IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Documenti analoghi
Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1307

Decisione N del 29 ottobre 2010 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori:

Collegio di Roma, 16 luglio 2010, n.752

Decisione N del 03 febbraio 2016

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. (Estensore)

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore]

COLLEGIO DI ROMA. - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

COLLEGIO DI ROMA. - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

[Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore

Collegio di Roma, 09 luglio 2010, n.708

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Collegio di Milano, 04 giugno 2010, n.493

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

[Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N del 08 settembre 2015

Decisione N del 11 settembre 2015

Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1101

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857

Decisione N del 12 dicembre 2013

Decisione N del 10 novembre 2010 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale...

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.904

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

Collegio di Milano. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1300

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. presidente

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.43

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario [Estensore]

Decisione N del 20 dicembre 2013

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.901

Decisione N del 14 ottobre 2010 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale...

Decisione N del 07 aprile 2014

Decisione N del 25 febbraio 2015

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Collegio di Napoli, 28 maggio 2010, n.452

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N del 15 luglio 2016

Collegio di Milano, 02 marzo 2010, n.71

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Collegio di Milano, 25 marzo 2010, n.155

Decisione N. 505 del 17 febbraio 2012 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale...

Collegio di Napoli, 11 ottobre 2010, n.1059

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

Decisione N del 08 ottobre 2015

Decisione N del 05 dicembre 2014

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Decisione N. 422 del 19 gennaio 2017

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA FATTO

RISOLUZIONE N245/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma,23 luglio 2002

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia

Decisione N del 07 novembre 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Collegio di Roma, 05 marzo 2010, n.105

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

Decisione N del 03 agosto 2016

Decisione N del 11 settembre 2015

IL COLLEGIO DI ROMA. (Estensore)

Decisione N. 8 del 02 gennaio 2014

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N del 12 dicembre 2013

Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.962

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Decisione N. 595 del 31 gennaio 2014

COLLEGIO DI ROMA. Presidente

Collegio di Milano, 30 giugno 2010, n.637

Cessione del credito e cessione dei crediti da lavoro (D.P.R. 180/1950)

APE. Anticipo finanziario a garanzia Pensionistica. in 30 punti

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia

Decisione N. 336 del 14 gennaio 2016

Transcript:

IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio. Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux.. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Saverio Ruperto. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore] Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 23.07.2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Con ricorso del 15 aprile 2010, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, contesta «l errore (della società finanziaria convenuta) nella stipula del contratto di finanziamento n. [omissis]». Nello specifico, espone la ricorrente che «in data 17 novembre 2009, ha sottoscritto per il tramite della Banca [omissis] Filiale di Roma una domanda di prestito pensionati n. 35236 per un finanziamento di Euro 24.572,43 con decorrenza 1 gennaio 2010, da restituirsi mediante cessione del quinto della pensione in sette anni, con n. 84 rate mensili di Euro 388,00 ciascuna scadenza prima rata 31 gennaio 2010-scadenza ultima rata 31 dicembre 2016. Lo stesso giorno è stato sottoscritto il contratto di finanziamento n. [ omissis ]». Pag. 2/6

Nonostante le descritte condizioni, evidenzia la ricorrente che, nel mese di gennaio 2010, «ha rilevato che dall importo mensile della sua pensione sono state trattenute due rate di Euro 373,29 ciascuna, anziché di Euro 388,00». A fronte di tale circostanza, la cliente presentava reclamo all intermediario, con lettera del 10 febbraio 2010 al fine di rilevare la nullità del contratto di finanziamento, derivante dai seguenti motivi: «1) il contratto risulta privo della data di decorrenza e di scadenza del prestito, ovvero di un elemento essenziale; 2) le rate trattenute sulla pensione di gennaio 2010 non corrispondono all importo della rata mensile convenuta e sono state trattenute entrambe sulla pensione del mese di gennaio, pur in assenza di espressa autorizzazione». A mezzo del medesimo reclamo, si evidenziava, inoltre, che «se il recupero del credito decorre dal mese di dicembre 2009 e non dal mese di gennaio 2010, come è evidente vista la doppia trattenuta effettuata sulla pensione del mese di gennaio, la sig.ra [omissis] ha allora il diritto ad ottenere un finanziamento di durata di otto anni e di importo maggiore rispetto a quello erogato, non sussistendo più l impedimento legato all età (la signora compirà 80 anni il [omissis] 2017), così come la stessa aveva richiesto ed ha tuttora interesse ad ottenere». Di qui, la richiesta rivolta all intermediario di «procedersi alla ridefinizione del contratto stesso, che preveda la maggior durata di anni otto, con decorrenza 1 dicembre 2009, il conseguente maggior importo di finanziamento erogabile ed il conseguente nuovo piano di ammortamento sulla base di rate mensili di Euro 388,87 (corrispondente al quinto cedibile)». L intermediario offriva riscontro al detto reclamo mediante raccomandata del 12 marzo 2010 indirizzata all avvocato della ricorrente, evidenziando che «l assenza nel contratto di elementi essenziali quali la decorrenza e la scadenza, non possa costituire fondamento di una pretesa nullità dello stesso», e che «con la sottoscrizione del contratto de quo la Sua assistita ha accettato il rimborso con le modalità stabilite dall ente previdenziale erogante il trattamento pensionistico». Sulla base di quanto precede, l intermediario, pur confermando «come il rimborso del citato contratto fosse previsto con 84 quote di 388 Euro ciascuna con prima scadenza 31/01/2010 e ultima scadenza al 31/12/2016», rilevava che «l INPS, per procedure interne indipendenti dalla volontà della scrivente, ha preso in quota il finanziamento a decorrere dal mese di dicembre 2009», con la conseguenza che Pag. 3/6

