SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE: NUOVO CALENDARIO

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CIRCOLARE N. 07 DEL 02/03/2017 SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE: NUOVO CALENDARIO Il Decreto c.d. Collegato alla Finanziaria 2017 a partire da quest anno ha introdotto l obbligo di invio telematico: dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale); delle liquidazioni IVA periodiche. Per il 2017 il primo invio dello spesometro, come stabilito dal citato Decreto, riguarda il primo semestre. Recentemente il Legislatore, in sede di conversione del Decreto c.d. Milleproroghe, ha previsto che per il 2017 il secondo invio riguarda il secondo semestre. Di fatto, quindi, per il 2017, la periodicità di presentazione dello spesometro è semestrale. L invio dei dati delle liquidazioni IVA periodiche non è stato oggetto di alcuna modifica e pertanto il primo invio per il 2017 riguarderà le liquidazioni di gennaio/febbraio /marzo e primo trimestre e dovrà essere effettuato entro il 31.5.2017. Di seguito si analizzeranno le nuove introduzioni in materia. 1 di 7

TTO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,10% A decorrere dal 2017 in base alle novità contenute nell art. 4, DL n. 193/2016, c.d. Collegato alla Finanziaria 2017, è stata prevista: l introduzione dell obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche; la modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro. Ciò con l intento da parte dell Agenzia delle Entrate di informare il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro, alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti. Per i costi di adeguamento tecnologico collegato al rispetto dei predetti obblighi, ai soggetti che, nell anno precedente a quello di sostenimento di tali costi, hanno realizzato un volume d affari pari o inferiore a 50.000, è riconosciuto un credito d imposta pari a 100. Va evidenziato che, a fronte dei predetti nuovi obblighi: dal 2017 sono soppressi: la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio; i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute (in sede di conversione del Decreto c.d. Milleproroghe il Senato ha approvato un emendamento in base al quale la soppressione è stata differita al 31.12.2017); già dal 2016 è soppressa la comunicazione black list. SPESOMETRO TRIMESTRALE Come sopra accennato, l invio dei dati delle fatture emesse/ricevute/bollette doganali/ note di variazione, a seguito della modifica apportata all art. 21, DL n. 78/2010, passa da annuale a trimestrale. SOGGETTI ESONERATI In sede di conversione sono stati esonerati dall adempimento in esame gli agricoltori in regime di esonero di cui all art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane ex art. 9, DPR n. 601/73, ossia i soggetti con volume d affari dell anno precedente non superiore a 7.000 operanti in territori situati ad una altitudine non inferiore a 700 m, nei territori definiti montani dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana. Considerato che l esonero riguarda esclusivamente gli agricoltori situati nelle zone montane, nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E l Agenzia ha evidenziato che gli agricoltori 2 di 7

operanti in zone diverse da quelle montane sono obbligati ad inviare i dati dello spesometro. Al fine di rendere tale adempimento compatibile con il regime semplificato di cui all articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/1972, a tali soggetti è richiesto di inviare esclusivamente i dati relativi alle operazioni attive, ossia quelli delle autofatture emesse dagli acquirenti, la cui copia deve essere consegnata al produttore agricolo. Soggetti che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91 Considerato che il nuovo obbligo riguarda tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e quelle ricevute e annotate nel registro degli acquisti, comprese le bollette doganali / note di variazione, si è posta la questione del rispetto di tale adempimento da parte delle associazioni / soggetti che adottano il regime forfetario disciplinato dalla Legge n. 398/91. Nell ambito della citata Circolare n. 1/E l Agenzia ha precisato che l invio riguarda esclusivamente i dati delle fatture emesse per le attività rientranti nel regime agevolato. In considerazione del fatto che detti soggetti non sono tenuti a registrare le fatture ricevute, i dati delle stesse non devono essere trasmessi. Contribuenti minimi/forfetari Considerato che i contribuenti minimi e forfetari non addebitano / detraggono l IVA, non liquidano / versano l imposta, non annotano le fatture e non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale, come chiarito dall Agenzia nella citata Circolare n. 1/E gli stessi sono esonerati dall invio dei dati di tutte le fatture. Amministrazioni pubbliche Considerato che i dati delle fatture ricevute dalle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 nonché dalle Amministrazioni autonome sono automaticamente acquisiti dall Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), nella citata Circolare n. 1/E la stessa Agenzia non richiede agli stessi l invio dei predetti dati. L esonero non riguarda l invio dei dati delle fatture / relative note di variazione emesse dagli Enti in esame nei confronti di soggetti diversi dalle PA che non sono state trasmesse tramite il SdI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La presentazione va effettuata in via telematica: in forma analitica e riguarda i seguenti elementi: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; data e numero della fattura; 3 di 7

