Controllo ufficiale nei sottoprodotti di O.A. Attività di vigilanza ed etichettatura



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Controllo ufficiale nei sottoprodotti di O.A. Attività di vigilanza ed etichettatura Genova 02/07/2014 1

L' obiettivo: Semplificazione o complicazione...? 2

PRESUPPOSTI DEL REG. CE/ 1069/ 2009 Lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale non è un opzione realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l ambiente L utilizzo sicuro di un ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini 3

PRESUPPOSTI DEL REG. CE/ 1069/ 2009 La responsabilità primaria per lo svolgimento di operazioni nel rispetto del Regolamento deve spettare agli operatori L interesse generale a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali impone che venga istituito un sistema di raccolta e smaltimento al fine di garantire l impiego sicuro o lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti che non possono essere utilizzati o che non sono utilizzati per motivi economici 4

PRESUPPOSTI DEL REG. CE/ 1069/ 2009 I sistemi in vigore che garantiscono la rintracciabilità dei prodotti che circolano esclusivamente a livello nazionale mediante altri mezzi dovrebbero continuare a funzionare se forniscono informazioni equivalenti (potrebbe valere anche per i documenti commerciali) È opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei purché garantiscano la piena rintracciabilità 5

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI SOTTOPRODOTTI SOTTOPRODOTTI A NORMA DI LEGGE prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria sull igiene alimentare o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a rischio in quanto nocivi per la salute o non idonei al consumo umano SOTTOPRODOTTI PER SCELTA Prodotti di origine animale che non rispettano determinate regole riguardanti il loro possibile utilizzo per il consumo umano, o che costituiscono materie prime per la produzione di prodotti destinati al consumo umano, anche se alla fine sono destinati ad altri usi 6

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI SOTTOPRODOTTI Tra i sottoprodotti per scelta ricadono anche i motivi commerciali: - prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria; - materie prime per la produzione di prodotti di origine animale. in ogni caso, la decisione di un operatore, è irreversibile e devono essere destinati a fini diversi dall alimentazione umana 7

È importante determinare il punto di partenza nel ciclo di vita dei sottoprodotti a partire dal quale dovrebbero applicarsi le prescrizioni del regolamento STARTING POINT Una volta che un prodotto è diventato un sottoprodotto di origine animale, esso non deve rientrare nella catena alimentare 8

Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo dei rischi potenziali è opportuno determinare un punto finale nella catena di fabbricazione per i prodotti che non hanno più diretta pertinenza per la sicurezza della catena dei mangimi END POINT I prodotti che hanno raggiunto tale punto sono esenti dai controlli ufficiali previsti dal regolamento 9

END POINT dovrebbe essere possibile modificare tale punto finale, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati. I prodotti derivati elencati all articolo 33, che hanno raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata dalla legislazione comunitaria indicata in tale articolo, sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del regolamento. 10

PRODOTTI DERI VATI ELENCATI ALL ARTICOLO 33 a) prodotti cosmetici (direttiva 76/ 768/ CEE) b) dispositivi medici impiantabili attivi (dir. 90/385/CE) c) dispositivi medici (direttiva 93/ 42/ CEE) d) dispositivi medico- diagnostici in vitro (Dir.98/79/CE) e) medicinali veterinari (direttiva 2001/ 82/ CE) f) medicinali (direttiva 2001/ 83/ CE) 11

END POINT il Reg. 142 prevede esenzioni analoghe per i prodotti oleochimici e i prodotti finali risultanti dalla produzione di biodiesel 12

END POINT Anche per i prodotti derivati di cui agli articoli 35 e 36 che non presentano più rischi significativi per la salute pubblica o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del regolamento. 13

PRODOTTI DERIVATI DI CUI AGLI ARTT. 35 e 36 prodotti derivati che non entrano nella catena dei mangimi o non sono applicati sui terreni adibiti a pascolo per animali d allevamento o dai quali provengono piante erbacee utilizzate come mangime: a) prodotti per usi tecnici b) pelli trattate per la produzione di pellami c) lana trasformata per l industria tessile d) prodotti a base di ossa per la fabbricazione di colle e) materiale trasformato destinato al petfood 14

