Focus group Sicurezza Articoli tematici Brevi note sulle interconnessioni tra il RUP ed i soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



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Come previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici: D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il soggetto responsabile incaricato dalle amministrazioni aggiudicatrici per espletare delle funzioni propositive, istruttorie e di controllo oltre che di coordinamento per la realizzazione di ogni singola opera o intervento pubblico in tutte le sue fasi. Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i Arch. Roberto Doglio lavori e inizia a svolgere il suo incarico con una funzione propositiva a Doglioroberto@amiat.it partire dalla programmazione dei lavori, procede a coordinare e vigilare la successiva progettazione, che si sviluppa su tre fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva, provvede al coordinamento e alle istruttorie affinchè siano ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, quindi propone e coordina le procedure per l affidamento dei lavori tramite appalto pubblico, successivamente svolge la funzione di vigilanza sull esecuzione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali fino all avvenuto collaudo definitivo. I soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. con i quali il RUP si deve rapportare sono: 1. il committente; 2. il responsabile dei lavori; 3. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 4. il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 5. l impresa affidataria; 6. l impresa esecutrice; 7. il lavoratore autonomo. Prima di iniziare la disanima delle interconnessioni tra il RUP ed i suddetti soggetti, è bene evidenziare che nella maggior parte dei procedimenti di appalti pubblici la figura del RUP coincide con il Responsabile dei Lavori, così come prevedono il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di seguito si terrà conto di tale condizione. RUP e Committente I rapporti tra il RUP ed il Committente iniziano in fase di assegnazione dell incarico di progettazione, infatti prendendo per scontato un caso dove l opera è soggetta agli adempimenti previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ( Nomina CSR/CSE, redazione PSC, ecc) e dove è necessario ottenere il Permesso per costruire, in questa fase il RUP per conto del Committente deve provvedere affinché nell assegnazione l incarico sia affidato ad un soggetto abilitato per svolgere incarichi di Coordinatore per la Sicurezza.

In fase di progettazione iniziando dal preliminare dove il RUP in vece del Committente deve provvedere affinché venga predisposto il documento previsto dall art. 17 del D.P.R. 207/2010: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e che nel quadro economico siano compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si conclude con il Progetto Esecutivo dove il RUP deve provvedere affinchè sia predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (in conformità all Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che dovrà essere corredato dalla stima gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Dopo aver provveduto affinché l ente committente abbia ottenuto il permesso per costruire e tutte le altre autorizzazioni necessarie, in fase di affidamento dei lavori tramite appalto pubblico il primo compito del RUP, è quello di proporre al Committente le modalità, le procedure e i criteri di selezione delle offerte più consoni all opera che si dovrà realizzare. Dal punto di vista della sicurezza terminate le procedure di appalto, in fase di affidamento dei lavori, il RUP in vece del committente provvede agli adempimenti previsti dall art. 90 del D.Lgs. 81/08: a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, b) richiede alle imprese esecutrici il DURC e una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, c) trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, prima dell inizio dei lavori la notifica preliminare di cui all articolo 99. Durante l esecuzione dei lavori effettua dei controlli e delle verifiche sull andamento dei lavori, sul comportamento dell impresa per quanto attiene la sicurezza e sull operato del CSE; nel caso riscontrasse delle situazioni non conformi provvede tempestivamente ad informare il committente, proponendo in determinati casi, come per esempio il subappalto non autorizzato e/o violazioni al PSC che determinino situazioni di grave pericolo la sospensione dei lavori e/o la risoluzione contrattuale. RUP e Coordinatore in fase di progettazione Il RUP, deve mettere nelle condizioni il CSP di avere tutte le informazioni sulle interferenze e/o su determinate attività e/o rischi specifici o altro che coinvolga in qualche modo la sicurezza in riferimento al luogo oggetto dei lavori che dovranno essere realizzati; tali informazioni sono assolutamente necessarie soprattutto quando trattasi di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione con interferenze con le attività dell Ente appaltante e di altri fornitori. Il RUP, in fase di verifica e validazione del progetto esecutivo, oltre che a verificare che il PSC sia predisposto in conformità a quanto richiesto dall Allegato XV, verifica che il PSC sia stato predisposto in modo coordinato con il progetto esecutivo e che non emergano contraddizioni con gli altri documenti

