SLIDES 14 novembre 2013 Pietro Del Fabbro Dario Ceccato Anna Di Pasquale



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SLIDES 14 novembre 2013 Pietro Del Fabbro Dario Ceccato Anna Di Pasquale IL CONCORDATO IN CONTINUITÀ COME SOLUZIONE PER LE CRISI AZIENDALI

DI COSA PARLIAMO 1. ANALISI DELLE CAUSE DELLA CRISI D IMPRESA. 2. EFFETTI DELLA CRISI D IMPRESA. 3. TIPOLOGIA DI CRISI E STRATEGIE DI REAZIONE. 4. PIANO DI RISANAMENTO. 5. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. 6. PROCEDURE CONCORSUALI E RAPPORTI DI LAVORO. 7. CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA CONCORSUALE. 8. CASSA INTEGRAZIONE CONCORSUALE E MOBILITA. 9. CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA: MATURAZIONE DEL TFR. 10. INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. 11. PROCEDURE CONCORSUALI: TRASFERIMENTO D AZIENDA. 12. PROCEDURE CONCORSUALI: FONDO GARANZIA INPS. 13. IL CONCORDATO PREVENTIVO. pagina 3

ANALISI DELLE CAUSE DELLA CRISI D IMPRESA LA CRISI D IMPRESA La crisi di un impresa dipende raramente da una singola causa o evento, essendo più spesso il risultato di una serie di concause che portano o che possono portare, in un periodo di tempo anche relativamente breve, al dissesto. Le cause della crisi possono essere classificate in vari modi: gravi o meno gravi, transitorie o permanenti, endogene ed esogene, economiche o finanziarie. Poiché ogni azienda è unica, anche i motivi alla base della crisi saranno sempre abbastanza diversi: pertanto, non esiste una cura che possa essere valida per tutte le imprese in crisi. pagina 4

COMPRENSIONE DELLA CRISI E CORRETTA DIAGNOSI Stante la tipicità di ogni impresa, occorre comprendere pienamente i motivi che hanno dato origine alla crisi per potere correttamente prescegliere gli strumenti di risanamento o di ristrutturazione più adatti. Allo stesso tempo, una volta inquadrati gli strumenti, occorre verificare la loro validità alla luce delle possibili evoluzioni del business e dei mercati di riferimento, qualora si opti per un percorso di continuità aziendale. Occorrerà pertanto un analisi quali-quantitativa sia di tipo storico, sia prospettico. pagina 5

LE CAUSE ALLA BASE DELLA CRISI A seconda dell origine dello squilibrio, si possono distinguere squilibri che nascono dal conto economico (economici) rispetto a quelli che derivano dallo stock di debito (finanziari). In realtà essi sono sempre collegati, dal momento che, nel tempo, uno squilibrio economico genera debiti, i quali aumenteranno gli oneri finanziari, i quali ingrandiranno le perdite, che creeranno ulteriori debiti, ecc. seguendo un effetto a catena. In presenza di entrambi gli squilibri, si può parlare di crisi mista. Ogni crisi, a un certo livello, rischia di diventare mista. Gli squilibri di tipo economico tendono ad essere più difficili da curare rispetto a quelli di tipo finanziario. pagina 6

SQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 1. SQUILIBRI DI NATURA ECONOMICA 1. Problemi dalla matrice Prodotto Mercato Tecnologia. 2. Aumento costi variabili. 3. Aumento costi di struttura (leva operativa). 4. Perdite di natura straordinaria. 2. SQUILIBRI DI NATURA FINANZIARIA 1. Sottocapitalizzazione. 2. Eccessivi investimenti finanziati con debito. 3. Eccessivo peso del capitale circolante. 4. Altre cause, operazioni straordinarie, ecc. L aumento del debito incrementa gli oneri finanziari. L aumento degli oneri finanziari incrementa lo squilibrio reddituale e le perdite. pagina 7