Trattamento sicuro Il trattamento sicuro comprende l applicazione, ai materiali utilizzati, di un processo di fabbricazione che riduca ad un livello accettabile i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dai materiali utilizzati e da altre sostanze risultanti dal processo di fabbricazione L operatore garantisce che i prodotti derivati non implichino rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali, in particolare effettuando prove sul prodotto finale 15

Reg. CE 1069/2009 Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio considerevole per la salute pubblica e degli animali devono essere svolte solo negli stabilimenti o negli impianti preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall autorità competente. Tale condizione si applica in particolare a stabilimenti di trasformazione e ad altri stabilimenti di manipolazione magazzinaggio di sottoprodotti direttamente o indirettamente pertinenti per la sicurezza della catena dei mangimi. 16

Reg. CE 1069/2009 Può essere permessa la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di più di una categoria nello stesso stabilimento o impianto, a patto che venga impedita la contaminazione crociata 17

Novità del Reg. CE 1069/9 Riconoscimento Registrazione 18

Reg. CE 1069/2009 Art. 24 - Riconoscimento di stabilimenti o impianti (Reg. CE 142/2011 Capo VI Artt.18/20 e relativi allegati) 19

Impianti riconosciuti ai sensi dell art. 24 del Regolamento Trasformazione, secondo i metodi di trasformazione dall 1 al 7 o con metodi alternativi; Incenerimento e coincenerimento, diversi da quelli riconosciuti ai sensi della direttiva 2000/76/CE; Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati; Produzione di alimenti per animali da compagnia; Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici) ; Compostaggio e biogas 20

Impianti riconosciuti ai sensi dell art. 24 del Regolamento 1. 2. 3. 4. 5. Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito): Selezione Taglio Refrigerazione Congelamento Salatura 21

Impianti riconosciuti ai sensi dell art. 24 del Regolamento 1. 2. 3. 4. Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito); Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento; usati come combustibile; usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. 183/2005); usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione) 22

Impianti o operatori registrati ai sensi dell art. 23 del Regolamento 1. 2. 3. 4. 5. Trasporto; Oleochimico; Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall alimentazione degli animali (art. 36), (ex impianti tecnici) come, ad esempio: concerie attività di tassidermia lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad es. uso di sangue per taratura strumenti) 23

Impianti o operatori registrati ai sensi dell art. 23 del Regolamento Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art.17); Uso di sottoprodotti per l alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18); Centri di raccolta, definiti all Allegato I, punto 53 del Reg. CE n.142/2011; Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici); Immissione in commercio (intermediari). 24

STABILIMENTI GIA RICONOSCIUTI O REGISTRATI AI SENSI 853 E 852 I riconoscimenti o le registrazioni rilasciati in base alla legislazione comunitaria in campo alimentare tengono già conto degli obiettivi del reg.1069. NON SONO SOGGETTI AD ULTERIORE REGI STRAZIONE AI SENSI DEL REG. CE/ 1069/ 2009 Tali stabilimenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni del regolamento 1069 e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertarne la conformità alle prescrizioni del regolamento 1069 25

Reg. CE 1069/2009 Art. 44 Procedura di riconoscimento Rilascio solo dopo ispezione in loco; Può essere concesso un riconoscimento condizionato, qualora risulti dall ispezione in loco che lo stabilimento o l impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative. Il riconoscimento provvisorio deve essere convertito entro tre mesi e dopo visita favorevole. Il riconoscimento provvisorio può essere prorogato per un periodo non superiore ai sei mesi. 26

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Art. 29 Analisi del rischio e punti critici di controllo Gli operatori che svolgono una delle seguenti attività introducono, attuano e mantengono una o più procedure scritte permanenti basate sui principi dell analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP) per: a) la lavorazione dei sottoprodotti di origine animale; b) la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas e compost; c) la manipolazione e il magazzinaggio di più di una categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati nello stesso stabilimento o impianto; d) la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. 31

Art. 29 Analisi del rischio e punti critici di controllo Gli operatori : a)identificano tutti i pericoli che devono essere prevenuti, eliminati o ridotti a livelli accettabili; a)identificano i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili; a)stabiliscono, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l accettabile e l inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati; 32

