Lieti di ridurre i vostri rischi certificando la Vostra sicurezza



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Lieti di ridurre i vostri rischi certificando la Vostra sicurezza

Eurocert Chi Siamo Eurocert è un Organismo di certificazione notificato all Unione Europea (N. 0861). Dal 1999, Eurocert è attivo sui mercati italiani ed europei nell ambito della Sicurezza e della Salute sui luoghi di lavoro. Eurocert si occupa principalmente della verifica degli impianti, del rilascio di certificazioni CE, del controllo di sistemi e macchine e dell analisi di prodotti e materiali per assicurare la loro rispondenza ed il loro utilizzo in base alle normative in vigore; per questi rilascia certificazioni di conformità alle normative in vigore. Soddisfa tutte le esigenze di verifica e certificazione che possono presentarsi ad Amministratori o Proprietari di immobili, Titolari di imprese, Costruttori o Manutentori di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici. Offre un servizio completo di interventi ispettivi, nel pieno rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi europei per pubblici e privati. Eurocert è presente sull intero territorio nazionale mediante una capillare rete di agenti commerciali e di tecnici abilitati e specializzati. CON LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ VI CIRCONDIAMO DI SICUREZZA Eurocert opera con tecnici alle dirette dipendenze e con professionisti altamente qualificati che acquisiscono abilitazioni specifiche nei diversi campi di applicazione; essi sono in grado di comprendere le esigenze specifiche dell interlocutore personalizzando la prestazione offerta e garantendo il miglioramento continuo della sicurezza e qualità dei processi, servizi e prodotti a loro affidati. SERVIZI OFFERTI DA EUROCERT IMPIANTI ELETTRICI - D.P.R. 462/2001 Verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici e di messa a terra; ASCENSORI - D.P.R. 162/1999 Certificazione CE - Verifiche periodiche e straordinarie; PIATTAFORME - D.P.R. 459/1996 Certificazione CE - Verifiche periodiche e straordinarie; ACE - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - D.M. 26 Giugno 2009; ANALISI DI LABORATORIO Potabilità acque D.Lgs. 31/2001; Acque piscine D.g.r. 8/2552; CPI - CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - D.P.R. 151/2011

Eurocert, nell esercizio delle sue funzioni di Ente terzo, garantisce l imparzialità e l indipendenza, previste dalle normative vigenti, dalle parti interessate alle attività oggetto delle ispezioni e/o certificazioni e ha come unica mission l affermazione e la tutela della sicurezza vista come bene sociale e conquista di civiltà.

Impianti Elettrici Impianti elettrici e di messa a terra Riferimento normativo: D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462. Regolamento riguardante installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti in luoghi con pericolo di esplosione.(g.u. del 8 gennaio 2002, n.6 S.G.) VERIFICHE PERIODICHE: ogni datore di lavoro, ivi compresi i committenti che appaltino lavori a terzi, debbono provvedere a garantire la sicurezza dei luoghi ove si possano svolgere attività lavorative anche non continuative (i condominii sono ad esempio configurati come ambienti di lavoro). La regolare manutenzione e la verifica periodica dell impianto elettrico (effettuata da un Organismo individuato dal Ministero o da ASL o da ARPA) sono obbligatorie per legge e rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire una prova liberatoria nella malaugurata ipotesi che si verifichino incidenti per i quali sarebbero chiamati a risponderne il proprietario/amministratore. Eurocert è autorizzata per tutte le attività di ispezione contemplate dal DPR 462/01 e di seguito elencate: ispezioni su impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; ispezioni su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; ispezioni su impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione; ispezioni su impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.

Eurocert è autorizzata ad effettuare le verifiche periodiche di legge e le eventuali verifiche straordinarie che si rendessero necessarie a seguito di modifiche dell impianto.

Ascensori Certificazione CE Verifiche periodiche e straordinarie D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori (G.U. del 10 giugno 1999, n. 134 S.G.). Certificazione CE: prima della commercializzazione, ogni ascensore deve essere costruito, installato e provato secondo una delle procedure previste dalle norme Europee. In questa fase, Eurocert assicura il rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva: Allegato V - esame CE del tipo (modulo B); Allegato VI - esame finale; Allegato X - verifica di unico prodotto (modulo G) VERIFICHE PERIODICHE Il proprietario dello stabile (o legale rappresentante) è tenuto ad effettuare regolare manutenzione all impianto ivi installato nonché a sottoporre lo stesso a visita periodica ogni due anni. Eurocert provvede alle verifiche di legge attraverso i suoi ingegneri abilitati e rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il relativo verbale. Le operazioni di verifica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

La verifica straordinaria si rende necessaria in caso di precedente visita periodica con esito negativo oppure in caso di incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio oppure nel caso siano apportate modifiche all impianto.

Piattaforme elevatrici Certificazione CE Verifiche Periodiche e Straordinarie Riferimenti normativi: D.P.R. 24 luglio 1996, n.459 - attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE relative alle macchine (G.U. del 6 settembre 1996, n.146 ) e D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.17 - attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE (G.U. del 19 febbraio 2010, n.41. Prima della immissione sul mercato il costruttore di una macchina deve attestare la conformità alle disposizioni della norma ed ai requisiti essenziali di sicurezza mediante la dichiarazione CE di conformità. Eurocert provvede all esame per la certificazione CE stabilendo e certificando che il modello di una macchina soddisfa i requisiti della direttiva che la riguardano; la certificazione comprende la documentazione necessaria ad identificare il modello approvato. Il costruttore potrà poi immettere regolarmente sul mercato la serie di prodotti, redigendo la dichiarazione di conformità che attesta la rispondenza dei singoli esemplari al modello sottoposto all esame da Eurocert. Verifiche periodiche: come stabilito da chiarimenti del Ministero competente (circolare n.157296 del 14 aprile 1997) sia i montacarichi che le piattaforme elevatrici per disabili rientranti nella direttiva macchine, sono da sottoporre a verifica periodica ogni due anni.