base imponibile / aliquota applicata / imposta; tipologia dell operazione (ai fini IVA); ulteriori dati previsti dall Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento. Va evidenziato che, come puntualizzato dall Agenzia nella citata Circolare n. 1/E, i dati da inviare saranno analoghi a quelli comunicati dai soggetti che optato per l invio dei dati delle fatture emesse / ricevute così come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015; entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di conversione è stato previsto che l invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9. Al fine di alleviare gli adempimenti a carico dei contribuenti è stato previsto che per il 2017 il primo invio riguarda il primo semestre 2017. In sede di conversione del Decreto c.d. Milleproroghe il Senato ha approvato uno specifico emendamento, finalizzato a semplificare ulteriormente l adempimento in esame. Pertanto, per il 2017, lo spesometro riguarda: il primo semestre, da inviare entro il 18.9.2017 (il 16.9 cade di sabato); il secondo semestre, da inviare entro il 28.2.2018. Si rammenta che entro il 10.4 / 20.4.2017 dovrà essere inviato, rispettivamente dai contribuenti mensili / trimestrali, l elenco clienti / fornitori, ossia lo spesometro relativo al 2016. REGIME SANZIONATORIO Il nuovo regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL n. 193/2016, è così sintetizzabile. Violazione Omesso / errato invio dei dati delle fatture Sanzione 2 per fattura, con un massimo di 1.000 per trimestre 1, entro il limite massimo di 500, se l invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. Si noti che non è applicabile il cumulo giuridico di cui all art. 12, D.Lgs. n. 472/97. 4 di 7

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA In base al nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010 dal 2017 è altresì previsto l invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). Con l introduzione del nuovo obbligo, come desumibile dalla Relazione illustrativa del citato Decreto, il Legislatore si prefigge lo scopo di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell ambito dell imposta sul valore aggiunto, monitorando, nel corso dell anno, l entità del credito e del pagamento del debito d imposta di ciascun soggetto IVA. La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito e la stessa dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero (si pensi, ad esempio,alla liquidazione di un agricoltore in regime speciale ex art. 34, DPR n. 633/72). SOGGETTI ESONERATI Sono espressamente esonerati dall obbligo in esame i soggetti non tenuti: alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72). Rispetto alla questione sopra esaminata con riferimento allo spesometro trimestrale, non si pongono dubbi sul fatto che l invio in esame non interessa le associazioni / soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91. L effettuazione di operazioni che fanno venir meno l esonero dalla presentazione del mod. IVA comporta la presentazione della comunicazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l esonero; all effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari, soggetti che non hanno effettuato operazioni attive / passive e non hanno un credito d imposta da riportare al periodo successivo, soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72). TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La presentazione va effettuata in via telematica entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. A differenza di quanto sopra esaminato con riferimento allo spesometro trimestrale, in sede di conversione non sono stati introdotti specifici termini applicabili in sede di prima applicazione del nuovo adempimento. In presenza di più attività gestite con contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72 va inviata un unica comunicazione riepilogativa. 5 di 7

L Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento definirà le modalità di invio e le informazioni da comunicare. È verosimile ipotizzare che i dati richiesti siano quelli con i quali viene determinato il saldo della liquidazione periodica ed in particolare il totale IVA a debito/credito, il credito periodo precedente, gli interessi soggetti trimestrali e l acconto. Il nuovo adempimento non influisce sui termini di versamento delle liquidazioni IVA periodiche che rimangono fissati: al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili; al giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti trimestrali. REGIME SANZIONATORIO Il regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL n. 193/2016, è così sintetizzabile. Violazione Omessa / errata comunicazione Sanzione da 500 a 2.000 a 250 a 1.000 se l invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. L INCROCIO DEI DATI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Come sopra accennato, i dati trimestrali delle liquidazioni saranno incrociati con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente / intermediario abilitato. In particolare: con l introduzione dell invio trimestrale delle liquidazioni periodiche, l Agenzia potrà controllare il tempestivo versamento, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale; la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse / ricevute indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo il fenomeno degli omessi versamenti, l evasione senza consenso e le frodi. 6 di 7

IL NUOVO CALENDARIO PER IL 2017 Adempimento Versamento Invio dati Gennaio 16.2.2017 Febbraio 16.3.2017 Marzo 18.4.2017 31.5.2017 Primo trimestre 16.5.2017 31.5.2017 Spesometro 2016 --- Aprile 16.5.2017 Maggio 16.6.2017 Giugno 17.7.2017 10.4.2017 mensili 20.4.2017 trimestrali 31.8.2017 Secondo trimestre 21.8.2017 31.8.2017 Spesometro primo semestre 2017 --- 18.9.2017 Luglio 21.8.2017 Agosto 18.9.2017 Settembre 16.10.2017 30.11.2017 Terzo trimestre 16.11.2017 30.11.2017 Ottobre 16.11.2017 Novembre 18.12.2017 Dicembre 16.1.2018 28.2.2018 Quarto trimestre 16.2.2018 (*) 28.2.2018 Spesometro secondo semestre 2017 --- 28.2.2018 Dichiarazione annuale 30.4.2018 (*) Il termine interessa i trimestrali speciali (ad esempio, distributori di carburante). Per i trimestrali normali il versamento scade il 16.3.2018 (termine di versamento dell IVA della dichiarazione annuale). FONTI NORMATIVE: Art. 4, commi da 1 a 5, DL n. 193/2016 Art. 14-ter, DL n. 244/2016 Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza: http://www.studiobusani.it/contatti/ 7 di 7