Art. 29 Analisi del rischio e punti critici di controllo Gli operatori : d)stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; d)stabiliscono le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo; d)stabiliscono procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi e funzionano in modo efficace. Le procedure di verifica sono svolte regolarmente; 33

Art. 29 Analisi del rischio e punti critici di controllo g) stabiliscono una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni delle imprese onde dimostrare l effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f). 34

Art. 29 Analisi del rischio e punti critici di controllo Ogniqualvolta si apporti una modifica al prodotto, al processo o a una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione, gli operatori sottopongono a revisione le loro procedure e apportano i necessari cambiamenti. 35

Reg. UE 142/11 All. IV Capo II - Sez. 4 Trasformazione di materiale di cat. 3 1. I punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici applicati all'atto della trasformazione includono per ciascuno dei metodi di trasformazione di cui al capo III: a) la dimensione delle particelle di materia prima; b) la temperatura raggiunta nel corso del processo di trattamento termico; c) la pressione, se applicata alla materia prima; d) la durata del processo di trattamento termico o la frequenza di ricarica del sistema continuo. Per ciascun punto critico di controllo applicabile vengono specificate norme minime di trattamento. 36

Art. 45 Controlli ufficiali L'autorità competente svolge, a intervalli regolari, controlli ufficiali e ispezioni della manipolazione dei sottoprodotti animali e dai prodotti derivati che rientrano nell ambito di applicazione del presente regolamento. Gli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, mutatis mutandis, ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento. 37

Programmazione annuale delle ispezioni Categorizzazione del rischio degli impianti. Piano delle azioni redatto in base ai LEA Assegnazione degli impianti ai singoli controllori da parte dei Responsabili Unità Operativa 38

Scheda di classificazione del livello di rischio 39

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ALLEGATO XVI - CONTROLLI UFFICIALI - CAPO I CONTROLLI UFFICIALI NEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE Sezione 1 - Controllo della produzione a) l autorità competente verifica: i) le condizioni igieniche generali dei locali, delle attrezzature e del personale; ii) l'efficacia delle verifiche effettuate dall'operatore dell'impianto di trasformazione a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009; tali verifiche comprendono un esame dei loro risultati e, se necessario, il prelievo di campioni; iii) che sia stata effettivamente attuata la procedura scritta permanente basata sui principi HACCP di cui all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009; tali verifiche comprendono un esame dei risultati dell'attuazione e, se necessario, il prelievo di campioni; iv) le condizioni dei prodotti dopo la trasformazione; le analisi e le prove devono essere eseguite secondo metodi scientificamente riconosciuti, in particolare secondo quelli stabiliti dalla normativa dell'unione o, in sua assenza, da norme internazionali riconosciute o, in loro assenza, da norme nazionali; e v) le condizioni di magazzinaggio; 46

ALLEGATO XVI - CONTROLLI UFFICIALI - CAPO I CONTROLLI UFFICIALI NEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE Sezione 1 Controllo della produzione b) l autorità competente procede ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio; e c) effettua qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria per garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento. 47

ALLEGATO XVI - CONTROLLI UFFICIALI - CAPO I CONTROLLI UFFICIALI NEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE Sezione 2 Procedure di convalida 1. Prima di riconoscere un impianto di trasformazione, come stabilito dall'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'autorità competente verifica che l'operatore abbia effettuato una convalida dell'impianto di trasformazione secondo le procedure e gli indicatori seguenti: a) descrizione del processo mediante un diagramma di flusso; b) identificazione dei punti critici di controllo (PCC) inclusa, per il sistema continuo, la capacità di trasformazione del materiale; c) rispetto dei requisiti specifici del processo fissati dal presente regolamento; e 48

ALLEGATO XVI - CONTROLLI UFFICIALI - CAPO I CONTROLLI UFFICIALI NEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE Sezione 2 Procedure di convalida d) rispetto dei requisiti seguenti: i) dimensione delle particelle per i processi discontinuo sotto pressione e continuo, determinata dalla dimensione degli orifizi dell'apparecchio di triturazione o dalla distanza tra le incudini; ii) temperatura, pressione, tempi di trasformazione e, per i sistemi di trasformazione continui, capacità di trasformazione del materiale come indicato ai punti 2 e 3. 49

