., 20 gennaio 1999, n. 491] si limita a statuire che «una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio...» senza tuttavia affrontare direttamente la posizione di chi - da ultimo proprio la sentenza della sezione terza - ha provato a superare l ostacolo. Non mancano, infatti, tesi volte a sostenere l assenza di contestualità tra lesione e morte, essendo esse necessariamente separate da un certo intervallo di tempo; e siccome il credito risarcitorio viene acquisito dalla vittima al momento della lesione, all atto del decesso esso costituisce già parte integrante del suo patrimonio (cfr. DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, 3ª ed., II, Milano, 1979, 124 ss.; in giurisprudenza, Cass., 12 luglio 2006, n. 15760). In risposta le Sezioni Unite adottano un atteggiamento particolarmente tranciante e netto ritenendo l impianto interpretativo adottato dalla giurisprudenza minoritaria privo «di argomentazioni decisive per superare l orientamento tradizionale». E possibile che una posizione così rigida sia da ricondurre ad un altra affermazione rinvenibile nella motivazione della sentenza Scarano, in base alla quale si configura su questo terreno un eccezione alla risarcibilità dei soli danniconseguenza. Quando l illecito ha cagionato la morte della vittima il risarcimento compensa la lesione, e non le conseguenze che ne derivano; il credito risarcitorio,

dunque, ha ad oggetto non le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del decesso, ma un evento che si verifica quando la vittima è ancora in vita. La più immediata fonte di ispirazione per tale affermazione è la tesi dottrinale secondo cui ammettendo che il risarcimento non possa compensare i pregiudizi successivi al decesso è giustificata la risarcibilità della morte in sé e per sé considerata, senza avere riguardo per ciò che effettivamente determina [Cfr. BIANCA, Il danno da perdita della vita, in Vita not., 2012, 1498]. La morte costituirebbe, pertanto, una lesione suscettibile di essere risarcita a prescindere da ciò che comporta sul piano patrimoniale e non patrimoniale (a prescindere, appunto, dalle conseguenze ). Tale ricostruzione viene inizialmente recepita dalla Corte costituzionale che a metà degli anni '80 la utilizza per giustificare la risarcibilità del danno biologico in quanto (non conseguente, ma) inerente al decesso [Cfr. Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, in Giur. it., 1987, I, 1, 392, in Foro it., 1986, I, 2053, in Resp. civ. prev., 1986, 520, in Nuova giur. civ. comm., 1986, I, 534, in Giust. civ., 1986, I, 2324]. In realtà la successiva giurisprudenza fornisce un quadro ben diverso circa la risarcibilità del danno non patrimoniale introducendo il concetto di danno conseguenza : il risarcimento ha ad oggetto non l evento in sé e per sé considerato, ma le conseguenze che esso comporta per la vittima [Cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in Foro it., 2009, I, c. 121, con note di PALMIERI, La rifondazione del danno non patrimoniale, all insegna della tipicità dell interesse leso (con qualche attenuazione) e dell unitarietà, di PARDOLESI e SIMONE, Danno esistenziale (e sistema fragile): «die hard», di PONZANELLI, Sezioni unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale e di NAVARRETTA, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali; in Giur. it., 2009, 61; in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 102, con note di BARGELLI, Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite e di DI MARZIO, Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente; in Fam. Dir., 2009, 113, con nota di FACCI, Il danno non patrimoniale nelle relazioni familiari dopo le sentenze delle sezioni unite dell 11 novembre 2008].

