SEGNALAZIONI E ASSISTENZA: T. 0376.775130 F. 0376.770151 Argom menti Risanamento dell azienda in crisi e principio della continuità aziendale. Nuova territorialità i IVA e modelli Intrastat Profilo fiscale delle operazioni ordinarie e straordinarie dell'impresa in crisi: smobilizzo di beni e recupero di liquidità tramite cessione d'azienda o conferimento d'azienda smobilizzo di crediti in sofferenza moratoria bancaria straordinaria e riflessi sul conto economico Principio di revisione n. 570 sulla continuità aziendale: implicazione pratiche, indicatori ed analisi in periodo di crisi Novità in materia di territorialità IVA e modelli Intrastat Novità fiscali del periodo Relatori: Paolo Meneghetti e Andrea Scaini
Profilo fiscale delle operazioni i ordinarie e straordinarie dell'impresa in crisi: a cura di Paolo Meneghetti 2
Cartolarizzazione del credito Cessione del credito: negozio bilaterale con il quale il credito è convertito in altra ricchezza (liquidità) Articolo 101 comma 1 È una minusvalenza realizzata non servono certezza e precisione Articolo 101 comma 5 Cass. 13181/2000, Ris. 70/08 servono certezza e precisione
Cartolarizzazione del credito Transazione e remissione: i costituiscono i atti di liberalità e come tali indeducibili? Cass. 23863/07 In una transazione vi è liberta in merito Ai mezzi con cui provare l utilità economica Ris. 9/557 del 9.4.80 Interesse economico dell imprenditore È sufficiente per dedurre il costo
Svalutazione del credito OIC 15 Limite art. 106 c. 1 TUIR 0,5% fino al 5% (occorre transito a conto Economico) Va eseguita in via analitica con riguardo ad ogni singolo credito e solo del residuo può essere eseguita per masse
Profilo del creditore Deducibilità della perdita da procedura concorsuale (Cass. 16330/05) può essere imputata nel periodo in cui si ritiene che sussistano i motivi civilistici Nota d accredito IVA > circ. 77/2000: viene eseguita al momento dell approvazione del piano di riparto Conseguenze ai fini delle II.DD.
Profilo del debitore Sopravvenienza da stralcio del debito ex art. 67 e 182 bis L.F. è irrilevante fiscalmente? Secondo la tesi dell Agenzia delle Entrate sembrerebbe imponibile (Circ. 8/09) anche se questa conclusione porta a situazioni irrazionali (segnalate anche dal Direttore dell Agenzia)
Profilo del debitore In ogni caso non si può parlare di sopravvenienza attiva ai fini IRAP Sopravvenienza da area straordinaria Inesistenza del principio di correlazione
Profilo del debitore Irrilevanza della sopravvenienza da stralcio nel caso in cui iilil creditore sia un socio Sospetto di operazione elusiva (Parere comitato consultivo 7/2001) Non è elusiva l operazione di trasferimento del debito verso il socio se viene eseguita all interno di un gruppo (Ris. 152/2002)
Moratoria del debito per quota capitale: accordo ABI 3.8.09 Mutuo: sospensione quota capitale, dovuta quota interessi > riqualificazione delle spese istruttorie tt i per nuova durata Leasing: sospensione quota capitale > conseguenze > a) riqualificazione della durata b) rilevazione e della diminuzione del costo a conto economico c) mera sospensione del debito con rilevanza meramente patrimoniale i
Cessione del singolo bene Plusvalenza irrilevante solo in caso di concordato preventivo (art. 86 c.5) Possibile rateizzazione per detenzione ultratriennale (tre anni solari) In caso di riscatto da leasing triennio decorre dal riscatto (Ris. 379/07) In caso di cessione di azienda il triennio decorre dalla data di detenzione dell azienda anche per i beni ceduti che presentano detenzione inferiore al triennio (Circ. 320/97)
Lease back Ris. 27/2005 > si applica anche al lease back la durata minima contrattuale di cui art. 102 comma 7 (2/3 ammortamento) Ris. 237/09 > a) cessione di area edificabile genera plusvalenza totalmente imponibile b) La plusvalenza può essere diluita al massimo in cinque anni Contro questa tesi si veda Circ. 2/07 UGDC che ritiene spalmabile la plusvalenza lungo l intera durata del lease back Stessa tesi per minus (diverso criterio rinvenibile ibil in OIC 1)
