Nuove regole antielusive per l uso di beni aziendali da parte dei soci

Documenti analoghi
SPECIALE - BENI D IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

DR. ROBERTO DALLA VALLE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

CIRCOLARE N. 16/Consulenza aziendale OGGETTO: COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI RICEVUTI

COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE: BENI IN GODIMENTO AI SOCI / FAMILIARI

OGGETTO: Beni aziendali in uso a soci/familiari: aspetti contabili e fiscali

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa

BENI AI SOCI. Dott. Francesco Barone

OGGETTO: BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI

Roma, 16 luglio Oggetto: BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI: DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D IMPOSTA.

Beni concessi in godimento ai soci o familiari

Circolare n. 15/2016

SOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMATICA. ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI.

Circolare n. 24/E. Roma, 15 giugno 2012

OGGETTO: Comunicazione beni ai soci e finanziamenti: liberatoria

Oggetto: comunicazione beni in uso ai soci nel 2011 entro il 2 aprile 2012 Tassazione dei beni aziendali utilizzati personalmente da soci o familiari

Realizzato da N.T.L. Sas - Sede legale : Via Tommaseo 52, PADOVA Riproduzione riservata -

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI 2015: SCADENZA AL 30 OTTOBRE

Riassumiamo qui di seguito in ordine cronologico, gli interventi normativi che hanno colpito tale categoria di beni:

FISCALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO

Periodico informativo n. 117/2013. Comunicazione beni ai soci e finanziamenti

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE La comunicazione in esame va presentata dal concedente oppure dall utilizzatore.

Anno 2013 N. RF215. La Nuova Redazione Fiscale BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI SOCI IL MODELLO

STUDIO AM-CO snc di Casati, Cosili, D Adda & C. Pagina 1 Commercialisti e Consulenti per l Azienda Ai Signori Clienti

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

LE NOVITÀ RELATIVE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

STUDIO ASSOCIATO ORLANDI CONSULENZA TRIBUTARIA - SOCIETARIA LEGALE

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: NOVITÀ

AUTO: IL PUNTO SULLE ULTIME NOVITÀ

Auto in uso promiscuo all amministratore

Iva: detrazione per le auto

CIRCOLARE OPERATIVA. Circolare n.19/ Ottobre 2016 SCADENZA AL PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2015

AUTO AZIENDALI DEDUCIBILITÁ RIDOTTA DAL Dott. Paolo Zanatta 1

OGGETTO:Comunicazione beni ai soci e finanziamenti

Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

Circolare Bolzano, 21 Ottobre 2014 Nr. 41/2014

BENI A DISPOSIZIONE DEI SOCI: LE NUOVE REGOLE DEL DL 138/2011

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti

Alcuni limiti alla deducibilità dei costi

Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa INDICE.

COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI/ COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI DAI SOCI

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

OGGETTO: La nuova tassazione per le locazioni degli immobili

Periodico informativo n. 112/2013

Circolare N. 179 del 23 Dicembre 2016

Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti

Professionista che cessa l attivita

NEWSLETTER 17/

D AZEGLIO SERVIZI SRL

RISOLUZIONE N. 13/E QUESITO

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

NELLA CIRCOLARE 12/E I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE RECENTI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL LEASING IMMOBILIARE

Deducibilità canoni Leasing

FISCAL REPORT 01/2018

CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE. Il trattamento fiscale dell immobile strumentale del professionista

Comunicazione beni ai soci: la liberatoria

Fringe benefits e rimborsi spese ai lavoratori: Trattamento fiscale

STUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2017

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

NEWSLETTER 23/2015. Corato, 14 ottobre 2015 SOMMARIO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012

Deducibilità auto aziendali dal 2013, i chiarimenti delle Entrate

CALCOLO E RICALCOLO DEI SECONDI ACCONTI

Circolare 8/E. In sintesi ecco gli argomenti principali della circolare in argomento: IRPEF. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni:

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento

Studio Rinaldi Consulenza Tributaria Contrattuale Aziendale e Finanziaria Associazione tra Professionisti

Beni concessi in godimento a soci o familiari: ulteriori precisazioni delle Entrate con la circolare n.36 del 24 settembre

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

Ticket restaurant e spese di mensa: trattamento fiscale di favore per il datore di lavoro e per il dipendente

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Assegnazione agevolata di beni ai soci: le novità della circolare 26/E

