Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell «Elenco Speciale»

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Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell «Elenco Speciale» Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 8 aggiornamento del 5 dicembre 2007

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell «Elenco Speciale» Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 Aggiornamenti (*): 1 aggiornamento del 25 marzo 1998: Prestazione di servizi di investimento da parte degli intermediari finanziari iscritti nell Elenco Speciale (Cap. III, pagg. da 1 a 6 e da Allegati/3 ad Allegati/7; Cap. V, pagg. da 1 a 7 e da Allegati/13 ad Allegati/37). 2 aggiornamento del 15 gennaio 1999: Limiti alla concentrazione dei rischi (Indice, pag. 4; Cap. V, pagg. da 14 a 16 e Allegati/8, Allegati/9 e Allegati/11). 3 aggiornamento del 19 gennaio 2000: Soggetti tenuti ad iscriversi nell Elenco speciale (Indice, pagg. 1 e 2; cap. I, pagg. 1 e da 3 a 10 e Allegati/15 e Allegati/16); partecipanti al capitale (cap. II, pagg. da 1 a 4 e da Allegati/1 ad Allegati/2); attività esercitabili (cap III, da Allegati/1 ad Allegati/2); organi sociali (cap. IV, pagg. da 1 a 4 e da Allegati/1 ad Allegati/5); comunicazioni alla Banca d Italia (cap. VIII, pagg. 1 e 2); istruzioni per la redazione del bilancio (Parte Seconda: punto 2, pagg. 1 e 2; cap. 2, pagg. da 10 a 30; cap. 3, pagg. da 31 a 40 e da 52 a 57; emissione ed offerte in Italia di valori mobiliari (Parte Seconda: cap. IV, pagg. da 1 a 31). 4 aggiornamento del 20 dicembre 2001: Passaggio all euro (Parte Prima, Capitolo 1, pagg. 3, 9 e 10; Parte Prima, Capitolo 1, da Allegati/10 a Allegati/11; Parte Prima, Capitolo V, pagg. 2, 10 e 11; Parte Seconda, Capitolo 1, pagg. 9 e 10, Parte Seconda, Capitolo 3, pagg. 1, 7, 8 e 17; Parte Seconda, Capitolo 4, pagg. 2, 4, 9, 12, 17, da 19 a 22, 24, da 26 a 31; Parte Seconda, Capitolo 5, pagg. da 4 a 5, 7, 10. Disposizioni abrogate: Allegato C del Capitolo 5, Parte Prima. Decorrenza dal 1 gennaio 2002). 5 aggiornamento del 19 febbraio 2002: Disciplina prudenziale per gli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico (Indice, pagg. 3 e 4; Parte Prima, Capitolo V, pagg. da 1 a 3, da 12 a 13). 6 aggiornamento del 15 ottobre 2002: Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (Indice, pagg. da 4 a 6; Parte Prima, Capitolo VI, pagg. da 1 a 18). 7 aggiornamento del 9 luglio 2007: Vigilanza prudenziale (Indice, pagg. da 1 a 10; Parte Prima, Capitolo V). 8 aggiornamento del 5 dicembre 2007: Semplificazione di procedimenti amministrativi (Indice, pag. 8; Parte Prima, Capitolo VI, pagg. 8 e 9; Parte Prima, Capitolo X, pagg. da 4 a 6). (*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell anno di emanazione dell aggiornamento stesso.

INDICE 7 6. DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI...8 Sezione III Principi organizzativi da osservare in relazione a specifiche attività 1. RISCHI CONNESSI ALL ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA (RISCHIO DI CREDITO)...10 2. RISCHI CONNESSI ALL ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI...12 3. RISCHI CONNESSI ALL ATTIVITÀ DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO E DI DEBITO E DI TRASFERIMENTO FONDI...13 4. DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI COINVOLTI IN OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE...13 Sezione IV Relazione sulla struttura organizzativa. 1. COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA...16 ALLEGATO A : SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA...17 CAPITOLO VII BILANCIO DI ESERCIZIO 1. FONTI NORMATIVE...1 2. DISPOSIZIONI APPLICABILI...1 CAPITOLO VIII COMUNICAZIONI ALLA BANCA D ITALIA 1. FONTI NORMATIVE...1 2. TRASMISSIONE DEI VERBALI ASSEMBLEARI...1 3. BILANCIO DELL IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO...1 4. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU SUPPORTO MAGNETICO...2 4.1. Criteri per la compilazione delle segnalazioni...2 4.2. Contenuto delle segnalazioni e termini d invio...2 4.3. Lettera di attestazione...3 5. CENTRALE DEI RISCHI...4 5.1. Applicazione della Centrale dei Rischi agli intermediari finanziari dell elenco speciale...4 Luglio 2007

INDICE 8 CAPITOLO IX RACCOLTA DEL RISPARMIO 1. FONTI NORMATIVE...1 2. DEFINIZIONI...1 3. DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI DELL ELENCO SPECIALE...3 3.1. Raccolta tra il pubblico...3 3.2. Raccolta presso soci...4 3.3. Raccolta presso dipendenti...4 CAPITOLO X INTERMEDIARI FINANZIARI AMMESSI AL MUTUO RICONOSCIMENTO 1. FONTI NORMATIVE...1 2. DEFINIZIONI...1 3. AMBITO DI APPLICAZIONE...2 4. CONDIZIONI PER IL MUTUO RICONOSCIMENTO...2 5. PRIMO INSEDIAMENTO DI UNA SUCCURSALE IN UN PAESE DELL UE...3 6. MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE...4 7. APERTURA DI ULTERIORI SUCCURSALI...5 8. ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI...5 CAPITOLO XI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI 1. FONTI NORMATIVE...1 2. DISPOSIZIONI APPLICABILI...1 Dicembre 2007

Parte Prima Capitolo VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni 7 Le politiche di assunzione di rischio devono essere approvate dal CdA, che deve essere periodicamente informato dei risultati effettivamente conseguiti. Nell ambito delle politiche di assunzione e gestione del rischio, devono essere individuati adeguati limiti operativi, monitorati su base continua e sottoposti a periodiche revisioni. Devono inoltre essere attentamente valutate le implicazioni derivanti dall'ingresso in nuovi mercati o settori operativi, dall offerta di nuovi prodotti, dall utilizzo di canali distributivi innovativi, con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dal CdA. Nella predisposizione dei presidi organizzativi volti a prevenire il coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, gli intermediari si attengono alle Istruzioni operative per l individuazione di operazioni sospette emanate dalla Banca d Italia. Le istruzioni contengono regole organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza della clientela, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l operatività anomala della clientela. 4. Sistemi informativi L affidabilità dei sistemi informativi, che devono assicurare a tutti i livelli della struttura un flusso informativo che consenta di adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti interni e dalla normativa che richiede di produrre informazioni all'esterno, rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento degli intermediari e consente agli organi amministrativi di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con la massima tempestività i fatti di gestione, consentire di ricostruire la complessiva esposizione dell intermediario a qualsiasi data. La circostanza che l intermediario utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, impieghi, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualità e integrità dei dati né comportare la creazione di archivi non coerenti. Per le attività (quali, ad esempio, le operazioni di cartolarizzazione) che possono comportare la disponibilità, anche solo in via transitoria, di valori di terzi, il sistema deve essere strutturato in modo da tenere costantemente distinti i valori di terzi da quelli dell intermediario. I sistemi informativi devono garantire elevati livelli di sicurezza; a tal fine devono essere individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire la sicurezza fisica e logica dell hardware e del software, comprendenti procedure di back up dei dati e di disaster recovery, individua- Ottobre 2002

Parte Prima Capitolo VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni 8 zione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni, possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati, di ricostruire la serie storica dei dati modificati. 5. Esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing) Salvo quanto previsto nella successiva Sezione III, gli intermediari possono delegare a soggetti terzi lo svolgimento di funzioni di controllo (internal auditing, risk management, compliance) o di altre funzioni aziendali. La delega non esime gli organi aziendali dalle responsabilità loro assegnate da leggi, regolamenti, disposizioni dell Autorità di Vigilanza. La delega non deve pregiudicare la possibilità per l Autorità di Vigilanza di disporre senza ritardo della documentazione tenuta dai delegati. L incarico deve essere formalizzato in un contratto scritto, che definisce, tra l'altro, l'oggetto e i limiti della delega conferita e individua le linee guida dell'attività. Il CdA: a) definisce gli obiettivi assegnati all esternalizzazione, sia in rapporto alla complessiva strategia aziendale sia in relazione agli standard quali-quantitativi attesi dal processo; b) individua i criteri e le procedure per orientare la fase di valutazione e selezione dei potenziali fornitori (tenendo conto - con riferimento a talune funzioni quali ad es. l'internal audit - dei problemi relativi a potenziali conflitti d interesse) e quella successiva di relazione con l outsourcer prescelto; c) valuta le modalità organizzative e le risorse dedicate all attività da parte del soggetto che offre il servizio; d) individua gli strumenti e le procedure (anche contrattuali) per intervenire tempestivamente nel caso di inadeguatezza dei servizi forniti. Gli intermediari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle funzioni di internal auditing, risk management, compliance a soggetti non facenti parte del medesimo gruppo bancario e non sottoposti alla vigilanza della Banca d Italia lo comunicano preventivamente alla Banca d Italia, illustrando le motivazioni che hanno determinato la scelta, le modalità con le quali il delegato opererà, e quelle che il delegante seguirà per verificare l operato del delegato. 6. Distribuzione di prodotti e servizi La selezione dei soggetti cui viene affidata la distribuzione dei prodotti e dei servizi riveste particolare importanza in quanto, se da un lato Dicembre 2007

Parte Prima Capitolo VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni 9 consente di allargare la capillarità ed incrementare la tempestività dell offerta, dall altro comporta una serie di rischi aggiuntivi. Sarà quindi necessaria una valutazione della coerenza delle scelte effettuate con le strategie aziendali e con i profili di rischio prescelti. Salvo quanto stabilito nella successiva Sezione III, par. 1.1., in materia di deleghe di poteri deliberativi, la valutazione del merito creditizio è di esclusiva competenza dell intermediario. L incarico deve essere formalizzato in un contratto scritto che ne definisca, fra l altro, l oggetto e i limiti, e individui le linee guida dell attività. Devono inoltre essere assicurati i presidi indicati nel precedente paragrafo 5 ai punti a), b), c) e d). Gli intermediari finanziari possono avvalersi, nel rispetto della specifica disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di agenti in attività finanziarie, mediatori creditizi, promotori finanziari, banche, SIM, altri intermediari finanziari, imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti assicurativi, nonché di esercizi convenzionati 1. Ove l'intermediario si avvalga di mediatori creditizi, l'attività di mediazione potrà essere svolta - nel rispetto della specifica disciplina che la regola - anche sulla base di apposite convenzioni con gli intermediari, a condizione che il contenuto delle medesime sia tale da non compromettere il requisito di neutralità e indipendenza del mediatore (andranno, ad esempio, evitate clausole che impongano al mediatore di operare in via esclusiva con un intermediario). Dovranno comunque essere osservate le disposizioni che disciplinano lo svolgimento di attività finanziarie attraverso soggetti terzi. In particolare, rientra tra i compiti dell intermediario accertarsi che i soggetti terzi siano abilitati all esercizio dell attività svolta. Dovrà altresì essere definito un flusso informativo tale da garantire all intermediario la possibilità di monitorare costantemente l attività del soggetto di cui si avvale e i rischi connessi con l'attività delegata. 1 Nel caso di ricorso ad esercizi convenzionati, gli intermediari verificano il rispetto degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio e trasparenza. Dicembre 2007

Parte Prima Capitolo VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni 10 SEZIONE III PRINCIPI ORGANIZZATIVI DA OSSERVARE IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITÀ 1. Rischi connessi all attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (rischio di credito) 1.1. Finanziamenti per cassa I processi decisionali e operativi connessi con l assunzione, la misurazione e la gestione del rischio di credito costituiscono un momento fondamentale per garantire l equilibrio economico e la stabilità degli intermediari finanziari. L intero processo riguardante il credito: 1) istruttoria; 2) erogazione; 3) monitoraggio delle posizioni; 4) interventi in caso di anomalia; 5) revisione delle linee di credito; deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica. Tutti gli affidamenti sono concessi al termine di un procedimento i- struttorio documentato, ancorché basato su procedure automatizzate. Deleghe di poteri deliberativi circa la valutazione del merito di credito della clientela potranno essere attribuite ove lo statuto dell intermediario lo preveda sulla base di un contratto scritto, solo a banche e intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale. Il contratto dovrà indicare criteri e limiti dell attività nonché le modalità di controllo del delegante sull operato del delegato. Nella fase istruttoria, deve essere acquisita tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e per assicurare una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (anche consolidati, se disponibili) nonché ogni altra informazione utile per valutare la situazione attuale e prospettica dell'azienda. Al fine di conoscere la valutazione complessiva degli affidati da parte dell intero sistema creditizio, gli intermediari utilizzano, anche nella successiva fase di monitoraggio, informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi. Per le forme di credito non aventi durata determinata, il rinnovo degli affidamenti è disciplinato secondo criteri stabiliti da regolamenti interni. Ottobre 2002

Parte Prima Capitolo X Intermediari finanziari ammessi al mutuo riconoscimento 3 La Banca d Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e rilascia un attestazione dell avvenuta verifica che verrà allegata alla comunicazione all Autorità di vigilanza competente del Paese ospitante. Qualora l intermediario finanziario appartenga a un gruppo bancario, ai fini di valutare se la capogruppo è in grado di garantire la sana e prudente gestione della filiazione, la Banca d Italia tiene conto della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza. Nel caso in cui l intermediario finanziario non sia incluso in un gruppo, tali valutazioni attengono al complesso delle banche controllanti. La Banca d Italia, inoltre, tiene conto della situazione tecnico-organizzativa dello stesso intermediario finanziario. 5. Primo insediamento di una succursale in un Paese dell UE Condizione necessaria perché un intermediario finanziario possa stabilire una propria succursale in un altro Paese membro dell UE, è il ricevimento da parte della Banca d Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni: 1) lo Stato membro dell UE di insediamento; 2) un programma di attività, nel quale sono indicati il tipo di operazioni, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento, che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale; 3) il recapito nello Stato ospitante ovvero della sede principale, qualora la succursale si articoli in più sedi di attività. In presenza di più sedi di attività l intermediario finanziario comunica alla Banca d Italia quale di esse ha identificato come principale; 4) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale. La comunicazione è inoltre corredata da quanto segue: 5) dichiarazione dell intermediario finanziario da cui risulti il rispetto delle condizioni stabilite dall art. 18, comma 2 della Direttiva CEE 89/646 ai fini dell applicazione del beneficio del mutuo riconoscimento; 6) dichiarazione della banca controllante (ovvero delle banche controllanti) dalla quale risulti la garanzia in solido per gli impegni presi dalla filiazione per l attività svolta in altri Stati dell UE; 7) dichiarazione della banca controllante (ovvero delle banche controllanti) contenente dettagli informativi sulle forme di controllo che essa intende adottare nei confronti della filiazione insediata con una propria succursale all estero ( 1 ). La comunicazione preventiva: 1 La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del Paese di insediamento. Agosto 1996

Parte Prima Capitolo X Intermediari finanziari ammessi al mutuo riconoscimento 4 a) è inviata alla Filiale della Banca d Italia territorialmente competente per la vigilanza individuale sull intermediario finanziario; b) qualora l intermediario finanziario faccia parte di un gruppo bancario, è trasmessa tramite la capogruppo alla Filiale della Banca d Italia territorialmente competente per la vigilanza sulla capogruppo medesima. Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d Italia notifica le informazioni ricevute all autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la Banca d Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale dell intermediario finanziario i- scritto nell elenco speciale ( 1 ) e, conseguentemente, rifiutare la notifica all autorità competente del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d ufficio di divieto che deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 90 giorni da tale data. Dell avvenuta notifica è data comunicazione all intermediario finanziario. La succursale può stabilirsi ed operare quando riceve apposita comunicazione da parte dell Autorità competente del Paese di insediamento ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale Autorità ha ricevuto la notifica della Banca d Italia riguardante lo stabilimento della succursale. 6. Modifiche delle informazioni comunicate Con le modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso, l intermediario finanziario comunica: a) alla Banca d Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al richiamato paragrafo 5, punti 2), 3) e 4) almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d Italia notifica le informazioni ricevute all autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la Banca d Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente par. 5, essa avvia un procedimento amministrativo 1 Si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo bancario di appartenenza. Dicembre 2007

Parte Prima Capitolo X Intermediari finanziari ammessi al mutuo riconoscimento 5 7. Apertura di ulteriori succursali d ufficio di divieto che deve concludersi entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 30 giorni da tale data. Dell avvenuta notifica è data comunicazione all intermediario finanziario; b) alla Banca d Italia, tempestivamente, ogni modifica riguardante gli elementi indicati al paragrafo 5, punti 5), 6) e 7). L intermediario finanziario già insediato in un Paese comunitario con una propria succursale che intende procedere all apertura di una nuova sede di attività nello stesso Stato membro ospitante, ne dà preventiva comunicazione alla Banca d Italia e all Autorità competente del Paese ospitante, seguendo le modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso ed indicando le informazioni di cui al medesimo paragrafo 5, punti 3) e 4). 8. Attività in regime di libera prestazione di servizi L esercizio, da parte di intermediari finanziari, di attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi in altro Paese membro dell UE è subordinato al ricevimento, da parte della Banca d Italia, di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni: 1) lo Stato membro in cui l intermediario finanziario intende esercitare la propria attività in regime di libera prestazione di servizi; 2) un elenco delle attività ammesse al mutuo riconoscimento che l intermediario finanziario intende esercitare nel Paese membro ospitante; 3) le modalità con le quali intende operare. La comunicazione è inoltre corredata dai documenti di cui al paragrafo 5, punti 5), 6) e 7), relativi all attività svolta in regime di libera prestazione di servizi. La predetta comunicazione preventiva è inviata, almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività, alla Banca d Italia secondo le modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d Italia notifica le informazioni ricevute all autorità competente del paese ospitante. Dell avvenuta notifica, la Banca d Italia dà comunicazione all intermediario finanziario interessato. Con le stesse modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso, l intermediario finanziario comunica: Dicembre 2007

Parte Prima Capitolo X Intermediari finanziari ammessi al mutuo riconoscimento 6 a) alla Banca d Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui ai punti 2) e 3) del presente paragrafo, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d Italia notifica le informazioni ricevute all autorità competente del paese ospitante. Dell avvenuta notifica, la Banca d Italia dà comunicazione all intermediario finanziario interessato. b) alla Banca d Italia, tempestivamente, ogni modifica riguardante gli elementi indicati al paragrafo 5, punti 5), 6) e 7). Dicembre 2007