Tabella: Modifiche alla disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi

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Tabella: Modifiche alla disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi Legge sul risparmio (l. n. 262/2005) Disposizione incriminatrice modificata Fattispecie illecita Sanzioni Modifiche introdotte dal decreto correttivo (d.lgs. n.303/2006) Art. 8 Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari art. 136 TUB Obbligazioni degli esponenti bancari Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario - contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca o società di appartenenza ovvero porre in essere operazioni di finanziamento con altre società o banche del gruppo. - compiere le medesime operazioni con società: a) controllate dagli esponenti della banca o di altra società del gruppo bancario; b) presso le quali gli stessi esponenti bancari svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo; c) controllate o controllanti una società di cui alle lett. a), b). - reclusione da 1 a 3 anni - multa da 206 a 2.066 euro Esclusione della punibilità: procedura di autorizzazione mediante deliberazione dell organo amministrativo presa all unanimità, voto favorevole di tutti i componenti dell organo di controllo e, nel caso di operazioni infra-gruppo bancario, anche assenso della capogruppo - con riguardo alla procedura di autorizzazione, è stato aggiunto il richiamo al rispetto degli obblighi civilistici in tema di operazioni con parti correlate ex art. 2391-bis c.c., accanto a quelli in materia di interessi degli amministratori di cui all art. 2391 c.c. (art. 1, co. 8, lett. a) - sono state escluse dall ambito applicativo del divieto ex art. 136 TUB le obbligazioni: a) tra società dello stesso gruppo bancario; b) tra banche per le operazioni sul mercato interbancario; c) con le società collegate a quelle controllate dagli esponenti aziendali e a quelle in cui gli stessi esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo. (art. 1, co. 8, lett. b)

Art. 30 False sociali art. 2621 False sociali - penale/contravvenzione - amministrativa (qualora ricorra una ipotesi di esclusione della punibilità. Sul punto, v. colonna Sanzioni ) amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori esporre, nei bilanci, nelle relazioni o nelle sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero (benché oggetto di valutazioni) ovvero omettere la comunicazione di informazioni ex lege sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (punibilità estesa anche alle ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti/amministrati per conto di terzi) - intenzione di ingannare i soci o il pubblico - scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto - arresto fino a 2 anni Casi di esclusione punibilità: - falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o gruppo di appartenenza - falsità o omissioni determinano una variazione: a) del risultato economico di esercizio (al lordo imposte) non superiore al 5%; b) del patrimonio netto non superiore all 1% - il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, considerate singolarmente, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta In tutte le ipotesi di non punibilità, si ha illecito amministrativo. sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 quote interdizione da: a) uffici direttivi di persone giuridiche e imprese da 6 mesi a 3 anni; b) esercizio dell ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; c) altri uffici con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell impresa

art. 2622 False sociali in danno della società, dei soci o dei creditori - - amministrativa (qualora ricorra una ipotesi di esclusione della punibilità. Sul punto, v. colonna Sanzioni ) - reclusione da 6 mesi a 3 anni (procedibilità a querela) - reclusione da 1 a 4 anni, nel caso di società quotate (procedibilità d ufficio) - reclusione da 2 a 6 anni, nel caso di società quotate, qualora il fatto cagioni un grave nocumento ai risparmiatori la condotta, identica a quella ex art. 2621 c.c. (v. sopra), deve però cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori (reato di danno) Casi di esclusione punibilità: In tutte le ipotesi di non punibilità, si ha illecito amministrativo: reclusione da 1 a 3 anni Art. 31 Omessa comunicazione del conflitto di interessi - nuovo art. 2629- bis c.c. - art. 25-ter, co. 1, lett. r), d.lgs. n. 231/2001 amministratore o componente consiglio di gestione di società quotata o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione - La responsabilità amministrativa dell ente ex d.lgs. n. 231/2001 viene estesa alla nuova fattispecie di reato di cui all art. 2629-bis c.c., se commessa nell interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. sostituito il rinvio alla abrogata legge n. 576/1982 con quello corretto al d.lgs. n. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private (art. 6) Art. 32 Ricorso abusivo al credito art. 218, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) violare gli obblighi di comunicazione e di astensione previsti dall art. 2391, co. 1, c.c. in materia di interessi degli amministratori, a condizione che da detta violazione sia derivato un danno alla società o a terzi (reato di danno) amministratori, direttori generali, liquidatori e imprenditori esercenti attività commerciale sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote reclusione da sei mesi a tre anni (pena aumentata nel caso di società con azioni quotate)

Art. 33 Istituzione del reato di mendacio bancario art. 137 TUB, nuovo comma 1- bis ricorrere o continuare a ricorrere al credito, dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza chiunque - inabilitazione a esercizio di un impresa commerciale fino a 3 anni - incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 3 anni; - pene accessorie ex Libro I, Titolo II, Capo III, c. p. - reclusione fino a 1 anno e - multa fino ad euro 10000 fornire dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende interessate alla concessione di credito Art. 34 Falso in prospetto - nuovo art. 173- bis TUF - abrogato art. 2623 c.c. ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende amministrate, ovvero mutare le condizioni di una precedente concessione di credito chiunque reclusione da 1 a 5 anni esporre false informazioni o occultare dati o notizie nei prospetti richiesti per la sollecitazione all investimento o l ammissione a quotazione, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione di OPA e OPS, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto - intenzione di ingannare i destinatari del prospetto - scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto

Art. 35 Falsità nelle relazioni o nelle delle società di revisione nuovo art. 174- bis TUF Falsità nelle relazioni o nelle delle società di revisione responsabili della revisione delle società quotate, delle loro controllate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante attestare il falso od occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, nelle relazioni o in altre, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione - reclusione da 1 a 5 anni - pena aumentata fino alla metà, se il fatto è commesso per denaro, altra utilità (data o promessa) o in concorso con amministratori, direttori generali o sindaci della società sottoposta a revisione - le pene di cui sopra si applicano anche a chi dà o promette l utilità nonché agli amministratori, direttori generali e sindaci i quali abbiano concorso a commettere il fatto con i responsabili della revisione intenzione di ingannare i destinatari delle relazioni o nuovo art. 174-ter TUF Corruzione dei revisori amministratori, soci, responsabili della revisione contabile e dipendenti della società di revisione - reclusione da 1 a 5 anni - stessa pena per chi dà o promette l utilità compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all ufficio, nell esercizio della revisione contabile delle società quotate, delle loro controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ottenere denaro o altra utilità (data o promessa)

Art. 36 False circa l applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate Art. 37 Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo Art. 38 Abusive attività finanziarie nuovo art. 192- bis TUF nuovo comma 3- bis, art. 193 TUF Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione nuovo ultimo periodo nell art. 132, co. 1, TUB amministrativa amministratori, componenti organi di controllo e direttori generali di società quotate omettere le relative alle informazioni sui codici di comportamento, previste ex art. 124-bis TUF (salvo che il fatto costituisca reato) amministrativa componenti organi di controllo delle società quotate e degli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante omettere di eseguire, nei termini prescritti dalla Consob, le di cui all art. 148-bis, co. 2, TUF, circa gli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso tutte le società di capitali (salvo che il fatto costituisca reato) chiunque svolgere abusivamente l attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 TUB, senza essere iscritto nel medesimo elenco tenuto dalla Banca d Italia sanzione amministrativa pecuniaria da 10000 a 300000 euro pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, a spese degli autori dell illecito, su almeno 2 quotidiani (uno economico) a diffusione nazionale sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l incarico in relazione al quale si è omessa la comunicazione decadenza da incarico - reclusione da 6 mesi a 4 anni - multa da 2000 a 10000 euro (stessa pena applicabile a chi svolge una delle attività previste dall art. 106, co. 1 TUB senza la necessaria iscrizione all albo) eliminata la condotta consistente nel divulgare o lasciar divulgare false informazioni circa l adesione o la successiva applicazione dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati (art. 3, co. 21)