EFFETTI DELLA CRISI D IMPRESA Lo squilibrio (economico, finanziario o misto) genera perdite che erodono il patrimonio netto (in mancanza di un reintegro da parte dei soci) ed aumentano i debiti finanziari. In momenti di crisi, la valutazione in bilancio delle attività non monetarie (magazzino, crediti, partecipazioni, immobilizzazioni soprattutto immateriali) può essere problematica, rendendo necessario compiere accantonamenti e svalutazioni che aggravano le perdite (impairment test con IAS). È importante distinguere due precisi momenti nella gestione della crisi: A) la mancanza di liquidità e B) la negatività del patrimonio netto. pagina 8

A) MANCANZA DI LIQUIDITA Se un azienda ha problemi di liquidità per qualsiasi motivo (superamento dei limiti di fido, pagamento particolarmente impegnativo, ecc.) non è in grado di operare regolarmente ed occorre ricorrere pertanto o all iniezione di mezzi freschi da parte dei soci o ad altre fonti (altri finanziamenti, vendite di qualche asset, ingresso di un nuovo socio, ecc.). Ovviamente occorre verificare se la crisi di liquidità mostra carattere di temporaneità o se invece è destinata a permanere o addirittura ad aggravarsi nel tempo. Se la crisi è temporanea le difficoltà possono essere superate, altrimenti occorre usare altri strumenti. pagina 9

B) PATRIMONIO NETTO NEGATIVO Se per via di perdite, svalutazioni, rettifiche o quant altro il patrimonio netto diviene negativo, la legge prevede che si debba reintegrare almeno il capitale minimo da parte dei soci per potere continuare a operare, altrimenti si deve porre la società in liquidazione (art. 2447 c.c.). Se ciò non accade è prevista la responsabilità illimitata degli amministratori per le operazioni da loro intraprese in tale periodo. Il patrimonio netto negativo rappresenta pertanto un limite giuridico all operatività, che può essere risolto unicamente mediante versamento di capitale da parte dei soci. pagina 10

TIPOLOGIA DI CRISI E STRATEGIE DI REAZIONE UNA POSSIBILE TASSONOMIA DELLE CRISI EQUILIBRIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE EQUILIBRIO ECONOMICO pagina 11

LE DIVERSE STRATEGIE DI REAZIONE EQUILIBRIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE EQUILIBRIO ECONOMICO pagina 12

FRAMEWORK NORMATIVO Le tipologie di strumenti previsti dalla legge fallimentare (r.d. 267/1942) per gestire le crisi aziendali sono le seguenti: 1. Piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d), l.f.). 2. Accordo di ristrutturazione del debito (art. 182 bis l.f.). 3. Concordato preventivo (c.d. liquidatorio e c.d. con continuità aziendale). Artt. 160 e ss. l.f. pagina 13

PRINCIPALI DIFFERENZE CONCETTUALI Piano attestato di risanamento ex art. 67 Accordo privato Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis Accordo + omologa tribunale Concordato preventivo Procedura concorsuale (par condicio creditorum) pagina 14

PIANI DI RISANAMENTO L art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall., nello spirito di privilegiare la continuazione dell attività d impresa, stabilisce che sono esenti da revocatoria fallimentare proteggendo in tal modo, nell ipotesi di insuccesso, i soggetti che hanno confidato nella riuscita del salvataggio aziendale gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ( ) il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore. pagina 15

... SEGUE RATIO DELLA NORMA (piani ex art. 67) Salvaguardare gli atti posti in essere nell ambito di un attendibile programma di risanamento aziendale, nel caso di insuccesso del programma e, quindi, di fallimento dell imprenditore che ha predisposto ed eseguito il piano stesso. pagina 16

OBIETTIVO DEL PIANO ATTESTATO OBIETTIVO DEL PIANO ATTESTATO ex art. 67 Il risanamento dell esposizione debitoria. Il riequilibrio della situazione finanziaria. pagina 17

CONTENUTO DEL PIANO ATTESTATO CONTENUTO DEL PIANO ATTESTATO ex art. 67 Prospettare le misure idonee a ristabilire l equilibrio della gestione dell impresa in difficoltà Tracciare i contenuti e i percorsi di risanamento. Elaborare varie possibili strategie. pagina 18

