ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF129 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO RIMBORSO/COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE MOD. TR RIFERIMENTI ART. 38-BIS DPR 633/72 CIRCOLARE DEL 29/07/2010 Sintesi: entro il prossimo 2/08/2010 i soggetti in possesso dei requisiti per procedere al rimborso e/o compensazione del credito IVA trimestrale devono presentare telematicamente il mod. TR. Dal 2010 le istruzioni al modello sono state aggiornato esclusivamente in considerazione delle novità applicabili in materia di territorialità delle prestazioni di servizi e di utilizzo in compensazione del credito Iva. Come noto, l art. 38-bis c. 2 DPR 633/72 prevede la possibilità di: richiedere il rimborso - istanza di rimborso riportare il credito nel modello F24 in compensazione del credito Iva determinatosi con le operazioni effettuate nei primi tre trimestri dell anno indipendentemente dalla periodicità di liquidazione a condizione che: - il credito ecceda. 2.582,28 - siano rispettati determinati parametri quantitativi. Effettuazione delle operazioni: il credito va determinato esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre, ex art. 6 Dpr 633/72 e pertanto con riferimento: alla consegna/spedizione: per le cessioni di beni al pagamento: per le prestazioni di servizio (salvo il caso di emissione anticipata della fattura). Credito del periodo precedente: non può essere considerato per l istanza di rimborso/compensazione. Annotazione: l eccedenza a credito richiesta a rimborso non va più riportato nelle liquidazioni successive, ma va inserito in dichiarazione annuale. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Inizio della compensazione: il recupero del credito IVA è possibile: a partire dal 1 giorno del trimestre successivo a quello in cui è maturato tenendo in considerazione le limitazioni del cd. monitoraggio introdotto dal DL 78/2009 Invio del modello: esclusivamente per via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per il 2 trimestre 2010 2 agosto 2010 (il 31 luglio cade di sabato) Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it Presentazione tardiva: non può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso, tramite presentazione nei 90 giorni di una istanza tardiva (RM prot. 571164/1998). Assonime circ. 45/2004: ritiene che la tardività nella presentazione dell istanza debba unicamente riferirsi all ipotesi del rimborso, non anche della compensazione del credito del periodo. Tel. 0464/480556 Fax 0464/400613 Email: info@redazionefiscale.it
Redazione Fiscale Info Fisco 129/2010 Pag. 2 / 5 MONITORAGGIO DEI CREDITI IVA L Agenzia nei primi mesi del 2010 ha fornito una serie di chiarimenti in merito al monitoraggio dei crediti Iva, anche infrannuali. DOPPIO BINARIO E VISTO DI CONFORMITÀ: A) il limite di. 10.000: va determinato quale somma progressiva dei crediti maturati (ed utilizzati orizzontalmente) nei tre trimestri fino al supero di tale limite non occorre attendere il 16 giorno successivo alla trasmissione dell istanza telematica B) credito infrannuale >. 15.000: per tale modello non è prevista l apposizione del visto. Nota: l Agenzia non ha chiarito se il visto dovrà essere apposto, a consuntivo, alla dichiarazione annuale che riepiloga gli utilizzi infrannuali (Dich. Iva 2001). Esempio: contribuente con credito infrannuale del 1 trimestre 2010 di. 4.000: può utilizzare in compensazione l importo senza attendere il 16/05/2010 (16 giorno del mese successivo alla trasmissione dell istanza, avvenuta il 30/04/2010) nel 2 trimestre matura un credito di. 9.000: può utilizzare in F24 tale somma: - fino all importo di. 6.000 (dato dal limite di. 10.000 utilizzato del 1 trimestre 4.000): fin dal 1/07/2010 (giorno successivo al termine del trimestre solare) e dunque senza dover attendere il 16/08/2010 (16 giorno successivo al termine per il mod. TR del 2 trimestre) - può compensare l ulteriore credito di. 3.000: solo a decorrere da tale data ed esclusivamente mediante Entratel/Fisconline. N.B.: in tal senso si è chiaramente espressa la CM 1/2010, anche se le Istruzioni al mod. TR non sono chiare in tal senso. Termine di utilizzo: i crediti infrannuali 2010 sono compensabili (utilizzando l apposito codice tributo) fino alla presentazione della Dichiarazione annuale 2010 che li riepiloga. Si ritiene che trovi applicazione il meccanismo del reingresso previsto per il credito annuale della dichiarazione precedente (v. Info Fisco 7/2010). UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE IN F24 6037 2010 6.000 6036 primo trimestre dal 16 aprile 6037 secondo trimestre dal 16 luglio 6038 terzo trimestre dal 16 ottobre nei limiti del monitoraggio dei crediti Iva
