Il rischio di incidente rilevante

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Il rischio di incidente rilevante Il rischio di incidente rilevante Filippo Emiliani, Luca Proietti L Incidente di Seveso Il 10 luglio 1976 alle 12.37, un esplosione fa saltare la valvola di sicurezza del reattore chimico dell ICMESA. La nube 10-12 chili di diossina nebulizzata si abbatte su Seveso in Brianza. Nell area vivono circa 100 mila persone. Risultarono esposti 158 lavoratori e 37.000 abitati della zona con conseguente contaminazione di una vasta area intorno alla fabbrica Quadro di riferimento normativo:la disciplina della materia dall incidente di Seveso alla direttiva europea A seguito dell incidente di cui sopra, la Comunità Europea emanò una direttiva recepita dall Italia con il DPR 175/88. Con successivo DPCM 31/03/89 furono emanate le linee guida per la stesura dei rapporti di sicurezza e quant altro necessario per la predisposizione della documentazione dovuta. La difficoltà nel dare attuazione alle disposizione normative, unitamente all evoluzione delle conoscenze tecniche, fece sì che la Comunità Europea emanasse la cosiddetta direttiva Seveso II recepita in Italia con il decreto legislativo 334/99 e successivi DM attuativi, a conclusione di un iter legislativo piuttosto tormentato che aveva visto l emanazione e la reiterazione di circa 15 decreti legge. Il DPR 175/88 individuava, definendo il tipo di azienda e le quantità di materiale detenuti, trattati o stoccati, le procedure a cui i gestori dovevano dare seguito. Il decreto medesimo definiva due categorie di impianti: quelli sottoposti a notifica per i quali l istruttoria veniva condotta dal Comitato tecnico regionale dei Vigili del fuoco; quelli sottoposti a dichiarazione che prevedevano l istruttoria da parte della Regione. La nuova edizione della direttiva europea denominata Seveso II recepita in Italia con il D.LGS. 334/99, stabilisce un inquadramento normativo che definisce finalità e ambito di 193

ARPA UMBRIA Prima conferenza di produzione applicazione della norma in ragione della tipologia e dei quantitativi delle sostanze pericolose detenute, stoccate o in lavorazione. In particolare viene individuata una procedura che prevede: - relazione di cui all art. 5 comma 3, ad integrazione di quanto previsto dalle legge 626/ 94 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; - notifica; - politica di prevenzione di incidenti rilevanti e sistema di gestione della sicurezza; - rapporto di sicurezza. Vengono definite, inoltre, disposizioni per i nuovi stabilimenti o per modifiche e viene anche disciplinato il controllo dell urbanizzazione e la consultazione della popolazione. In particolare vengono attribuite competenze alla Regione che dovrà disciplinare, con legge regionale, l intera materia tenendo conto dell evoluzione della normativa, che si orienta sempre più verso la vigilanza piuttosto che verso il command and control. L innovazione senz altro di maggiore rilievo introdotta dal D.LGS. 334/99 consiste, per le aziende, nell obbligatorietà di dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza e per gli enti preposti al controllo nell effettuare attività di vigilanza. Tale attività si articola in azioni di controllo svolte: dal Ministero dell Ambiente ai sensi del DM 5 novembre 1997 con la collaborazione di Vigili del fuoco, ISPEL e funzionari di ARPA, sulle aziende soggette a rapporto di sicurezza; dall ARPA su incarico della Regione per le aziende soggette alla notifica e SGS. Competenze e attività di ARPA in materia d incidenti rilevanti La legge istitutiva dell ANPA del 1994 prevede fra le attività finalizzate alla protezione dell ambiente, il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive. Analogamente, la legge 6 marzo 1998 n. 9, che istituiva ARPA Umbria, prevede il supporto tecnico-scientifico alla Regione Umbria per la valutazione e per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive. In tale contesto ARPA Umbria ha stipulato nell ottobre 2000 una convenzione con la Regione Umbria per svolgere l attività di vigilanza prevista dal D.LGS. 334/99 sulle aziende a rischio di incidente rilevante. 194