EFFETTI GIURIDICI DEL PIANO EFFETTI GIURIDICI DEL PIANO ex art. 67 1. Irrevocabilità (in caso di successivo fallimento del debitore) dei pagamenti, atti e garanzie effettuati/concesse in esecuzione del piano (salvo revoca dell intero piano). L esenzione, in caso di fallimento, da revocatoria dei pagamenti effettuati in esecuzione al piano è finalizzata a privilegiare la continuità aziendale. 2. Esenzione dai reati di bancarotta (art. 217 bis l.f.). pagina 19

QUANDO IL PIANO EX ART. 67? Il Piano di Risanamento ex art. 67 l.f. esplica la sua efficacia su atti che sono potenzialmente revocabili. In alcuni casi di rinegoziazione del debito il piano può essere utile e a volte è richiesto dagli istituti di credito, ad esempio in caso di: cessione di surplus asset; erogazione di nuova finanza; concessione di garanzie non contestuali; estinzione di finanziamenti in essere ed erogazione per pari importo di finanziamento di diversa natura. Non è indispensabile in casi di: allungamento dei termini di rimborso di finanziamenti in essere; conversione di crediti in prestiti partecipativi o capitale. pagina 20

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI L accordo di ristrutturazione è previsto dall art.182 bis della l.fall. Esso sostanzialmente è un accordo che il debitore conclude con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, e che tende a ristrutturare il debito. Deve essere accompagnato da una relazione di un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull attuabilità dell accordo. L accordo poi deve essere sottoposto all omologazione del Tribunale. Siffatto strumento consente all imprenditore, medio tempore, di continuare a gestire autonomamente l impresa, perché l intervento del Tribunale avviene solo nella fase conclusiva dell omologazione. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti sono esenti da revocatoria. pagina 21

EFFETTI DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EFFETTI DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS: l esenzione da revocatoria (art. 67, comma 3, lett. e), l.f.); il divieto delle azioni esecutive e cautelari (art. 182 bis l.f.); il riconoscimento della prededuzione per alcuni creditori (art. 182 quater l.f.) l esenzione dai reati di bancarotta (art. 217 bis l.f.). pagina 22

DI COSA SI COMPONE L ACCORDO EX ART. 182 BIS? Stessa documentazione prevista per il domanda di concordato preventivo. Accordo vero e proprio + Piano ristrutturazione debito + Relazione professionista. Necessario elenco nominativo creditori e crediti per la verifica del Tribunale della maggioranza richiesta. pagina 23

PROCEDURE CONCORSUALI E RAPPORTI DI LAVORO (1) In caso di dichiarazione di fallimento, apertura del concordato preventivo (con o senza cessione di beni), i contratti di lavoro subordinato in essere CONTINUANO con la procedura fallimentare (art 2119 c.c.). La cessazione dei contratti di lavoro sarà eventualmente disposta dal CURATORE o COMMISSARIO con salvaguardia dell indennità sostitutiva del preavviso. È necessario ricordare come la ratio della legge fallimentare (d.lgs. 5/2006) impone al Curatore / Commissario la ricerca di mezzi atti a permettere: la CONTINUITA dell azienda anche per la salvaguardia dei livelli OCCUPAZIONALI. pagina 24

PROCEDURE CONCORSUALI E RAPPORTI DI LAVORO (2) Cosa fare dunque nel caso di domanda di concordato? 1. Analizzare la situazione delle maestranze in forza alla società (vi sono tempi determinati, apprendisti, maternità, ecc)? 2. Considerare il requisito merceologico / dimensionale della società (stabilità reale? applicazione cassa integrazione straordinaria?) 3. Valutare se la società «in bonis» ha attivato (o ha all attivo) un ammortizzatore sociale e se si quale (cassa ordinaria? straordinaria? contratto di solidarietà?) 4. Effettuare un pronostico sulle future decisioni societarie (esuberi? riorganizzazione?) È altresì bene precisare che: La domanda di ammissione ai benefici del Concordato «bianca» determina, ai fini giuslavoristici, già la possibilità di fruire dei particolari istituti connessi alle procedure concorsuali? Determinata la nomina del Commissario, lo stesso «subentra» nella società? pagina 25