Ai gentili Clienti dello Studio

Obbligo di comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni in presenza di soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata

Politiche di welfare: aspetti tributari

Oggetto: Comunicazione dei beni in godimento ai soci

C:\Users\Administrator\Desk ULTIME NOVITÀ FISCALI

I super-ammortamenti Art. 7, DDL Stabilità o t t o b r e

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E RIFLESSI NEL MODELLO UNICO

per i professionisti

Oggetto: Comunicazione dei beni in godimento ai soci

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 2016 INFORMAZIONI UTILI TASI 2016

Oggetto: CALCOLO E RICALCOLO DEI SECONDI ACCONTI

Professionisti, deducibilità contributi previdenziali: quando, come e perché

Ecobonus condomini: chiarimenti in tema di cessione del credito ai fornitori

Altavilla Vicentina, 10 febbraio Ai gentili Clienti. Loro sedi

LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI IVA (a cura Vincenzo D Andò)

RISOLUZIONE N. 231/E.. Roma, 22 agosto 2007

INDICE DEL COMPENDIO IMPOSTE DIRETTE N. 4/2007 AGGIORNATO AL 31 AGOSTO 2007

Nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA. Articolo 4 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

11 dicembre 2006 prot. n UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Acquisto beni e servizi professionisti: tutte le spese deducibili Irpef

EFFETTI SUL BILANCIO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI. Dott. Sergio PELLEGRINO

NUOVO REGIME FORFETARIO 2016

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014:

Circolare per gli associati del 27/07/2016

NOTA INFORMATIVA N. 11/2011. CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE: NOVITA DELLA L. 220/2010 cd. Legge di stabilità 2011

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1

Il nuovo regime fiscale del settore immobiliare

OGGETTO: IRPEF/IRES: deduzione imposte, tasse e sanzioni

Fisco Report - 04/2016. NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL LEASING ABITATIVO (legge di stabilità 2016) Antonio Sanges Luglio

Transcript:

Tributi & Tributi Per contrastare e disincentivare l intestazione fittizia di beni all impresa Nuove regole antielusive per l uso di beni aziendali da parte dei soci La c.d. Manovra di Ferragosto ha introdotto nell ordinamento tributario specifiche disposizioni finalizzate a contrastare e disincentivare l intestazione fittizia di beni all impresa nel caso in cui gli stessi siano utilizzati a titolo personale da parte dei soci o familiari dell imprenditore. Invero, il legislatore fiscale in passato aveva già dettato regole particolari per l autoconsumo familiare di beni acquistati dall impresa, per la destinazione dei beni aziendali a finalità estranee all esercizio dell impresa medesima ovvero per l assegnazione degli stessi a favore dei soci. Le nuove norme, che di seguito verranno esaminate nei loro aspetti di maggiore interesse e criticità, riguardano l ipotesi diversa in cui i beni non fuoriescono dal regime d impresa e pur continuando ad essere intestati giuridicamente e fiscalmente all azienda vengono, tuttavia, concessi in uso/godimento ai soci e/o loro familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano normalmente il mercato e i rapporti economici tra soggetti terzi ovvero senza addebito di corrispettivo o dietro pagamento di un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e indipendenti. Scopo del presente articolo, dopo aver meglio delineato il perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina e gli adempimenti formali e di comunicazione previsti a carico dei contribuenti interessati, è quello di evidenziare le rilevanti conseguenze che la stessa, a decorrere dall anno 2012, comporterà a carico di imprese e soci/familiari utilizzatori dei beni nonché i diversi e possibili comportamenti che gli operatori coinvolti potranno adottare per prevenire le possibili contestazioni dell Amministrazione Finanziaria. IEffetti della nuova disciplina l citato decreto n.138/2011 prevede che: nel caso di utilizzo gratuito o per un corrispettivo inferiore al valore di mercato dei beni aziendali fatto dai soci della società e/o da familiari dell imprenditore, costituisce reddito diverso tassabile in capo al soggetto utilizzatore la differenza tra il suddetto corrispettivo di mercato e quanto corrisposto alla società; l azienda concedente i beni in uso gratuito o sulla base di un corrispettivo inferiore a quello di Pier Federico Carrozzo Pier Federico Carrozzo di mercato perde la deducibilità dei costi relativi a detti beni ed è obbligata a comunicare tale utilizzo (in solido con l utilizzatore) all Agenzia delle Entrate. Per valore di mercato si deve intendere il valore normale ovvero il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per l utilizzo di beni della stessa specie o similari facendo riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che fornisce i beni in uso. Pertanto, a titolo esemplificativo, per le autovetture si dovrebbe fare riferimento alle tariffe applicate dal- 57

