SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 18 dicembre 2007 (*)



Documenti analoghi
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 dicembre 2010 (*)

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

CORTE DI GIUSTIZIA UE. Sentenza nel procedimento 397/09

Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 21/7/2005 n. C- 231/03

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007

Roma,28 dicembre 2007

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Ordinanza. Contesto normativo. 3 I considerando 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue:

6 L art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 26 febbraio 2015 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 13 gennaio 2005 (1)

Art. 54 decreto legge

RISOLUZIONE N. 90 /E

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

Normativa comunitaria. La direttiva 75/442

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 8 novembre 2012 (*)

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: IL TRATTAMENTO DEI BENI RESTITUITI ALLA SOCIETA DI LEASING PAG.

Roma, 07 novembre 2007

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE

DL n. 91 del entrato in vigore dal 25 giugno

Sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 Katarína Haasová / Rastislav Petrík e Blanka Holingová e Vitālijs Drozdovs / Baltikums AAS

CORTE DI GIUSTIZIA UE

RISOLUZIONE N. 67/E. OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Sig. Alfa

Roma, 30 ottobre 2008

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

ORDINANZA DELLA CORTE. (Quinta Sezione) 14 novembre Nella causa C-394/14. contro. LA CORTE (Quinta Sezione),

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 21 maggio 2015, C-560/13

Indagini bancarie aperte a tutti.

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

In tal caso, la copertura minima prevista dal diritto dell Unione per i danni alla persona si applica anche al danno morale

Servizio INFORMATIVA 730

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n X S.P.A.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

IMPLICAZIONI TRIBUTARIE ITALIANE DEGLI INVESTIMENTI IN FRANCIA

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 27 marzo 2014 (*)

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

La tassazione delle attività finanziarie

I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 8 settembre 2005 (*)

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 settembre 2015 (*)

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.

Risoluzione n. 375/E

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

Roma, 19 novembre 2014

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio Acquisto e disposizione di azioni proprie

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.

RISOLUZIONE N. 248/E

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Avvocato generale UE, conclusioni 18 novembre 2014, C-559/13

RISOLUZIONE N. 158/E

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

Nuova tassazione delle rendite finanziarie

Roma, 09 settembre 2003

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

SCIENZA DELLE FINANZE A.A CLEAM Esercitazione Attività Finanziarie TESTO E SOLUZIONI

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 (*) «Rinvio pregiudiziale Fiscalità IVA Articolo 4, paragrafo 3, TUE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Finanziare lo sviluppo con i Minibond

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

Transcript:

AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 18 dicembre 2007 (*) «Libera circolazione dei capitali Fiscalità Imposte sul reddito Disciplina nazionale relativa all imposizione degli utili realizzati all atto della cessione delle partecipazioni (azioni) delle società di capitali» Nel procedimento C-436/06, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione 20 settembre 2006, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2006, nella causa tra Per Grønfeldt, Tatiana Grønfeldt e Finanzamt Hamburg Am Tierpark, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 settembre 2007, considerate le osservazioni presentate: per il sig. e la sig.ra Grønfeldt, dal sig. A. Mutscher, consulente tributario; per il Finanzamt Hamburg Am Tierpark, dal sig. B. Fiedler, consigliere; per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti; per il governo greco, dal sig. K. Georgiadis e dalle sig.re O. Patsopoulou e I. Pouli, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e G. Wilms, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 56 CE. 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra il sig. e la sig.ra Grønfeldt e il Finanzamt Hamburg Am Tierpark (in prosieguo: il «Finanzamt») in ordine all imposizione in Germania del profitto ricavato in occasione della cessione di partecipazioni in due società di capitali di diritto danese. Contesto normativo nazionale 3 Come risulta dalla decisione di rinvio, l art. 17 della legge sull imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), nella versione della legge 24 marzo 1999 (BGBl. 1999 I, pag. 402), faceva rientrare tra i redditi di impresa, in particolare, il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali, qualora il cedente possedesse, nei cinque anni precedenti, in maniera diretta o indiretta, una partecipazione rilevante nel capitale della società, ossia pari almeno al 10%. 4 In forza dell art. 17 della legge sull imposta sul reddito, come modificata dalla legge sulla riduzione dell imposta 2001/2002 (Steuersenkungsgesetz 2001/2002), del 23 ottobre 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 1433; in prosieguo: l «EStG nuova versione»), rientrava tra i redditi di impresa anche il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali, qualora il cedente, nei cinque anni precedenti, abbia avuto partecipazioni, dirette o indirette, nel capitale della società pari almeno all 1%. 5 Dalle norme di applicazione relative all art. 17 dell EStG nuova versione, e cioè gli artt. 52, n. 1, dell EStG nuova versione e 52, n. 34a, della legge sull imposta sul reddito, come modificata dalla legge tributaria di arrotondamento sugli importi in euro (Steuer-Euroglättungsgesetz), 19 dicembre 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 1790), risulta che, in caso di cessione di quote di società non soggette ad un obbligo fiscale illimitato a titolo dell imposta sulle società e quindi in particolare in caso di cessione di partecipazioni detenute da una società di capitali estera, l art. 17 dell EStG nuova versione si applicava sin dall esercizio fiscale 2001, indipendentemente da ulteriori presupposti. Per quanto riguarda la cessione di quote di società totalmente assoggettate all imposta sulle società, cosa che costituisce la regola per le società di diritto tedesco, l art. 17 dell EStG nuova versione trovava applicazione solo dall esercizio fiscale 2002, in quanto i profitti derivanti dalle cessioni realizzate durante il 2001 erano imponibili solo se il cedente aveva avuto una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 10%. La causa principale e le questioni pregiudiziali 6 Dall ordinanza di rinvio emerge che il sig. Grønfeldt in qualità di azionista partecipava al capitale sociale di due società di diritto danese, la Navision Software A/S e la WISEhouse Denmark A/S, rispettivamente al 2,1% e al 2,5%. 7 Nel 2001 egli ha ceduto una quota rilevante delle suddette partecipazioni. Egli ha tratto un profitto dalla cessione di azioni della Navision Software A/S ed una perdita di lieve entità dalla cessione di azioni della WISEhouse Denmark A/S. 8 Nell avviso di accertamento del reddito in data 10 aprile 2003, il Finanzamt ha indicato, conformemente all art. 17 dell EStG nuova versione, dopo aver compensato il profitto e le perdite risultanti da dette cessioni, un profitto di cessione per l importo di DEM 2 021 287. Il conseguente ricorso amministrativo presentato dai coniugi Grønfeldt contro questa imposizione è stato respinto. 9 I coniugi Grønfeldt contestavano quindi tale imposizione dinanzi al giudice del rinvio. 10 A loro parere, assoggettare ad imposta gli utili realizzati all atto della cessione di partecipazioni detenute in una società di capitali estera, allorché la partecipazione al capitale sociale di tale società raggiunge almeno l 1%, e assoggettare ad imposta quelli realizzati all atto della cessione di partecipazioni detenute in una società di capitali tedesca, allorché la partecipazione al capitale sociale raggiunge il 10%, costituisce una disparità di trattamento che viola in particolare il principio della libera circolazione dei capitali di cui all art. 56 CE. 11 Il giudice del rinvio recepisce i dubbi, espressi dal Bundesfinanzhof nell ordinanza VIII B 107/04 del 14 febbraio 2006 sulla compatibilità dell art. 17 dell EStG nuova versione con il principio della libera

