Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale di veterinaria

Documenti analoghi
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale di veterinaria

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

Indice. Accordo CH-Isole Feroe. Articolo Articolo Articolo Articolo 4...2

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali

Designazione della merce

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d impiego

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Aliquote di dazio doganale e contributi al fondo di garanzia per oli e grassi commestibili a partire dal 1 gennaio 2012

Aliquote di dazio doganale e contributi al fondo di garanzia per oli e grassi commestibili a partire dal 1 luglio 2009

Scheda di rilevazione tipologia di sezione, categoria, attività e prodotto.

Aliquote di dazio doganale e contributi al fondo di garanzia per oli e grassi commestibili applicabili dal 1 gennaio 2017

Accordo

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell UE e dell AELS

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

Macellazione e commercio con l estero del bestiame vivo e delle carni rosse Anno 2003

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

Ordinanza sull agevolazione doganale secondo l impiego

Macellazione e commercio con l estero del bestiame vivo e delle carni rosse Anno 2004

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

CONCESSIONI ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI DELLA PESCA DELLA COMUNITÀ. di cui all'articolo 30, paragrafo 2

ESPORTAZIONI 2013 ESPORTAZIONI 2014/4

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell UE e dell AELS

I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

del 18 novembre 2015 (Stato 27 agosto 2016)

del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

TABELLA 1 SEZIONE 0 ATTIVITA GENERALI Sez Categoria Attività Descrizione 1 criterio 0 Attività generali. Descrizione 2 criterio. (Descrizio1 criterio)

Esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani

Temperature di conservazione durante il trasporto. Normativa di riferimento

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all articolo 62, comma 4.

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza del DFI sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria

Le sanzioni UE alla Russia e le contro-sanzioni russe

01-Carni e preparazioni di carne Prodotti lattieri e uova di volatili

01.04 Altri: alcol etilico non denaturato X(*) Sostituto: etanolo al 95 % Amidi e fecole X Farine di cereali e semole X

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

Macellazione e commercio con l estero del bestiame vivo e delle carni rosse Anno 2005

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

ERUCON - ERUditio et CONsultum IGIENE ALIMENTI

Prodotti ittici in Sardegna: scambi comunitari e ruolo dell Uvac

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

SEZIONE III - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Servizio veterinario di confine 2014

Capitolo 3. Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici. Considerazioni generali

Di cui ad orientamento produttivo da carne

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

A.R.T..A. Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999 PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 326/331 ALLEGATI

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 capoverso 1 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane, ordina:

ALLEGATO «ALLEGATO I GLOSSARIO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

TEMPERATURA MASSIMA DURANTE IL TRASPORTO ( C) Mantenimento della catena del freddo e temperatura non superiore a +10 all arrivo a destinazione

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

"#%' (! ) * ( ) & ' + * & '(, ( "##% -.! 0 ( "##$."1 ((2 ( ( + * ( "/ ! 8 ( 6.16"1 31 6#1 & '6/1 9 ( 661 :

L'ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI RICONOSCIMENTO PER:

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011

Capitolo 16. Preparazioni di carni, di pesci o crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici. Considerazioni generali

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Area B Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Servizio veterinario di confine 2013

NOTIFICA /SCIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO (ART.4, REG. CE N. 853/2004)

Servizio veterinario di confine 2015

Macellazione e commercio con l estero del bestiame a carni bianche Anno 2004

Animali vivi. Considerazioni generali. Note esplicative svizzere

Transcript:

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale di veterinaria (OTUFV) Modifica dell 8 marzo 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 ottobre 1985 1 sulle tasse dell Ufficio federale di veterinaria è modificata come segue: Titolo: modifica dell abbreviazione (Concerne solo il testo tedesco) Ingresso, quinto e sesto comma visto l articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 15 dicembre 2000 2 sui medicamenti e i dispositivi medici; visto l allegato 11 dell Accordo del 21 giugno 1999 3 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, Art. 6 lett. a Sono spese i costi supplementari di singole prestazioni, segnatamente: a. gli onorari giusta l ordinanza del 12 dicembre 1996 4 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni traparlamentari; Art. 15 Importazione Le tasse per le visite veterinarie al confine in caso d importazione sono calcolate giusta la tariffa contemplata nell allegato. Art. 16 Transito 1 La visita veterinaria al confine di animali in transito da e verso la Comunità europea e la Norvegia è esente da tasse. 1 RS 916.472 2 RS 812.21 3 RS 0.916.026.81; RU 2002 (FF 1999 5092) 4 RS 172.311 1422 2000-1632