le società di autonoleggio (AVIS, HERTZ, ecc.) mentre per gli immobili il parametro dovrebbe essere rappresentato dai canoni di locazione vigenti sul mercato immobiliare locale per immobili della stessa tipologia (facendo, eventualmente, riferimento alle agenzie immobiliari o ai listini OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare consultabile sul sito dell Agenzia del Territorio). Un esempio per meglio chiarire la portata delle descritte novità: tempo la qualifica di amministratori o che non siano anche dipendenti: in tal caso, infatti, dovrebbe trovare applicazione la normativa propria della tassazione del fringe benefit di cui riferiamo in seguito. Si richiama l attenzione sul fatto che restano esclusi dall obbligo in rassegna: l utilizzo di beni aziendali da parte del titolare dell impresa individuale; i professionisti e relativi studi associati; le società semplici. Esempio Il socio X ha in godimento per un anno un autovettura il cui valore di noleggio è pari a 8.000 Importo corrisposto Reddito diverso in capo Costo deducibile dal socio alla società al socio/familiare per la società 8.000 Zero Sì 5.000 3.000 Sì in parte Zero 8.000 No Nell esempio viene data per scontata la deducibilità parziale in presenza di corrispettivo inferiore al valore normale ma, su questo aspetto, si attende un chiarimento ufficiale. Ambito soggettivo La norma si riferisce: ai familiari dell imprenditore individuale; ai soci o familiari di questi ultimi nonché ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Non essendo stato ancora chiarito cosa debba intendersi per familiare, ad avviso di chi scrive per individuare i familiari si dovrebbe far riferimento all art. 5 del Tuir che, al comma 5, dispone che si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Quanto ai soci si dovrebbero intendere coloro che non rivestono al con- Ambito oggettivo I beni interessati sono i seguenti: autovetture; altri veicoli (ad esempio, autocarri e caravans, cicli e motocicli); unità da diporto (barche e imbarcazioni atte alla navigazione); aeromobili (intesi come macchine adibite al trasporto per aria di persone o cose); immobili (terreni e fabbricati di qualsiasi specie e natura); omessa comunicazione; trasmissione con dati non veritieri; omessa comunicazione; trasmissione con dati non veritieri, nel caso di non deduzione del costo da parte dell impresa e tassazione della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo in capo al socio/familiare altri beni. Nella categoria residuale F) rientrano tutti gli altri beni il cui ammontare sia superiore o uguale a 3.000,00 al netto di IVA. Termini e modalità della comunicazione di utilizzo dei beni aziendali La comunicazione relativa all utilizzo dei beni aziendali deve essere trasmessa telematicamente all Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento da parte dell impresa concedente o, in alternativa, a cura del socio/familiare utilizzatore del bene. Benchè l applicazione delle nuove disposizioni in materia di tassazione del reddito in capo all utilizzatore e di deducibilità dei costi da parte dell impresa concedente decorra dall anno 2012, è previsto che la comunicazione debba essere inviata anche per l anno 2011 entro il 15 ottobre 2012. La comunicazione deve includere anche i beni per i quali il godimento si è verificato solo per parte dell anno 2011 essendo cessato prima del 31 dicembre 2011. Sanzioni La norma prevede specifiche sanzioni nel caso in cui l impresa concedente e i soci/familiari utilizzatori dei beni non adempiano correttamente agli obblighi di comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate. In particolare, in caso di: è prevista una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo addebitato al socio/familiare utilizzatore del bene; è prevista una sanzione in misura fissa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065. 58