circolazione dei capitali. 12 Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipendesse dall interpretazione della normativa comunitaria, il Finanzamt Hamburg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia compatibile con l art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea (CE), relativo alla libera circolazione dei capitali, il fatto che, nel 2001, il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali estera fosse immediatamente imponibile se il cedente possedeva, nei cinque anni precedenti, una partecipazione diretta o indiretta al capitale della società pari almeno all 1%, mentre, in quello stesso anno, in presenza delle stesse condizioni, il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali (tedesca), soggetta ad un obbligo fiscale illimitato a titolo dell imposta sulle società, era imponibile solo in presenza di una considerevole partecipazione pari almeno al 10%». Sulla questione pregiudiziale 13 Come risulta dalla decisione di rinvio, nel 2001, i profitti derivanti da cessione di quote di società di capitali estere erano assoggettabili ad imposta qualora la partecipazione al capitale sociale raggiungeva l 1%. Per lo stesso anno, invece, e in condizioni identiche per il resto, i profitti derivanti da cessione di quote di società di capitali di diritto nazionale erano assoggettabili ad imposta solo allorché tale partecipazione raggiungeva il 10%. 14 Ora, tale disparità di trattamento fondata sul luogo di investimento dei capitali ha l effetto di dissuadere un azionista dall investire i suoi capitali in una società stabilita in un altro Stato e produce altresì un effetto restrittivo riguardo alle società stabilite in altri Stati, in quanto costituisce nei loro confronti un ostacolo alla raccolta dei capitali in Germania (v., in tal senso, sentenza 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I-11753, punto 166). 15 Poco importa, a tal riguardo, che la disparità di trattamento sia esistita solo durante un periodo limitato nel tempo. Infatti, questa sola circostanza non impedisce che la disparità di trattamento produca effetti rilevanti, come dimostrano del resto i fatti della causa principale, e che peraltro l ostacolo alla libera circolazione dei capitali sia reale. 16 Affinché una siffatta disparità di trattamento sia compatibile con le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o che sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, cit., punto 167). 17 Secondo il Finanzamt e il governo tedesco, la disparità di trattamento di cui trattasi nella causa principale fa parte di un regime transitorio, per l attuazione del quale uno Stato membro dovrebbe poter disporre di un certo margine di manovra, che ha come obiettivo di instaurare, a lungo termine, la compatibilità del regime tedesco dell imposta sulle società con il diritto comunitario e di sopprimere eventuali discriminazioni. Più in particolare, affinché un identico onere fiscale gravi sugli investimenti realizzati in Germania e su quelli realizzati all estero, si è proceduto, nel regime delle imposte tedesco sulle società, alla sostituzione della procedura di detrazione integrale con quella dell abbattimento del 50% dei redditi. 18 Per quanto riguarda la procedura di detrazione integrale, secondo il governo tedesco, una società di capitali veniva assoggettata ad imposta, in via di principio, al 40%. L utile che essa distribuiva ai suoi azionisti era assoggettato ad imposta solo al 30%. L azionista doveva ancora una volta versare l imposta sul reddito sugli utili distribuiti, in funzione della sua aliquota di imposizione personale. Egli poteva tuttavia detrarre totalmente dal suo debito di imposta personale l imposta sulle società già versata in Germania dalla società di capitali. Una doppia imposizione degli utili veniva così evitata. 19 Per quanto riguarda invece la procedura di abbattimento del 50% dei redditi, secondo questo stesso governo, la società di capitali è assoggettata ad imposta sui suoi utili, per gli esercizi aperti dopo il 31 dicembre 2000, solo all aliquota uniforme del 25%, indipendentemente dalla eventuale distribuzione degli utili ai suoi azionisti. L azionista che percepisce un dividendo non può più dedurre l imposta sulle società. Tuttavia, egli deve dichiarare solo la metà dei dividendi a titolo dei redditi da capitale, in quanto l altra metà è esonerata dall imposta. Questo regime incide in maniera parallela sull imposizione dei dividendi e su quella dei profitti di cessione.

