STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS

Documenti analoghi
con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

Confronto tra vecchi e nuovi statuti viscom swiss print&communication association

Statuti della società cooperativa Campo Cortoi 1. NOME, SEDE E SCOPO. Art. 1

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Assemblea della costituenda

STATUTO DELLA FONDAZIONE LAMANOTESA.CH

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Città di Lecce REGOLAMENTO DELLE CONSULTE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL EMILIA ROMAGNA

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA PER NIDI FAMIGLIA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

Statuto della Consulta del Commercio e del Turismo

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FURIERI - SEZIONE TICINO S T A T U T O

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE DONNE

Trasformà une passion STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. Associazione cooperativa scolastica. Anno scolastico

Associazione UNIONE NAZIONALE PER L INNOVAZIONE SCIENTIFICA FORESTALE ONLUS Codice fiscale S T A T U T O

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ASSOCIAZIONE ITALIA IRAN STATUTO

Provincia della Spezia

STATUTO DELLA SOCIETA COOPERATIVA PASO

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SUPERFICI ED INTERFASI NANOSTRUTTURATE (NIS) DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. Art. 1.

5 settembre 2016 CHIARIMENTI IN MATERIA DI ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE COMUNITÀ FAMILIARE

Terziario Donna. Regolamento. (approvato il 16 ottobre 2013)

Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.)

FSdH - FSdE - SHeF Statuto 2005

STATUTO PROVINCIALE. Approvato dall Assemblea Provinciale UNPLI PESCARA del 16 marzo 2005 Pagina 1

STAB (Studenti Ticinesi A Basilea) Statuti

Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale. Proposta di legge

BOZZA Regolamento di Comitato Studentesco

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.

FAC SIMILE VERBALI PER A.S.D.

Circolare Distrettuale n 10

Statuto della Camera di Commercio di Vibo Valentia

STATUTO DELLO SCI CLUB PREGASSONA

Atto Costitutivo Coordinamento Regionale delle Professioni Sanitarie Regione Lazio

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione

Comune di Balerna. IL CONSIGLIO COMUNALE DI BALERNA, richiamati:

Simposio svizzero per traduttrici e traduttori di letteratura

Regolamento Comunale per la Consulta delle Donne

Allegato 2 STATUTO. ConProBio Cooperativa Consumatori - Produttori del Biologico

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

STATUTI. Mountainbike Expedition Minusio CP Minusio.

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. FRANCIACORTA SKI

Codice penale svizzero

Ministero della Difesa

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007]

STATUTO. Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)

REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI ASSOBIOMEDICA (GIA)

ORGANIZZAZIONE Art. 10 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l Ambito Territoriale dell Azienda Sanitaria Locale VC

CVAe opusc. StAtuto.qxp:CVAe opusc. StAtuto.qxp 28/01/09 16:31 pag

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT)

AVVISO. Il Presidente. rende noto che

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSAPAROLA NEL VENETO ORIENTALE ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

Seminario di Studi Modena 13 febbraio La componente Genitori nel Comitato di valutazione dei docenti: chi, come, perché

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLO STATUTO.

STATUTO SOCIETÀ ALPINISTICA TICINESE SAT - SEZIONE DI CHIASSO

STATUTO ASSOCIAZIONE ROM PENTRU ROM CAPITOLO I DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE, DURATA

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

REGOLAMENTO PER L VIII CONGRESSO DELL AUSER NAZIONALE 20/21/22 MARZO 2013 Approvato dal Comitato Direttivo del

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA CRITERI PER L AUTORIZZAZIONE REGIONALE

REVISORE LEGALE E COLLEGIO SINDACALE

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

Regolamento per il funzionamento e l organizzazione della Conferenza Metropolitana di Bologna e dell'ufficio di Presidenza

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone

Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del

REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE VEDUGGIO INFORMA

ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO (download)

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie

COMUNE DI TERNI REGOLAMENTO DEL CENTRO PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

STATUTO UNICO VOMERO

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA del Conferimento di delega -

Presidenza. Convocazione Assemblea Nazionale Straordinaria

Associazione Generale Cooperative Italiane

Associazione Nazionale Commercialisti 19/03/2015

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA (C.C.P.O.)