PROCEDURE CONCORSUALI E RAPPORTI DI LAVORO (3) Le vere problematicità connesse alla gestione del personale all interno di procedure concorsuali, riguardano la necessaria compresenza di uno «spaccato giuridico» composto da: periodo ante ingresso in concordato (dove avremo i gradi di privilegio); periodo post ingresso dove insiste il concetto di «prededuzione». Molte sono infatti le problematiche rilevabili quali: fruizione dell istituto delle ferie in periodi post apertura del concordato. Possibile? Serve l autorizzazione del Giudice Delegato? Cessazione del rapporto e insorgenza del trattamento ex art 2120 c.c. Matura in prededuzione? Gestione del Fondo Tesoreria INPS (d.lgs. 252/2005 e s.m.i.) nell ambito delle procedure concorsuali. Se la società deve effettuare un licenziamento / transazione è necessaria l autorizzazione del G.D.? pagina 26

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA CONCORSUALE Le procedure concorsuali, in presenza dei requisiti di cui alla l. 223/1991, dispongono di un ammortizzatore sociale PROPRIO (quantomeno fino al 2016) ovvero la c.d. «Cassa Integrazione Straordinaria Concorsuale» ex art. 3 l. 223/1991. È bene precisare come vi siano diversi ammortizzatori sociali di lunga durata dei quali, stante le scelte aziendali precedenti all ingresso in Concordato, si dovrà valutare la successiva compatibilità. Ad esempio: è compatibile la cassa integrazione per «crisi» ex art. 1 l. 223/1991 con l ingresso in procedura concorsuale? è compatibile la cassa integrazione per cessata attività aziendale ex d.l. 5 ottobre 2004, n. 249 (conversione in l. 291/2004 e s.m.i.)? Attenzione al limite massimo disciplinato dagli articoli 1, comma 6 e 9, e 22, comma 5, l. 223/1991 (n. 36 mesi nell arco di un quinquennio fisso decorrente dal 11 agosto 1990). Richiesta di deroga al limite temporale massimo come da delibera CIPI del 13 luglio 1993 pubblicata in Gazz. Uff. n. 216 del 14 settembre 1993. pagina 27

CASSA INTEGRAZIONE CONCORSUALE (1) A livello normativo, interviene l art. 3 l. 223/1991 modificato dalla l. 92/2012. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi. pagina 28

CASSA INTEGRAZIONE CONCORSUALE (2) Nel d.m. 4 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro individua i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, nei casi di dichiarazione di accesso alle procedure concorsuali, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all amministrazione straordinaria. Ai sensi del decreto ministeriale, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all art. 3 della citata l. 223/1991, nei casi di: 1. dichiarazione di fallimento; 2. di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; 3. ovvero di sottoposizione all amministrazione straordinaria. Per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell attività, si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale: a) misure volte all attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell attività aziendale o alla ripresa dell attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale; b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell azienda o di rami di essa; c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l affitto a terzi dell azienda o di rami di essa. pagina 29

CASSA INTEGRAZIONE CONCORSUALE E MOBILITÀ (1) Caratteristiche della CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA CONCORSUALE: ha una durata massima di 12 mesi (la procedura può anche chiedere un periodo inferiore) e può essere prorogata per altri 6 mesi (corredando la domanda con una relazione approvata dal G.D. sulle prospettive della cessione di azienda); è esente da contributi aggiuntivi (lo stesso dicasi per il c.d. pedaggio della MOBILITA ); nel caso di concordato è necessario, per ottenere le agevolazioni sopra descritte, che la richiesta venga effettuata a firma del commissario; durante la cassa integrazione il trattamento di fine rapporto matura in capo all INPS per tutta la durata dell istituto (a determinate condizioni). ATTENZIONE alla compatibilità tra l INDENNITA sostitutiva del PREAVVISO e la CASSA integrazione STRAORDINARIA. Suggerimento: in caso di procedura di mobilità a seguito di concessione della cassa integrazione la procedura avrà l assoluto interesse affinché i lavoratori interessati sottoscrivano un accordo ex artt. 410 e 411 c.p.c. per la RINUNCIA all impugnazione del recesso ed eventualmente anche del PREAVVISO (in quanto già comunicato durante la CASSA INTEGRAZIONE). pagina 30

