Novità del modello 730/2014

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Transcript:

Novità del modello 730/2014

Argomenti trattati Scadenze 2014 Ampliamento dell assistenza fiscale Controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 euro Quadro I Imposte da compensare Novità redditi fondiari Novità familiari a carico e altri redditi Novità oneri detraibili e deducibili 2

Le scadenze Entro il Adempimento 28.02.2014 Il Sostituto d imposta rilascia il CUD/2014 30.04.2014 Presentazione del Modello 730/2014 al Sostituto d imposta 03.06.2014 (31.05.2014 è sabato) 16.06.2014 Presentazione del Modello 730/2014 al CAF Il Caf consegna al contribuente il 730 e il 730/3 elaborati (15.06.2014 è domenica) Pagamento IMU prima rata o in unica soluzione Pagamento saldo e 1^ acconto delle imposte che scaturiscono da 730 privo di Sostituto e da UNICO (senza maggiorazione) 3

Le scadenze Entro il 30.06.2014 27.10.2013 (25.10.2014 è sabato) 10.11.2014 Adempimento Il Caf trasmette i dati contenuti nei 730/2014 e i risultati contabili contenuti nel 730/4/2014 I Sostituti d imposta effettuano i conguagli a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio Il contribuente presenta al CAF il 730 Integrativo Il Caf trasmette i dati dei 730 Integrativi e i risultati contabili contenuti nel 730/4 Integrativo Il Caf trasmette i dati dei 730 Rettificativi e i risultati contabili contenuti nel 730/4 Rettificativo 4

Ampliamento dell assistenza fiscale MODELLO 730 SENZA SOSTITUTO 5

Dipendenti senza sostituto Art. 51-bis decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 Provvedimento del Direttore dell'agenzia e Circolare 28/E del 22 agosto 2013 6

Modello 730 - Dipendenti senza sostituto Possono utilizzare questa nuova modalità di 730 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi.. in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio Si tratta dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: Soci di cooperative Borse di studio Collaborazioni Sacerdoti Assegni periodici Lavori socialmente utili segue D.L. 69/2013 art. 51-bis comma 1 7

Modello 730 - Dipendenti senza sostituto Possono utilizzare questa nuova modalità di 730 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi. Non essendoci eccezioni rispetto ai redditi di lavoro dipendente, possono presentare il 730 in quanto non hanno un sostituto tenuto ad effettuare il conguaglio, anche i titolari di redditi da lavoro dipendente quali: COLLABORATORI FAMILIARI (colf-badanti) FRONTALIERI D.L. 69/2013 art. 51-bis comma 1 8

Dipendenti senza sostituto 2013: redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione (e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) 2014: assenza del sostituto d imposta che può effettuare il conguaglio Modello 730/2014 a un Caf o a un professionista abilitato 9

730 senza sostituto: esito ESITO DELLA LIQUIDAZIONE Somma algebrica delle singole imposte a debito (compresa 1 rata di acconto) e a credito, riferite a dichiarante e coniuge Debito Credito 10

730 senza sostituto: debito Modello F24 CAF o professionista in via telematica direttamente all Agenzia delle Entrate al contribuente che effettua il pagamento tramite banche, Poste o servizi online stesse scadenze di Unico Persone fisiche 11

730 senza sostituto: credito Il rimborso è eseguito direttamente dall Amministrazione finanziaria Comunicazione all Agenzia delle Entrate delle coordinate del conto corrente bancario o postale Rimborso accreditato sul conto Altrimenti il rimborso è riscosso in contanti agli uffici postali o tramite vaglia della Banca d Italia 12

Dipendenti senza sostituto Lettera A nella casella 730 senza sostituto Casella Mod. 730 dipendenti senza sostituto barrata e dati del sostituto non compilati 13

Dipendenti senza sostituto Risultato contabile 730 senza sostituto (730-3): debito da versare con F24 (rigo 162 col. 1) o rimborso da ricevere dall Agenzia (rigo 164) Secondo o unico acconto (rigo 162 col. 2) 14

Modello 730 - Dipendenti senza sostituto DICHIARAZIONE A DEBITO Se dalle dichiarazioni emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'art. 19 del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 D.L. 69/2013 art. 51-bis comma 2 15

Dipendenti senza sostituto Debito Nel mod. F24 devono essere inseriti i dati indicati nei righi da 231 a 245 del mod. 730-3 (dichiarazione congiunta: un solo mod. F24) 16

Dipendenti senza sostituto Ordine di imputazione alle singole imposte dell importo da versare con mod. F24: 1.Addizionale comunale 2.Acconto addizionale comunale 2014 3.Addizionale regionale 4.Irpef 5.Prima rata di acconto Irpef 2014 6.Acconto 20% tassazione separata 7.Imposta sostitutiva incremento produttività 8.Cedolare secca locazioni 9.Prima rata di acconto cedolare secca 2014 10.Contributo di solidarietà Debito 17

