Studio Associato Cerato & Popolizio Dottori commercialisti Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio.it Dott. Sandro Cerato Dott.ssa Greta Popolizio ---------------------------------- Dott.Riccardo Scalco Dott. Filippo Fantinato Consulenza Societaria e Tributaria BASSANO DEL GRAPPA (VI), 18 CIRCOLARE INFORMATIVA DELLO STUDIO MESE DI IMPOSTE DIRETTE...2 DETRAZIONE IRPEF PER L ACQUISTO DI TELEVISORI CON SINTONIZ-ZATORE DIGITALE...2 Detrazione IRPEF per l acquisto di televisori con sintonizzatore digitale... 2 La detrazione... 2 Apparecchi agevolabili... 2 Apparecchi non agevolabili... 2 Controlli dell Agenzia delle Entrate... 3 Le informazioni ai clienti... 3 IVA...4 DICHIARAZIONE ANNUALE E RAVVEDIMENTO OPEROSO...4 Premessa... 4 Presentazione tardiva della dichiarazione... 4 Dichiarazione infedele... 4 Modalità di redazione e presentazione della dichiarazione integrativa... 5
Le principali novità IMPOSTE DIRETTE DETRAZIONE IRPEF PER L ACQUISTO DI TELEVISORI CON SINTONIZ-ZATORE DIGITALE Detrazione IRPEF per l acquisto di televisori con sintonizzatore digitale Con il Decreto Ministeriale 3 agosto 2007 sono state dettate le disposizioni attuative della detrazione IRPEF per l acquisto di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale integrato, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007. La Finanziaria 2007 ha previsto una detrazione dall IRPEF lorda in relazione alle spese sostenute per l acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato, allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi nel periodo d imposta 2007. In attuazione di tale disposizione, il Decreto Ministeriale 3 agosto 2007 stabilisce le caratteristiche minime cui devono rispondere gli apparecchi televisivi per dare diritto alla detrazione in esame. La detrazione La detrazione IRPEF: - è pari al 20% delle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino ad un importo massimo di 1.000,00 euro (in pratica, la detrazione massima è pari a 200,00 euro); - spetta a condizione che gli utenti dimostrino di essere in regola, per l anno 2007, con il pagamento del canone RAI. Apparecchi agevolabili Ai fini di usufruire della detrazione in esame: - rientra qualunque apparecchio adatto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi digitali in chiaro e senza costi aggiuntivi per l utente da almeno una delle piattaforme tecnologiche di diffusione via etere terrestre, via cavo o via satellite; - sono agevolabili gli apparecchi acquistati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Apparecchi non agevolabili 2
Non possono beneficiare della detrazione gli apparati di ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale: - acquistati nell anno 2007 dai residenti nelle Regioni autonome della Sardegna e della Valle d Aosta; - usufruendo del contributo della Legge Finanziaria 2006. Controlli dell Agenzia delle Entrate Ai fini dei controlli concernenti la detrazione usufruita, gli utenti devono conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici dell Agenzia delle Entrate: - la ricevuta del bollettino di pagamento del canone RAI per l anno 2007; - la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l acquisto dell apparecchio televisivo. Le informazioni ai clienti Le imprese produttrici di apparecchi televisivi digitali e i rivenditori dei medesimi devono dare al cliente la necessaria informazione sulla possibilità di usufruire della detrazione in esame. A tale proposito, si segnala che il Ministero delle Comunicazioni cura la pubblicazione, sul proprio sito Internet (www.comunicazioni.it), dell elenco aggiornato degli apparecchi ammessi all incentivo. Effetti ai fini dell acconto IRPEF 2008 La detrazione in esame non deve rientrare nella determinazione dell acconto IRPEF relativo al 2008. Pertanto, si assume, quale imposta del periodo d imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenerne conto. In pratica, qualora si intenda procedere al calcolo utilizzando il metodo storico, il contribuente dovrà rideterminare l IRPEF netta relativa al 2007, come se in tale anno non avesse applicato la detrazione in esame, e sull imposta così ricalcolata, applicare la percentuale del 99%. 3