Casistiche e fattispecie di utilizzo dei beni aziendali Dopo aver illustrato la disciplina normativa, si ritiene opportuno individuare le diverse casistiche e fattispecie che potrebbero manifestarsi corrispondenza di ciascuna situazione, gli effetti fiscali sia per l impresa concedente che per il socio/familiare utilizzatore. In tutti i casi nei quali il socio corrisponde un compenso per l utilizzo del bene aziendale è oppor- Socio lavorante o finanziatore (che non riveste la qualifica di amministratore e/o lavoratore dipendente della società) bene utilizzato autovettura Situazione Il socio utilizza in modo esclusivo il bene di proprietà della società senza pagare alcun compenso. Tassazione di un reddito pari al corrispettivo normale di mercato Indeducibilità dei costi del bene. telematica. Il socio utilizza in modo esclusivo il bene di proprietà della società pagando un compenso inferiore a quello di mercato. Tassazione di un reddito pari alla differenza tra corrispettivo di mercato e somma pagata. Indeducibilità parziale dei costi del bene. Il socio utilizza in modo esclusivo il bene di proprietà della società pagando un compenso non inferiore a quello di mercato. Nessuna tassazione Deducibilità dei costi del bene con il rispetto dei limiti di legge per autovetture e immobili. Il socio utilizza in modo non esclusivo il bene di proprietà della società (ovvero Sabato, Domenica e ferie) pagando un compenso non inferiore a quello di mercato. Nessuna tassazione Deducibilità dei costi del bene con il rispetto dei limiti di legge per autovetture e immobili. nella realtà operativa dell impresa a seconda della tipologia di bene utilizzato (autovettura o fabbricato) e della qualifica del socio utilizzatore. Nelle tabelle esplicative sono riportate, in tuno, comunque, predisporre un accordo/contratto scritto con data certa specificando modalità di utilizzo e corrispettivo dovuto. 59

Socio che riveste la qualifica di amministratore della società - bene utilizzato autovettura Situazione personali/familiari il beneautovettura della società senza pagare alcun compenso. autovettura similare). del fringe benefit e al 40% sull eccedenza. Redigere verbale assembleare se società di capitali o accordo scritto con data certa per società di persone. fiscali e previdenziali. (aspetto da chiarire!!) personali/familiari il beneautovettura della società pagando un compenso non inferiore a quello di mercato. Nessuna tassazione del corrispettivo addebitato al socio e al 40% sull eccedenza. Redigere accordo scritto con data certa sia per società di persone che di capitali specificando i tempi e le condizioni di utilizzo (ad es., Sabato- Domenica-Ferie). personali/familiari il beneautovettura della società pagando un compenso inferiore al fringe-benefit. autovettura similare), al netto del corrispettivo pagato per l utilizzo. del fringe benefit e del corrispettivo pagato e in ragione del 40% sull eccedenza. Redigere verbale assembleare se società di capitali o accordo scritto con data certa per società di persone. Predisposizione di cedolino-paga per assolvimento obblighi fiscali e previdenziali sulla quota di fringe benefit. La società deve emettere fattura con IVA al 21% per la quota di corrispettivo addebitato al socio. Obbligo di comunicazione (aspetto da chiarire!!). 60

Socio che riveste la qualifica di amministratore o di lavoratore dipendente della società - bene utilizzato fabbricato Situazione personali/familiari il benefabbricato della società senza pagare alcun canone di affitto. pari alla rendita catastale (indipendentemente dal titolo in base al quale la società dispone dell immobile ovvero proprietà, locazione o leasing) aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato non sostenute dal socio (es.: luce, gas, spese condominiali, ecc.) I canoni di locazione, i canoni di leasing e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso all amministratore sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per l amministratore. Redigere verbale assembleare se società di capitali o accordo scritto con data certa per società di persone (nel caso di socio utilizzatore che riveste la qualifica di amministratore) Redigere contratto di comodato da registrare presso Agenzia delle Entrate. fiscali e previdenziali. (aspetto da chiarire!!) personali/familiari il benefabbricato della società pagando un affitto non inferiore a quello di mercato. Nessuna tassazione. Deducibilità dei costi del fabbricato secondo le regole ordinarie dei fabbricati abitativi o dei fabbricati strumentali. Redigere contratto di locazione da registrare presso Agenzia delle Entrate specificando i tempi e le condizioni di utilizzo (ad es., Sabato-Domenica-Ferie). (di regola in esenzione da IVA nel caso di fabbricato abitativo). Sussiste obbligo di comunicazione. personali/familiari il benefabbricato di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società pagando un canone di affitto inferiore a quello di mercato (e senza alcun fringebenefit). Tassazione di un reddito pari alla differenza tra corrispettivo di mercato e somma pagata. Indeducibilità dei costi del fabbricato. Redigere contratto di locazione da registrare presso Agenzia delle Entrate specificando i tempi e le condizioni di utilizzo (ad es., Sabato-Domenica-Ferie). (di regola in esenzione da IVA nel caso di fabbricato abitativo). Sussiste obbligo di comunicazione. 61