CASSA INTEGRAZIONE CONCORSUALE E MOBILITÀ (2) Ovviamente in caso di azienda non più concorrenziale il Curatore / Commissario potranno determinare IMMEDIATAMENTE la cessazione dei rapporti: 1. in presenza dei requisiti della l. 223/1991, attivando la procedura di MOBILITA (e seguendo il suo iter); 2. in presenza di azienda con oltre 15 lavoratori attivando la procedura del LICENZIAMENTO COLLETTIVO (art. 24 l. 223/1991); 3. in assenza dei parametri di cui sopra si provvederà al recesso per licenziamento individuale PLURIMO ex l. 604/1966. Ad ogni modo una volta attivata la CIGS la curatela / commissario potrà in qualunque momento determinare il recesso dei rapporti per il tramite della procedura di MOBILITA qualora ravvisi che non sia più possibile SALVAGUARDARE i livelli occupazionali. pagina 31

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA: MATURAZIONE DEL TFR La fruizione dell ammortizzatore sociale della cassa integrazione straordinaria permette, a determinate condizioni, la possibilità di chiedere a rimborso le relative quote di trattamento di fine rapporto ivi maturate ai sensi e per gli effetti dell art. 2, comma 2, l. 218/1972: per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto. ATTENZIONE È applicabile alla procedura concorsuale il termine di decadenza di cui all art. 5, comma 6, l. 223/1991? E nel caso di precedente fruizione di diverso ammortizzatore sociale? È davvero necessario che non ci sia rotazione dei lavoratori? (Circ. Inps 103/1995) DOMANDA In caso di FALLIMENTO i lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria maturano, successivamente alla data di fallimento, il trattamento di fine rapporto in capo all INPS? pagina 32

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO Nella predisposizione di un corretto piano di concordato è comunque necessario considerare ogni voce di debito contrattualmente dovuto. In tal senso l istituto del mancato preavviso appare di difficile gestione. ALCUNE RIFLESSIONI Come deve essere quantificato l istituto del mancato preavviso? Il mancato preavviso (e la relativa indennità) sono debiti da ricondurre al privilegio o alla prededuzione? È possibile che la procedura concorsuale riesca ad eliminare la problematica del preavviso anche attraverso l istituto della cassa integrazione? In tal senso vedasi Cassazione con sentenza n. 11569 del 20 novembre 1997. pagina 33

PROCEDURE CONCORSUALI: TRASFERIMENTO DI AZIENDA (1) Nell intento di SALVARE l integrità dell azienda e i livelli occupazionali l intervento della procedura sarà preordinato a TRASFERIRE / CEDERE l intero complesso aziendale o rami di esso. In tal proposito l art. 104 bis l.f. ammette anche l AFFITTO di azienda o di PARTI della stessa sempre comunque in funzione alla futura VENDITA. Di seguito l art. 105 l.f. stabilisce che nell ambito delle CONSULTAZIONI sindacali (se obbligatorie ex art. 47 l. 428/1990) le parti potranno: CONVENIRE il trasferimento PARZIALE dei lavoratori; MODIFICARE i rapporti di lavoro (nei limiti di legge). Salva diversa convenzione è ESCLUSA la responsabilità dell acquirente per i debiti relativi all esercizio delle aziende cedute sorti PRIMA del trasferimento. In senso decisamente analogo si esprime il già citato art. 47, comma 5, l. 428/1990 il quale stabilisce che NON trova applicazione l art. 2112 c.c. in caso di concordato con cessione dei beni e fallimento (ed anche Amministrazione Straordinaria l. 2/2009) ovvero: i debiti dei lavoratori NON passano all acquirente (salvo accollo); l accordo sindacale in seno al trasferimento potrà prevedere il passaggio di PARTE dei lavoratori. Questo vale anche per il trattamento di fine rapporto? pagina 34

