Contributo SSN RC veicoli I contributi SSN relativi ai premi di assicurazione possono essere dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. A decorrere dal 2012, tuttavia, la Legge n. 92/2012 ha apportato delle modifiche alla fruizione di tale deduzione, introducendo una franchigia di 40,00. Nella presente Informativa si analizza tale novità, prestando particolare attenzione alle modalità di compilazione del rigo E21, Mod. 730/2013.
Ai sensi dell art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, nella dichiarazione dei redditi è possibile dedurre i contributi obbligatori versati al SSN con i premi dell assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione con veicoli a motore (c.d. «RC auto»). La Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro ) è intervenuta in materia stabilendo che, a partire dal 2012, i contributi in oggetto sono deducibili soltanto per la parte eccedente 40,00. Di conseguenza, l Agenzia delle Entrate ha apportato le dovute modifiche al rigo E21 del Mod. 730/2013 (rigo di riferimento ai fini dell indicazione di tale onere). Nella presente Informativa si analizza la novità in commento, con particolare riferimento alla modalità di compilazione del citato rigo E21, Mod. 730/2013. CONTRIBUTO SSN RC AUTO : NOZIONI GENERALI Come anticipato, i contributi obbligatori versati al SSN con i premi c.d. RC auto, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell art. 10, comma 1, lett. e), TUIR. In riferimento a tale contributo al Servizio sanitario nazionale (la cosiddetta «tassa salute»): la C.M. 19 maggio 2000, n. 101 (par. 8.5), ha ammesso la deducibilità dell onere per il contribuente che stipula un contratto di assicurazione per tutti i veicoli del nucleo familiare, attraverso il pagamento di un unico premio, a prescindere dall intestatario dei veicoli stessi; la Circolare dell Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 50 (par. 3.4), ha ammesso la deducibilità della spesa sostenuta da parte del genitore e relativa ad una polizza di assicurazione intestata al figlio fiscalmente a carico; la Circolare 14 giugno 2001, n. 55 (punto 1.1.2), ha ammesso la deduzione dell onere anche se sostenuto in relazione ad una polizza RCA di mezzi strumentali agricoli. Nell ambito della c.d. RIFORMA DEL LAVORO (Legge n. 92/2012), il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche all agevolazione in commento.
In particolare, l art. 4, comma 76, della citata Legge dispone quanto segue: Il contributo [ ] applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012.. Pertanto, a partire dal 2012, i contributi SSN versati con i premi R.C. auto risultano deducibili solamente per la parte che eccede 40,00. Si ricorda che fino al periodo d imposta 2011, era possibile portare in deduzione l intero ammontare di contributi versati. Deduzione contributi SSN ex art. 10, comma 1, lett. e), TUIR FINO AL 2011 INTERO AMMONTARE (COME EVIDENZIATO NELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL ASSICURAZIONE) DAL 2012 AMMONTARE ECCEDENTE 40 (IMPORTO EVIDENZIATO NELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL ASSICURAZIONE - 40) QUADRO E, RIGO E 21, COLONNA 1 In riferimento a quanto esaminato finora, l Agenzia delle Entrate ha apportato le dovute modifiche al Mod. 730/2013. In particolare nel rigo E21 Contributi previdenziali e assistenziali è stata inserita la nuova colonna 1 CSSN RC veicoli. Si noti che l importo da indicare a colonna 1 non va riportato a colonna 2, dove si riportano esclusivamente gli oneri per i quali non è prevista alcuna franchigia. Per quanto riguarda la compilazione di tale nuova colonna, le istruzioni ministeriali precisano di indicare l importo dei contributi sanitari obbligatori per l assistenza erogata nell ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Si noti che, così come per le spese sanitarie da indicare a colonna 2, rigo E1, nella nuova colonna 1 va indicato l intero ammontare di contributi SSN versati. Sarà poi il soggetto che presta assistenza fiscale a calcolare l importo da portare in deduzione dal reddito solo per la parte di contributi che eccedono la quota di 40 euro.