Socio che riveste la qualifica di lavoratore dipendente della società - bene utilizzato autovettura Situazione Il socio, che riveste la qualifica di lavoratore dipendente, utilizza per motivi personali/ familiari il bene-autovettura di proprietà o a disposizione (es., in leasing) della società per oltre 183 giorni nell anno senza pagare alcun compenso. autovettura similare) N.B.: Il fringe benefit dovrà essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo del bene. al 90% senza limitazioni (pur restando la detraibilità IVA al 40%). Redigere lettera di incarico/ accordo per utilizzo personale dell autovettura per oltre 183 giorni nell anno. fiscali e previdenziali. (aspetto da chiarire!!). Il socio, che riveste la qualifica di lavoratore dipendente, utilizza per motivi personali/ familiari il bene-autovettura disposizione (es., in leasing) della società per meno di 183 giorni nell anno senza pagare alcun compenso. autovettura similare) N.B.: Il fringe benefit dovrà essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo del bene. del fringe benefit e al 40% sull eccedenza (pur restando la detraibilità IVA al 40%). Redigere lettera di incarico/ accordo per utilizzo personale dell autovettura per meno di 183 giorni nell anno. fiscali e previdenziali. (aspetto da chiarire!!). Il socio dipendente utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a della società pagando un compenso non inferiore a quello di mercato e non inferiore al fringe-benefit. Nessuna tassazione. del corrispettivo addebitato al socio dipendente e al 40% sull eccedenza. L IVA è detraibile al 100%. Redigere accordo scritto con data certa specificando i tempi e le condizioni di utilizzo. Il socio dipendente utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a della società per oltre 183 giorni nell anno pagando un compenso inferiore al fringe-benefit. autovettura similare), al netto del corrispettivo pagato per l utilizzo. N.B.: Il fringe benefit dovrà essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo del bene. del compenso pagato e in ragione del 90% sull eccedenza. Ai fini IVA non è stato chiarito il trattamento della detrazione nel caso di benefit fatturato solo in parte. Le ipotesi sono due: l IVA viene detratta al 40%; l IVA viene detratta al 100% ma la società deve fatturare ad IVA la restante quota del benefit non rimborsato dal dipendente con obbligo di rivalsa verso lo stesso. Redigere accordo scritto con data certa specificando i tempi e le condizioni di utilizzo. fiscali e previdenziali sulla quota di fringe benefit. con IVA al 21%.. 62

Situazione Il socio dipendente utilizza per motivi personali/familiari il bene-autovettura di proprietà o a della società per meno di 183 giorni nell anno pagando un compenso inferiore al fringe-benefit. autovettura similare), al netto del corrispettivo pagato per l utilizzo. N.B.: Il fringe benefit dovrà essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo del bene. del corrispettivo addebitato al socio dipendente e al 40% sull eccedenza. Ai fini IVA non è stato chiarito il trattamento della detrazione nel caso di benefit fatturato solo in parte. Le ipotesi sono due: l IVA viene detratta al 40%; l IVA viene detratta al 100% ma la società deve fatturare ad IVA la restante quota del benefit non rimborsato dal dipendente con obbligo di rivalsa verso lo stesso. Redigere accordo scritto con data certa specificando i tempi e le condizioni di utilizzo. fiscali e previdenziali sulla quota di fringe benefit. con IVA al 21%.. Nel caso in cui il socio dipendente rivesta anche la carica di amministratore e che tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente, ai fini della deduzione dei costi delle autovetture dell impresa trova applicazione, ricorrendone la condizione temporale dell assegnazione per la maggior parte dell anno (oltre 183 giorni), il limite del 90%. E opportuno sottolineare che una delle zone d ombra della disciplina qui in commento è rappresentata dal collegamento tra la norma disciplinante il fringe-benefit e la nuova norma in materia di pagamento di corrispettivo di mercato per l uso del bene aziendale. Allo stato attuale, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell Agenzia delle Entrate, non è certo il collegamento tra la norma (vecchia e non variata) che prevede la tassazione del fringe-benefit in capo al socio amministratore o al socio-dipendente e la norma da ultimo introdotta che contempla l obbligo di pagamento di un corrispettivo di mercato per l impiego del bene aziendale da parte del socio (che, di regola, potrebbe essere superiore al fringe-benefit). In altri termini, non si può avere, ad oggi, certezza che l eventuale assoggettamento a tassazione del fringe-benefit neutralizzi l applicazione della nuova norma (sia per quanto riguarda la tassazione del reddito diverso in capo al socio che per quanto concerne l obbligo di comunicazione). Potrebbe anche essere sostenuto che, a titolo esemplificativo, qualora il corrispettivo di mercato sia pari a 5.000,00 e il fringe-benefit assoggettato a tassazione in capo al socio amministratore o al sociodipendente sia pari a 3.000,00, il socio stesso (per mettersi al riparo da contestazioni e per consentire alla società di dedurre i costi del bene) debba comunque pagare un corrispettivo integrativo di 2.000,00. Estensione dell obbligo di comunicazione ai finanziamenti/capitalizzazioni dei soci Ai fini della determinazione sintetica del reddito (c.d. redditometro ), il Legislatore ha stabilito che sarà possibile una ricostruzione del reddito del contribuente basata anche su eventuali finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nei confronti della società da cui egli ottiene il bene in godimento. Si evidenzia che l obbligo della comunicazione di cui sopra non sussiste per i finanziamenti/capitalizzazioni eseguiti dai soci in mancanza di beni concessi in godimento ai soci medesimi. In altri termini, i finanziamenti/capitalizzazioni effettuati dai soci in mancanza di beni assegnati in uso o godimento agli stessi non devono 63