l intermediario «ha allineato il piano di ammortamento del finanziamento alle scadenze determinate dall Ente Previdenziale, prevedendo la prima scadenza al 31/12/2009 e ultima scadenza al 30/11/2016». Con riguardo, infine, alla richiesta di ottenere un finanziamento di importo e durata maggiori rispetto a quello effettivamente erogato, l intermediario evidenziava «l impossibilità di ottenere un finanziamento più lungo di quello perfezionato, in considerazione dei parametri assicurativi riferibili all età della Sua assistita esistenti al momento della stipula del contratto di finanziamento e tuttora vigenti». A mezzo del ricorso de quo, la cliente richiede al Collegio di «accertare e dichiarare l errore della società finanziaria nella stipula del contratto di finanziamento n. [omissis] e dichiararla obbligata a modificare le condizioni del contratto stesso». Replica l intermediario con nota di controdeduzioni del 14 maggio 2010. In ordine al dedotto errore nella determinazione della data di decorrenza del prestito, precisa la resistente «come il contratto non preveda tale indicazione, che è pertanto assente, rimandando espressamente alle modalità stabilite dall Ente previdenziale erogante il trattamento pensionistico», nonché «come contrariamente a quanto affermato dal legale della ricorrente la decorrenza non costituisca elemento essenziale del contratto la cui validità è pertanto confermata». Peraltro, aggiunge che osta alla concessione di un finanziamento di durata maggiore anche la considerazione dell età della ricorrente. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso. Diritto La domanda di parte ricorrente concerne la pretesa modifica delle condizioni attinenti alla durata e all ammontare del finanziamento. Tale ridefinizione sarebbe imposta dall errore imputato all intermediario nella stipulazione del contratto, nonché dalla nullità di questo, derivante dalla mancata indicazione «della data di decorrenza e scadenza del prestito». Il ricorso non è suscettibile di accoglimento per i motivi di seguito indicati. In ordine al profilo della pretesa nullità del contratto di finanziamento concluso inter partes per assenza di un elemento essenziale, giova ricordare, innanzitutto, che, a norma dell art. 1325 cod. civ., i «requisiti del contratto sono: 1) l accordo Pag. 4/6

delle parti; 2) la causa; 3) l oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità». Con particolare riguardo all oggetto del contratto, che qui assume rilevanza precipua vertendo la contestazione in tema di omessa indicazione di caratteristiche del finanziamento, aggiunge l art. 1346 cod. civ.: «L oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile». Si tratta, quindi, di verificare se le omissioni denunciate dalla ricorrente sono suscettibili di incidere negativamente sulla determinabilità dell oggetto del contratto, cagionando, quindi, la nullità di quest ultimo. Il requisito in parola è finalizzato ad assicurare la concretezza degli impegni assunti attraverso la conclusione del contratto, con la conseguenza che la sanzione della nullità deve essere limitata a quei casi in cui non è dato alle parti di conoscere la portata delle obbligazioni assunte. Dall esame della documentazione agli atti della presente controversia, si evince che il contratto, pur mancando della indicazione del periodo di ammortamento del prestito, reca comunque l indicazione del numero, dell ammontare e della periodicità delle rate, nonché dell importo erogato. Si noti, inoltre, che la decorrenza del prestito e del periodo di ammortamento è indicata nella richiesta di finanziamento inoltrata dalla cliente in data 17 novembre 2009. Non ricorre, quindi, quella situazione di incertezza relativamente ai confini dell impegno assunto, tale da legittimare la radicale conseguenza della nullità. Parimenti infondata è la richiesta di modifica delle condizioni contrattuali. L errore della banca deve essere limitato al periodo iniziale di decorrenza del prestito. A norma, infatti, dell art. 4 d. m. 27 dicembre 2006, n. 313, «La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica». Ne deriva che, evidentemente notificata la cessione del quinto nel novembre 2009, la stessa non poteva avere effetto che dal successivo mese di dicembre 2009, e non dal gennaio 2010, come previsto nella richiesta di finanziamento. Sennonché, in funzione di quanto precede, l intermediario ha già provveduto ad anticipare di un mese le date di inizio e fine dell ammortamento (cfr. lettera dell intermediario del 12 marzo 2010). Pag. 5/6

Tale modifica era l unica legittimamente richiedibile dalla ricorrente. Diversamente, un allungamento del periodo di ammortamento e un incremento della somma complessivamente erogata non possono essere fatte derivare dalla pretesa nullità, perché la relativa censura è risultata infondata per le ragioni sopra indicate. Né può ricorrere, nel caso di specie, un ipotesi di conversione ex art. 1424 cod. civ. Per i motivi esposti il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto. Il Collegio respinge il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6