ALLEGATO XVI - CONTROLLI UFFICIALI - CAPO I CONTROLLI UFFICIALI NEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE Sezione 2 Procedure di convalida 2. In caso di sistema discontinuo sotto pressione: a) la temperatura è controllata mediante una termocoppia permanente e rilevata in tempo reale; b) la pressione è controllata con un manometro; e calcolata in tempo reale; c) il tempo di trattamento è riportato su diagrammi tempo/temperatura e tempo/pressione. Almeno una volta all'anno, la termocoppia e il manometro sono calibrati. 50

ALLEGATO XVI - CONTROLLI UFFICIALI - CAPO I CONTROLLI UFFICIALI NEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE Sezione 2 Procedure di convalida 3. In caso di sistema continuo sotto pressione: a) la temperatura e la pressione sono controllate per mezzo di termocoppie o di una pistola a infrarossi e di manometri, posti in punti ben definiti del sistema, e risultano conformi ai requisiti nell'intero sistema continuo o in una sezione di esso; temperatura e pressione sono rilevate in tempo reale; b) il valore del tempo minimo di transito in tutta la parte pertinente del sistema continuo in cui temperatura e pressione soddisfano i requisiti prescritti è indicato alle autorità competenti per mezzo di marcatori insolubili (ad esempio biossido di manganese) o secondo un metodo che offra garanzie equivalenti. 51

ALLEGATO XVI - CONTROLLI UFFICIALI - CAPO I CONTROLLI UFFICIALI NEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE Sezione 2 Procedure di convalida Una misurazione precisa e un controllo accurato della trasformazione del materiale sono fondamentali e, nel corso del test di convalida, sono effettuati in funzione di un PCC che possa essere monitorato in maniera continua, come ad esempio: i) la frequenza di rotazione (giri/min) della vite di alimentazione; ii) l'intensità di corrente elettrica (ampères a un determinato voltaggio); iii) il tasso di evaporazione/condensazione; oppure iv) il numero di pompate per unità di tempo. Tutti gli strumenti di misurazione e monitoraggio sono calibrati almeno una volta all'anno. 52

Reg. CE 1069/2009 Articolo 22 - Rintracciabilità 1. Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari. 53

Reg. CE 142/2011 CAPO IV - REGISTRI Sezione 1 Disposizioni generali I registri di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 relativi ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati riportano: a) una descrizione: i) della specie animale per i materiali di categoria 3 e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi e, nel caso di carcasse e crani interi, il numero del marchio auricolare dell'animale; ii) la quantità del materiale. 54

Reg. CE 142/2011 CAPO IV - REGISTRI Sezione 1 Disposizioni generali b) nel caso di registri tenuti dallo speditore di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, le seguenti informazioni: i) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento; ii) il nome e l'indirizzo del trasportatore e del destinatario e, se del caso, il relativo numero di riconoscimento o registrazione; 55

Reg. CE 142/2011 CAPO IV - REGISTRI Sezione 1 Disposizioni generali c) nel caso di registri tenuti dal trasportatore di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, le seguenti informazioni: i) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento; ii) il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito; iii) il nome e l'indirizzo del destinatario e, se del caso, il relativo numero di riconoscimento o registrazione; 56

Reg. CE 142/2011 CAPO IV - REGISTRI Sezione 1 Disposizioni generali d) nel caso di registri tenuti dal destinatario di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, le seguenti informazioni: i) la data di ricevimento del materiale; ii) il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito; iii) il nome e l'indirizzo del trasportatore. 57

Documento Commerciale semplificato 58

Fertilizzanti organici e ammendanti Nota Ministeriale n. 50496 P del 16/12/2013. Nota Ministeriale n. 15293 P del 16/04/2014. 59

Nota Ministeriale n. 50496 P del 16/12/2013 Requisiti obbligatori Riconoscimento art. 24 lettera f) del Reg. Ce 1069/09 per i fabbricanti di FOA. Istituzione di apposito elenco per le aziende che utilizzano FOA contenenti pat, farina di carne e ossa e proteine idrolizzate e che: detengono animali o che utilizzano i propri terreni come pascolo o che producono materie prime per mangimi. Registrazione art. 23 del Reg. Ce 1069/09 per i commercianti o intermediari di FOA contenenti pat, farina di carne e ossa e proteine idrolizzate. 60