Dipendenti senza sostituto Debito Esempio 1: Importi a debito eccedenti i crediti - compilazione dei righi relativi al mod. F24 Credito Irpef 2.000 Debito Cedolare secca 3.300 Esito Contabile a Debito Rigo 162 mod.730-3: (3.300-2.000) = 1.300 Importo da indicare nel rigo 238 del mod. 730-3 e da versare con F24 per cedolare secca: 1.300 18

Dipendenti senza sostituto Debito Esempio 2: importi a debito eccedenti i crediti - dichiarazione congiunta - compilazione del mod. F24 DICHIARANTE: Credito Irpef 1.000 Debito Add. Regionale 200 CONIUGE: Debito Irpef 2.000 Debito Add. Regionale 300 Esito Contabile a Debito Rigo 162 mod.730-3 = 1.000-200 2.000 300 = -1.500 (debito coniuge) L importo viene imputato ad Addizionale regionale (300) e ad Irpef (1.200) 19

Modello 730 - Dipendenti senza sostituto DICHIARAZIONE A CREDITO I rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni D.L. 69/2013 art. 51-bis comma 3 20 segue

Modello 730 - Dipendenti senza sostituto DICHIARAZIONE A CREDITO - I RIMBORSI Le stesse modalità previste lo scorso anno per 730 Situazioni particolari Accredito su c/del dichiarante: è la modalità che consente tempi più rapidi Il contribuente deve compilare il Modulo per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali con il quale comunica le coordinate del conto corrente utilizzando: il modello cartaceo che deve essere presentato dal contribuente ad un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle entrate, oppure attraverso il sito dell Agenzia delle entrate utilizzando i Servizi telematici D.L. 69/2013 art. 51-bis comma 3 21

Modello 730 - Dipendenti senza sostituto DICHIARAZIONE A CREDITO SUPERIORE A 12 730 SENZA SOSTITUTO A CREDITO Risultato contabile a credito superiore a 12 dopo le compensazioni interne e da quadro I L importo viene rimborsato dall Agenzia delle entrate 22 segue

Dipendenti senza sostituto Rimborso Il rimborso non viene eseguito se il credito non è superiore a 12 euro. Il credito non rimborsato (mod. 730-3) può essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 o riportato all anno successivo 23

Dipendenti senza sostituto Credito inferiore a 12 euro Ordine di imputazione alle singole imposte del credito non superiore a 12 euro: 1. Irpef 2. Cedolare secca locazioni 3. Addizionale regionale 4. Addizionale comunale 24

Dipendenti senza sostituto Credito inferiore a 12 euro - Esempio Quadro I = 495 Credito Irpef 500 Credito Add. regionale 795 Credito Add. comunale 100 Debito acconto tass. separata 1.000 Credito cedolare secca 110 25

Dipendenti senza sostituto Credito inferiore a 12 euro - Esempio Esito Contabile a Credito = euro 10 (5 + 795 + 100-1.000 +110) Importo non rimborsabile = 10, da imputare nel seguente ordine: Irpef = 5, Cedolare secca = 5 (l importo di euro 10 non viene riportato nel rigo 164 del mod. 730-3) 26

Dipendenti senza sostituto Credito inferiore a 12 euro - Esempio 500 495 5 795 795 100 100 1000 110 110 27

Dipendenti senza sostituto Credito inferiore a 12 euro - Esempio 495 5 5 28

Modello 730 - Dipendenti senza sostituto Per i contribuenti che presentano un 730/2014 ORDINARIO SENZA SOSTITUTO sarà successivamente in ogni caso possibile presentare: 730/2014 rettificativo 730/2014 integrativo UNICO/2014 correttivo nei termini Con le stesse modalità previste per i 730 in presenza di Sostituto 29

CONTROLLI PREVENTIVI SUI RIMBORSI SUPERIORI A 4.000 EURO 30

Controlli sui rimborsi: riferimenti Articolo 1, commi da 586 a 589 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) 31

Modello 730 Rimborsi superiori a 4.000 Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al, l'agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Comma 586 art. 1 Legge 147/2013 Stabilità 2014 32

Controlli sui rimborsi: requisiti Rimborso superiore a 4.000 euro anche determinato da eccedenze d imposta derivanti da precedenti dichiarazioni Agenzia delle Entrate Controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia 33

Controlli sui rimborsi: requisiti Esito della liquidazione (dichiarante e coniuge) con rimborso maggiore di euro 4.000 Detrazioni per carichi di famiglia (righi da 21 a 24 del mod. 730-3) e/o Eccedenze precedente dichiarazione (righi F3 e F4 del mod. 730) 34

Controlli sui rimborsi: termini Controlli effettuati entro 6 mesi dal termine per la trasmissione del modello 730 (30 giugno) o dalla data di trasmissione, se successiva Il rimborso spettante al termine dei controlli è erogato dall Agenzia delle Entrate 35

Controlli sui rimborsi: mod. 730-3 Rimborso sottoposto a controllo preventivo: rigo 164 del mod. 730-3 con casella barrata 36

Controlli preventivi rimborsi Rimborso e Secondo o Unico acconto (Irpef e/o cedolare secca) L Agenzia delle Entrate eroga il rimborso al netto del secondo o unico acconto (se l acconto è maggiore del rimborso la differenza è trattenuta dal sostituto a novembre) 37

