RIMBORSI IVA SOGGETTI NON RESIDENTI GUIDA PRATICA CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
INDICE 1) Soggetti esteri con diritto al rimborso ai sensi dell art. 38 ter DPR n. 33/72....pag. 3 2) Soggetti extracomunitari con diritto al rimborso - XIII direttiva n. 86/560/CEE del 17 novembre 1986..pag. 3 3) Beni e servizi rimborsabili.......pag. 4 3.1) Pro-rata per operazioni esenti.....pag. 5 3.2) Agenzie di viaggi, tour-operator..pag. 5 4) Termini per la presentazione dell'istanza del rimborso....pag. 5 5) Modalità dell esecuzione dei rimborsi....pag. 6 6) Documentazione da allegare.........pag. 6 7) Il rimborso IVA per le imprese di trasporto internazionale....pag. 6 8) Partecipazione a fiere e mostre in Italia......pag. 7 8.1) Iva non rimborsabile...pag. 7 9) Acconti.............pag. 7 Guida rimborsi IVA ai soggetti non residenti - Centro Operativo di Pescara 2
L art. 38-ter del DPR 633/72 disciplina i rimborsi IVA a favore dei soggetti passivi d'imposta residenti e non nella Unione Europea; tale normativa, è stata introdotta nel regolamento interno con l'articolo 16 del DPR 30/12/1981, n. 793, in attuazione delle disposizioni dell' VIII (79/1072/CEE) e della XIII direttiva CEE (86/560/CEE). 1) Soggetti esteri con diritto al rimborso ai sensi dell art. 38 ter DPR n. 633/72 Gli operatori economici residenti negli Stati membri della UE e nei 10 nuovi paesi aderenti (relativamente alle fatture emesse dal 1 maggio 2004), possono richiedere il rimborso dell'iva addebitata in relazione agli acquisti ed importazioni di beni mobili e/o di prestazioni di servizi effettuate in Italia, a condizione che: siano soggetti passivi d imposta nel Paese di residenza; tale condizione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dall amministrazione fiscale dello Stato di residenza, da cui risulti l assoggettamento ad imposizione indiretta ed il numero di partita IVA; non si siano identificati direttamente (cosiddetta identificazione diretta) ai sensi dell art. 35 ter DPR 633/72 (direttiva comunitaria del 17 ottobre 2000 n. 2000/65/CEE che ha modificato la VI direttiva IVA n. 77/388/CEE); non abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell art. 17, comma 2, del DPR 633/72; non abbiano effettuato operazioni attive (risoluzione ministeriale 07/09/1998 n. 129) in Italia ad eccezione: a) delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili ai sensi dell'articolo 9 DPR 633/72; b) delle operazioni non soggette all'imposta di cui all articolo 7, comma quarto, lettera d) DPR 633/72; c) dei trasporti intracomunitari (comprese le operazioni di cabotaggio effettuate a favore di soggetti d imposta nazionali) (Ris. n. 84 del 15/06/04) nonché delle prestazioni accessorie agli stessi per le quali l imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell articolo 44, comma secondo, lettera b), del DL n.331 del 1993, co me espressamente indicato all'articolo 59 dello stesso decreto. Possono, altresì, richiedere il rimborso ai sensi dell art. 38 ter DPR 633/72 gli operatori stranieri aventi stabile organizzazione in Italia a condizione che l operazione di acquisizione del bene o del servizio sia effettivamente attribuibile alla casa madre estera. Questa modifica decorre dal 31 agosto 2002 per effetto dell entrata in vigore del D.Lgs. 19 giugno 2002 n. 191, che ha sostituito il secondo e terzo comma dell art. 17 del DPR 633/72, ha inserito l art. 35 ter e ha modificato l art. 38 ter e 40, sempre del DPR 633/72 I presupposti sopra indicati devono sussistere nel periodo cui si riferisce il rimborso. 