Perequazione urbanistica Compensazione Urbanistica Perequazione Territoriale
La L.R. 01/2005 conteneva l art. 60 sulla perequazione, finalizzato principalmente a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori, oltre che ad essere uno strumento alternativo all istituto dell esproprio e di controllo del consumo di suolo. 2
L individuazione degli ambiti perequativi veniva demandata al PIT (art. 48 co.4 lett.a) ma soprattutto agli atti di governo del territorio, Regolamento Urbanistico e Piano Complesso d Intervento (di cui all art. 55 co.4 lett.h ed all art. 56 co. 2 lett. e), ad una scala di dettaglio quindi tipica della perequazione urbanistica.
Con la LR 65/2014 viene rafforzato il principio dello sviluppo sostenibile, garantita la salvaguardia delle risorse essenziali e, conseguentemente, limitato il nuovo consumo di suolo. Anche al fine di poter attivare politiche di controllo e contenimento del consumo di suolo, vengono ridefinite le pratiche relative alla perequazione e compensazione urbanistica ma soprattutto viene introdotta la perequazione territoriale. 4
La nuova legge introduce i seguenti artt. : 1. 100, sulla perequazione urbanistica ; 2. 101 sulla compensazione urbanistica ; 3. 102 sulla perequazione territoriale. Nuovi impegni di suolo saranno pertanto subordinati a strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana (art. 4 co. 4), dovranno prevedere interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio (art.25 co.5) ed essere oggetto di perequazione territoriale (art.25 co.9).
Art. 100 Perequazione urbanistica 1. Finalizzata al perseguimento degli obiettivi di interesse generale definiti dagli strumenti della pianificazine territoriale ed urbanistica mediante l equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà in ambiti interni alla medesima UTOE ma anche tra UTOE diverse laddove le previsioni oggetto di perequazione siano contestuali e reciprocamente vincolate. 2. L individuazione di ambiti perequativi viene principalmente demandato al Piano Operativo (art. 95 co.3 lett. h)
Art. 101 Compensazione urbanistica 1. Si realizza con l attribuzione, nel rispetto delle previsioni del piano operativo, di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordi convenzionali, sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico. 2. I crediti edilizi e le altre facoltà edificatorie devono essere esercitabili solo nel perimetro urbanizzato e ricompresi nell ambito degli interventi soggetti a Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato. 3. L individuazione di ambiti da sottoporre a compensazione urbanistica viene principalmente demandato al Piano Operativo (art. 95 co.3 lett. h).
Art. 102 Perequazione territoriale 1. Finalizzata a ridistribuire, riequilibrare e compensare vantaggi e oneri di natura territoriale e ambientale derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica attraverso un accordo tra gli enti locali interessati. 2. Ai sensi dell art. 25 co.9 i nuovi impegni di suolo non edificato all esterno dei perimetri urbanizzati comportanti effetti territoriali sovracomunali sono oggetto di perequazione territoriale ai sensi dell art. 102, con le modalità indicate dalla conferenza di copianificazione.
3. L accordo di cui al punto 1 può prevedere la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali nel quale confluiscono i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, relativi agli interventi oggetto di accordo, dalle risorse proprie degli enti stessi, dalle imposte locali sugli immobili e da altre entrate fiscali anche di scopo inerenti la realizzazione dell intervento. 4. Per le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 (gsv e medie strutture di vendita) comportanti perequazioni territoriali, almeno il 10% degli oneri di urbanizzazione sono destinati ad interventi per la rivitalizzazione di centri commerciali naturali, centri storici, aree mercatali.
5. La previsione di forme di perequazione territoriale è demandata al Piano Strutturale Intercomunale (art. 94 co.2 lett. d), al Piano Territoriale della città metropolitana (art. 91 co. 9 lett. e) ed al Piano Operativo Comunale (art.95 co.3 lett.h).