PROCEDURE CONCORSUALI: TRASFERIMENTO DI AZIENDA (2) ART. 47, COMMA 5, L. 428/1990 1. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, 2. nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata; 3. e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione; 4. ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. 5. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. pagina 35

PROCEDURE CONCORSUALI: TRASFERIMENTO DI AZIENDA (3) A seguito della data dell entrata in vigore della l. 134/2012, di conversione del d.l. 83/2012, il testo dell art. 47 l. 428/1990, sulla regolamentazione del trasferimento d azienda, si è arricchito di nuove disposizioni con applicazione decorrente dal 12 agosto 2012. In particolare il comma 4-bis dispone che: «Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.» pagina 36

PROCEDURE CONCORSUALI: TRASFERIMENTO DI AZIENDA (4) Pertanto in caso di trasferimento d azienda sarà determinante l eventuale accordo tra azienda (con avallo e autorizzazione della Procedura), acquirente e rappresentanze sindacali per stabilire i livelli occupazionali ed eventuali modifiche dei rapporti di lavoro (riduzione del superminimo, riduzione eventuali premi, ecc.). ALCUNE CONSIDERAZIONI: se il trattamento di fine rapporto maturato presso la procedura concorsuale venisse utilizzato quale mezzo di pagamento da parte dell acquirente è bene che vi sia un accordo ex art. 410 o 411 c.p.c. per la rinuncia alla responsabilità solidale prevista dall art 2112 c.c.; tale determinazione sarà possibile, ovviamente, nel caso di cessione e non anche (o da subito) nel caso di affitto; il nuovo imprenditore potrà usufruire delle agevolazioni previste dalle legge (esempio: contributi ridotti per mobilità) in caso di trasferimento di azienda concorsuale?; nel caso di accordo sindacale (solo per le imprese con più di 15 dipendenti) che non possa prevedere il passaggio di tutti i lavoratori come si dovranno gestire gli esuberi (in capo alla procedura?). DOMANDA: nel caso in cui un ramo d azienda trasferito mediante affitto dovesse successivamente venir restituito in capo alla procedura concorsuale che sorte subirebbero i lavoratori? pagina 37

PROCEDURE CONCORSUALI: TRASFERIMENTO DI AZIENDA (5) In caso di fallimento della società e di contratto di affitto già in essere alla data del fallimento? È necessario distinguere Il fallimento interessa l AFFITTUARIO: il contratto si interrompe e i lavoratori TORNERANNO in capo al locatore. In questo modo si configura un trasferimento di fatto della forza lavoro. N.B: la curatela NON avrà INTERESSE a procedere al licenziamento dei LAVORATORI posto che il diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso sorgono in CAPO a chi LICENZIA. Il fallimento interessa il LOCATORE: il curatore, sentito il comitato dei creditori, dovrà decidere se subentrare o meno nel contratto e i rapporti di lavoro seguiranno la sorte dei contratti. Precisa l art. 104 bis l.f. come la retrocessione al fallimento di aziende o rami non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino a retrocessione (in deroga al 2112 c.c.). pagina 38

PROCEDURE CONCORSUALI: FONDO GARANZIA INPS Crediti tutelati: il TFR e le ultime tre mensilità (art. 2 l. 297/82 e artt.1 e 2 d.lgs. 80/92, d.lgs.186/2005, Circ. Inps 53/2007) Quando spetta: il fondo di garanzia interviene nelle seguenti procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. I requisiti per ottenere la prestazione sono: cessazione del rapporto di lavoro, apertura di una procedura concorsuale, accertamento dei crediti attraverso l ammissione allo stato passivo. Limiti temporali della tutela (art. 2, comma 1, d.lgs. 80/92) Periodo indennizzabile: il fondo di garanzia interviene per le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro. Limiti quantitativi (art. 2, comma 2, d.lgs. 80/92) Quanto spetta: il pagamento non può essere superiore a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattemento di CIGS al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. Vi sono obblighi in capo al commissario? pagina 39