Diritto Civile Contemporaneo Anno II, numero III, luglio/settembre 2015 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 La sentenza n. 1361/2014 ha dovuto necessariamente misurarsi con tale ostacolo, e, non superandolo direttamente, ha preferito introdurre un eccezione al principio generale della risarcibilità del solo danno conseguenza circoscritta all evento morte. Non sorprende che tale approccio, seppur fondato sulla drammatica eccezionalità della lesione, non possa superare il vaglio delle Sezioni Unite. Il tentativo di (ri)affermazione della risarcibilità del danno evento viene evidentemente interpretato come una tentazione insostenibile per un sistema quello della responsabilità extracontrattuale tutt ora in movimento e quindi già predisposto a trasformare l eccezione in regola e viceversa. È in quest ottica che deve essere letto il timore della S.C. che «l ipotizzata eccezione alla regola sarebbe di portata tale da vulnerare la stessa attendibilità del principio e, comunque, sarebbe difficilmente conciliabile con lo stesso sistema della responsabilità civile...». Alla base della tesi contraria alla risarcibilità del danno subito dalla vittima primaria si ravvisa l assunto secondo il quale tra la lesione e le conseguenze che ne derivano sussiste un rapporto di successione cronologica. Non manca, tuttavia, chi osserva che non essendo il credito risarcitorio un fatto, ma un diritto, tra lo stesso e l evento morte non sussiste un rapporto cronologico, ma una relazione logica istituita dalla legge (cfr. MONATERI, La responsabilità civile, in Tratt. Sacco, Torino, 1998, 508-510). E siccome quest ultima riconduce il risarcimento alla condotta lesiva, (art. 2043 c.c.), la vittima acquisterebbe il corrispondente diritto in un momento logicamente anteriore al decesso (cfr. DELLACASA, La vita ha valore ma solo per chi non la perde? Rinnovamento e restaurazione nel risarcimento del danno da morte, in via di pubblicazione in Riv. dir. civ., 2015). Non mancano pronunce di merito che recepiscono l opinione qui ricordata [Cfr. Trib. Venezia 15 giugno 2009, in Danno resp., 2010, 3 ss. dove riprendendo le parole di P.G. MONATERI, cit., si afferma che «i diritti non sono azioni umane o beni che vivono in un tempo, ma in uno spazio logico», con l ulteriore

considerazione che «tra fatto e diritto esiste una relazione logica (istituita dall ordinamento), ma non una relazione temporale»; negli stessi termini Trib. Venezia 15 marzo 2004, in Arch. circol., 2004, 1013 ss e in Danno e resp., 2005, 1137 ss.]. Le Sezioni Unite criticano poi un ulteriore aspetto, ben ravvisabile all interno della sentenza Scarano, secondo cui la mancata risarcibilità del danno da morte immediata sarebbe contrastante con la coscienza sociale. Se talvolta quest ultima può orientare le scelte del legislatore, di certo non deve influenzare l interprete. Diversamente, il ricorso alla coscienza sociale diverrebbe un contenitore vuoto, privo di reali contenuti. In un ulteriore passaggio, la S.C. prende in considerazione la già citata argomentazione [LIPARI, Danno tanatologico e categorie giuridiche, cit., 529] secondo cui la responsabilità civile deve dare rilievo alla vita non più unicamente in quanto bene dell individuo ma anche «nell interesse dell intera collettività». Eppure tale passaggio, a giudizio della Cassazione, non solo non giustifica l assunto favorevole alla risarcibilità iure hereditario del danno da uccisione, ma evidenzia che la tutela di interessi collettivi non può essere annoverata tra le funzioni della responsabilità civile, venendo così riconfermata la supremazia della funzione compensativa dell istituto su quella deterrente e sanzionatoria. La perentorietà del ragionamento porta ad un repentino cambiamento di posizione atteso che, a distanza di poche righe dall apertura verso la concezione della vita come bene della collettività, si afferma che «la vita [...] non impone necessariamente anche il riconoscimento della tutela risarcitoria di un interesse [...] generale o pubblico». Dello stesso tenore appaiono anche le considerazioni svolte in risposta all argomentazione in base alla quale sarebbe più conveniente uccidere che ferire. Si ritiene, infatti, che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi non sia sufficiente per ritenere meno onerose le conseguenze economiche della morte rispetto a quelle che derivano dalle lesioni personali. In questo caso la valutazione passa attraverso due snodi fondamentali.

Diritto Civile Contemporaneo Anno II, numero III, luglio/settembre 2015 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 In primo luogo se anche fosse vero, ma la S.C. lo nega, che il risarcimento per la lesione della salute risulta maggiore di quello accordato in caso di morte, ciò non contrasta necessariamente con la normativa ordinaria e costituzionale. In quest ottica va letto il riferimento ad una pronuncia della Consulta [Cfr. Corte Cost., 30 aprile 1999, n. 148, in Foro it., 1999, I, c. 1715, in Giur. it., 1999, 1499 ed in Corr. giur., 1999, 697, con nota di CARBONE, Espropriazioni illegittime: una sentenza scontata; Corte Cost., 2 novembre 1996, n. 369, in Foro it., 1997, I, c. 2400 (s.m.), con nota di VERDE, L espropriazione di fatto tra legalità e giustizia ed in Resp. civ. prev., 1997, 338, con nota di VERZARO, L accessione invertita, la Consulta e il legislatore: una partita sempre aperta; Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 132, in Foro it., 1985, I, c. 1585 ed in Corr. giur., 1985, 722, con nota di SCOTTI, Sotto accusa il sistema della responsabilità del vettore aereo.] in base alla quale il principio della riparazione integrale del danno non può avere copertura costituzionale. D altra parte, l eventuale sproporzione tra il risarcimento e la gravità della lesione assume rilievo solo nella prospettiva di chi assegna alla responsabilità civile una funzione deterrente, mentre per la S.C. l istituto si limita a compensare i danni derivanti dalle condotte illecite. Il timore che attribuendo rilevanza alla funzione deterrente della responsabilità civile si renda permeabile l ordinamento alla categoria dei danni punitivi - più volte osteggiati dalla giurisprudenza di legittimità [cfr. Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183] - porta la Corte ad assumere una posizione molto rigida, che tuttavia non appare del tutto giustificata. Se infatti si considera l illecito nel suo intero sviluppo - a partire dalla condotta, tenuta dal responsabile quando la vittima è ancora in vita - e non si limita l attenzione al momento successivo al decesso, allora ben si può individuare in capo alla vittima primaria una perdita che necessita di essere compensata; e ciò, senza che l istituto acquisisca una valenza punitiva, incompatibile col sistema