Allegato 2: Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica

LA CONTABILITA CONDOMINIALE E LE CHECK

Convenzione tra la Tavola valdese e la Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

Esso ne promuove la competitività e il posizionamento internazionale, nonché la capacità di risolvere

Protezione Civile Coordinamento Provinciale di Torino STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA E APPLICATA STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

ASSOCIAZIONE CITTÀ NORMANNE S T A T U T O

COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI)

ASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro ,00 - int. vers.

DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

Transcript:

STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS

NOME Art.1 Con la denominazione «Autrici e autori della Svizzera» (AdS) e l istituzione del segretariato nella sede del suo domicilio legale, è costituita un associazione ai sensi dell art. 60 CC. L AdS è aperta a tutte le autrici e agli autori residenti in Svizzera, così come alle autrici e agli autori di nazionalità svizzera domiciliati all estero SCOPO Art. 2 L AdS persegue obiettivi culturali, sindacali e politici. Essa promuove la diffusione della letteratura e gli scambi nel campo letterario fra gli autori, le regioni linguistiche e gli stati. Difende gli interessi giuridici, economici e sociali dei suoi membri e, nel limite delle proprie possibilità, gli interessi generali di tutti gli autori. Essa è abilitata a trattare e firmare contratti collettivi che definiscono il quadro professionale e le prestazioni degli associati. Offre inoltre ausilio ai suoi membri nelle questioni giuridiche e amministrative. L AdS s impegna nella difesa delle diversità culturali, è contro la strumentalizzazione della cultura e incoraggia la creazione letteraria. Difende inoltre la libertà d espressione e il rispetto dei diritti dell uomo anche nell ambito internazionale. Sostiene gli sforzi destinati al progresso delle libertà culturali, politiche e del diritto dei cittadini del nostro paese. S impegna a contribuire all edificazione di una società solidale. FINANZE Art. 3 I fondi dell associazione sono costituiti da: a. le quote versate dai membri dell importo minimo di fr. 100.--. b. le donazioni d ogni genere c. gli interessi 2

MEMBRI Art. 4 Possono essere membri dell AdS le autrici e gli autori che praticano un attività letteraria (fiction o non-fiction). La loro attività deve essere conforme alle norme professionali. Art. 5 Possono diventare membri dell AdS le autrici e gli autori che hanno interessi da far valere nell ambito dei diritti d autore, e che lo provano con la pubblicazione di un libro, la diffusione di un radiodramma o teledramma, con il testo di un lavoro teatrale rappresentato o la sceneggiatura di un film realizzato, con la pubblicazione di una traduzione letteraria; o che in altra forma danno con i loro testi un contributo importante alla vita letteraria. Art. 6 Il comitato può ammettere come membri associati, gli autori che non adempiono tutti i requisiti per essere membri ordinari. I membri associati non hanno diritto alle prestazioni finanziarie dell associazione. Lo statuto di membro associato è limitato a cinque anni e può essere prolungato tramite specifica domanda al comitato. Art. 7 I membri sono tenuti al pagamento della tassa annuale fissata dall assemblea generale. A prescindere da questo contributo, essi non sono soggetti ad alcun altro obbligo pecuniario per il quale non abbiano dato preventivamente il loro esplicito consenso scritto. Art. 8 La dimissione da membro dell AdS è effettiva con la dichiarazione scritta al comitato. Essa non deve essere motivata. Art. 9 Automaticamente non è più membro chi per due anni non paga la quota senza darne motivo o senza rispondere ai richiami. 3

Art. 10 L assemblea generale può escludere dei membri che compromettono gli interessi e i fini dell associazione, o che contravvengono agli statuti. ORGANI Art. 11 Organi dell AdS sono: a) l assemblea generale; b) il comitato; c) il segretario o la segretaria generale; d) i revisori dei conti. L ASSEMBLEA GENERALE Art. 12 1 L assemblea generale è l organo supremo dell associazione. 2 Essa ha i seguenti, inalienabili, diritti e compiti: a. adotta e modifica gli statuti; b. elegge il comitato, il presidente, il vice presidente, i revisori dei conti, così come il segretario generale; c. fissa l importo della tassa dei membri ordinari e degli associati; d. approva i conti di gestione e il bilancio; e. decide come impiegare l utile; f. sgrava il comitato delle incombenze e delle questioni irrisolte; g. delibera in merito al preventivo e ai progetti; h. può escludere dei membri; i. può prendere decisioni in caso di contestazione alle disposizioni del comitato; j. fissa il montante delle indennità da versare ai membri del comitato; k. decide sullo scioglimento dell associazione. 4