facenti parte del progetto, soprattutto confrontando le prescrizioni operative e organizzative delle specifiche tecniche dei capitolati con la gestione delle interferenze e sull applicazione delle misure di sicurezza durante le relative fasi di esecuzione dei lavori citate nel PSC. Il RUP deve anche riscontrare che il CSP abbia provveduto alla redazione e alla consegna all ente appaltante del fascicolo di cui all Allegato XVI. RUP e Coordinatore in fase di esecuzione Il RUP, come prevede l art. 90 del D.Lgs. 81/08 se in possesso dell abilitazione si può sostituire in qualsiasi momento al CSE. Il RUP, nel caso che il CSE e il DL siano due soggetti diversi, provvede con opportune azioni e vigila affinché l espletamento dei relativi incarichi avvenga in modo coordinato. Il RUP verifica l operato del CSE sull effettiva applicazione degli adempimenti previsti dall art. 92 del D.Lgs. 81/08. E assolutamente da sottolineare il necessario coordinamento e la comunicazione che deve esserci tra il RUP e il CSE sul riscontro dei DURC, dell idoneità tecnico professionale e dei POS delle imprese esecutrici dei lavori prima che queste operino effettivamente in cantiere. Prima di emettere i Certificati di Pagamento sui SAL, il RUP deve verificare se il DL ha avuto riscontri dal CSE per il pagamento degli oneri di sicurezza previsti. Consigli pratici: Il RUP deve verificare l operato del CSE, soprattutto attraverso il riscontro delle avvenute riunioni di coordinamento e dei sopralluoghi in cantiere e sull avvenuto deposito dei POS. Il CSE informa sulla sua attività sia il RUP che il DL, trasmettendo per esempio i verbali di riunione e i verbali dei sopralluoghi e la corrispondenza relativa all acquisizione dei POS.. RUP e l Impresa affidataria e le imprese esecutrici Il RUP deve provvedere della messa a disposizione del PSC a tutti i concorrenti alla gara di appalto, ovvero che il PSC sia parte integrante del Progetto Esecutivo posto a base di gara.. Espletata la gara d appalto, il RUP comunica all impresa affidataria, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi oltre al nominativo del Direttore dei Lavori, il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. Come già detto sopra, il RUP ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 il CSE.

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al RUP almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo 97. Il RUP, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo dovrà: a) procedere alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII; le imprese, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al RUP: per appalti superiori a 150.000 euro la SOA con le categorie richieste dal Capitolato Speciale d Appalto e il Disciplinare di gara e l iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto; per appalti inferiori a 150.000 euro l iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto legislativo. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale i lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto; specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; documento unico di regolarità contributiva. b) chiedere alle imprese esecutrici il DURC e una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmettere all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall articolo 16 bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). La verifiche e gli adempimenti di cui sopra sono obbligatori per tutte le imprese che operano effettivamente in cantiere compresi i subcontraenti (fornitori in opera). Il RUP deve accertarsi che prima dell'effettivo inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmetta il PSC alle imprese subappaltatrici e subcontraenti esecutrici dei lavori e ai lavoratori autonomi. I subappalti devono essere autorizzati ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i, l impresa affidataria dei lavori prima che il subappaltatore entri effettivamente in cantiere deve innanzitutto ottenere l autorizzazione da parte del RUP\Stazione appaltante e deve aver consegnato al CSE il POS. I subcontratti, devono essere comunicati dall Impresa affidataria al RUP ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i, comunque l impresa affidataria dei lavori prima che il subcontraente entri in cantiere deve provvedere nei confronti del RUP a tutti gli adempimenti di cui all Allegato XVII e ottenere l autorizzazione da parte del CSE previa l effettiva consegna del POS. Prima dell'effettivo inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori dovranno avere effettivo inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione e ottenuta l autorizzazione del CSE. Durante il corso dei lavori, ad ogni SAL il RUP per procedere con l emissione del relativo Certificato di pagamento, richiederà il DURC di tutte le imprese che hanno operato in cantiere che naturalmente dovrà risultare in regola e richiederà le fatture quietanziate sugli avvenuti precedenti pagamenti tra impresa affidataria e subappaltatori e subcontraenti. Durante il corso dei lavori, il RUP eventualmente sostituendosi al CSE ai sensi dell art. 92: segnala al committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Si evidenzia inoltre che il RUP può avviare il procedimento di risoluzione contrattuale nei confronti dell impresa affidataria, qualora in cantiere vengano riscontrati operai non dipendenti di alcuna impresa esecutrice autorizzata ad operare nel cantiere medesimo, infatti in questo caso si configurerebbe una situazione simile al caso di subappalto non autorizzato. Alcuni consigli pratici:

Nel Capitolato Speciale d appalto e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nulla vieta vengano inserite delle penalità nei confronti dell impresa affidataria nei casi vengano riscontrate dal CSE e\o dal DL e/o dal RUP inosservanze al PSC o alle più normali prescrizioni e\o misure di sicurezza. Il RUP è opportuno si accerti sull applicazione e le misure di sicurezza contenute nel PSC, anche effettuando qualche sopralluogo in cantiere. Si segnala infine, quale ulteriore adempimento del RUP il riscontro sull Impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori autonomi sull applicazione della recente normativa relativa ai flussi finanziari, quale strumento rilevante contro l evasione fiscale ma anche e soprattutto contro il lavoro nero. L Arch. Roberto Doglio è un Funzionario Responsabile dell Ufficio Tecnico di Progettazione Civile di una Società di Servizi Pubblici. Attualmente svolge prevalentemente incarichi di Responsabile del Procedimento, ma in taluni casi svolge anche incarichi di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza. Partecipa in qualità di membro a diverse Commissioni di Gara per appalti pubblici soprattutto di lavori, oltre che di servizi e forniture. Nell ambito delle attività svolte dal Settore di cui è responsabile sono anche compresi i progetti e le pratiche di prevenzione incendi e il supporto tecnico nelle transazioni immobiliari,