Controlli preventivi rimborsi Rimborso 730 Integrativo Il limite di 4.000 euro viene verificato con riferimento all esito contabile del 730 integrativo. Il rimborso (che risulta per differenza tra gli esiti contabili del 730 originario e del 730 integrativo) viene sottoposto a controllo a prescindere dal suo ammontare - se l esito del 730 integrativo è un rimborso superiore a 4.000 euro 38

Controlli preventivi rimborsi Rimborso 730 Integrativo esempio 1-730 originario: 3.000 rimborso - 730 integrativo: 5.000 rimborso L esito contabile del 730 integrativo risulta superiore a 4.000 euro. Controllo preventivo sul rimborso di 2.000 euro derivante dalla differenza tra i due importi (5.000 3.000) e ordinariamente erogato dal sostituto. Rigo 179 del 730-3 con casella barrata 39

Controlli preventivi rimborsi Rimborso 730 Integrativo esempio 2 730 originario con esito contabile pari a 5.000 euro a rimborso 730 integrativo con esito contabile pari a 6.000 euro a rimborso Viene sottoposto a controllo il rimborso emergente dal 730 originario (5.000), essendo l esito contabile superiore a 4.000 euro. Inoltre, viene sottoposto a controllo il rimborso pari a 1.000 euro derivante dalla differenza tra i due importi (6.000 5.000) 40

Controlli preventivi rimborsi Rimborso 730 Integrativo esempio 3 730 originario: 7.000 euro a debito 730 integrativo: 1.000 euro a debito L esito contabile del 730 integrativo è inferiore al limite di 4.000 euro: il rimborso di 6.000 euro derivante dalla differenza tra i due importi a debito (7.000 1.000) non viene sottoposto a controllo preventivo. Tale rimborso deriva, infatti, dalla restituzione di somme trattenute con il modello 730 originario, ma risultate non dovute con il 730 integrativo 41

Controlli preventivi rimborsi Assistenza CAF e Professionista: Flussi 730-4 1. sostituto abilitato a ricevere il mod. 730-4 dall Agenzia delle Entrate 42

Controlli preventivi rimborsi Assistenza CAF e Professionista: Flussi 730-4 2. sostituto non abilitato a ricevere il mod. 730-4 dall Agenzia delle Entrate 43

QUADRO I NOVITÀ DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 44

Quadro I Imposte da compensare È possibile utilizzare il credito che risulta dal modello 730 mediante compensazione nel mod. F24 per pagare oltre che l Imu anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24 Articolo 1 comma 617 legge di stabilità 2014 45

Il Quadro I: Modifiche al Regolamento di cui al Decreto 164/1999 Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"; I contribuenti che presentano la dichiarazione avvalendosi dell assistenza fiscale possono utilizzare l eventuale credito che dovesse scaturire dalla liquidazione, per pagare somme che non transitano dal 730 e per le quali è prevista la possibilità di essere compensate. Comma 617 art. 1 Legge 147/2013 Stabilità 2014 46

Quadro I Imposte da compensare 47

Quadro I Imposte da compensare Dati mod. F24 - Righi da 191 a 198 (dichiarante) e da 211 a 218 (coniuge) mod. 730-3 48

Novità Prospetto di liquidazione 730-3 Codici che individuano la Regione ed il Comune destinatari delle addizionali regionale e comunale (righi 92, 93, 97, 112, 113 e 117) 49

Novità Prospetto di liquidazione 730-3 Rimborso 730 integrativo (confronto tra le imposte risultanti dal 730 ordinario e quelle risultanti dal 730 integrativo) righi da 171 a 179 50

NOVITÀ REDDITI FONDIARI 51

Redditi fondiari IMU - IRPEF Principali riferimenti normativi Decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013 Legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) 52

Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU L IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari relativi ai beni non locati Il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi Sono comunque assoggettati all Irpef e alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall IMU Comma 1 art. 8 e comma 9 art. 9 D.Lgs. 23/2011 53

Redditi fondiari IMU - IRPEF REDDITI FONDIARI BENI NON LOCATI (TERRENI E FABBRICATI) IMU SOSTITUISCE IRPEF E ADDIZIONALI 54

Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU L IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI TIPO DI IMMOBILE IMU NOTE Abitazione principale e Casa coniugale assegnata dal Giudice, di categoria diversa da A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze di categoria C/2-C/6-C/7 massimo 1 per ogni categoria Pertinenze dell abitazione principale e della Casa coniugale diverse da quelle sopra indicate Abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (e relative pertinenze) NON DOVUTA DOVUTA DOVUTA NON DOVUTA Se l immobile è ubicato in un Comune che aveva previsto per il 2013 un aliquota superiore allo 0,4% era dovuta la MINI IMU Se l immobile è ubicato in un Comune che aveva previsto per il 2013 un aliquota superiore allo 0,4% era dovuta la MINI IMU a carico della cooperativa D.L. 54/2013 - D.L. 102/2013 - D.L. 133/2013 55