2) Soggetti extracomunitari con diritto al rimborso - XIII direttiva n. 86/560/CEE del 17 novembre 1986 Il rimborso spetta anche agli operatori economici residenti o domiciliati in Paesi Terzi (cioè fuori della UE). Oltre ai presupposti soggettivi ed oggettivi sopraesposti per gli operatori comunitari, è necessario che: sussista una condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza dell'operatore economico (attualmente la procedura è applicabile nei confronti di Svizzera e Norvegia); l acquisto o l importazione siano relativi a beni e servizi inerenti all attività dell operatore economico; lo Stato non comunitario abbia istituito un imposta sul valore aggiunto; lo stato di soggetto passivo deve risultare da apposita attestazione dell amministrazione fiscale dello Stato di residenza, da cui risulti anche il numero di partita IVA. Guida rimborsi IVA ai soggetti non residenti - Centro Operativo di Pescara 3
In assenza di trattato si può chiedere il rimborso tramite un rappresentante fiscale, secondo le regole contenute nell articolo 38-bis DPR 633/72 (R.M. 31 ottobre 2000, n. 162/E). 3) Beni e servizi rimborsabili. L imposta relativa ai beni mobili e ai servizi acquistati o importati nell esercizio d impresa è rimborsabile se la stessa è detraibile ai sensi dell articolo 19 DPR 633/72 e seguenti. Non spetta il rimborso dell imposta se relativa: all acquisto di beni immobili (Circolare n. 64 del 03/08/82); a beni o prestazioni di servizi con imposta indetraibile secondo quanto previsto dall articolo 19-bis 1 DPR 633/72 (indetraibilità oggettiva). Per opportuna informazione, si elencano i casi di indetraibilità oggettiva: autovetture, autoveicoli e motocicli: a) nel caso di acquisto l'iva è indetraibile nella misura del 90% e del 50% per i veicoli elettrici; b) nel caso di componenti e ricambi è totalmente indetraibile. L'imposta è invece sempre detraibile per gli agenti di commercio, nel caso in cui il mezzo sia adibito ad uso pubblico e quando forma oggetto dell'attività propria dell'impresa. carburanti e lubrificanti; La detrazione dell'iva assolta sugli acquisti segue la medesima disciplina prevista per la detrazione dei mezzi a cui serve il rifornimento. alberghi e ristoranti; transiti autostradali; alimenti e bevande; Resta esclusa dalla limitazione l'imposta pagata su alimenti e bevande che sono oggetto dell'attività propria dell'impresa, che vengono somministrati in mense sia scolastiche che aziendali e nei distributori automatici collocati all'interno delle imprese. telefoni mobili; L'imposta relativa all'acquisto, importazione, noleggio, leasing e spese di gestione è detraibile nella misura del 50%; spese di rappresentanza; E' indetraibile quando il costo unitario dei beni acquisiti supera 25,82. acquisto di beni immobili. E' sempre indetraibile l'iva pagata per l'acquisto di fabbricati o porzione di fabbricati a destinazione abitativa, per la locazione degli stessi e le relative spese di manutenzione e gestione. Guida rimborsi IVA ai soggetti non residenti - Centro Operativo di Pescara 4
3.1) Pro-rata per operazioni esenti. Il diritto al rimborso IVA, relativa alle prestazioni di servizi, è condizionato all'effettivo assoggettamento ad IVA dell'attività svolta dal richiedente nel proprio Stato, con conseguente esclusione e/o limitazione nell'ipotesi di attività totalmente o parzialmente esente (Corte di Giustizia - Sent. del 26/09/1996 - Sent. 03/07/2000 - C 136/99); in quest'ultima ipotesi il rimborso spetta soltanto per una parte dell'imposta, determinata applicando lo stesso rapporto in base al quale viene quantificata l'iva detraibile (pro-rata di detrazione art. 19, c. 5, DPR 633/72). 3.2) Agenzie di viaggi, tour-operator. Le agenzie di viaggi e turismo non residenti non hanno diritto al rimborso dell'iva addebitata a fronte di prestazioni di servizi rese da operatori economici residenti nel territorio dello Stato italiano. 