Modello UNICO 2009: investimenti all estero e compilazione del quadro RW

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Modello UNICO 2009: investimenti all estero e compilazione del quadro RW a cura di Attilio Romano Succede sempre più di frequente che residenti in Italia procedono ad investimenti all estero, sia per l acquisto di immobili, sia per finanziare società di nuova costituzione in paesi a fiscalità agevolata (Panama, Antille, eccetera) o appetibili per altre ragioni per localizzare nuove iniziative produttive (Romania, Polonia, Lettonia, eccetera). Tuttavia, in alcuni caso viene meno l obbligo di redazione del modello RW, inserito all interno del modello UNICO, persone fisiche. Normativa di base Il modulo RW, del modello UNICO, persone fisiche deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare: a) i trasferimenti da e verso l estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 10.000,00. Nell ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l estero che quelli dall estero; b) gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera ( 1 imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 10.000,00. Quest obbligo sussiste anche se nel corso dell anno non siano intervenute movimentazioni. c) i trasferimenti da, verso e sull estero che nel corso dell anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000,00. Quest obbligo sussiste anche se al termine del periodo 1 Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti). Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all estero, soggetti all imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.lgs. n. 239 del 1996. Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell art. 18 del TUIR; 1

d imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l estinzione dei rapporti finanziari. Le istruzioni ministeriali alla compilazione del quadro RW, del modello UNICO 2009, redditi per l anno 2008 precisano che l obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). L obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 461 del 1997. L art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d imposta. Se le attività e gli investimenti sono detenuti all estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota parte di propria competenza Residenza fiscale delle persone fisiche L'art. 2 comma 2 del TUIR pone, per l'individuazione dei soggetti fiscalmente residenti, tre criteri alternativi. Per essere considerati residenti ai fini delle imposte sui redditi è, quindi, sufficiente il possesso, per la maggior parte del periodo di imposta, di uno solo dei seguenti requisiti: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, oppure possesso, nel territorio dello Stato, del domicilio (ossia, ex art. 43 co. 1 c.c., della sede principale dei propri affari o interessi), oppure ancora possesso, nel territorio dello Stato, della residenza (ossia, ex art. 43 co. 2 c.c., della dimora abituale). 2

In tutti questi casi, è l'amministrazione finanziaria italiana a dover dimostrare che il contribuente che abbia dichiarato d'essere residente all'estero è effettivamente residente in Italia ( 2 ). Cittadini emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata L'art. 2 comma 2 bis del TUIR ha introdotto una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato come individuati dal DM 4.5.99. Tale presunzione può essere superata se il cittadino italiano riesce a dimostrare di non essere fiscalmente residente in Italia in base ai criteri indicati nell'art. 2 co. 2 del TUIR. In particolare, come precisato dal Ministero delle Finanze con la C.M. 24.6.99 n. 140/E ( 4), la prova contraria può essere fornita esibendo contratti di lavoro all'estero, iscrizione ed effettiva frequenza dei figli alle scuole locali, documentazione di possesso di una casa idonea ad essere utilizzata come dimora stabile dal contribuente e dal suo nucleo familiare (ecc.). ( 3 ). CASI DI STUDIO Società in Romania Giroconti finanziari Tre persone fisiche residenti in Italia, costituiscono nel corso dell annualità 2008, una società a responsabilità limitata in Romania, apportando 519,00 cadauno. Successivamente tramite banca italiana trasferiscono 20.000,00, cadauno, in un conto corrente in Romania cointestato alle quattro persone e successivamente tale importo viene girocontato nel conto della società a titolo di prestito infruttifero soci. Ci si chiede se occorre compilare il quadro RW del modello UNICO 2009 e le eventuali modalità di redazione. Aspetti generali I soggetti interessati dal cosiddetto "monitoraggio fiscale (decreto legge n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227/1990, e modificato dal D. Lgs. n. 461/1997) sono le persone fisiche (anche se esercenti attività d'impresa commerciale), gli enti non commerciali, le società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, sempreché fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Le attività per le quali occorre compilare il modello RW del modello UNICO 2009 si possono così distinguere: - Attività finanziarie estere emesse da non residenti (compresi i titoli pubblici); - Immobili all'estero: se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto ovvero in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR come modificato dal D.lgs. n. 344/2003; - Preziosi ed opere d'arte: solamente se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia; 2 http://www.fiscoetasse.it/speciali/sub_speciali.php?identry=374&sub=3 3 Si veda nota 2 3

- Attività finanziarie italiane emesse da soggetti residenti (compresi i titoli pubblici esteri emessi in Italia): solo se in caso di cessione o rimborso sono suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR. Il modulo RW del modello UNICO 2009, si compone di tre sezioni: - nella Sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'italia e dall'italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; - nella Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta; - nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'italia, dall'italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria. Fattispecie concrete Le operazioni che occorre verificare sono due: 1. investimento nella costituzione di società estera in Romania con capitale sociale 2.076,00, ( 519,00 cadauno) 2. finanziamenti infruttiferi soci. Relativamente alla prima tipologia di investimento. si segnala che ai sensi del decreto legge n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227/1990, e modificato dal D. Lgs. n. 461/1997, e dalle Istruzioni ministeriali alla compilazione del modello UNICO 2009, a nostro parere, non sussistono obblighi di indicazione nel quadro RW del modello UNICO 2009. L acquisizione delle quote sociali in società estera, nonostante potenzialmente produttiva di redditi finanziari (dividendi) non va indicata considerato che esiste l obbligo di segnalazione unicamente per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500,00. Di rilevante interesse è la seconda fattispecie proposta dal cortese lettore nella quale più persone fisiche residenti, soci di una società estera, effettuano un versamento (tramite banca italiana) cadauno di 20.000,00 per necessità aziendali della medesima, a titolo di finanziamento infruttifero di interessi. Solo se i finanziamenti infruttiferi venissero successivamente convertiti, previo delibera assembleare. in apporti di capitale, a nostro avviso, si porrebbe il problema della compilazione del quadro RW del modello UNICO 2009: In tale ottica, tali versamenti andrebbero a essere remunerati tramite i dividendi solamente nel momento in cui verrebbero imputati ad aumento del capitale sociale. 4

