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19 luglio 2017 PROFESSIONISTI Bonus sud, doccia fredda sui professionisti Italia Oggi pag. 29 del 19/07/2017 SCUOLA/LAVORO Alternanza, 26 milioni per i tutor Il Sole 24 Ore pag. 7 del 19/07/2017 SUPERAMMORTAMENTO Beni strumentali, ultimi mesi per utilizzare lo sconto del 40% Il Sole 24 Ore -Dossier -pag. 6 del 19/07/2017 CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tra Fisco e contribuenti tregua d agosto www.quotidiano.ilsole24ore.com del 19/07/2017 Più tempo anche per l accertamento con adesione Il Sole 24 Ore pag. 26 del 19/07/2017 PREVIDENZA Cumulo solo per il diritto Italia Oggi pag. 29 del 19/07/2017

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Pag. 6 Il Sole 24 Ore Dossier

Pag. 6 Il Sole 24 Ore Dossier

19/7/2017 Il Sole 24 Ore NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 19 LUGLIO 2017 Contenzioso tributario. Sospesi i termini tra il 1 e il 31 agosto - La regola vale per notifiche a controparti e depositi di atti e memorie Tra Fisco e contribuenti tregua d agosto La pausa feriale vale anche per i ricorsi contro le cartelle e il preavviso di fermo Martedì 1 agosto scatterà la sospensione dei termini processuali che, oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, ha valenza anche per il processo tributario. Tuttavia, in tale contesto, la norma deve coordinarsi con le regole procedurali che caratterizzano i diversi atti impositivi. La norma di riferimento L articolo 1 della legge 742/1969, come modificato dall articolo 16, comma 1, Dl 132/2014, prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, con la conseguenza che nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale. La sospensione, in tema di contenzioso tributario, ha valenza sia per la notifica dell atto alla controparte (come ad esempio il ricorso e l appello), sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie (costituzione in giudizio, deposito di memorie, documenti). È tuttavia necessario un distinguo, poiché la norma in alcune ipotesi fa riferimento ad un calcolo a giorni, per altre, invece, a mesi. Il calcolo a giorni Il termine per impugnare un atto impositivo o una sentenza notificata è di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica. Se in tale termine è compreso il mese di agosto, la scadenza per la proposizione del ricorso slitta di 31 giorni. La sospensione vale per l impugnazione di tutti gli atti tributari, quindi gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione ai fini dell Iva o dell imposta di registro, gli atti di recupero del credito di imposta e le cartelle di pagamento. A quest ultimo proposito la Corte di cassazione ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento tributaria (sentenza 23049/2015) e anche contro il preavviso di fermo (sentenza 6349/2016) è soggetto alla generale sospensione feriale dei termini processuali. Per gli atti soggetti a reclamo-mediazione va considerata la sospensione e pertanto dopo la notifica del ricorso all ente impositore, ai 90 giorni previsti dalla norma, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione. Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione feriale. Il calcolo a mesi Nel processo tributario, per l impugnazione delle sentenze non notificate è previsto il termine di sei mesi dal deposito (cosiddetto termine lungo). Secondo l articolo 2963 del Codice civile occorre considerare il mese a prescindere dal numero di giorni che lo compongono (si veda la sentenza della Corte di cassazione 2876/2016) e nell ipotesi in cui in tale periodo sia compreso il mese di agosto, la scadenza va posticipata di 31 giorni. È il caso di una sentenza depositata il 15 marzo 2017 il cui termine di impugnazione scade il 16 ottobre 2017 (ossia 6 mesi quindi 15 settembre + 31 giorni). Per completezza, va segnalato che nell ipotesi in cui il giorno della decorrenza iniziale fosse il 31 del mese, per i mesi di 30 giorni (o di 28), il termine si compie comunque nell ultimo giorno dello stesso mese (quindi ad esempio sentenza depositata il 31 ottobre, il termine è 30 aprile) Il calcolo a ritroso Il periodo di sospensione vale anche per i termini a ritroso, ossia quando la scadenza va calcolata in un determinato numero di giorni prima di un evento. Il caso più frequente riguarda il deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell udienza. Le liti definibili La norma sulla definizione delle liti pendenti prevede che i termini di impugnazione anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, per tutte le controversie definibili (a prescindere dalla concreta adesione all istituto) sono sospesi di sei mesi. La medesima norma non fa alcuno specifico riferimento all eventuale cumulo con la sospensione feriale. Vi è da ritenere che non si possa cumulare tale periodo di sospensione con quello feriale dei 31 giorni. Resterebbe il dubbio per i casi in cui il termine originario di impugnazione scada proprio nel periodo compreso tra il 1 e il 31 agosto ma, prudenzialmente e in assenza di chiarimenti al CAUSE IN CORSO Per le liti pendenti il periodo di fermo non si somma ai sei mesi di sospensione già previsti dalla legge http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=s24&issue=20170719&edizione=sole&startpage=1&dis 1/2

19/7/2017 Il Sole 24 Ore riguardo, conviene comunque prudenzialmente non considerare l opportunità. RIPRODUZIONE RISERVATA Antonio Iorio http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=s24&issue=20170719&edizione=sole&startpage=1&dis 2/2

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