Fabbricati locati Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU L IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI TIPO DI IMMOBILE IMU NOTE Unità immobiliare di anziani e disabili ricoverati in modo permanente (purché non locata); Unità immobiliare di cittadini italiani residenti all estero (purché non locata) Unità immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale DOVUTA DOVUTA DOVUTA per il 1 semestre 2013 D.L. 54/2013 - D.L. 102/2013 - D.L. 133/2013 Assoggettabili anche ad Irpef Non dovuta se il Comune l aveva assimilata ad abitazione principale. In tal caso se l immobile è ubicato in un Comune che aveva previsto per il 2013 un aliquota superiore allo 0,4% era dovuta la MINI IMU Non dovuta per il 2 semestre 2013 se il Comune l aveva assimilata ad abitazione principale. In tal caso per il 2 semestre 2013 seguiva le regole della MINI IMU 56

Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU L IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI TIPO DI IMMOBILE IMU NOTE Immobile non locato, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, purché non di categoria A/1-A/8-A/9, posseduto da personale in servizio permanente alle Forze armate, di Polizia ecc., che non vi dimorano /risiedono Fabbricati rurali strumentali all attività agricola Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita ( beni merce ) fino a che permane tale destinazione e non siano locati Altri Fabbricati DOVUTA per il 1 semestre 2013 NON DOVUTA NON DOVUTA dal 1.07.201 3 DOVUTA Non dovuta per il 2 semestre 2013 Per il 2 semestre 2013 seguiva le regole della MINI IMU L imposta era dovuta fino al 30.06.2013 D.L. 54/2013 - D.L. 102/2013 - D.L. 133/2013 57

Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU L IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI TIPO DI IMMOBILE IMU NOTE Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti da soggetti che non sono Coltivatori Diretti o IAP *Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti da Coltivatori Diretti o IAP Aree Fabbricabili DOVUTA NON DOVUTA DOVUTA Non dovuta per il periodo di competenza del 1 semestre 2013 Se il terreno è ubicato in un Comune che aveva previsto per il 2013 un aliquota superiore allo 0,76% era dovuta la MINI IMU *Nel 2014 i Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti da Coltivatori Diretti o IAP saranno nuovamente assoggettati ad IMU con il coefficiente 75 (L. 147/2013 Stabilità 2014 Art. 1 co. 707) D.L. 54/2013 - D.L. 102/2013 - D.L. 133/2013 58

Redditi fondiari IMU - IRPEF REDDITO FONDIARIO DEGLI IMMOBILI NON LOCATI NON confluisce nel reddito complessivo NON si considera per la determinazione di deduzioni e detrazioni rapportate al reddito complessivo (es. detrazioni lavoro dipendente, pensione e carichi di famiglia) 59

ABITAZIONE PRINCIPALE ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze Codici 1 e 5 nella colonna 2 Utilizzo IMU non dovuta IMU (o Mini Imu) dovuta 60

ABITAZIONE PRINCIPALE 61

ABITAZIONE PRINCIPALE IMU non dovuta Abitazione principale non di lusso (classificata in categorie catastali diverse da A1, A8 e A9) Pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7 (una per categoria) 62

ABITAZIONE PRINCIPALE IMU non dovuta Reddito abitazione principale e pertinenze (rendita catastale rivalutata del 5%) Reddito complessivo Spetta una deduzione pari al reddito Colonna 12 Casi particolari Imu non compilata 63

ABITAZIONE PRINCIPALE IMU non dovuta: 730-3 64

ABITAZIONE PRINCIPALE IMU (o Mini Imu) dovuta Abitazione principale di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9), ulteriori pertinenze, abitazione principale per cui è dovuta la Mini Imu (40% del differenziale tra aliquota base e maggiorazione deliberata dal Comune) 65

ABITAZIONE PRINCIPALE IMU (o Mini Imu) dovuta Reddito abitazione principale e pertinenze (rendita catastale rivalutata del 5%) Reddito non imponibile (Imu sostituisce Irpef) Codice 2 nella colonna 12 Casi particolari Imu 66

ABITAZIONE PRINCIPALE IMU (o Mini Imu) dovuta: 730-3 67

FABBRICATI NON LOCATI FABBRICATI NON LOCATI Codici 2, 9, 10 e 15 nella colonna 2 Utilizzo IMU dovuta Irpef al 50% IMU non dovuta o esenzione Imu 68

FABBRICATI NON LOCATI IMU dovuta Reddito fabbricati non locati (immobili tenuti a disposizione, dati in comodato d uso gratuito, destinati a uso promiscuo dal professionista) Reddito non imponibile (Imu sostituisce Irpef) Colonna 12 Casi particolari Imu non compilata 69

FABBRICATI NON LOCATI IMU dovuta 70

FABBRICATI NON LOCATI IMU non dovuta o esenzione Imu Ad esempio reddito fabbricati dati in comodato d uso gratuito ai familiari (se equiparati all abitazione principale ai fini Imu) Reddito complessivo Codice 1 nella colonna 12 Casi particolari Imu 71