Eurocert è autorizzata a rilasciare la certificazione CE e ad effettuare le successive verifiche periodiche di legge nonché le eventuali verifiche straordinarie che si rendessero necessarie a seguito di incidenti e/o modifiche dell impianto.

ACE Attestato di Certificazione Energetica Le Direttive 2002/91/CE e 2006/32/CE sono le direttive di riferimento in Europa per la certificazione energetica e sono state emanate dall'unione Europea con le seguenti finalità: diminuire di circa 22% i consumi energetici comunitari entro il 2010; ottenere un risparmio di energia primaria pari a 55 milioni di tep; ridurre le emissioni di CO2 di un valore pari a 100 milioni di tonnellate; introdurre nuovi standard progettuali. Per quanto riguarda la 2006/32/CE (recepita a livello nazionale dalla 115/2006 che introduce le UNI TS 11300) l'obiettivo è migliorare l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri (ridurre i consumi del 9%). Le direttive richiedono agli stati membri europei di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni importanti, soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, cioè se la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento. A livello nazionale le normative di riferimento sono: D.lgs. 192/05 in vigore dal 8/10/2005: "attuazione della Direttiva 2002/91/CE" D.lgs. 311/06 in vigore dal 2/2/2007: "disposizioni correttive al D.lgs.192/05" DPR 59/09 in vigore dal 25/06/09 DPR 158/09 (linee guida nazionali) Si definisce Attestato di Certificazione Energetica, il documento redatto in conformità alle Linee Guida emanate col DM del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la Certificazione Energetica degli edifici, in particolare la normativa si applica a quelle regioni che non hanno ancora una propria legislazione. Nelle regioni che invece hanno approvato apposita normativa (es Reg. Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna ecc.) si applicano le disposizioni regionali. L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha due scopi di utilizzo principali: per il rogito: L'Attestato di Certificazione energetica è indispensabile per tutti gli atti notarili di compravendita di ogni singolo immobile dal 1º luglio 2009 e dal 1 luglio 2010 anche per gli atti di locazione. per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico fa parte della documentazione necessaria all'ottenimento degli sgravi fiscali. L'attestato di Certificazione Energetica è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile e minore è il suo consumo in termini energetici.

Obiettivo primario della normativa sul risparmio energetico è quello di ridurre i consumi, migliorare le nostre condizioni di vita e cominciare a fare qualcosa per risolvere la crisi energetica dell intero sistema ambientale. Tuttavia, grazie alla certificazione energetica migliorerà notevolmente anche la trasparenza nel mercato immobiliare, all interno del quale sarà molto più facile orientarsi e scegliere.

Analisi di laboratorio Potabilità Acque Acque Piscina SICUREZZA E POTABILITÀ DELLE ACQUE RIF. D.LGS 2 FEBBRAIO 2001, N.31 (G.U. DEL 3 MARZO 2001, N.52 S.G.) IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/83/CE RELATIVA ALLA QUALITA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. Si eseguono prelievi direttamente dai rubinetti di distribuzione, campioni significativi per eseguire le necessarie analisi in laboratorio autorizzato per la verifica dei valori significativi per la salubrità e la pulizia dell acqua. PISCINE: VERIFICA DEI REQUISITI MICROBIOLOGICI RIF. NORMATIVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003 - D.G.R. 17 MAGGIO 2006 N. 8/2552 UNI 10637: 2006. CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE TIPO A: di proprietà pubblica/privata aperte al pubblico; TIPO B: piscine condominiali ad uso esclusivo; TIPO C: ad uso riabilitativo o curativo all interno di strutture di cura; TIPO D: piscine per edifici abitativi, mono-bi-tri- quadrifamiliari. CONTROLLI REQUISITI FISICI: - TEMPERATURA -PH - TORBIDITÀ - COLORE REQUISITI CLINICI: - CLORO - NITRATI - FLOCCULANTI

Il controllo fornisce le informazioni necessarie per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondono ai pertinenti valori di parametro fissati dal D.Lgs.

CPI Certificato Prevenzione Incendi Il nuovo regolamento recepisce quanto previsto dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 in materia di snellimento dell attività amministrativa attualizzando le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e operando una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. L'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi è individuato dall'allegato I di cui all'articolo 2 comma 2 del D.P.R. 151/2011. Ad esempio: Attività n. 49: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw. Attività n. 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kw. Attività n. 75: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq. Attività n. 77: Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte nelle categorie A,BeCinrela- zione alla dimensione dell impresa, al settore di attività, all esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. [art. 2, comma 3 del D.P.R. 151/2011]. CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate, dotate di regola di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell attività, all affollamento e ai quantitativi di materiale presente. Eliminato il parere di conformità del progetto, l attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Controlli a campione entro 60 gg con rilascio del verbale di visita su richiesta. CATEGORIA B Attività presenti in A quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria superiore. Valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 gg, l attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Controlli a campione entro 60 gg con rilascio del verbale di visita su richiesta. CATEGORIA C Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica. Valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 gg, solo ad esito positivo, controllo con sopralluogo entro 60 gg. Rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

Il nuovo decreto incoraggia un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l impresa e all effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. Per le diverse categorie di attività, Eurocert si occupa integralmente dell'iter necessario per la certificazione di conformità antincendio e per l'attestazione di rinnovo periodico.

40057 Granarolo dell Emilia (Bo) Via dell Artigianato, 13 Tel 051.6056810 - Fax 051.6056380 www.eurocert.it - info@eurocert.it Agente di zona: