1/6 OGGETTO IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MISURA FISSA AUMENTO DAL 26 GIUGNO 2013 CLASFICAZIONE DT II.II. Imposta di bollo RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 7 bis, comma 3 DL 26.4.2013, n. 43 convertito in Legge 24.6.2013, n. 71 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 25.6.2013, n. 147 DPR 26.10.1972 n. 642 ALLEGATI 1. TABELLA RIEPILOGATIVA DEL TRATTAMENTO DELLE FATTURE AI FINI DELL IMPOSTA DI BOLLO COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 61/08 REFERENTE STUDIO La presente per comunicarvi che nell ambito di un Decreto contenente, tra l altro, disposizioni per il contrasto delle emergenze ambientali nonché per il sostegno delle aree colpite dal sisma di maggio 2012 e per la ricostruzione in Abruzzo, recentemente convertito in Legge, è disposto l aumento dell imposta di bollo dovuta in misura fissa. In particolare, a decorrere dal 26 giugno 2013, passa da 1,81 a 2,00 l imposta di bollo dovuta sulle fatture relative ad operazioni non soggette ad IVA di importo superiore a 77,47; l imposta di bollo stabilita nella misura di 14,62 aumenta a 16,00. Infatti, all art. 7-bis, comma 3 DL 26.4.2013, n. 43 convertito in Legge 24.6.2013, n. 71 è stabilito che: le misure dell imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00. IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LA BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI L imposta di bollo stabilita nella misura fissa di 14,62 è aumentata a 16,00. Per effetto di quanto previsto dal Decreto in esame, di fatto tutti gli articoli della Tariffa allegata al DPR n. 642/72 che prevedono l'applicazione dell'imposta nella predetta misura di 14,62 sono modificati e la nuova misura dell imposta è fissata a 16,00. Tale incremento riguarda, ad esempio: gli atti pubblici e relative copie autentiche; le scritture private autenticate; l'imposta dovuta per ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la tenuta dei libri su supporti informatici) per la bollatura del libro giornale e del libro degli inventari nonché per la vidimazione dei libri sociali di cui all'art. 2421 C.c. (libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA, libro dei soci ecc.). Si rammenta che per le imprese individuali e le società di persone l'imposta di bollo dovuta per il libro giornale e il libro degli inventari è maggiorata di ulteriori 16,00 e pertanto è complessivamente pari a 32,00 (16 x 2). TO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: adriani@studioadriani.it PEC: studioadriani@legalmail.it
IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SU FATTURE, RICEVUTE, ECC. 2/6 L imposta di bollo stabilita nella misura fissa di 1,81 è aumentata a 2,00. Detta imposta è applicabile, in particolare, su: fatture, note, ricevute e quietanze di importo superiore a 77,47 come previsto dall'art. 13, Tariffa parte I, DPR n. 642/72; ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti, come disposto dall'art. 14, Tariffa parte I, DPR n. 642/72. FATTURE, NOTE, RICEVUTE Come accennato, sulle fatture, note, ricevute e quietanze di importo superiore a 77,47 è dovuta l imposta di bollo nella misura di 2,00. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare Fino al 25.6.2013 1,81 Dal 26.6.2013 2,00. RICEVUTE, LETTERE E ALTRI DOCUMENTI Un ulteriore aumento riguarda la misura dell'imposta di bollo fissata dall'art. 14, Tariffa parte I, DPR n. 642/72, relativamente alle ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti, anche se non sottoscritti, connessi a rapporti commerciali anche se consegnati per l'incasso presso aziende di credito. In particolare l incremento interessa i predetti documenti di importo fino a 129,11. ATTO Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, connessi a rapporti commerciali, negoziati anche se consegnati per l'incasso presso aziende di credito di importo: fino a 129,11 oltre 129,11 (L. 250.000) fino a 258,23 (L. 500.000) oltre 258,23 (L. 500.000) fino a 516,46 (L. 1.000.000) IMPOSTA DI BOLLO Fino al 25.6.2013 Dal 26.6.2013 1,81 2,00 2,58 2,58 4,65 4,65 oltre 516,46 (L. 1.000.000) 6,80 6,80 DECORRENZA DELLE NUOVE MISURE I nuovi importi si applicano agli atti formati dal 26.6.2013; diversamente, agli atti formati entro il 25.6.2013 continuano ad applicarsi le misure previgenti, ancorché gli stessi siano sottoposti a ulteriori formalità presso i pubblici uffici successivamente a TO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: adriani@studioadriani.it PEC: studioadriani@legalmail.it