4) Termini per la presentazione dell'istanza del rimborso L'istanza di rimborso deve essere: presentata direttamente al Centro Operativo di Pescara entro il 30 giugno dell anno solare successivo al periodo (annuale, semestrale, trimestrale) a cui il rimborso si riferisce. Le istanze presentate oltre tale termine saranno rigettate in quanto inammissibili. A tal riguardo si citano le decisioni favorevoli al Centro Operativo emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara in data 15/12/03 e 22/03/04 depositate rispettivamente il 22/03/04 e 23/07/04. prodotta con il MODELLO IVA 79 debitamente sottoscritto dal richiedente o dal soggetto delegato mediante apposita procura notarile. relativa ad un periodo non inferiore ad un trimestre solare, né superiore ad un anno solare. La domanda, però, può farsi risalire ad un periodo inferiore al trimestre se tale periodo costituisce il saldo di un anno civile. Si precisa che saranno ritenute valide le istanze riferibili ad uno dei seguenti periodi: I trimestre (fatture di gennaio, febbraio e marzo); II trimestre (fatture di aprile, maggio e giugno); III trimestre (fatture di luglio, agosto e settembre); IV trimestre (fatture di ottobre, novembre e dicembre); I semestre (fatture da gennaio a giugno); II semestre (fatture da luglio a dicembre); annuale (fatture da gennaio a dicembre); di importo complessivo non inferiore a 200 euro per periodo infra-annuale o non inferiore a 25 euro se annuale. L'istanza di rimborso può essere presentata: direttamente allo sportello dell ufficio competente; tramite il servizio postale; tramite corriere espresso. La prova dell avvenuta presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata dall Ufficio stesso o dalla ricevuta della raccomandata se effettuata per posta; le richieste presentate ad un Ufficio non competente si considerano presentate nel giorno in cui perverranno all Ufficio competente. Guida rimborsi IVA ai soggetti non residenti - Centro Operativo di Pescara 5
5) Modalità dell esecuzione dei rimborsi Il rimborso può essere richiesto mediante accreditamento su conto bancario estero aperto in Italia ed intestato al richiedente presso una delle Banche abilitate, ovvero mediante accreditamento su conto corrente postale estero. E possibile anche richiedere l accreditamento del rimborso su conto bancario o postale intestato al richiedente nello Stato di residenza del medesimo. Per quanto riguarda quest ultima fattispecie è necessario indicare nell istanza, in attuazione del DPR n. 482 del 15 dicembre 2001, oltre agli elementi previsti dalla vigente normativa di tesoreria, il codice BIC (Bank identifier code) identificativo della Banca, il codice IBAN (International bank address number) che esprime le coordinate bancarie del conto corrente indicato dal creditore. I soggetti che conseguono un indebito rimborso sono tenuti alla restituzione, entro 60 gg. dalla notifica di un apposito provvedimento, delle somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione pecuniaria da 2 a 4 volte la somma rimborsata (art. 38 ter comma 5). 6) Documentazione da allegare E' necessario allegare: un attestato rilasciato dall amministrazione dello Stato membro nel quale risiede il richiedente, dal quale risulti la qualità di soggetto passivo dell imposta sul valore aggiunto in tale Stato. L attestato avrà validità di un anno a decorrere dalla data di rilascio; in caso di presentazione di più istanze nell anno, può essere allegata una fotocopia del medesimo attestato specificando in quale domanda è stato prodotto l originale; gli originali delle fatture di acquisto (corredate di tutti gli eventuali allegati) intestate al soggetto richiedente il rimborso emesse ai sensi dell art. 21 DPR 633/72; a nulla rilevando i documenti di altro tipo che non rechino evidenziata l imposta e che conseguentemente non costituiscono fattura (scontrini fiscali); E' possibile allegare all'istanza una copia conforme della fattura o del documento di importazione, nell'ipotesi di smarrimento degli stessi per causa non imputabile al soggetto passivo che chiede il rimborso. (Corte di Giustizia della Comunità Europea sezione 5 - sentenza 11/06/1998, n. 361/96 l'eventuale procura notarile o delega a rappresentare in Italia l operatore non residente. Inoltre si richiede di fornire i seguenti dati: numero di fax, indirizzo e-mail del soggetto richiedente il rimborso. 