www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823



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«Nuovo revirement dei Giudici amministrativi sulla vexata quaestio del voto numerico in sede di esame d avvocato» (Tar Campania, sez. VIII, 07 gennaio 2015, n. 43) esame avvocato voto numerico riforma forense Nei mesi scorsi, si era già avuto modo di commentare alcune decisioni di altri Tar ( v. http://www.dirittifondamentali.it/unicas_df/index.php/materiali/giuris prudenza/tar/295-la-riforma-forense-parla-chiaro-il-voto-numerico-nonbasta-piu-ad-assolvere-l-obbligo-di-motivazione-in-sede-di-correzionedegli-elaborati-all-esame-di-abilitazione-per-gli-avvocati-tar-lazio-seziii-ord-11-settembre-2014-n-4280), a seguito dei numerosi ricorsi presentati dai praticanti avvocati che avevano sostenuto le prove scritte dell esame di abilitazione e si erano visti bocciare con l apposizione di un semplice voto numerico sull elaborato, senza ulteriori motivazioni scritte, da parte degli esaminatori, pur avendo a loro avviso risolto correttamente la questione giuridica sottopostagli. Ebbene, che per la costante giurisprudenza in materia il voto numerico fosse ritenuto sufficiente in sede concorsuale a ottemperare l obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990 era cosa nota, ma gli aspiranti prìncipi del foro hanno comunque contestato tale modus operandi da parte dei commissari, in virtù dell introduzione di una delle poche disposizioni da essi accolte positivamente nel contesto della c.d. riforma forense, varata con l. n. 247/2012, ossia l art. 46 comma 5, il quale previsto l'annotazione delle "osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato". E difatti, come si accennava testé, alcuni Tribunali amministrativi (v. Tar Lazio, sez. III, ord. 11 settembre 2014, n. 4280) hanno sostenuto le tesi dei praticanti, salvo poi essere tali pronunce ribaltate dal Consiglio di Stato. Eppure, nella sentenza in commento il Tar Campania, sposando la linea del Consiglio di Stato, ribadisce, pur nel vigore del nuovo precetto, la linea interpretativa tradizionale, ritenendo che la norma non abbia inteso imporre alle commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato un onere motivazionale ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello assolto mediante attribuzione del voto numerico sulla base di criteri valutativi predefiniti ; ritenendo, peraltro sufficienti nel caso in esame,

i segni e le sottolineature riportate dall esaminatore sull elaborato, per denotarne le criticità riscontrate. Chissà, se le speranze dei candidati di ottenere un giudizio più cristallino, saranno in futuro accolte dal Giudice amministrativo o, a questo punto, da un intervento del legislatore, magari nel senso di un interpretazione autentica della norma. *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4921 del 2014, proposto da: Iolanda Temporale, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Maresca, con domicilio eletto presso Patrizia Maresca in Napoli, Via Tasso, 173; contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; Commissione Esami 2

Avvocato Sessione 2013 c/o Corte di Appello di Napoli; Commissione Esami Avvocato Sessione 2013 c/o Corte di Appello di Milano; per l'annullamento GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI DELL ESAME DI ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Premesso che: - col ricorso in epigrafe, Temporale Iolanda impugnava, chiedendone l annullamento, previa sospensione, gli atti concernenti la propria mancata ammissione alle prove orali dell esame di abilitazione all esercizio della professione di avvocato, sessione 2013; - a supporto, deduceva svariate censure in ordine alla legittimità dell operato della commissione esaminatrice e, in particolare, del giudizio di inidoneità dalla stessa formulato; - l amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al gravame esperito ex adverso; 3

- il ricorso veniva chiamato all udienza del 17 dicembre 2014 per la trattazione dell incidente cautelare; - nell udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge. - le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone; Considerato che, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata, anche nella Sezione: - il voto numerico attribuito alle prove scritte esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell organo collegiale all uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà (cfr. Cons. Stato, n. 2576/2009); e, siccome, per di più, correlato ai criteri di valutazione adeguatamente enucleati dalla commissione centrale presso il Ministero della giustizia nella seduta del 2 dicembre 2012, consente il sindacato giurisdizionale sul potere amministrativo esercitato (cfr., ex multis, (cfr., ex multis, Corte cost., n. 20/2009; n. 175/2011; Cons. Stato, n. 1162/2003, n. 8320/2003; n. 2881/2004; n. 5160/2006, n. 294/2008; n. 540/2008; n. 2190/2008; n. 1223/2009; n. 2576/2009; n. 5410/2009; n. 913/2011; n. 1996/2011; n. 6973/2011; n. 1939/2012; n. 4457/2013; TAR Campania, Napoli, n. 10731/2008); - il superiore approdo non è da reputarsi menomato dalla recente disposizione di cui all art. 46, comma 5, della l. n. 247/2012 ( la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti 4

di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti ), peraltro, a tenore del successivo art. 49, inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame; - alla luce del diritto vivente ormai ampiamente radicatosi in materia, ed alla stregua dei canoni di interpretazione letterale e logicosistematica, il citato art. 46, comma 5, non può, infatti, aver imposto alle commissioni esaminatrici per l abilitazione all esercizio della professione di avvocato un onere motivazionale ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello assolto mediante attribuzione del voto numerico sulla base di criteri valutativi predefiniti; - in particolare, la motivazione non può risiedere né, tanto meno, esaurirsi in osservazioni annotate a margine o in calce ovvero interlineate, che, per loro stessa natura, rivestono carattere eventuale (siccome occasionate solo da quei punti dell elaborato positivamente o negativamente rilevanti, se e in quanto concretamente individuabili come tali), nonché atomistico (in quanto riferite a singoli frammenti dell elaborato), e che, perciò, non garantiscono la necessaria portata sintetico-globale del giudizio demandato all organo tecnico valutatore; - conseguentemente, il legislatore, allorquando stabilisce che dette osservazioni-glosse costituiscono motivazione del voto, ha, all evidenza, inteso precisare che esse, ove ritenute opportune e, quindi, formulate dalla commissione esaminatrice, integrano, ossia concorrono a chiarire la motivazione già immanente al punteggio numerico; - in ogni caso, sugli elaborati della ricorrente figurano materialmente apposti segni grafici e sottolineature denotanti criticità riscontrate in sede di correzione; 5

Ritenuto, in conclusione, che: - il ricorso in epigrafe deve essere respinto, stante la ravvisata infondatezza di tutte le doglianze con esso avanzate; - appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Ferdinando Minichini, Presidente Renata Emma Ianigro, Consigliere Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/01/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 6