2 Le tasse per la visita veterinaria al confine di animali in transito da e verso altri Paesi sono fissate come segue: Invii comprendenti: a. fino a 25 animali delle specie equina e bovina o fino a 50 animali delle specie ovina, caprina e suina: gli stessi importi prelevati per gli esami al momento dell importazione, al massimo però, Fr. 50. b. più di 25 animali delle specie equina e bovina per capo 2. c. più di 50 animali delle specie ovina, caprina e suina per capo 1. d. altri animali: gli stessi importi prelevati per gli esami al momento dell importazione, al massimo però 30. 3 Per la visita veterinaria al confine degli animali che provengono da altri Paesi ed entrano in Svizzera per via aerea e sono successivamente trasportati per via terrestre dalla Svizzera verso l Unione europea e la Norvegia si applicano le tasse di cui al capoverso 2. Art. 17 Esportazione 1 La visita veterinaria al confine di animali e di merci esportati verso la Comunità europea e la Norvegia è esente da tasse. 2 Le tasse per la visita veterinaria al confine di animali esportati verso altri Paesi sono fissate come segue: Invii comprendenti: a. fino a 25 animali delle specie equina e bovina o fino a 50 animali delle specie ovina, caprina e suina: gli stessi importi prelevati per gli esami al momento dell importazione, al massimo però, Fr. 50. b. più di 25 animali delle specie equina e bovina per capo 2. c. più di 50 animali delle specie ovina, caprina e suina per capo 1. d. altri animali: gli stessi importi prelevati per gli esami al momento dell importazione, al massimo però 30. 3 Per la visita veterinaria al confine in caso d esportazione di animali e di merci che necessitano di un permesso ai sensi dell articolo 5 lettere a-d dell ordinanza del 19 agosto 1981 5 sulla conservazione delle specie sono applicabili le tasse fissate nell articolo 15. 4 Le tasse per l esportazione di carne verso Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea e dalla Norvegia ammontano per la carne fresca, refrigerata o congelata di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina (voce della 5 RS 453 1423

tariffa doganale 6 0201/0206 ed 0209) a 4 franchi per ogni 100 kg, ma al massimo a 50 franchi. Art. 18 Estivazione e svernamento, pascolo giornaliero Le tasse per la visita veterinaria al confine ammontano a 1,60 franchi per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina, ma almeno a 16 franchi per singoli animali e al massimo a 160 franchi per intere mandrie: a. in caso di reimportazione di animali svizzeri dopo l estivazione o lo svernamento; b. in caso di importazione di animali stranieri per l estivazione o lo svernamento; c. ogni anno al primo passaggio del confine di animali svizzeri e stranieri per il pascolo giornaliero. Titolo prima dell art. 21 Sezione 4: Controlli per l esportazione di animali e di prodotti animali Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c. n. 6 e d 1 L Ufficio federale riscuote le tasse e le spese seguenti per il riconoscimento di aziende d esportazione nonché per il loro controllo: c. una tassa per visita in una: 6. azienda secondo l articolo 297 capoverso 1 lettera a Fr. dell ordinanza del 27 giugno 1995 7 sulle epizoozie (tenute di animali, stazioni d inseminazione, aziende di eliminazione, mercati di bestiame e istituzioni simili): 150. d. le spese per il timbro ufficiale del veterinario di controllo delle esportazioni. Art. 21a rubrica, cpv. 2, frase introduttiva e lett. c n. 3 e 4, nonché cpv. 3 Prestazioni di servizio dell Ufficio federale e dei veterinari di controllo delle esportazioni 2 Per le prestazioni di servizio dei veterinari di controllo delle esportazioni l Ufficio federale riscuote le tasse seguenti: c. tassa in base al tempo impiegato e spese per: 3. prelievi di campioni ed esami di laboratorio; 4. esami clinici di animali e rilevamenti sulla situazione epizootica. 6 RS 632.10 Allegato 7 RS 916.401 1424

3 In caso di esportazione di animali, i veterinari di controllo delle esportazioni prelevano le tasse di cui al capoverso 2 direttamente presso i detentori di animali. Titolo prima dell art. 22 Sezione 5: Controllo di prodotti immunologici Art. 22 1 Le tasse per gli esami e i controlli di prodotti immunologici ammontano secondo la legislazione sugli agenti terapeutici e la legislazione sulle epizoozie a: a. domande per la nuova omologazione di un prodotto 1 500. a 10 000. b. domande per il rinnovo periodico dell omologazione o per la modifica di un omologazione esistente 200. a 3 000. c. controllo di un lotto di fabbricazione 400. a 3 000. 2 Le spese per l acquisto e la tenuta di animali da esperimento sono fatturate separatamente. Fr. Sezione 7 (art. 24) Abrogata II L ordinanza contiene il nuovo allegato conforme alla versione qui annessa. III La presente modifica entra in vigore il 1 giugno 2002. 8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 1425