Il rischio di incidente rilevante Tale convenzione ha durata biennale e prevede fra l altro anche la fornitura dell elaborato tecnico finalizzato alla predisposizione della legge regionale di recepimento del D.LGS. 334/99. Successivamente ARPA ha stipulato una apposita convenzione con l ANPA affinché l attività di vigilanza si svolgesse uniformemente al contesto nazionale mediante la partecipazione di personale tecnico esperto. Nel periodo di vigenza della convenzione ARPA-Regione era prevista l effettuazione di attività di controllo e vigilanza su 11 aziende, di cui 9 soggette agli articoli 6 e 7 del D.LGS. 334/99 e 2 al solo art. 5 comma 3. La Regione Umbria indicava anche la priorità con cui dovevano essere svolte tali attività. Ad oggi le aziende controllate in maniera definitiva e per le quali sono state fatte appositi verbali di fine vigilanza sono sei. Per un azienda è stata iniziata l attività di vigilanza, successivamente interrotta per il subentro di una nuova società. Per altre due è stata fatta l attività propedeutica, di acquisizione dati e informazioni, alla vigilanza in sito. La vigilanza per le due aziende soggette al solo art. 5 comma 3 richiederà un impegno di poche giornate e verrà portato a termine presumibilmente entro dicembre 2002. Alle aziende di cui sopra, si sono aggiunte nel tempo altre tre aziende. Tali aziende sono state aggiunte all elenco di quelle da sottoporre a controlli e vigilanza. Per ogni azienda sottoposta a vigilanza si è impiegato circa 5 giorni complessivi di sopralluogo e verifica in situ. La commissione ispettiva è normalmente composta da personale ARPA e da un tecnico dell ANPA a supporto. I risultati delle verifiche ispettive sono stati portati a conoscenza degli enti preposti ai controlli in apposite riunioni conferenze. Nel periodo 2000-2002 rappresentanti di ARPA hanno assicurato la partecipazione al Comitato tecnico regionale presso l ispettorato dei Vigili del fuoco ai fini dell istruttorie sui rapporti di sicurezza presentati dalle aziende soggette all art. 8 del D.LGS. 334/99 e ai fini del controllo sull urbanizzazione di cui all art. 14 dello stesso decreto. ARPA Umbria ha inoltre qualificato 3 ispettori sui sistemi di gestione della sicurezza facendo partecipare gli stessi a verifiche ispettive nominate dal Ministero dell Ambiente e ad appositi corsi di qualificazione. Attualmente tali ispettori sono impegnati anche nelle attività di vigilanza decretate dal Ministero dell Ambiente. In tale contesto è previsto il controllo di tre aziende umbre soggette all art. 8 del D.LGS. 334/99. I funzionari di ARPA Umbria, nel biennio di riferimento, hanno partecipato al gruppo nazionale ANPA-ARPA per la definizione dei decreti accessori al D.LGS. 334/99 e per il raccordo tecnico-scientifico in materia di incidenti rilevanti. 195

ARPA UMBRIA Prima conferenza di produzione 196

Il rischio di incidente rilevante Infine, si segnala che è stato nominato un gruppo di lavoro e sono stati iniziati i lavori per l elaborazione del documento tecnico ai fini della definizione della legge regionale di recepimento del D.LGS. 334/99. Tale documento tecnico dovrà essere predisposto entro la fine del 2002. La legge regionale, nel disciplinare la materia, potrebbe conferire ad ARPA Umbria tutta l attività relativa alle aziende soggette agli incidenti rilevanti, comprese le istruttorie e l attività di vigilanza sulle aziende soggette a rapporto di sicurezza e che attualmente sono di competenza del Comitato tecnico regionale dei Vigili del fuoco e del Ministero dell Ambiente. In tal caso il carico di lavoro che si prefigura sarà notevolmente superiore a quello di lavoro attuale e considerata anche la criticità, specificità responsabilità ed importanza della materia, ARPA Umbria si dovrà strutturare con un numero di persone adeguate e con profilo tecnico di elevato grado. 197