Polizze assicurative. Aspetti di carattere fiscale

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Polizze assicurative Aspetti di carattere fiscale

«Rischi» fiscali Fiscalità diretta sui proventi degli investimenti: tassazione sospesa sino al momento dell attribuzione di capitali Fiscalità in caso di successione: esclusione dall attivo ereditario e esenzione da IRPEF

Imposizione diretta (1/3) Proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione: costituiscono reddito di capitale base imponile: differenza tra ammontare percepito e premi pagati prestazioni ricorrenti (reddito certo e determinabile?)

Imposizione diretta (2/3) Imposta sostitutiva ex art. 26-ter DPR 600/1973 applicata: dall impresa assicurativa residente o dalla filiale italiana di una compagnia estera dall impresa estera operante in Italia in LPS dal rappresentante fiscale italiano dell impresa estera dai sostituti d imposta che intervengono nella riscossione direttamente dal contribuente se i redditi sono percepiti all estero senza intervento di sostituti d imposta (Modello Unico - quadro RM)

L imposta sostitutiva non comprende: Imposizione diretta (3/3) redditi realizzati in sede di conferimento: pagamento del premio in natura (e.g. conferimento in polizza di titoli già detenuti) redditi realizzati in sede di cessione (al netto di eventuali redditi di capitale maturati e non riscossi) Medesima aliquota ma diversa categoria reddituale rispetto ai capitali percepiti in pendenza di polizza

Imposizione in caso di successione (1/2) Esenzione IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte: a decorrere dal 2015 l esenzione è limitata ai soli capitali percepiti a copertura del rischio demografico (e.g. esenzione parziale per polizze vita miste) l ammontare della prestazione imponibile corrisponde alla differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all assicurato e l ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte

Imposizione in caso di successione (2/2) Imposta sulle successioni e donazioni: non concorrono a formare l attivo ereditario e sono quindi escluse da imposta sulle successioni le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto

Riqualificazione (1/2) configurabilità delle polizze vita a favore di terzi come donazioni indirette (Cass. sent. 19 febbraio 2016, n. 3263) polizze vita ad alto contenuto finanziario (e.g. unit-linked): rischio riqualificazione Esempi di argomentazioni utilizzate per tesi riqualificatoria: possibilità per il contraente/fiduciante di ingerire nella gestione dei fondi cui sono collegate le prestazioni assicurative possibilità per il contraente di pagare il premio in forma diversa dal denaro o dal conferimento di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e/o di ottenere il riscatto, anche parziale, in natura copertura contro il rischio biometrico inferiore alla best practice

Riqualificazione (2/2) possibilità che titoli non negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione siano inclusi tra le quote di attivi contenuti nei fondi di investimento cui sono collegate le prestazioni assicurative in percentuali ritenute significative dalla best practice possibilità che il valore dei fondi in cui è investito il premio sia investito per percentuale ritenuta significativa dalla best practice in: 1. organismi di investimento collettivo non armonizzati, salvo che siano situati nei Paesi membri UE o SEE (escluso Liechtenstein) e siano assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi in cui sono istituiti 2. partecipazioni qualificate

Società semplici Aspetti di carattere fiscale

La società semplice: tratti distintivi Pregi sostanziali: flessibilità, semplicità, assenza di comunione sugli assets Pregi fiscali «quasi persona fisica»: imputazione ai soci dei redditi secondo trasparenza e tassazione secondo specifica categoria reddituale possibilità di optare per il regime amministrato o gestito inapplicabilità della disciplina della società di comodo esenzione plusvalenze immobiliari rivalutazione partecipazioni eventualmente detenute (ma non 4ter) Dividendi assoggettati a tassazione ordinaria

Il conferimento in società semplice Bene conferito/ Imposizione Denaro Immobili Terreni agricoli Fabbricati strumentali Imposte dirette - Evento realizzativo Partecipazioni Altri strumenti finanziari Imposta di registro Ipotecaria e catastale fissa 9% 15% 4% fissa fissa - 50 eur cad. 50 eur cad. 3% - -

La successione/donazione di quote della società semplice In principio, la successione/donazione di quote di società semplice nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (e.g. figli) è soggetta ad imposizione nella misura pari al 4% da applicarsi sul valore dei beni/diritti appartenenti alla società al netto delle passività La donazione della nuda proprietà delle partecipazioni è un operazione che permette: di mantenere in capo all'usufruttuario il controllo dell attività e dei relativi flussi reddituali un risparmio d imposta rispetto alla successione, essendo l'imposizione parametrata al valore della sola nuda proprietà (focus: il valore della nuda proprietà cresce al crescere dell età del donante) Focus: la donazione di una società semplice che non eserciti impresa agricola non può beneficiare dell esenzione ex art. 3, comma 4-ter, D.Lvo 346/90

Esempio: la società semplice e le gestioni patrimoniali PF1 PF2 PF3 50% usufrutto Società semplice GPM 50% usufrutto 100% 100% nuda proprietà Amm.ne Gestione Banche SIM SGR Fiduciarie PE non res La società semplice è strumento idoneo ad agevolare il passaggio generazionale di patrimoni mobiliari poiché risolve l'inefficienza derivante dalla costituzione dell'usufrutto direttamente sul patrimonio mobiliare Nell'esempio: PF1 e PF2 donano a PF3 la nuda proprietà, mantenendo l'usufrutto risparmio in termini di imposta di successione, poiché determinata su una base imponibile ridotta (valore della nuda proprietà, proporzionale all'età del donante) PF1 mantiene la disponibilità di tutti i redditi conseguiti tramite le attività finanziarie al decesso di PF1 e PF2, usufrutto e nuda proprietà si consolidano, senza alcun onere per PF3 il consolidamento non produce alcun effetto rispetto al valore fiscale degli strumenti finanziari Focus: pluralità di soci successiva al decesso di PF1 e PF2?

La liquidazione della società semplice La ripartizione ai soci di riserve di capitali o di utile non genera materia imponibile In caso di assegnazione di attività finanziarie, vale ovviamente la regola secondo cui detto trasferimento è in linea di principio realizzativo, analogamente ad una compravendita Nulla sarà dovuto rispetto ai redditi che non hanno rilievo fiscale, quale ad esempio quelli conseguenti all assegnazione di un fabbricato che sia detenuto da oltre cinque anni

Trust Aspetti di carattere fiscale

Trust (1/4) Conferimento: può generare materia imponibile ai fini delle dirette Focus: regime di neutralità non garantito nel caso in cui i titoli oggetto del trasferimento siano detenuti in custodia o amministrazione presso i soggetti abilitati (Banche, Sim ecc.). Imposta successione e donazione: vincolo di destinazione

Trust (2/4) Sono soggetti IRES: trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali (enti commerciali) trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali (enti non commerciali) trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti)

Trust (3/4) Trust trasparente: reddito quantificato in capo al Trust e imputato per trasparenza in capo ai beneficiari, a prescindere dall effettiva percezione (beneficiari individuati) Trust opaco: reddito tassato in capo al trust Se i redditi sono assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d imposta, non si realizza una ulteriore tassazione in capo al Trust o ai beneficiari (e.g. interessi di cui al Dlvo n. 239/1996, redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, lett. c bis c quinquies del TUIR)

Trust (4/4) I redditi imputati al beneficiario di trust, anche se non residente, costituiscono redditi di capitale a prescindere dall effettiva natura dei redditi prodotti dal trust (art. 44, comma 1, lett. g-sexies TUIR)