3/6 tale data (è il caso, ad esempio, di un atto di compravendita stipulato il 23.6.2013 ma registrato presso l'agenzia delle Entrate il 30.6.2013). Si rammenta che la marca da bollo è costituita da un contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati con l'agenzia delle Entrate (tabaccai). A fronte dell'aumento dell'imposta di bollo sarà necessario procedere all integrazione dell'importo utilizzando contrassegni autoadesivi di taglio inferiore fino a raggiungere quanto dovuto. ALTERNATIVITÀ TRA IMPOSTA DI BOLLO E IVA Sono esenti dall imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. riguardanti corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA in ossequio al c.d. principio dell alternatività tra l imposta di bollo e l IVA. L esenzione concerne non solo le fatture, ma anche le ricevute, le quietanze, le note, i conti, gli estratti di conto, nonché le lettere di addebitamento e di accreditamento e gli atti similari quali le lettere sollecitatorie di pagamento, gli avvisi di emissione di tratte, le lettere accompagnatorie di assegni relativi a fatture non allegate e recanti l importo delle fatture stesse, nonché le note di variazione degli importi addebitati o accreditati, a condizione che: tali documenti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi assoggettate ad IVA; sugli stessi sia indicata l IVA concernente le operazioni a cui i documenti si riferiscono ovvero sia indicato, con un apposita annotazione, che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Per operazioni assoggettate ad IVA si intendono le operazioni per le quali è effettivamente dovuto il tributo. Nell ipotesi di applicazione del meccanismo del reverse charge, come nel caso delle cessioni di rottami ex art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72, delle prestazioni di servizi in subappalto nel settore edile e delle cessioni di immobili strumentali ex art. 17, comma 6, lett. a) e a-bis), DPR n. 633/72, l operazione va considerata assoggettata ad IVA, ancorché nella fattura emessa dal cedente/prestatore non sia indicata l imposta in quanto materialmente assolta dall acquirente/committente. Pertanto, come confermato anche dalla Agenzia delle Entrate le fatture relative alle predette operazioni sono esenti dall imposta di bollo. Considerato il principio di alternatività tra l IVA e l imposta di bollo, quest ultima va applicata alle fatture, ricevute, note, ecc. concernenti operazioni che non scontano l IVA, in quanto: esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; non imponibili (salvo le specifiche ipotesi di esenzione); escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 (ad esempio, riaddebito di spese sostenute in nome e per conto della controparte) ovvero escluse dal campo di applicazione dell IVA ex artt. 2, 3, 4, 5 e 7, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessione d azienda o di terreno non edificabile). TO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: adriani@studioadriani.it PEC: studioadriani@legalmail.it
4/6 Analogamente, sono soggette ad imposta di bollo le note di accredito e di addebito senza indicazione dell IVA. FATTURE MISTE Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad IVA sia importi non assoggettati, l imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a 77,47. COPIE CONFORMI DELLE FATTURE Le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio a causa dello smarrimento dell originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini dell imposta di bollo previsto per la fattura originale. Così, ad esempio, la copia conforme di una fattura esente IVA è assoggettata ad imposta di bollo, mentre la copia conforme di una fattura imponibile IVA è esente dal bollo. CONTRIBUENTI MINIMI Come affermato dall Agenzia delle Entrate, considerato che le fatture emesse dai contribuenti minimi si riferiscono ad operazioni per le quali non viene applicata l IVA, le stesse, se di importo superiore a 77,47, devono essere assoggettate all'imposta di bollo. Tra i soggetti interessati da tale aumento rientrano anche i nuovi minimi, relativamente alle fatture dagli stessi emesse. Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (come, ad esempio, nel caso di acquisti soggetti al reverse charge). FATTURE RELATIVE AD ESPORTAZIONI ED OPERAZIONI ASMILATE L art. 15 della Tabella allegata al DPR n. 642/72 dispone l esenzione dall imposta di bollo per le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni. L esenzione dall imposta di bollo riguarda le esportazioni di cui all art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72. Le fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali senza applicazione dell IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 per effetto del c.d. plafond, vanno assoggettate all imposta di bollo. Tuttavia alle stesse fatture non si applica l imposta di bollo qualora riportino l indicazione che si tratta di beni destinati all esportazione. In base a quanto stabilito dall art. 66, comma 5, DL n. 331/93 l esenzione prevista per le fatture e gli altri documenti relativi ad importazioni/esportazioni è applicabile anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie. Va tenuto altresì presente che le fatture relative ad operazioni assimilate alle esportazioni (artt. 8-bis, 9, 72, DPR n. 633/72 ecc.) non possono usufruire dell esenzione dall imposta di bollo di cui al citato art. 15, in quanto l assimilazione ai fini IVA ha carattere autonomo e non può essere considerata di valenza generale, mentre l esenzione dall imposta di bollo attiene le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni e non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell applicazione dell IVA. TO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: adriani@studioadriani.it PEC: studioadriani@legalmail.it
5/6 Per quanto attiene le fatture: 1. emesse ai sensi dell art. 8-bis, DPR n. 633/72 nei confronti degli armatori beneficiano dell esenzione dall imposta di bollo se riguardanti beni destinati a dotazione o provvista di bordo; 2. emesse ai sensi dell art. 9, DPR n. 633/72 (servizi internazionali) sono esenti dall imposta di bollo qualora riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un esportazione di beni, con esclusione, quindi, dei servizi relativi ai beni in transito doganale, ai trasporti di persone, ecc. Recentemente l Agenzia delle Entrate ha confermato l esenzione dall imposta di bollo anche per le licenze import ed export CITES nell ambito della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna a rischio di estinzione (c.d. CITES), nonché alle relative domande volte al loro rilascio. FATTURE CON IVA ASSOLTA ALL ORIGINE Le quietanze rilasciate per vendita di tabacchi, fiammiferi, valori bollati e biglietti delle lotterie nazionali sono esenti dall imposta di bollo. Tale esenzione vale, in generale, per le operazioni dell art. 74, DPR n. 633/72 con IVA assolta all origine, come ad esempio per il settore dell editoria (le fatture recano la dicitura che l IVA è stata assolta dall editore). AGENTI DI ASCURAZIONE L art. 16, Legge n. 1216/61 (imposta sulle assicurazioni) stabilisce che nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione posto in essere nei rapporti dell assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati. Da quanto sopra si evince che le fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti, esenti IVA, sono esenti anche dall imposta di bollo. NOTE DI VARIAZIONE Per quanto attiene le note di variazione emesse ai sensi dell art. 26, DPR n. 633/72, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: qualora venga indicata l IVA ovvero venga specificato che il documento cui si riferiscono è stato assoggettato ad IVA, le stesse sono esenti dall imposta di bollo; sono soggette all imposta di bollo nei casi diversi da quelli sopra menzionati (sempreché di importo superiore a 77,47). In calce si riporta una tabella riepilogativa del trattamento delle fatture ai fini dell imposta di bollo. Nel ricordarvi la mia disponibilità a offrirvi ulteriori delucidazioni in merito, colgo l occasione per inviarvi i più cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI TO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: adriani@studioadriani.it PEC: studioadriani@legalmail.it
6/6 ALLEGATO 1 TABELLA RIEPILOGATIVA DEL TRATTAMENTO DELLE FATTURE AI FINI DELL IMPOSTA DI BOLLO Imponibile TIPOLOGIA DI OPERAZIONE AI FINI IVA Soggetta a reverse charge (art. 17, comma 6, art. 74, commi 7 e 8 DPR n. 633/72) IMPOSTA DI BOLLO (solo per importi superiori a 77,47) NO Imponibile con IVA assolta all origine (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72 ad esempio giornali, ricariche telefoniche, ecc.) Esente (art. 10) Non imponibile Esportazione (comprese dotazioni/provviste di bordo) Operazione intracomunitaria Servizi internazionali Operazione ad esportatore abituale (utilizzo plafond) NO (salvo servizi relativi a beni in esportazione) Settori speciali (agenzie viaggio, beni usati) Esclusa dalla base imponibile (art. 15 DPR n. 633/72) Esclusa dal campo di applicazione dell IVA (artt. 2, 3, 4, 5 e 7 DPR n. 633/72) Esclusa da IVA regime dei minimi NO TO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: adriani@studioadriani.it PEC: studioadriani@legalmail.it