Nota Ministeriale n. 50496 P del 16/12/2013 Sono esclusi dalla registrazione gli operatori che commercializzano FOA contenenti: stallatico, digestato (biogas), Compost. Concimi organo-minerali costituiti da FOA di cui al punto precedente. Concimi organo minerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico < o = al 4% 61

Nota Ministeriale n. 50496 P del 16/12/2013 Immagazzinaggio In caso di immagazzinaggio i FOA devono essere conservati in luogo idoneo a cui non mai accesso gli animali d'allevamento. 62

Nota Ministeriale n. 50496 P del 16/12/2013 Etichettatura Le confezioni, le etichette o l'imballaggio, qualunque sia il peso devono riportare chiaramente e in modo indelebile: Il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dell'impianto di fabbricazione. Nel caso in cui il Fabbricante (D.lgs. 75/2010) non corrisponde al luogo di produzione si può riportare solo il n di riconoscimento Per la merce sfusa e per gli imballaggi superiori ai 50 Kg. (big bag sino a 1000 Kg o cisternette sino a 1000 Lt.) la dicitura per almeno 21 gg. dopo l'applicazione e vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte. 63

Nota Ministeriale n. 50496 P del 16/12/2013 Quando giacenti presso l'utilizzatore finale e sino al momento del loro uso gli imballi devono essere integri e le loro etichette sempre leggibili. 64

IL GRANDE SACCO (BIG BAG) La definizione di imballaggio ai sensi del Dlgs 75/2010 e del Reg. CE 2003/03: involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacità non superiore ai 1000 kg Altri obblighi e caratteristiche: 65

IL GRANDE SACCO (BIG BAG) Dettaglio di un big bag: Peso netto tra 500 e 700 kg Liner interno di polietilene Saccone esterno di polipropilene con bretelle per movimentazione Etichetta in plastica e/o cartoncino idroresistente, forata e vincolata (foto grande) al liner con una fascetta marcata (foto piccola) PER LEGGE nazionale (vedi sotto) e Comunitaria 66

Nota Ministeriale n. 50496 P del 16/12/2013 Componente aggiuntivo I FOA commercializzati sfusi o in big bag devono essere mescolati con un componente selezionato tra quelli indicati nel Reg. UE 142/11, allegato XI, capo II, sez. 1, punto 3a (calce, stallatico, urina, compost, digestato del biogas, fertilizzanti minerali o altre sostanze non comprese tra gli ingredienti dei mangimi). Il livello di inclusione minimo nel prodotto finale deve essere >30%. Dimensioni e forma devono essere tali da consentirne l'identificazione e il riconoscimento in caso di controllo (????). 67

Nota Ministeriale n. 50496 P del 16/12/2013 Componente aggiuntivo Per i FOA allo stato liquido, oltre ai componenti detti, sono considerate idonee anche sostanze come l'idrossido di calcio in soluzione acquosa, l'1-1,5% di soda caustica sufficiente a determinare un ph di 9-10 nel prodotto finale. Per le sospensioni di farina di pesce può essere usato il Blu di Duramina FCF 250% (Blu Brillante FCF E133) diluito al 2,5%, aggiungendo 10 ml della soluzione/lt. Di sospensione di farina di pesce. 68

Nota Ministeriale n. 50496 P del 16/12/2013 La persona responsabile delle superfici su cui vengono applicati i FOA e che sono accessibili agli animali da allevamento, devono tenere per almeno due anni registri su: a) La quantità dei Foa utilizzati; b) Le date e le località dove sono stati applicati i FOA; c) Le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso a pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all'alimentazione animale. 69