italiano in quanto caratterizzata dalla «sproporzione tra l'importo liquidato ed il danno effettivamente subito». Il contrasto giurisprudenziale appena sorto viene dunque chiuso nel senso della restaurazione degli assetti preesistenti. L apparente facilità con la quale tale risultato viene raggiunto appare dovuta più al contenuto della sentenza Scarano che al contributo offerto dalle stesse Sezioni Unite. Queste ultime hanno buon gioco nel disattendere una pronuncia, quella della sezione terza, che non sembra fornire argomenti realmente idonei a giustificare un mutamento di prospettiva così rilevante. Peraltro, continuano a restare insoluti alcuni nodi che inevitabilmente rendono fragile il sistema delineato dalla giurisprudenza consolidata; su tutti la grande rilevanza attribuita alla dimensione cronologica. Se da un lato infatti non mancano le critiche a chi continua a legare la tutela della vittima alla rilevanza dell intervallo di tempo tra lesioni e morte [in questo senso si veda LIPARI, Danno tanatologico e categorie giuridiche, cit., 529 che ritiene il danno catastrofale e il danno biologico terminale «artificiose enfatizzazioni» strumentali ad aggirare il limite della risarcibilità del danno biologico relativo alla perdita della vita], dall altro il punto di osservazione della giurisprudenza di legittimità continua ad essere bloccato al momento in cui l evento morte si produce senza considerare la dinamica dell illecito nel suo intero sviluppo. Da quanto appena accennato consegue che la pronuncia in commento difficilmente esaurirà il dibattito giurisprudenziale sulla risarcibilità del danno da subito dalla vittima primaria. Invero, alla luce delle prospettive e degli spunti colti solo parzialmente dalla sentenza Scarano, sembra solo una questione di tempo prima che la questione torni ad essere affrontata dalla Suprema Corte. Se nella giurisprudenza di merito non mancano infatti pronunce favorevoli a riconoscere la risarcibilità iure hereditario del danno subito dalla vittima primaria in conseguenza del decesso [cfr. Trib. Venezia, 15 giugno 2009, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 467, con nota di GIOVANNELLA, Morte a Venezia (e riconoscimento

Diritto Civile Contemporaneo Anno II, numero III, luglio/settembre 2015 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 del danno tanatologico); Trib. Roma, 27 novembre 2008 (obiter), in Danno resp., 2009, 533, con nota di TASSONE, Diagnosi erronea, nesso di causa e regimi processuali; Trib. Terni, 20 aprile 2005, in Giur. it., 2005, 2281 nota di PORREGA, Il danno da morte: le persistenti obiezioni della giurisprudenza di merito al dogma nomofilattico; Trib. Venezia, 15 marzo 2004, in Gius, 2004, 2605; Trib. Foggia, 28 giugno 2002, in Foro it., 2002, I, c. 3495; App. Roma, 4 giugno 1992, in Resp. civ. prev., 1992, 597, con nota di GIANNINI, La risarcibilità del danno biologico in ipotesi di lesioni mortali e POGLIANI, Il danno biologico entro ma non oltre i confini della vita; Trib. Roma, 24 maggio 1988, in Foro pad., 1989, I, c. 42, con nota di GIANNINI, Danno biologico e morte della persona lesa.] è solo da una nuova riflessione della S.C. - condotta sulla base di presupposti diversi - che può provenire una pronuncia idonea a dipanare le perplessità espresse in dottrina e condivise dalla stessa sezione terza. - Questa Nota può essere così citata: S. CAVASSA, Le sezioni unite confermano la non risarcibilità del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte: un ritorno al passato, in Dir. civ. cont., 16 settembre 2015