ESEMPIO DI COMPILAZIONE n.1 Importo SSN superiore ad 40,00 Il signor Marco Rossi ha stipulato una polizza di assicurazione auto che prevede il pagamento di un premio annuale pari ad 600,00, di cui 70,00 relativi al contributo SSN. In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo la quota del contributo SSN (per la parte che eccede 40,00), come risulta dalla quietanza di pagamento ( 70,00). L importo deve essere riportato per intero al rigo E21, colonna 1, come segue: 70 Il soggetto che presta assistenza fiscale provvede quindi a calcolare la quota del contributo effettivamente deducibile, ossia l importo eccedente 40,00: ( 70,00-40,00) = 30,00 IMPORTO DEDUCIBILE (al netto della franchigia di 40,00) Appare chiaro che a seguito dell introduzione della franchigia di 40,00, dal 2012 il contribuente può usufruire di un importo deducibile sensibilmente inferiore rispetto a quanto previsto sino allo scorso anno, quando si poteva dedurre in dichiarazione l intero importo relativo al contributo SSN. In linea generale il minor risparmio d imposta, qualora il contributo SSN sia maggiore di 40,00, è pari all aliquota marginale del contribuente (più relative addizionali regionali e comunali) calcolata su 40,00. Ipotizzando che il sig. Rossi presenti un aliquota marginale IRPEF pari al 38%, sino allo scorso anno poteva beneficiare di un risparmio IRPEF pari a: 70,00 x 38% = 26,40 Diversamente da quest anno, alle medesime condizioni il risparmio d imposta risulta sensibilmente inferiore: 30,00 x 38% = 11,40. In pratica, per il 2012, il contribuente versa un imposta (IRPEF) maggiore di 15,00 (26,40 11,40). Nel presente esempio, per semplicità non sono state considerate le addizionali regionale e comunale. Anche per tali imposte, chiaramente, valgono le medesime considerazioni sopra descritte; in sostanza, la franchigia di 40,00, a partire dal 2012, comporta anche una maggiore base imponibile ai fini delle addizionali. ESEMPIO DI COMPILAZIONE n. 2 Importo SSN inferiore ad 40,00 Il signor Elio Bruni ha stipulato una polizza di assicurazione auto che prevede il pagamento di un premio annuale pari ad 300,00, di cui 35,00 relativi al contributo SSN. In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente non può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo la quota del contributo SSN, in quanto tale importo risulta essere inferiore ad 40,00.
L importo può essere, tuttavia, riportato al rigo E21, colonna 1, come segue: 35 In questo caso, il soggetto che presta assistenza fiscale non terrà conto del contributo SSN versato dal contribuente, in quanto, come precedentemente sottolineato, l importo è inferiore alla franchigia di 40,00. ESEMPIO DI COMPILAZIONE n. 3 Più Polizze Il signor Adriano Martini ha stipulato due polizze di assicurazione per: la sua auto, la quale prevede il pagamento di un premio annuale pari ad 500,00, di cui 35,00 relativi al contributo SSN. il motorino del figlio a carico, pagando un premio annuale pari ad 170,00, di cui 15 relativi al contributo SSN. In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo i contributi SSN versati (per la parte che eccede 40,00). L importo deve essere riportato per intero al rigo E21, colonna 1, come segue: ( 35,00 + 15,00) = 50,00 IMPORTO TOTALE 50 Il soggetto che presta assistenza fiscale provvede quindi a calcolare la quota del contributo effettivamente deducibile, ossia l importo eccedente 40,00: ( 50,00-40,00) = 10,00 IMPORTO DEDUCIBILE (al netto della franchigia di 40,00) Si noti che la franchigia di 40,00 si applica cumulativamente sulle quote dei contributi SSN versati; nel caso della stipula di più contratti assicurativi, la deduzione spetta sulla sommatoria degli stessi, a prescindere dal fatto che singolarmente il CSSN versato sia inferiore all importo della franchigia.