20 Sempre secondo questo stesso governo, nell ambito della procedura dell abbattimento del 50% dei redditi, l imposizione integrale degli utili di una società di capitali sarebbe possibile, contrariamente al caso della procedura di detrazione integrale, nel quale l imposizione integrale è già avvenuta a livello della società, solo combinando l imposizione degli utili a livello della società e l imposizione della metà dei dividendi a livello dell azionista. 21 Questa combinazione, che garantisce, secondo il governo tedesco, un imposizione completa, sarebbe perturbata se la percentuale di partecipazione al capitale sociale, che comporta l assoggettamento ad imposta in caso di cessione delle quote, fosse rimasta fissata al 10%, senza modifica. In tale caso, l azionista che detiene una partecipazione di meno del 10% potrebbe infatti cederla in esenzione dall imposta, eventualmente, dopo che la società ha tesaurizzato per diversi anni utili non distribuiti. 22 Il Finanzamt e il governo tedesco precisano inoltre che in via di principio a decorrere dal 2001 il nuovo regime collegato alla procedura dell abbattimento del 50% dei redditi è entrato in applicazione al livello della società che distribuisce utili. Tuttavia, a livello dell azionista, la procedura di detrazione integrale è stata ancora applicabile durante il 2001 se le entrate derivanti dai dividendi provenivano da distribuzioni ordinarie di utili di una società residente per il 2000. Per contro, per i beneficiari di dividendi esteri, la procedura dell abbattimento del 50% dei redditi è stata applicata senza fase transitoria, non beneficiando questi ultimi, secondo la normativa precedentemente riferita, della procedura di detrazione integrale. 23 A tal riguardo, relativamente alla questione se una disparità di trattamento, quale quella di cui alla causa principale, riguardi situazioni che sono obiettivamente comparabili occorre comparare la situazione in cui si trovava nel corso del 2001 un azionista che aveva quote in una società non residente con quella in cui si trovava, in questo stesso anno, un azionista che aveva quote in una società residente. Non è quindi pertinente, contrariamente a quanto suggerisce il governo tedesco, un confronto tra la situazione nella quale si trovava un azionista che aveva quote in una società non residente prima del 2001 e quella, asseritamene più favorevole, nella quale egli si trovava a decorrere da questo stesso anno. 24 Ora, poiché la procedura dell abbattimento del 50% dei redditi è stata introdotta, secondo il governo tedesco stesso, proprio per sopprimere eventuali discriminazioni tra investimenti in società residenti e investimenti in società non residenti, non sembra contestabile il fatto che gli azionisti di queste due categorie di società si trovino, per quanto riguarda l applicazione di una soglia di imposizione in un contesto quale quello di cui alla causa principale, in una situazione obiettivamente comparabile. 25 Occorre pertanto esaminare se una disparità di trattamento, come quella di cui trattasi nella causa principale, sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. 26 Per quanto riguarda, in primo luogo, l argomento relativo alla necessità di garantire un imposizione integrale, si deve rilevare che tale argomento è analogo a quello fondato sulla coerenza del regime tributario. 27 Ora, come osserva altresì il Bundesfinanzhof nella sua ordinanza VIII B 107/04, cui si riferisce il giudice a quo, una disparità di trattamento, quale quello di cui trattasi nella causa principale, non sembra giustificata dalla necessità di assicurare la coerenza del regime fiscale in quanto non esiste, per un azionista, quale il sig. Grønfeldt, un nesso diretto tra un certo beneficio fiscale e la compensazione di questo beneficio con un prelievo fiscale determinato (v., in tal senso, sentenze 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen, Racc. pag. I-7477, punto 42, e 6 marzo 2007, causa C-292/04, Meilicke e a., Racc. pag. I-1835, punto 26). 28 Peraltro, l argomento dell imposizione integrale consente, certo, di comprendere il motivo per cui il nuovo regime collegato alla procedura dell abbattimento del 50% dei redditi è stato introdotto solo nel 2002 per gli azionisti che detengono quote in una società residente. Infatti, poiché questo tipo di società è stato ancora assoggettato durante l anno 2000 all imposta sugli utili nell ambito della precedente procedura di detrazione integrale, una «imposizione integrale», quale quella considerata dal governo tedesco, è avvenuta, per tale motivo, relativamente ai dividendi distribuiti nel 2001. Tuttavia, questo stesso argomento non può essere considerato pertinente per chiarire il modo in cui un azionista che detiene quote in una società non residente sia stato trattato durante il 2001. In un tale caso, l «imposizione integrale», quale quella considerata dal governo tedesco, non può, in ogni caso, essere raggiunta, in quanto gli utili della società non residente sono assoggettati ad imposta in un altro Stato membro.