Tasse per le visite veterinarie al confine in caso d importazione Allegato (art. 15) Voce di tariffa 8 Designazione della merce Provenienza: Comunità europea e Norvegia Provenienza: altri Paesi massima a. Animali vivi per capo per capo 0101.1011/9098 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi 24. 24. 0102.1010/9099 Animali della specie bovina, vivi, esclusi i vitelli 24. 280. 2. 24. 16. 0102.1010/9099 Vitelli vivi 24. 280..40 24. 16. 0103.1010/9290 Animali della specie suina, vivi 24. 280..40 24. 9. 0104.1010/2090 Animali delle specie ovina o caprina, vivi 24. 280..40 24. 5. 0105.1100/9900 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: da macello 24. 280..40 24. 4. altri 24. 280..40 24. 25. 0106. Altri animali vivi: per capo per capo mammiferi 1100 primati 24. 5. 24. 5. 1200 balene, delfini e marsovini (mammiferi della 24. 5. 24. 5. specie dei cetacei); lamantini e dugongi (mammiferi della specie dei sireni) 1900 cani 24. 280..40 24. 5. 8 RS 632.10 Allegato 1426

massima 1900 conigli 24. 280..40 24. 5. 1900 roditori, esclusi i topi per laboratori e 24..50 24..50 l alimentazione di animali, porcellini d India e mesocriceti 1900 altri mammiferi 24. 5. 24. 5. 2000 rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine): tartarughe, coccodrilli e sfenodonti 24..50 24..50 altri rettili 24. 50. 24. 50. uccelli: per capo per capo 3100 uccelli rapaci 24. 2. 24. 2. 3200 psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua) 24. 5. 24. 5. 3910 selvaggina da penne 24. 280..40 24. 25. per capo per capo 3990 uccelli canori 24..50 24..50 3990 altri uccelli 24. 2. 24. 2. 9000 altri animali: rane commestibili 24. 280..40 24. 4. altri anfibi 24. 50. 24. 50. 1427

massima per alveari o regine per alveari o regine alveari popolati, api regine (anche con api operaie) 24. 280..40 24. 5. 0301.9100/9990 Pesci (compresi i ciclostomi), vivi 24. 280..40 24. 1. 0306.2100/2900 Crostacei, vivi, destinati all alimentazione umana, 24. 280..40 24. 4. nonché crostacei d acqua dolce per usi diversi dall alimentazione umana 0307.1000/2100, 3100, 4100, 5100, 6000, 9100 Molluschi e altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, destinati all alimentazione umana 24. 280..40 24. 4. 9508.1000/9000 Animali vivi per circhi e serragli: per capo per capo animali delle voci 0101/0104 e animali grossi 24. 3. 24. 3. della voce 0106.1100/1900 altri animali 24. 3. 24. 3. b. Carni e preparazioni di carne per l alimentazione umana 0201.1011/3099 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 48. 560..56 24. 4. 0202.1011/3099 Carni di animali della specie bovina, congelate 48. 560..56 24. 4. 0203.1110/2999 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate 1428

massima 0204.1010/5090 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate 0205.0010/0090 Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca fresche, refrigerate o congelate 0206.1011/9090 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 0207.1110/3699 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 0208.1000/9080 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate 0209.0011/0020 Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati 0210.1110/9990 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie 0302.1100/7000 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesci della voce 0304 0303.1100/8000 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesci della voce 0304 0304.1010/9090 Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati 0305.1000/6990 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci, atti all alimentazione umana 1429

massima 0306.1100/1900 0306.2100/2900 Crostacei, anche sgusciati, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia: farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di crostacei, atti all alimentazione umana 0307.1000/9900 Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di invertebrati acquatici, diversi dai crostacei, atti all alimentazione umana 0504.0031/0090 Budella, vesciche e stomaci, interi o in pezzi, di animali diversi dai pesci: per la preparazione di insaccati o atti all alimentazione umana 0506.1000/9000 Ossa e simili 48. 560..56 24. 4. 1502.0091/0099 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, greggi (non fusi) 1601.0011/0049 Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 1602.2010/9089 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue 1604.1100/3000 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce 1605.1000/9000 Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati 1430

massima 1902.2000 Paste alimentari, farcite (anche cotte o altrimenti preparate, aventi tenore, in peso, di carne eccedente 20%) 2103.1000/2000, 9000 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; con tenore, in peso, di carne eccedente 20% 2104.1000 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: aventi tenore, in peso, di carne eccedente 20%, eccetto alimenti per bambini e per usi dietetici 3002.1000 Plasma sanguigno di animali 4206.9000 Lavori di budella, di pellicola intestinale («baudruche»), di vesciche o di tendini, per la preparazione di insaccati c. Sperma animale, embrioni, uova 0407.0010/0090 Uova per l incubazione, di volatili da reddito e da ornamento 24. 280..56 24. 20. per 1000 unità di utilizzazione per 1000 unità di utilizzazione 0511.1010/1090 Sperma di tori 24. 280..40 24. 10. 0511.9990 Altro sperma animale 24. 280..40 24. 10. per uovo per uovo 9990 Ovuli non fertilizzati e fertilizzati (embrioni) di vertebrati 24. 280..04 24. 1. 1431