FABBRICATI NON LOCATI IMU non dovuta o esenzione Imu 72

FABBRICATI NON LOCATI Irpef al 50% Reddito Fabbricati ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune dell abitazione principale 50% Reddito complessivo 50% Reddito non imponibile Codice 3 nella colonna 12 Casi particolari Imu 73

Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF - IMU 2 3 Utilizz o Descrizione Note Casi Part. IMU 2 Immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persona diversa da un familiare Situato nello stesso Comune dell abitazione principale Concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento 3 (R.C. x 5%, maggiorata di 1/3, rapportata ai gg. e alla % di possesso) X 50% 74

Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF - IMU 2 Utilizz o 2 Descrizione Immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persona diversa da un familiare Note Situato in Comune diverso da quello dell abitazione principale In questo caso l IMU sostituisce l IRPEF Casi Part. IMU Non compila re (R.C. x 5%, maggiorata di 1/3, rapportata ai gg. e alla % di possesso) 75 sgue

FABBRICATI NON LOCATI Non imponibile al 50% Irpef al 50% 76

FABBRICATI NON LOCATI Casi particolari Imu (colonna 12) Fabbricato esposto su più righi La colonna 12 va compilata in ciascun rigo per cui si verifica la condizione relativa al singolo codice 77

FABBRICATI NON LOCATI ESEMPIO: immobile di lusso utilizzato come abitazione principale per una parte dell anno e in seguito concesso in locazione Il codice 2 (reddito non imponibile ) va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato Casella Continuazione Utilizzo Casi Particolari IMU Rigo 1 1 2 Rigo 2 3 X 78

Quadro B: i fabbricati locati 1 2 3 4 95% canone 75% canone 100% canone 65% canone Dall anno d imposta 2013 l abbattimento forfetario del canone di locazione passa dal 15% al 5% L IMU E SEMPRE DOVUTA Comma 74 art. 4 Legge 92/2012 79 segue

segue Quadro B: i fabbricati locati RELAZIONE IRPEF - IMU Utilizzo Descrizione Note 3 4 8 14 Immobile locato E dovuta sia IMU che Irpef Casi Part. IMU Non compila re 80

TERRENI NON AFFITTATI TERRENI NON AFFITTATI Reddito dominicale IMU dovuta Esenzione Imu IMU non dovuta 81

TERRENI NON AFFITTATI 82

TERRENI NON AFFITTATI IMU (o Mini Imu) dovuta Reddito dominicale Reddito non imponibile (Imu sostituisce Irpef) Colonna 9 Imu non dovuta non compilata 83

Quadro A: i terreni Col. 9 IMU NON DOVUTA La casella non compilata determina la non imponibilità del reddito dominicale e l imponibilità all Irpef e alle relative addizionali del solo reddito agrario in relazione al titolo e alla condizione di Coltivatore Diretto o IAP 84 segue

TERRENI NON AFFITTATI IMU (o Mini Imu) dovuta 85

TERRENI NON AFFITTATI Esenzione IMU Reddito dominicale terreni ricadenti in aree montane o di collina Reddito complessivo Codice 1 nella colonna 9 Imu non dovuta 86

TERRENI NON AFFITTATI IMU non dovuta Reddito dominicale terreni agricoli e terreni non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali Reddito complessivo Codice 2 nella colonna 9 Imu non dovuta 87

Quadro A: i terreni Col. 9 IMU NON DOVUTA 1 La presenza dei codici 1 o 2 determina l imponibilità all Irpef e alle relative addizionali, del reddito dominicale anche se il terreno non è affittato 2 88

TERRENI NON AFFITTATI IMU non dovuta / esenzione Imu 89

TERRENI NON AFFITTATI Imu non dovuta (colonna 9) Terreno esposto su più righi La colonna 9 va compilata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all intero periodo d imposta 90

Fabbricati: esempi

Fabbricati: esempi

Fabbricati: esempi

Fabbricati: esempi

Redditi fondiari IMU - IRPEF Righi 147 e 148 (730-3) Importi che non rilevano ai fini dell Irpef e delle addizionali ma possono assumere rilievo nell ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali 95

Terreni Ulteriore rivalutazione Redditi dominicale e agrario dei terreni Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) Rivalutazione (ulteriore) 15% Rivalutazione (ulteriore) 5% Colonna 10 Coltivatore diretto o IAP barrata 96

Terreni Ulteriore rivalutazione 97

Terreni Ulteriore rivalutazione Coltivatore diretto o IAP (colonna 10) Terreno esposto su più righi (esempio: condizione di coltivatore o IAP acquisita in corso d anno) La casella va barrata solo nei righi relativi ai periodi per i quali sussiste la condizione agevolativa (rivalutazione del 5 per cento) 98

Terreni Ulteriore rivalutazione Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 512, e circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo I par. 5 99

La cedolare secca Regole Generali L opzione può essere esercitata alternativamente: in sede di registrazione del contratto in sede di proroga dello stesso in luogo del pagamento dell imposta di registro dovuta annualmente L opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera Raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l aggiornamento del canone a qualsiasi titolo 100 segue