essere comunicati all Agenzia delle Entrate. Si ritiene, in via interpretativa, che l obbligo di comunicazione del finanziamento o versamento in conto capitale eseguito dal socio a favore della società sussiste anche qualora il bene aziendale sia concesso in uso o godimento al familiare del socio stesso. Collegamento tra la nuova disciplina e il redditometro L obiettivo fondamentale che la nuova disciplina in materia di utilizzo dei beni d impresa da parte dei soci/familiari intende perseguire è evidente: scoraggiare l intestazione fittizia e formale dei beni all impresa qualora gli stessi siano usati dai soci e/o dai familiari dell imprenditore e fare emergere i soggetti che effettivamente impiegano i beni stessi in modo che nei loro confronti l Amministrazione Finanziaria possa più efficacemente applicare l accertamento sintetico del reddito (c.d. redditometro ). Come affermato ripetutamente dall Agenzia delle Entrate, infatti, il redditometro nella sua versione aggiornata e sofisticata che si applicherà a decorrere dall anno 2009 (ma che, ad oggi, nonostante gli annunci spesso roboanti ed enfatici del Direttore Generale dell Agenzia delle Entrate non è ancora, di fatto, stato perfezionato e reso disponibile ai contribuenti) rappresenterà lo strumento di accertamento che dovrà essere maggiormente temuto dalle persone fisiche e che permetterà al Fisco di indagare sulla coerenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa del contribuente. Infine, è il caso di evidenziare che la decisione di continuare a mantenere l intestazione dei beni-autovetture in capo all impresa sarà penalizzata anche dalla nuova stretta fiscale in materia di deducibilità fiscale dei costi delle autovetture aziendali prevista, a decorrere dall anno 2013, dal recente disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. In particolare: per i veicoli concessi in uso ai dipendenti, la percentuale di deducibilità fiscale scenderà dal 90% al 70%; per i veicoli concessi in uso agli amministratori o a soci che non rivestono né tale qualifica né quella di lavoratori dipendenti della società, la percentuale di deducibilità fiscale scenderà dal 40% al 27,50%. Il descritto ridimensionamento della deducibilità dei costi delle autovetture, abbinato ai controlli su strada della Guardia di Finanza sull identità dei soggetti che guidano gli autoveicoli intestati alle società, potrebbe costituire un forzato incentivo a valutare l opportunità di intestare i beni direttamente a favore dei soci-utilizzatori che potranno eventualmente addebitare all impresa le indennità chilometriche per le trasferte effettuate per motivi aziendali le quali, allo stato attuale, sono integralmente deducibili in sede di determinazione del reddito dell impresa stessa (senza, peraltro, costituire reddito tassabile in capo al percettore). Pier Federico Carrozzo Dottore Commercialista 64