Fino al momento in cui non viene effettuato l'aumento di capitale sociale della società ricevente il versamento, non possono affatto realizzarsi redditi da fonte estera imponibili in Italia. Infatti la distribuzione dei dividendi sarebbe comunque esclusivamente collegata alla quota di partecipazione al capitale detenuta dal singolo socio. Pertanto: Sezione I - Nel caso in esame, la sezione I non deve essere compilata perchè il trasferimento, dall Italia verso l estero, è stato effettuato attraverso un intermediario residente (banca Italiana). Sezione II - La sezione II deve essere compilata solo se l'attività detenuta all'estero produce reddito imponibile in Italia. Pertanto, essendo l'attività in questione finanziamento infruttifero di interessi al momento non produttiva di reddito come innanzi indicato, non vi è l'obbligo di compilazione della sezione II. Sezione III - Le istruzioni ministeriali di riferimento (per la compilazione della dichiarazione dei redditi) precisano che l'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti "sussiste in ogni caso" indipendentemente dall'origine dell'attività finanziarie e dalle modalità di trasferimento. In effetti, potrebbe non essere chiaro se la compilazione di detta sezione debba essere effettuata anche nel caso di investimenti non produttivi di reddito. Il chiarimento è stato dato dalla Circolare ministeriale n. 54/E del 19 giugno 2002 che, al punto 14, ha precisato che, in base ad un'interpretazione sistematica della legge, il Legislatore ha inteso che la segnalazione dei trasferimenti da indicare nella sezione III deve avere ad oggetto i soli trasferimenti riguardanti gli investimenti indicati nella sezione II. In definitiva, si ritiene che, nel caso in esame, nessuna delle tre sezioni del quadro RW del modello UNICO 2009 debba essere compilata. Si ricorda infine che, trattandosi di operazione di finanziamento soci infruttifero di interessi, esiste la necessità di tenere a disposizione dell'amministrazione finanziaria italiana tutta la documentazione comprovante l'infruttuosità dell'operazione finanziaria (corrispondenza tra le parti interessate, verbale di assemblea della società estera, etc.). Acquisto da parte di residenti italiani di immobili a Panama Quattro persone fisiche residenti in Italia hanno effettuato pagamenti per acquisto di immobili a Panama, con causale <saldo immobile in Panama>. Ci si domanda, se e come va compilato il quadro RW del modello UNICO 2009. In questa fattispecie, a nostro parere, per gli investimenti per l acquisto di immobili, in conformità sempre a quanto previsto dal decreto legge n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227/1990, e modificato dal D. Lgs. n. 461/1997, e dalle Istruzioni ministeriali alla compilazione del modello UNICO 2009, vanno indicati; nella sezione II del quadro RW; nella sezione III del quadro RW. Nell ambito della sezione II, ricordano le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello UNICO 2009, vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri detenute all estero al termine del periodo d imposta 5

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, ha chiarito espressamente che è obbligatorio compilare il quadro RW, sezione II, ogni qual volta l'immobile all'estero produce un reddito (anche catastale) da dichiarare obbligatoriamente in Italia. Come puntualizzato dalla medesima circolare, ai fini dell indicazione nella sezione II del quadro RW, rileva la concreta potenzialità dell investimento a produrre reddito, si che l obbligo sussiste anche per quei beni che, pur non avendo generato redditi nell anno di riferimento sono in grado, in termini generali, di produrli in futuro. Nell ambito della sezione II, (da istruzioni ministeriali ad UNICO 2009, persone fisiche) avremo quindi; - nella colonna 1, il codice stato estero ( 051 Panama o 250 Panama zona del canale); - nella colonna 2, il codice della causale dell operazione, (0724, beni e diritti immobiliari); - nella colonna 3 per ogni anno di possesso il valore dell immobile detenuto all estero valorizzato al costo di acquisto (cfr. anche, A. TOMASSINI, Corriere Tributario n. 26/2008). Non si deve presentare il quadro RW, soltanto nell'ipotesi in cui lo Stato estero non tassi gli immobili in base ad un reddito catastale o figurativo (ad esempio, la Francia), tranne il caso in cui siano realizzate plusvalenze imponibili in Italia; pertanto, solo se lo stato estero di Panama ha una legislazione che non tassa l immobile in base al reddito catastale o figurativo, è esclusa la presentazione del quadro RW. Inoltre, oltre alla compilazione della sezione II del quadro è necessaria, a nostro parere, anche la compilazione della sezione III, del medesimo quadro che accoglie i flussi di trasferimento dall Italia verso l estero di denaro, effettuati tramite intermediari residenti, che nel corso dell anno hanno interessato investimenti esteri Nell ambito della sezione III, (da istruzioni ministeriali ad UNICO 2009, persone fisiche) avremo: - - nella colonna 1, il codice stato estero (051 Panama o 250 Panama zona del canale); - nella colonna 2, la tipologia dell operazione, (codice 2); - nella colonna 3, il codice causale dell operazione, (0724, beni e diritti immobiliari); - nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca; - nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT; - nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato; - nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l operazione; - nella colonna 8, l importo dell operazione, vale a dire, l ammontare dei pagamenti effettuati dal socio. Se l operazione è stata effettuata in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare è determinato, per il 2008, sulla base dei valori di cambio riportati nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. Attilio Romano 22 Aprile 2009 6