Cedolare secca - Aliquota 15% Aliquota agevolata dal 19% al 15% Contratti di locazione a canone concordato sulla base di accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni in comuni con carenze di disponibilità abitative e in altri comuni ad alta tensione abitativa (codice 8 o 12 nella colonna Utilizzo ) Art. 4 decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 101

Deduzione forfetaria canone 5% Deduzione forfetaria dal 15% al 5% Canone di locazione nel caso di fabbricati concessi in locazione senza opzione per il regime della cedolare secca (codice 1 nella colonna 5 Codice canone ) Art. 37 comma 4-bis del TUIR Legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 4 comma 74 102

Terreni e fabbricati all estero Se gli immobili all estero non locati sono assoggettati all Ivie, sugli stessi non è dovuta l Irpef (in analogia con quanto avviene per gli immobili in Italia assoggettati ad Imu). Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013 (par. 5.2) 103

Terreni e fabbricati all estero Rigo D4 cod. 8 Immobili situati all estero non locati, per i quali non è dovuta l Irpef perché sostituita dall Ivie Reddito non imponibile rigo 147 del 730-3 104

Unico PF rendite non rivalutate 105

Unico PF rendite non rivalutate 106

NOVITÀ FAMILIARI A CARICO E ALTRI REDDITI 107

Detrazioni per figli a carico Elevato l importo delle detrazioni d imposta per i figli a carico - da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni - da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni - da 220 a 400 euro l importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità (Legge n. 228/2012 art. 1, comma 483 e circolare n. 12/E del 2013) 108

Familiari a carico Per i soggetti non residenti, sono state prorogate per il 2014 le detrazioni per carichi di famiglia La detrazione relativa all'anno 2013 non è rilevante ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014 ( art. 9, comma 15-quater, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15) 109

Figli in affido preadottivo Nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative 110

Figli in affido preadottivo Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente : numero di figli in affido preadottivo per i quali nel prospetto non viene riportato il codice fiscale 111

Familiari a carico N N Lo stesso familiare non può essere compreso nel numero di figli di entrambe le caselle 112

Contributi dedotti in eccesso Quadro C Casi particolari codice 3 Il codice va indicato se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati. Nel CUD annotazione (codice CC) per segnalare al contribuente la necessità di tale verifica 113

Contributi dedotti in eccesso Quadro C Casi particolari codice 3 Nel quadro C va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti 114

Contributo di solidarietà Sentenza corte costituzionale n. 116 del 3 giugno 2013 Viene giudicato illegittimo il contributo di perequazione applicato alle pensioni "d'oro". Illegittimità costituzionale dell art. 18, comma 22-bis, del decreto legge n. 98 del 2011 115

Contributo di solidarietà Quadro C - ex rigo C15 (ora C14): eliminata colonna 1 relativa all ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione, sui quali lo scorso anno non si applicava il contributo di solidarietà 116

Lavoratori Frontalieri Prorogata anche per l anno 2013 l agevolazione per i c.d. Frontalieri: esenzione fino a 6.700 euro. La misura dell'acconto IRPEF dovuto per l anno 2014 deve essere determinata non tenendo conto dell agevolazione Legge n. 228/2012 articolo 1, comma 549 e circolare n. 12/E 2013 117

Noleggio occasionale imbarcazioni Imposta sostitutiva del 20 per cento sui proventi derivanti dall attività di noleggio di durata complessiva non superiore a 42 giorni. Art. 49-bis D. Lgs. n. 171/2005. Art 59 ter, D.L. n. 1/2012, decreto interministeriale del 26 febbraio 2013 118

Noleggio occasionale imbarcazioni Possono optare le persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria Non è ammessa la detrazione o deduzione dei costi e delle spese sostenute relative all attività di noleggio 119

Noleggio occasionale imbarcazioni Sezione XV rigo RM30 L imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento del saldo Irpef 120

Noleggio occasionale imbarcazioni L acconto relativo all Irpef è calcolato senza tenere conto delle disposizioni agevolative Quadro D modello 730. Codice 4 nel rigo D5 per individuare il reddito che sarà considerato da chi presta assistenza solo ai fini dell acconto Irpef 2014. 121

Noleggio occasionale imbarcazioni Redditi derivanti dall attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%. 4 Indicando il codice 4 i redditi non andranno a tassazione ordinaria ma di tali redditi si dovrà tenere conto per il calcolo dell acconto Irpef dovuto per l anno 2014 Art. 59-ter comma 5 D.L. 1/2012 122

Altri redditi ALTRI REDDITI DIVERSI Altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all estero per effetto della partecipazione a giochi on line. 9 123

NOVITÀ ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI 124

8 per mille - Istituzioni religiose Nuovi destinatari: Unione Buddhista Italiana Unione Induista Italiana Otto per mille dell Irpef Erogazioni liberali in denaro deducibili fino all importo di 1.032,91 euro (Leggi n. 245 e n. 246 del 31 dicembre 2012) 125