29 Su questa interpretazione non incide la circostanza, alla quale fa riferimento il governo tedesco, secondo cui l azionista interessato potrebbe cedere la sua partecipazione dopo che la società ha tesaurizzato per diversi anni utili non distribuiti. Infatti, indipendentemente dal fatto che gli utili siano tesaurizzati o meno, è impossibile, nel caso di un azionista, quale il sig. Grønfeldt, pervenire all «imposizione integrale», come considerata dal governo tedesco. 30 Non risulta quindi dal fascicolo sottoposto alla Corte che la decisione di adottare, nel 2001, come criterio la detenzione dell 1% del capitale sociale di una società non residente piuttosto che il 10% di questa stessa partecipazione per fissare la soglia di imposizione dei profitti realizzati da un azionista era necessaria per garantire questa «imposizione integrale». 31 Risulta da quanto precede che una disparità di trattamento, come quella di cui trattasi nella causa principale, non può considerarsi giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime tributario. 32 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l argomento secondo cui uno Stato membro, che ha come obiettivo di instaurare, a lungo termine, la compatibilità del regime nazionale dell imposta sulle società con il diritto comunitario e di sopprimere eventuali discriminazioni, deve poter disporre di un certo margine di manovra nell attuazione di un regime transitorio, occorre ricordare che questo margine di manovra trova sempre i suoi limiti nel rispetto delle libertà fondamentali e, per quanto riguarda, in particolare, la causa principale, nel rispetto della libera circolazione dei capitali. 33 Ora, anche se un regime transitorio, quale quello di cui trattasi nella causa principale, può comprendersi, per quanto riguarda l imposizione degli utili realizzati all atto della cessione di partecipazioni in società residenti, con un intento legittimo di assicurare una transizione senza interruzioni dal regime precedente verso il nuovo regime, una tale circostanza non consente di per sé di giustificare una disparità di trattamento, quale quella di cui trattasi nella causa principale, a danno dell imposizione degli utili realizzati all atto della cessione di partecipazioni in società non residenti. 34 Dagli atti inviati alla Corte emerge quindi che una disparità di trattamento come quella di cui trattasi nella causa principale non risulta giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. 35 Pertanto, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che l art. 56 CE va interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella su cui verte la causa principale, in forza della quale i profitti ricavati dalla cessione di quote sociali in una società di capitali stabilita in un altro Stato membro sono immediatamente imponibili nel 2001, se il cedente possedeva, nei cinque anni precedenti, una partecipazione diretta o indiretta al capitale della società pari almeno all 1%, mentre, in quello stesso anno, in presenza delle stesse condizioni, il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali, stabilita nel primo Stato membro, soggetta ad un obbligo fiscale illimitato a titolo dell imposta sulle società, era imponibile nel 2001 solo in presenza di una considerevole partecipazione pari almeno al 10%. Sulle spese 36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte dichiara: L art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella su cui verte la causa principale, in forza della quale i profitti ricavati dalla cessione di quote sociali in una società di capitali stabilita in un altro Stato membro sono immediatamente imponibili nel 2001, se il cedente possedeva, nei cinque anni precedenti, una partecipazione diretta o indiretta al capitale della società pari almeno all 1%, mentre, in quello stesso anno, in presenza delle stesse condizioni, il profitto ottenuto dalla cessione di quote di una società di capitali, stabilita nel primo Stato membro, soggetta ad un obbligo fiscale illimitato a titolo dell imposta sulle società, era imponibile nel 2001 solo in presenza di una considerevole partecipazione pari almeno al 10%.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.