CONCORDATO PREVENTIVO (1) Il CONCORDATO PREVENTIVO, disciplinato dagli articoli 160 e ss l. fall., consiste in una proposta formulata dal debitore, identificabile come imprenditore ovvero società in stato di crisi, ai propri creditori sociali. Tale proposta, finalizzata alla soddisfazione parziale degli stessi creditori ed alla eventuale continuità dell impresa, deve essere formulata nel rispetto dei requisiti di legge, peraltro ispirati ad un ampia autonomia contrattuale. La funzione del concordato preventivo è rappresentata dalla salvaguardia dell impresa e dalla contestuale tutela della massa creditoria, individuando il baricentro della procedura proprio nell accordo tra debitore e ceto creditorio. Il concordato preventivo è, infatti, approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. pagina 40

CONCORDATO PREVENTIVO (2) TIPOLOGIE DI CONCORDATO concordato liquidatorio; concordato con continuità aziendale; concordato misto. Per tutte le tipologie di concordato è ora possibile depositare il ricorso unitamente agli ultimi 3 bilanci di esercizio riservandosi di presentare la proposta, il piano e tutta l ulteriore documentazione entro il termine fissato dal giudice (compreso fra 60 e 120 gg) (c.d. concordato in bianco o con riserva ). pagina 41

CONCORDATO PREVENTIVO (3) GLI EFFETTI PRODOTTI DAL RICORSO a. Divieto di azioni esecutive e cautelari con conseguente nullità degli atti in violazione del divieto. b. Le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. c. Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda. d. Divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione efficaci nei confronti dei creditori concorrenti (art. 169). e. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell art. 111. f. Sono esenti da revocatoria gli atti i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all art. 161. g. Il periodo sospetto in caso di fallimento decorre dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. pagina 42

CONCORDATO PREVENTIVO (4) DALLA DOMANDA ALL AMMISSIONE a. La gestione ordinaria dell impresa resta in capo all imprenditore, salvo l obbligo generale in caso di concordato con riserva di rendere al Tribunale le informazioni periodiche. b. Dagli atti di gestione ordinaria sono esclusi i pagamenti di debiti pregressi alla presentazione del ricorso per c.p., di qualunque entità e natura essi siano. L unico mezzo attraverso il quale è possibile procedere al pagamento di crediti anteriori è quello di presentare un concordato in continuità e di chiedere al Tribunale l autorizzazione al pagamento dei creditori strategici pregressi per prestazioni di beni o servizi, dimostrandone la necessità tramite l attestazione di un professionista che dichiari la loro necessità per la continuità aziendale e per il miglior soddisfo dei creditori ( a meno che i pagamenti non si realizzino con finanza di terzi erogata senza obbligo di restituzione o postergata, in tal caso non occorre l attestazione, ma sempre l autorizzazione del Tribunale). c. Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale (atti che possono potenzialmente depauperare il patrimonio disperdendolo o gravandolo di pesi che incidono sulla sua monetizzabilità in favore dei creditori, riducendole, che possono ledere la par condicio. d. È necessaria l autorizzazione del Tribunale per lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione. e. E possibile accedere a finanziamenti assistiti dalla prededuzione. f. Si può beneficiare dello speciale regime societario di deroga alle norme di garanzia dell integrità del capitale sociale. pagina 43

CONCORDATO PREVENTIVO (5) IL CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Presupposto è che il piano preveda la prosecuzione dell attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell azienda in esercizio ovvero il conferimento dell azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. Nel caso di deposito di un concordato preventivo con continuità aziendale: il piano di cui all art. 161, comma 2, lett. e), deve contenere un analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell attività di impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; la relazione del professionista di cui all art. 161, comma 3, deve, inoltre, attestare che la prosecuzione dell attività di impresa prevista nel piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; il piano può prevedere una moratoria, fino a un anno dall omologazione, per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. pagina 44

CONCORDATO PREVENTIVO (6) SE E STATO DEPOSITATO RICORSO PER CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO, ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE PER IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE, E POSSIBILE: 1. depositare un concordato preventivo liquidatorio; 2. depositare un concordato preventivo con continuità aziendale; 3. depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis. pagina 45