ONERI DETRAIBILI Sezione I quadro E Righi da E8 a E12 Codice spesa + importo 126

ONERI DETRAIBILI 24% Erogazioni liberali a favore delle ONLUS ed erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici (righi da E8 a E12, codici 41 e 42) Detrazione dal 19% al 24% Legge 6 luglio 2012 n. 96, articoli 7 e 15 127

ONERI DETRAIBILI 24% Erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) È prevista, in alternativa, la possibilità di dedurre le erogazioni liberali dal reddito complessivo 128

ONERI DETRAIBILI 24% Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all Italia o che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province di Trento e di Bolzano. La detrazione spetta per importi compresi tra 50 e 10.000 euro annui. 129

ONERI DETRAIBILI 19% Rimane al 19% la detrazione per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite Onlus, organizzazioni internazionali, ecc. 130

ONERI DETRAIBILI 19% È riconosciuta una detrazione d imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato (righi E8-E12, codice 35) Art. 1, comma 524, legge di stabilità 2013 (legge 228 del 24 dicembre 2012) 131

ONERI DETRAIBILI 19% Donazioni o disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. Erogazioni effettuate mediante versamento bancario o postale. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni. 132

ONERI DETRAIBILI 19% La detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31) 133

ONERI DETRAIBILI 19% Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni l importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% passa da 1.291 euro a 630 euro (righi da E8 a E12, codice 12) Art. 12 decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 134

Unico PF - Spese sanitarie con franchigia 135

ONERI DEDUCIBILI Somme che in precedenti periodi d imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2013 sono state restituite all ente che le ha erogate (redditi di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo professionale o redditi diversi) Rigo E26 codice 5 (art. 10, comma 1, lettera d-bis) 136

ONERI DEDUCIBILI L ammontare non dedotto può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto 137

RISTRUTTURAZIONI Riferimenti Decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 16 circolare 18 settembre 2013 n. 29/E 138

RISTRUTTURAZIONI Vanno indicate le spese sostenute nell anno 2013 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare: per la ristrutturazione di immobili; per l acquisto o l assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati Vanno indicate le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (detrazione d imposta del 65 per cento) le spese sostenute dal 2004 al 2006 per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi (detrazione d imposta del 36 per cento) 139

Le spese per Ristrutturazione Comma 1 Art. 16-bis del TUIR Sono detraibili le spese per lavori: a)di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sulle parti comuni di edifici b)di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sulle singole unità immobiliari residenziali, anche rurali e sulle loro pertinenze c)necessari alla ricostruzione o ripristino di immobile danneggiato da eventi calamitosi (dichiarato lo stato di emergenza) d)relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune e)finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi), alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia avanzata, sia adatto a favorire la mobilità per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/1992) 140

Le spese per Ristrutturazione Sono detraibili le spese per lavori: f)relativi alla realizzazione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi g)relativi alla cablatura degli edifici per il contenimento dell inquinamento acustico h)relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici i)relativi all adozione di misure antisismiche l)di bonifica dell amianto e opere volte ad evitare infortuni domestici Comma 3 Art. 16-bis del TUIR La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile 141

RISTRUTTURAZIONI Limiti Spese sostenute dal 26/6/2012 fino al 31/12/2013 Limite 96.000 euro per unità immobiliare, al netto della spesa sostenuta fino al 25/6/2012 nel limite di 48.000 euro 142

Le spese per Ristrutturazione TIPO DI SPESA Lavori previsti dal comma 1 art. 16-bis del TUIR e dal comma 3 art. 16-bis del TUIR SPESE SOSTENUTE DAL AL 01.01.2006 30.09.2006 01.10.2006 25.06.2012 26.06.2012 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 LIMIT E SPESA 48.000 96.000 MISURA DETRAZIO NE In 10 rate 41% 36% 50% 40% 01.01.2016 48.000 36% Art. 16 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 Stabilità 2014 143

RISTRUTTURAZIONI Detrazione Spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell anno 2013 Detrazione d imposta del 50 per cento La colonna 2 2006/2012/2013-antisismico non va compilata 144

MISURE ANTISISMICHE Spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche Detrazione del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare 145

MISURE ANTISISMICHE Interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013) Edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 - ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/2003) Costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive 146

MISURE ANTISISMICHE Codice 4 nella colonna 2 2006/2012/2013-antisismico 147

MISURE ANTISISMICHE Decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 16; circolare 29/E del 2013 148

Interventi particolari Colonna 4 righi da E41 a E44 rinominata «Interventi particolari» Codice 1: lavori che proseguono in più anni Codice 3: manutenzione e salvaguardia dei boschi Codice 4: acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati 149

Dati catastali dell immobile Eliminata la colonna «Intero/Porzione» con la quale si distingueva l immobile intero (particella o unità immobiliare) dalla porzione di immobile 150

Arredo immobili ristrutturati Spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione Detrazione d imposta del 50% 151

Arredo immobili ristrutturati La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i interventi di recupero del patrimonio edilizio La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo 152

ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI AVVIO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell immobile cui detti beni sono destinati. (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010) Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.3 153 segue