massima 0511.9190 Uova di pesci, non atti all alimentazione umana 24. 280..40 24. 20. d. Mangimi, esclusi mangimi per animali da acquari 0209.0011/0020 Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati 0504.0010/0090 Budella, vesciche e stomaci, interi o in pezzi, greggi, di animali diversi dai pesci 24. 0.25 24..25 0505.9011 Polveri e cascami di piume o di parti di piume 0506.1000/9000 Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate, polvere e casciami da quelli sostanze 0508.0010 Frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote 0508.0091 Involucri di granchiolini di mare, anche macinati 0508.0099 Conchiglie vuote 0511.9110/9919 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti e parti di essi, delle voci 0101 a 0105, altri animali ungulati, selvaggina da penna nonché gli animali del capitolo 03 nonché topi, ratti e loro parti 1432

massima 1501.0012/0013, 0022/0023 1502.0011/0019 1503.0010 1505.0011,0091 1506.0011/0019 1516.1010 1517.1010, 9010 1518.0098 1522.0000 2301.1011/1019 2010 2309.1010/1099, 9011/9020, 9041/9090 Grassi e oli e le loro frazioni (compresi olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina); preparazioni di tali grassi, oli, frazioni e altri; residui della preparazione di tali grassi, oli, frazioni e altri Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all alimentazione umana; ciccioli Alimenti per animali con costituenti di origine animale (diversi dai costituenti provenienti dal latte) 3503.0000 Gelatina di bovino 4205.0090 Giocattoli da masticare per cani, di pelli non conciate di animali ungulati, senza additivi e. Sostanze diverse che possono essere vettori di agenti epizootici 0504.0010/0090 Prodotti greggi (senza trattamento termico), esclusa la polvere di abomasi per la fabbricazione del formaggio 1433

massima 0511.9990 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti e parti di essi, delle voci 0101 a 0105 nonché altri animali ungulati e selvaggina da penna (morti e parti di essi, diversi da quelli per l alimentazione di animali) esclusi topi, porcellini d India, mesocriceti, canarini nonché loro parti 0502.1000/9000 0503.0010/0090 0505.1010, 9019/ 9090 0506.1000/9000 0507.1000/9000 4101.2000/9000 4102.1000/2900 4103.1000/9000 4301.3000, 6000/9000 5101.1100/1990 5102.1100/2000 5103.1000/3000 Pelli gregge, pellicce, setole, peli, lana, ossa, zoccoli, unghie, corna, trofei di animali ungulati e della specie equina nonché pelli di uccelli, piume 0510.0000 Sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici 3002.1000, 3000/ 9000 Prodotti immunologici per uso veterinario 24. 20. 24. 20. 3002.9000 Germi patogeni animali 24. 1000. 24. 1000. 1434

massima 1501.0018, 0019, 0028/0029 1502.0091/0099 1503.0091/0099 1505.0019,0099 1506.0091/0099 1516.1091/1099 1517.1061/1099, 9061/9099 1518.0099 1522.0000 0502.1000/9000 0504.0039/0090 0505.9019/9090 0506.1000/9000 0507.1000/9000 0508.0010,0099 0511.9190.9990 Grassi e oli e le loro frazioni (compresi olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina); preparazioni di tali grassi, oli, frazioni e altri; residui della preparazione di tali grassi, oli, frazioni e altri Rifiuti di origine animale destinati all eliminazione f. Controllo di merci effettuato in virtù della Convenzione sulla conservazione delle specie 1504.3010/3099 Grassi e oli e loro frazioni, di balena, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escluso l olio medicinale di fegato di merluzzo) 24. 05. 24. 05. 1435

massima 1521.9010/9020 Spermaceti 24. 05. 24. 05. 4101.2000/9000 Pelli gregge di bovini o di equidi, escluse quelle 24. 05. 24. 05. di animali domestici 4102.1000/2900 Pelli gregge di ovini, escluse quelle di animali 24. 05. 24. 05. domestici 4103.1000/9000 Altre pelli gregge, escluse quelle di animali 24. 05. 24. 05. domestici 4301.6000/9000 Pelli gregge da pellicceria, escluse quelle di agnello, 24. 05. 25. 05. capra, capretto, coniglio, visone, procione lavatore, nutria, topo muschiato, castoro, volpe rossa, volpe d allevamento e di specie di cervo europeo Altre merce che in virtù dell ordinanza del 16 giu- 24. 13. 24. 13. gno 1975 9 sui controlli nell ambito della convenzione sulla conservazione delle spezie, sono sottoposte alla visita veterinaria di confine 9 RS 453.1 1436