7) Il rimborso IVA per le imprese di trasporto internazionale Per le imprese di trasporto internazionale, oltre a quanto già esposto nei precedenti paragrafi, è necessario puntualizzare alcuni aspetti peculiari ai fini dell ottenimento del rimborso IVA. L imposta rimborsabile può essere riferita alle seguenti spese: rifornimenti di gasolio effettuati mediante utilizzo di carta carburante (es. ESSO, DKV, SHELL, ecc.) documentati da fatture originali riportanti il nome ed il numero di partita IVA del rappresentante fiscale italiano delle società emittenti; rifornimenti di gasolio effettuati con pagamento in contanti documentati da fatture originali riportanti i seguenti dati: 1. timbro ditta fornitrice e firma fornitore; 2. descrizione del bene acquistato; 3. quantità litri erogati; 4. importo imponibile; 5. IVA scorporata; 6. totale pagato; 7. data erogazione e numero fattura; 8. timbro o intestazione completa dell acquirente; Guida rimborsi IVA ai soggetti non residenti - Centro Operativo di Pescara 6
9. aliquota IVA. pedaggi autostradali documentati da fatture in originale (non scontrini) rilasciate dalle società autostradali italiane complete degli allegati riportanti il dettaglio dei transiti; riparazioni, parcheggi e soccorsi stradali per automezzi documentati da fatture in originale; accessori solo se documentati in dettaglio. Dette prestazione di servizi devono essere usufruite direttamente dalla società istante e non oggetto di successiva rivendita a terzi (Risoluzione ministeriale del 27/12/1999 n. 170) 8) Partecipazione a fiere e mostre in Italia Gli operatori economici residenti negli stati UE ed extra-ue (Norvegia e Svizzera) possono ottenere il rimborso dell'iva, assolta sulle fatture emesse relativamente alle seguenti prestazioni di servizi (Risoluzione ministeriale del 17/08/96 n. 192 - Risoluzione ministeriale del 02/12/93 n. 490): locazione dello stand unitamente ai servizi ad essa connessi (vigilanza, assicurazione delle merci esposte, pulizia, arredamento e decorazione, ecc.); lavori di allestimenti dello stesso; spese per la diffusione di annunci pubblicitari di materiale espositivo; utenze varie (energia elettrica, acqua, telefono, ecc.); parcheggio; spese di trasporto della merce esposta. Il soggetto non residente potrà recuperare l'iva pagata con le modalità previste dall'art. 38ter DPR 633/72 sempreché non abbia effettuato, per il periodo a cui si riferisce l'istanza, cessione di beni (operazioni attive) nel territorio dello Stato. 8.1) Iva non rimborsabile Come già precisato al paragrafo 3, si ribadisce che non è rimborsabile l'imposta relativa a: prestazioni alberghiere; somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti); trasporto di persone (biglietti aerei, marittimi, ferroviari, etc.); transiti autostradali di autovetture ed autoveicoli. La società straniera non ha diritto al rimborso dell'iva se subaffitta ad altre società integralmente o parzialmente lo stand. 9) Acconti Le fatture di acconto pagate durante l'anno solare che precede la manifestazione fieristica non possono essere raggruppate, in un'unica istanza di rimborso, con le fatture pagate dura nte l'anno della manifestazione stessa. Ad esempio: acconto novembre 2002 istanza da presentare entro 30 giugno 2003 saldo aprile 2003 istanza da presentare entro 30 giugno 2004 Guida rimborsi IVA ai soggetti non residenti - Centro Operativo di Pescara 7