Arredo immobili ristrutturati Interventi di recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali ricostruzione o ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all alienazione o assegnazione dell immobile 154

ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI BENI AGEVOLABILI Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 155 segue

ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI BENI AGEVOLABILI Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l etichetta energetica. L acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l obbligo di etichetta energetica. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 156 segue

ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI BENI AGEVOLABILI Per.. l individuazione dei grandi elettrodomestici, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l elenco di cui all allegato 1B del D.Lgs. 151/2005, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 157 segue

ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI BENI AGEVOLABILI Nell importo delle spese sostenute.. possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate al successivo par. 3.6. ADEMPIMENTI si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (cfr. comunicato stampa del 4 luglio 2013) Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 e 3.6 158 segue

Arredo immobili ristrutturati Pagamento mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è il giorno di utilizzo della carta di credito o di debito. Non sono ammessi pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 159

ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI ADEMPIMENTI Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato., è consentito effettuare il pagamento.. anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto.. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.6 160 segue

ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI ADEMPIMENTI Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 e 3.6 161 segue

Arredo immobili ristrutturati Quadro E sezione III C Decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 16; circolare 29/E 2013 162

Risparmio energetico È riconosciuta per l anno 2013 la detrazione d imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici Detrazione elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (Sezione IV del quadro E) Decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 14; circolare 29/E del 2013 163

Risparmio energetico Righi da E61 a E63 Colonna 3 (Periodo 2013) 1 spese sostenute dal 1 gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%); 2 spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%); 164

Associazioni sportive dilettantistiche ALTRE NOVITÀ (ADDIZIONALI E ACCONTI) 165

Associazioni sportive dilettantistiche Addizionale comunale trattenuta da chi ha erogato compensi per attività sportive dilettantistiche Rigo F2 Colonna 5 Risoluzione 11 dicembre 2012, n. 106/E 166

Associazioni sportive dilettantistiche Oltre euro 7.500 fino a euro 28.158 167

Associazioni sportive dilettantistiche Addizionale comunale trattenuta da riportare nel rigo 76 del mod. 730-3 = Totale addizionale comunale trattenuta (rigo F2 colonna 5) - [Quota dei compensi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta (oltre 7.500 e fino a 28.158 euro) x Aliquota dell Addizionale comunale] 168

Associazioni sportive dilettantistiche Soglia di Esenzione deliberata dai comuni Reddito di specie = compenso imponibile (Totale compenso 7.500) Base imponibile addizionale comunale = Rigo 71 mod. 730-3 La soglia di esenzione trova applicazione solo nel caso in cui sia il Reddito di specie che la Base imponibile siano minori o uguali alla soglia di esenzione 169

Acconto Irpef 2013 casi particolari Acconto Irpef per l anno 2013 calcolato secondo regole particolari 1. redditi di terreni con ulteriore rivalutazione del 15% o 5% 2. redditi di lavoro dipendente prestato all estero in zone di frontiera comprensivi della quota esente di euro 6.700 170

Acconto Irpef 2013 casi particolari Rigo F1 Colonna 7 Da compilare solo se lo scorso anno è stato presentato il modello Unico PF 2013 Non va compilato se lo scorso anno è stato presentato il modello 730 in quanto l acconto veniva calcolato dal soggetto che presta l assistenza fiscale 171

Acconto Irpef 2014 casi particolari Acconto Irpef per l anno 2014 calcolato secondo regole particolari 1. redditi di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera: acconto calcolato senza tener conto della franchigia di esenzione di 6.700 euro 2. redditi da noleggio occasionale di imbarcazioni assoggettati a imposta sostitutiva: acconto calcolato tenendo conto anche di questi redditi 172

Acconto Irpef 2014 casi particolari Righi 138 e 139 del 730-3 Reddito complessivo e Differenza ricalcolati I dati del prospetto 730-3 ricalcolati sono trasmessi, unitamente agli altri dati della dichiarazione, nel file da inviare all Agenzia delle Entrate 173

Acconto Irpef 2014 casi particolari Oneri commisurati al reddito complessivo Oneri da riportare nel tracciato da inviare all Agenzia delle Entrate nel loro intero ammontare Detrazione Spese assistenza personale Detrazione per erogazioni a Biennale di Venezia Detrazione per erogazioni Enti Spettacolo Detrazione per erogazioni Fondazioni settore musicale Deduzione erogazioni ONG Deduzione erogazioni Onlus Detrazione erogazioni Ospedale Galliera di Genova Previdenza complementare dipendenti pubblici 174

Acconto Irpef 2014 casi particolari Oneri commisurati al reddito complessivo Esempio Reddito complessivo = 10.000 Reddito complessivo rideterminato per acconto Irpef 2014 = 12.000 Erogazione a organizzazioni non governative = 1.000 Importo indicato nel rigo E26 con il codice 2 = 200 (2% reddito complessivo) Importo da riportare ai fini della rideterminazione dell acconto = 1.000 Importo fruibile ai fini dell acconto = 240 (2% reddito complessivo rideterminato) 175