INPS Direzione Provinciale di Treviso Prestazioni a sostegno del reddito Indennità NASpI - compatibilità/cumulabilità Aggiornamento - giugno 2017
COMPATIBILITA TRA NASPI E NUOVA ATTIVITA LAVORATIVA (circolari 94, 142 del 2015) LAVORO SUBORDINATO comunicazione, entro 1 mese, di reddito superiore a 8.000 euro comunicazione, entro 1 mese, di reddito inferiore a 8.000 euro mancata comunicazione del reddito entro 1 mese durata del nuovo contratto superiore a 6 mesi decadenza NASPI riduzione NASPI dell'80% del reddito annuo presunto decadenza NASPI durata del nuovo contratto inferiore a 6 mesi sospensione NASPI per la durata del contratto riduzione NASPI dell'80% del reddito annuo presunto sospensione NASPI per la durata del nuovo contratto
LAVORO SUBORDINATO PART-TIME Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno di questi per eventi che danno diritto a NASPI comunica entro 1 mese dalla domanda di NASPI un reddito presunto inferiore a 8.000 euro ha diritto a NASPI ridotta dell'80% del reddito annuo presunto Non comunica entro 1 mese dalla domanda di NASPI il reddito presunto (o presume di ricavare un reddito superiore a 8.000 euro) NASPI respinta
LAVORO SUBORDINATO INTERMITTENTE (cd. A CHIAMATA) 1) Lavoro intermittente con pattuizione dell obbligo di risposta alla chiamata e diritto all indennità di disponibilità : se il beneficiario di NASPI si rioccupa con contratto di lavoro di questo tipo si applicano le stesse regole del contratto di lavoro subordinato ordinario (nel limite di 8.000 euro da non superare si deve ricomprendere anche l indennità di disponibilità). 2) Lavoro intermittente SENZA pattuizione dell obbligo di risposta alla chiamata e SENZA diritto all indennità di disponibilità : La NASPI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e viene riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l altra. Il lavoratore deve comunicare mensilmente ad INPS le giornate lavorate ; IN ALTERNATIVA (solo nel caso in cui il reddito da lavoro presunto non superi il limite annuo di 8.000 euro) e solo se il lavoratore comunica entro 1 mese dall inizio del nuovo contratto di lavoro può cumulare la NASPI in forma ridotta (la NASPI viene ridotta dell 80% del reddito annuo presunto)
Riassumendo : CON obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità SENZA obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità stesse regole del lavoro subordinato (nel limite di 8.000 euro si considera anche l'indennità di disponibilità) la NASPI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa (il lavoratore deve comunicare mensilmente ad INPS le giornate lavorate) in alternativa, e solo se il reddito presunto non supera gli 8.000 euro annui, la NASPI viene ridotta dell'80% del reddito presunto (il lavoratore deve comunicare il reddito entro 1 mese all'inps) N.B.: Lavoratore che cessa da un rapporto di lavoro dipendente mantenendo in essere un secondo rapporto di lavoro intermittente (cd. a chiamata) Deve comunicare all atto della domanda di Naspi, o entro 1 mese dalla presentazione della domanda, il reddito presunto annuo dell attività di lavoro intermittente che ha in corso. Se il reddito è inferiore a 8.000 euro è possibile accedere alla NASPI (se è superiore a 8.000 euro la prestazione viene respinta).se non effettua la comunicazione, entro i termini, la domanda NASPI viene respinta. Contestualmente
deve dichiarare ad INPS se vuole chiedere il cumulo della NASPI con il reddito da lavoro intermittente precedente (con riduzione della NASPI dell 80% del reddito presunto) oppure se vuole mantenere la prestazione sospendendola per le sole giornate di effettiva chiamata. In mancanza di questa dichiarazione INPS mantiene il cumulo con NASPI ridotta. NB.: il titolare di contratto di lavoro intermittente (che non sia già beneficiario di NASPI), per i periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa, NON ha diritto alla In tutti i casi di cumulo della NASPI (ridotta dell 80%) con nuovo rapporto di lavoro la contribuzione figurativa versata NON dà luogo ad accrediti contributivi e viene versata integralmente alla gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.
ATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO (sia per attività abituale con partita IVA sia per prestazioni occasionali di lavoro autonomo) Comunicazione del reddito presunto all'inps entro 1 mese dall'inizio dell'attività o dalla data domanda se preesistente Se il reddito presunto è superiore a 4.800 euro annui = decadenza da NASPI Se il reddito presunto è inferiore a 4.800 euro annui = cumulo della NASPI con riduzione dell'80% del reddito presunto. Mancanza di comunicazione del reddito presunto all INPS entro 1 mese dall inizio attività o dalla data domanda = decadenza dalla NASPI a decorrere dalla data di inizio dell attività lavorativa.
Attenzione!! In caso di possesso di partita IVA preesistente alla domanda di NASPI occorre effettuare sempre comunicazione di reddito presunto (eventualmente a zero se la partita IVA non è movimentata), contestuale alla domanda o entro 1 mese dalla domanda stessa, PENA LA REIEZIONE DELLA DOMANDA. NB.: la riduzione della NASPI cumulata è ricalcolata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di esenzione dalla dichiarazione dei redditi il beneficiario è tenuto a presentare apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall attività autonoma entro il 31 marzo dell anno successivo, In caso contrario è tenuto a restituire la NASPI percepita dall inizio dell attività lavorativa. Qualora l attività coinvolga più anni solari il soggetto deve inviare comunicazione ad INPS tramite modello NASPIcom entro il 31 gennaio dell anno successivo dichiarando il reddito presunto dell anno. La mancata comunicazione non comporta la decadenza ma la sospensione del trattamento fino all acquisizione della comunicazione. In tutti i casi di cumulo della NASPI (ridotta dell 80%) con nuovo rapporto di lavoro la contribuzione figurativa versata NON dà luogo ad accrediti contributivi e viene versata integralmente alla gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.
ATTIVITA DI LAVORO PARASUBORDINATO Obbligo di comunicazione del reddito presunto all'inps entro 1 mese dall'inizio dell'attività o dalla data domanda se preesistente Se il reddito presunto è superiore a 8.000 euro annui = decadenza da NASPI Se il reddito presunto è inferiore a 8.000 euro annui = cumulo della NASPI con riduzione dell'80% del reddito presunto. Mancanza di comunicazione del reddito presunto all INPS entro 1 mese dall inizio attività o dalla data domanda = decadenza dalla NASPI a decorrere dalla data di inizio dell attività lavorativa. In tutti i casi di cumulo della NASPI (ridotta dell 80%) con nuovo rapporto di lavoro la contribuzione figurativa versata NON dà luogo ad accrediti contributivi e viene versata integralmente alla gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.
SVOLGIMENTO DI PIU ATTIVITA LAVORATIVE DI DIVERSA TIPOLOGIA (AUTONOME, PARASUBORDINATE, SUBORDINATE, OCCASIONALI) DURANTE LA PERCEZIONE DI INDENNITA NASPI Se le stesse diverse attività non superano, in ciascuno dei predetti settori, i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si verificherà il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attività e si ridurrà conseguentemente la prestazione NASPI in misura pari all 80% di detto reddito complessivo. Qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma delle attività svolte in vari settori, superiore a quello massimo consentito dalla norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000) la prestazione NASPI sarà posta in decadenza. INDENNITA DI TIROCINIO (NO GARANZIA GIOVANI ) E DI STAGE In linea di massima è esclusa di norma l erogazione dell indennità di tirocinio per i soggetti che siano fruitori, per lo stesso periodo di ammortizzatori sociali (ivi inclusa NASPI). Ciò in virtù dell accordo della Conferenza Stato- Regioni del 24/1/2013 contenente Linee guida in materia di tirocini, in attuazione dell art.1 commi 34-36 della legge 28/6/2012 n.92. La disciplina regionale vigente in Veneto prevede che la regione o le Province o altri soggetti possano riconoscere, in sostituzione dell ospitante/datore di lavoro, un indennità di partecipazione al tirocinio, nell ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire
l inclusione di particolari categoria di soggetti a il loro reinserimento lavorativo. La disciplina regionale ha perciò ritenuto che l indennità di partecipazione al tirocinio sia compatibile con la percezione di un ammortizzatore sociale valutando che la stessa si qualifica come rimborso spese. Per questo, congiuntamente ad INPS Regione veneto ritiene che l indennità sia compatibile con l ammortizzatore sociale soltanto entro un determinato limite che, in attesa che il Ministero del Lavoro si esprima in proposito, si ritiene di dovere riferire al limite previgente reso noto con nota del Ministero stesso n.32 del 2/8/2004. Tale limite è di max 600 euro mensili. Solo entro questi limiti sarà riconosciuta la compatibilità tra indennità di partecipazione al tirocinio e NASPI. Oltre tale limite il percettore di NASPI decadrà dal diritto a riceverla. Tale disciplina si applica transitoriamente anche a indennità di frequenza a percorsi di formazione/riqualificazione. Indennità di tirocinio fino a 600 euro mensili Compatibile e cumulabile con NASPI Indennità di tirocinio superiore a 600 euro mensili Non compatibile né cumulabile con NASPI = decadenza NASPI INDENNITA DI TIROCINIO GARANZA GIOVANI PAGATA DA INPS msg. 3632 del 28/5/2015 Importo indennità di tirocinio inferiore o uguale a NASPI L indennità di tirocinio non viene pagata da INPS e viene erogata la NASPI Importo indennità di tirocinio superiore a NASPI INPS continua a pagare la NASPI e procede a pagare la differenza dell indennità di tirocinio rispetto alla NASPI
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (cd. a voucher) circ. 142/2015 e msg. 494 del 4/2/2016 Tipologia di lavoro non più utilizzabile dal 18/3/2017 in quanto sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 17/03/2017 è stato pubblicato il D.L. n. 25/2017 che all art. 1 fa riferimento all abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sulla disciplina dei voucher. La cumulabilità opera fino al 17/3/2017 fino a 3.000 euro annui (4.000 lordi) senza comunicazione da 3.000 euro annui e fino a 7.000 euro annui (nuovo limite max per lavoro accessorio) la NASpI è ridotta dell 80% del reddito presunto (obbligo di comunicare ad INPS il compenso derivante dal lavoro accessorio prima che il compenso superi la soglia dei 3.000 euro) NASPI E LAVORO AGRICOLO Il lavoro nel settore agricolo sospende la prestazione NASPI per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa. Pertanto i periodi interni al contratto di lavoro agricolo non interessati da prestazione lavorativa sono indennizzabili. Tuttavia, più giornate di lavoro, anche effettuate alle dipendenze di diversi datori di lavoro, le quali si susseguano ininterrottamente, sono considerate un unico evento di sospensione. Al termine di esso, se risultano non superati i sei mesi, la prestazione di disoccupazione NASPI riprende a decorrere per la parte residua non ancora percepita al momento in cui si è verificato l evento che ha determinato la sospensione.
NASPI E PENSIONE ESTERA E prevista la compatibilità tra Naspi e pensione estera diretta (in linea con quanto era previsto per ASPI); eventuale percezione della prestazione Naspi con riduzione in presenza di reddito da pensione estera diretta (nei limiti di 8000 euro). Si conferma la compatibilità della pensione estera con la prestazione Naspi, che viene erogata senza riduzione. NASPI E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A MESI 6 CON CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DEI 6 MESI Alla stipula del contratto a tempo determinato per un periodo superiore a 6 mesi - e in assenza della comunicazione di un reddito sotto soglia entro 30 gg - la prestazione decade. Se il termine del contratto inizialmente previsto viene anticipato da un licenziamento l interessato è tenuto a presentare una nuova domanda di Naspi e, in presenza di tutti i requisiti previsti, potrà nuovamente percepire l indennità di disoccupazione. Cfr. Circ. 94/2015 2.10.a.2 In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l istituto della sospensione di cui all art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l istituto della decadenza. Dir. Reg.le INPS Veneto
NASPI E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO INFERIORE A MESI 6 CON CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DEI 6 MESI Per quanto riguarda i rapporti a tempo determinato inferiori a 6 mesi la sospensione della Naspi fa riferimento alla durata effettiva del contratto (se il contratto termina prima, pertanto, si sospende per il periodo effettivamente lavorato e non per quello indicato inizialmente nel contratto). Dir. Reg.le INPS Veneto a cura di Girotto Stefano Responsabile Prestazioni a sostegno del reddito INPS Treviso