Redazione Fiscale Info Fisco 129/2010 Pag. 3 / 5 PARAMETRI QUANTITATIVI (ART. 38-BIS C.2 DPR 633/72) Sono ammessi al rimborso e/o compensazione i contribuenti che: Art. 30 FATTISPECIE lett. a) hanno effettuato operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni; lett. b) hanno effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate; lett. c) hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore a 2/3 dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili. lett. e) soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta. N.B. operazioni escluse art. 7-ter: a differenza del rimborso annuale, non è prevista la fattispecie della effettuazione prevalente di operazioni escluse da Iva per carenza del requisito della territorialità. Esempio: l imprenditore Mario Rossi, autotrasportatore, effettua più del 50% delle prestazioni di trasporto verso committenti soggetti passivi Ue o ExtraUE: potrà solo richiedere il rimborso in sede annuale, ma non potrà presentare il mod. TR per la compensazione o il rimborso infrannuale. PRESUPPOSTI OPERAZIONI EFFETTUATE NEL TRIMESTRE Aliquota media sulle operazioni attive + 10% < aliquota media sulle operazioni passive Operazioni non imponibili > 25% del totale operazioni attive Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili > 2/3 di tutti gli acquisti imponibili Status di soggetto non residente identificato direttamente o mediante rappresentante fiscale MODALITÀ Modello TR solo via telematica GARANZIA Obbligatoria - salvo esonero COMPENSAZIONE DEL CREDITO limite massimo di 516.456,90 annui (elevato a. 1.000.000 per i subappaltatori edili) QUADRO TC - DETERMINAZIONE DEL CREDITO TERMINE Entro il mese success. al trimestre CODICE TRIBUTO codici 6036, 6037 e 60388 QUADRO TD PRESUPPOSTI RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE Barrare la casella corrispondente al presupposto che legittima la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.
Redazione Fiscale Info Fisco 129/2010 Pag. 4 / 5 TD1 - ALIQUOTA MEDIA ART. 30 C. 3 LETT. A) DPR 633/72 Aliquota media sugli acquisti > aliquota media sulle vendite + 10% (arrotondamento alla seconda cifra decimale Operazioni attive RILEVANTI: reverse charge (ex art. 17 Dpr 633/72): - prestazioni di servizi dei subappaltatori di lavori edili - cessioni di rottami e materiali di recupero - cessioni di oro industriale e di argento operazioni escluse art. 74 (tabacchi, giornali, ecc.) Operazioni ESCLUSE: non rilevano per il calcolo dell'aliquota media i beni ammortizzabili (né per le vendite, né per gli acquisti, anche se in leasing) operazioni non imponibili (esportazioni, ecc. RM 17/98) TD2 - OPERAZIONI NON IMPONIBILI OPERAZIONI NON IMPONIBILI ART. 30, COMMA 3, LETT. B) Le operazioni non imponibili effettuate nel trimestre sono superiori al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni eseguite nel trimestre. MAGGIORE DEL 25 % UGUALE O INFERIORE AL 25% Beni ammortizzabili: la loro cessione è inclusa tra le operazioni effettuate. È POSSIBILE IL RIMBORSO NON SPETTA IL RIMBORSO PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI: a seguito della soppressione del regime di non imponibilità, le stesse non partecipano più al totale delle operazioni non imponibili che attribuiscono il diritto al rimborso/compensazione infrannuale. TD3 - ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI ART. 30, COMMA 3, LETT. C) Imposta per l acquisto di beni ammortizzabili: se l ammontare di tali acquisti sia superiore ai 2/3 di quello di beni e servizi imponibili IVA effettuati nel trimestre Individuazione dei beni ammortizzabili (RM 147/09): occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi (artt. 102 e 103 Tuir) e pertanto: riguarda i soli beni strumentali posseduti iscritti a libro cespiti.