Nota Ministeriale n. 15293 P del 16/04/2014 Documento di trasporto (DDT) Per la commercializzazione all'interno del territorio nazionale dei FOA è consentito l'utilizzo delle informazioni di cui al documento commerciale semplificato (all. 3 delle Linee guida) integrate nel DDT di trasporto: a) Data di prelievo dallo stabilimento; b) Descrizione dei materiali, categoria (nel caso di entrambe le categorie consentite riportare multi materiale di cat. 2-3); c) Quantità in volume, peso o numero di pacchi; d) Nome e indirizzo dello speditore e, se del caso, il numero di riconoscimento/ registrazione; e) Nome e indirizzo del trasportatore e se del caso, il numero registrazione; f) Nome e indirizzo del destinatario e, se del caso, il numero di riconoscimento/ registrazione; g) Luogo di origine e di destinazione e, se del caso, il numero di riconoscimento/ registrazione; h) Metodo di trattamento laddove applicabile e pertinente. 70

Nota Ministeriale n. 15293 P del 16/04/2014 Documento di trasporto (DDT) Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. L'originale del documento commerciale/ddt compilato e firmato dal responsabile. deve essere I documenti commerciali/ddt sono conservati per un periodo di almeno due anni. 71

Pet Food REGOLAMENTO (UE) N. 294/2013 DELLA COMMISSIONE (consideranda 7) Le proteine animali trasformate derivate da sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 3 di cui all articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzate come ingredienti per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia. Le proteine animali trasformate possono essere dichiarate alimenti per animali da compagnia solo se sono mescolate in proporzioni appropriate con altri alimenti normalmente consumati dalle specie di animali da compagnia in questione. I produttori di proteine animali trasformate possono tuttavia fornire il prodotto a detentori di allevamenti o mute di cani riconosciuti e a rifugi per cani e gatti per la produzione di mangimi misti per cani e gatti. In tal caso il prodotto va dichiarato ed etichettato come proteine animali trasformate. 72

Pet Food REGOLAMENTO (UE) N. 294/2013 DELLA COMMISSIONE (consideranda 7) Dato che è stato constatato il rischio di un uso inappropriato delle norme sull esportazione di proteine animali trasformate è necessaria una definizione più precisa dei mangimi per animali da compagnia. 73

Pet Food - Etichettatura Reg. CE 767/2009 Campo di applicazione MATERIE PRIME MANGIMI per ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI MANGIMI PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI 74

Pet Food - Etichettatura Reg. CE 767/2009 ETICHETTA : Le informazioni obbligatorie vanno in etichetta (cartellino c.d.) ETICHETTATURA : insieme delle informazioni fornite al cliente con qualsiasi mezzo (internet, brochure, riviste, etc. ) = pubblicita, c.d. CLAIMS 75

Pet Food - Etichettatura Reg. CE 767/2009 Art. 14 - Indicazioni obbligatorie chiaramente leggibili e indelebili nella lingua ufficiale (Paese commercializzazione) facilmente identificabili e non oscurate da altre informazioni in caratteri, colori dimensioni da non sottolineare in alcuna parte (grassetto?) 76

Pet Food - Etichettatura Reg. CE 767/2009 Art. 15 Prescrizioni obbligatorie il tipo di mangime: «materia prima per mangimi», «mangime completo» o «mangime complementare»; il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore dei mangimi responsabile dell etichettatura; il numero di riconoscimento, se disponibile, dello stabilimento della persona responsabile per l etichettatura; il numero di riferimento della partita o del lotto; il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi; elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura «additivi» il tenore di umidità; 77

Pet Food - Etichettatura Reg. CE 767/2009 Art. 19 Prescrizioni obbligatorie alimenti animali da compagnia Sull etichetta degli alimenti per animali da compagnia sono indicati un numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione idonei a consentire all acquirente di ottenere altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, riguardo: a) agli additivi per mangimi contenuti nell alimento; e b) alle materie prime per mangimi in essi incorporate, classificate per categoria come specificato all articolo 17, paragrafo 2, lettera c). c) nel caso di mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, l indicazione del nome specifico della materia prima per mangimi può essere sostituita da quello della categoria cui detta materia prima appartiene. 78

Pet Food - Etichettatura Reg. CE 767/2009 Allegato V Dichiarazione obbligatoria per le materie prime per mangimi di cui all articolo 16, paragrafo 1, lettera b) Materie prime per mangimi consistenti in 15. Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri Dichiarazioni obbligatorie Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Umidità, se > 8 % 79

Grazie per l attenzione e buon lavoro a tutti 80