IVA DICHIARAZIONE ANNUALE E RAVVEDIMENTO OPEROSO Si illustrano le modalità per la regolarizzazione di violazioni inerenti alla dichiarazione IVA annuale 2007 Premessa Scaduti i termini per la presentazione per via telematica della dichiarazione Iva relativa al 2006 (1 ottobre 2007), riteniamo utile illustrare le disposizioni riguardanti la disciplina del ravvedimento operoso con riferimento a tale adempimento annuale. La disciplina relativa al ravvedimento operoso in materia di violazioni di norme tributarie, prevista dall art. 13 del D.Lgs. 472/97, infatti, prevede anche la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni annuali dell Iva attraverso la presentazione, entro determinati termini, di una dichiarazione integrativa. Esaminiamo, allora, le varie ipotesi di regolarizzazione della dichiarazione annuale Iva. Presentazione tardiva della dichiarazione La presentazione delle dichiarazioni annuali entro i 90 giorni dalla scadenza possono essere sanate mediante il pagamento di una Presentazione entro 90 giorni dalla scadenza sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo. Se, pertanto, dalla dichiarazione emerge un debito d imposta, la sanzione ridotta sarà pari a un ottavo del 120% di tale debito (vale a dire il 15%), con un minimo di 32 euro (1/8 di 258 euro con troncamento dei decimali). In assenza di imposta dovuta, l unico versamento sarà quello relativo alla sanzione ridotta di 32 euro. Le dichiarazioni annuali Iva presentate oltre i 90 giorni rispetto ai Presentazione oltre i 90 giorni dalla scadenza termini di scadenza si considerano omesse a tutti gli effetti, anche se costituiscono titolo per la riscossione dell imposta che ne risulta dovuta. Dichiarazione infedele Il contribuente che ha presentato una dichiarazione annuale Iva infedele relativa all anno 2006 (omettendo, ad esempio, parte dei corrispettivi imponibili) deve presentare, ai fini del ravvedimento, una nuova dichiarazione che integri quella originaria, dalla quale si evidenzi una maggiore imposta dovuta o un 4
minore credito spettante. Tale regolarizzazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo. Ricordando che la sanzione prevista per la presentazione di una dichiarazione (dalla quale risulti un imposta inferiore a quella dovuta o un eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante) varia dal 100% al 200% della differenza, il contribuente per procedere alla regolarizzazione di una dichiarazione infedele deve versare: - una somma pari all integrazione eseguita a titolo di imposta (maggior debito e/o minor credito); - gli interessi legali (al 2,5%) maturati dal giorno della violazione a quello della regolarizzazione e calcolati sull intera integrazione eseguita; - la sanzione ridotta al 20% della maggiore imposta dovuta o del minor credito dovuto (1/5 del 100%). Tuttavia, in caso di minor credito risultante dalla dichiarazione integrativa la differenza può non essere versata se lo stesso credito sia stato chiesto originariamente a rimborso e non sia ancora stato erogato al momento della regolarizzazione, oppure se il credito non spettante (chiesto in computazione nell anno successivo) non sia, o non sia stato riportato, nella dichiarazione relativa all anno successivo ovvero non sia già stato utilizzato ai fini della compensazione con altre imposte, premi o contributi. Modalità di redazione e presentazione della dichiarazione integrativa La redazione della dichiarazione integrativa deve avvenire su modelli conformi a quelli approvati per l anno interessato, seguendo le istruzioni stabilite per la dichiarazione originaria. Nel frontespizio della dichiarazione deve essere barrata l apposita casella Dichiarazione integrativa presente nello spazio dedicato al Tipo di dichiarazione. La dichiarazione integrativa, oltre alle necessarie correzioni ed integrazioni che si intendono apportare ai fini della regolarizzazione, può riprodurre il contenuto della dichiarazione originaria anche se è sufficiente l evidenziazione delle sole correzioni e integrazioni con l evidenziazione delle maggiori imposte o i minori crediti conseguenti. Nel caso, pertanto, della regolarizzazione di una dichiarazione annuale Iva presentata col modello Unico, è sufficiente compilare, oltre ai dati identificativi del contribuente, i quadri relativi al settore dell Iva. Una volta compilata, la dichiarazione integrativa deve essere trasmessa per via telematica, anche attraverso intermediari abilitati. Modalità di pagamento 5
Imposta ed interessi: il pagamento dell imposta, codice tributo 6099, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 mentre la somma dovuta a titolo di interessi deve essere versata distintamente col codice tributo 1991. Sanzioni: il pagamento delle sanzioni pecuniarie si esegue sempre mediante il modello F24, indicando come codice tributo il codice 8904. 6