Art. 13 1 L assemblea generale è convocata dal comitato e si riunisce almeno una volta l anno. 2 Le mozioni dei membri all assemblea devono pervenire al comitato entro tre settimane dalla data d invio della convocazione. 3 L ordine del giorno dell assemblea generale deve pervenire ai membri almeno tre settimane prima dell evento. 4 L assemblea generale non può decidere su trattande non iscritte all ordine del giorno. Può tuttavia prendere posizione su temi ed eventi politici e culturali, così come decidere su oggetti la cui iscrizione ipso facto all ordine del giorno è approvata dai due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Art. 14 Il comitato può convocare un assemblea generale straordinaria. E tenuto a farlo quando un quinto dei membri la richiede. Art. 15 1 Se gli statuti non prescrivono diversamente, l assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle elezioni con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Quando un secondo scrutinio s impone decide la maggioranza relativa. 2 In caso di parità decide il voto del presidente. In caso di parità nelle elezioni si procede al sorteggio. 3 Per lo scioglimento dell associazione e per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. 4 Nel caso che per un seggio sono proposti più candidati, l elezione dei membri del comitato, del presidente, del segretario generale si fa per voto segreto. Tutte le altre elezioni si fanno per alzata di mano a meno che un terzo dei presenti non desiderino una votazione segreta. COMITATO Art. 16 1 Il comitato è composto dal presidente e da altri quattro/sei membri. 2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate. 5

Art. 17 1 Il presidente e gli altri membri del comitato sono eletti per un periodo amministrativo di tre anni. 2 Il presidente e il vice-presidente sono eletti dall assemblea fra i membri del comitato che si costituisce liberamente. 3 Un membro può far parte del comitato al massimo per due periodi amministrativi. Se durante il suo mandato esercita la funzione di presidente, è eleggibile anche per un terzo periodo amministrativo. Art. 18 1 Il comitato decide su tutti gli oggetti che la legge o gli statuti non assegnano ad altro organo. In particolare sono di competenza del comitato: a. l ammissione dei membri; b. la sorveglianza del segretariato; c. la creazione e la sorveglianza della gestione delle antenne latine; d. la definizione degli importi delle prestazioni finanziarie dell associazione; e. l organizzazione dell assemblea generale. f. Il comitato funge da istanza di ricorso contro le decisioni del segretario generale. 2 Il comitato rappresenta l associazione nei confronti di terzi e presso le autorità cantonali e federali. Art. 19 I membri possono contestare davanti all assemblea generale le decisioni del comitato, che contravvengono alla legge o agli statuti, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione. Art. 20 I membri del comitato, i membri di commissioni o di altre istanze ai quali il comitato affida un compito, hanno diritto ad un indennità per il loro lavoro. 6

SEGRETARIATO Art. 21 1 Il segretariato è gestito da un segretario generale eletto per un periodo di sei anni e rieleggibile fino all età AVS. 2 Il segretario generale non può essere contemporaneamente membro del comitato. 3 Il segretario generale prepara le sedute e le altre attività del comitato, gestisce gli affari correnti dell associazione su mandato del comitato e rappresenta l associazione nei confronti di terzi, in particolare nei gremii professionali e nelle istituzioni politico-culturali. E responsabile per la stesura del rapporto e dei conti annuali da presentare al comitato e all assemblea generale. Può, d intesa con il comitato, impiegare collaboratori per il disbrigo di incombenze particolari legate all associazione. Art. 22 Contro le decisioni del segretario generale ogni membro ha diritto di ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione. I REVISORI Art. 23 L'assemblea generale elegge i Revisori (2 ordinari e 1 sostituto) che esaminano i conti dell'associazione e fanno rapporto scritto all'assemblea generale ordinaria. I revisori sono eletti per un periodo amministrativo di tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il loro mandato è limitato a due periodi amministrativi. RESPONSABILITÀ Art. 24 Degli obblighi dell associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. E esclusa ogni responsabilità personale dei membri. 7

ENTRATA IN VIGORE Art. 25 Gli statuti sono entrati in vigore con l approvazione dell assemblea costitutiva dell associazione del 12 ottobre 2002. ottobre 2002 / maggio 2006 Modificato da ultimo in occasione dell assemblea generale del 5 maggio 2016 8