Redazione Fiscale Info Fisco 129/2010 Pag. 5 / 5 Esempio - 2 TRIMESTRE 2010 REGISTRO ACQUISTI acquisti di merce e servizi 20.000 IVA credito 4.000 acquisti di cespiti 100.000 IVA credito 20.000 Ammontare complessivo degli acquisti: 120.000 In tal caso: l imponibile degli acquisti dei cespiti -. 100.000 - è maggiore dei 2/3 dell imponibile gli acquisti il credito IVA (limitato a 20.000, l Iva sui beni ammortizazbili) può essere richiesto a rimborso CASI PARTICOLARI BENI AMMORTIZZABILI FABBRICATI SCORPORO DELL AREA AREE EDIFICABILI ACCONTI E SAL PRELIMINARE di CONTRATTO COSTI INCREMENT. su BENI DI TERZI su BENI PROPRI LEASING CLAUSOLA DI RISCATTO BENE IN GESTIONE STUDI E RICERCHE Spetta solo per i fabbricati strumentali per natura delle imprese dei professionisti: limitatamente agli A10 acquistati tra il 2007 ed il 2009 (sono ammortizzabili") N.B.: non rientra nell'istanza trimestrale 2010 l'ufficio comprato nel 2010 dal professionista. Il rimborso Iva non spetta per l'aliquota di scorporo da applicare all'ammortamento (30% o 20%) CM 8/09) N.B.: paiono doversi applicare gli altri chiarimenti (es.: il fabbricato demolito e ricostruito dovrà essere attribuito interamente all area e quindi non darà accesso al rimborso, ecc.) È escluso il rimborso (non si configura lo status di bene ammortizzabile ): dell'iva pagata sull'acquisto di un terreno edificabile ancorchè su di esso venga iniziata una edificazione (è rimborsabile l Iva sui costi di costruzione) È ammesso il rimborso dell'iva su (RM 111/02): acconti: per l acquisto (definitivo) o per la realizzazione su appalto stati avanzamento lavori: per la realizzazione in base a contratti d'appalto alla sola condizione che il bene sia in esito effettivamente acquisito. Non è ammesso il rimborso dell Iva (RM 179/05): sull'acconto versato in sede di contratto preliminare (l'acquisto non è ancora definitivo) l'iva diviene rimborsabile al momento in cui il contratto è definitivo (RM 111/02) es.: al rogito notarile per gli immobili Non è ammesso il rimborso (RM 179/05): per lavori incrementativi, di trasformazione e di ampliamento su beni condotti in in locazione o comodato in quanto opere: - che non hanno una loro autonoma funzionalità e utilizzabilità - non iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali. N.B.: non deve trattarsi di beni separabili ; in tal caso infatti il bene non si incrementa al valore dell immobile e pertanto è autonomamente ammortizzabile e dà accesso al rimborso dell Iva Spetta il rimborso dell Iva se si tratta di spese migliorative di beni ammortizzabili, capitalizzate ad incremento del cespite e sottoposte al processo di ammortamento Il rimborso dell Iva (RM 392/07): spetta per l'acquisto alla società di leasing non spetta sui canoni all impresa utilizzatrice, fino all avvenuto riscatto del bene Il rimborso spetta (RM 11/09) fin dal momento della consegna per i beni strumentali (navi adibite a rimorchiatori) che l impresa acquisisce in base ad un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti (N.B.: a differenza del leasing dove la clausola è facoltativa per l utilizzatore). Non rilevano i costi di costruzione di un impianto realizzato per conto di un Ente pubblico affidato successivamente in concessione (non rileva il cd. amm. finanziario ex art. 104 Tuir) Non rilevano per il rimborso infrannuale (ma solo per quello annuale )