Struttura del conferimento CONFERENTE CONFERITARIA Azienda APPORTA Aumento di capitale PARTECIPAZIONE Capitale (sociale) Azienda: valore fiscale 100, conferita a 1100 > iscrivo partecipazione nell attivo per 1100 e plusvalenza l (o direttamente t riserva) per 1000
Conferimento trasformazione (riorganizzativo) Implica la riallocazione di risorse all interno di un gruppo la cui proprietà è riconducibile ad uno stesso soggetto Non si entra in contatto con economie terze Potrebbe non generarsi l effettivo realizzo di plusvalenze Cautela nel far emergere maggiori valori Conferimento da parte di imprenditore individuale in società unipersonale di cui è socio unico
Conferimento acquisizione (cessione) Implica l allocazione di risorse al di fuori dell area di operatività del soggetto conferente Si entra in contatto con economie terze (conferitaria) Si genera effettivo realizzo di plusvalenze L emersione di maggiori valori può essere corretta Conferimento da parte di A in B nell ottica dell aggregazione e della crescita
Plusvalenza da conferimento Iscrivibile ibil a conto economico? Conferimento trasformazione NO SÌ Conferimento - acquisizione È plusvalenza realizzata Assirevi - documento 12.1.98 Consob comunicazione 94004211 del 19.4.94 Imputazione a conto Distribuzione ib i con economico area cautela straordinaria
Il conferimento d azienda regime fiscale 1) ABROGATA OPZIONE PER REALIZZO > compensazione di perdite pregresse solo con cessione d azienda 1) ART. 176 2) CONFERIMENTO A NEUTRALITÀ NECESSARIA > conseguenze Per il cedente è il mantenimento del valore storico sulla partecipazione Adempimenti: compilazione Quadro RV
Disciplina delle riserve : Conferimento azienda con dante causa e avente causa SRL A (conferente) iscrive la partecipazione a 1.100 con valore fiscale 100, genera plusvalenza l civilistica ili che imputata t a conto economico diviene una riserva di utili (CFR Ris. 12 del16.1.09) 1 Se distribuita genera dividendo in capo ai soci di A ma non in capo alla società poiché non è in sospensione d imposta
Disciplina delle riserve : Conferimento azienda con dante causa società di persone e avente causa SRL A (conferente) iscrive la partecipazione a 1.100 con valore fiscale 100, genera plusvalenza l civilistica ili che imputata a conto economico diviene una riserva di utili non attribuita ai soci per trasparenza Se distribuita non genera conseguenze fiscali in capo ai soci, né dirette, né indirette (diminuzione costo della partecipazione i CFR art. 68 comma 6 Tuir)
Conferimento d azienda: norma antielusiva 1) NON RILEVA AI FINI DELL ART. 37 BIS IL CONFERIMENTO CUI SEGUE LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI 1) Differenza con scissione 2) Problemi possibili per imposta di registro a seguito di Cass. n. 14900/01 e n. 10273/07 in base ad una lettura Estensiva dell art. 20 DPR 131/86 Contro Studio Notariato 95/2003/T
Conferimento d azienda: eredità della detenzione dell azienda 1) L azienda presso La conferitaria si considera posseduta Anche per il periodo In cui è stata Posseduta dalla Conferente 2) La partecipazione Presso la conferente Si considera iscritta Come immobilizzazione A partire dalla data di Detenzione dei beni dell azienda conferita 1) La partecipazione può essere ceduta appena dopo aver Eseguito il conferimento potendo beneficiare Immediatamente della pex, poiché i requisiti di iscrizione e detenzione minima sono manifestati 2) Il requisito di commercialista triennale è manifestato anche su conferitarie neocostituite se sussisteva in capo alla conferente Circ. 36/E/04, par.2.3.6.4
Esempio di fiscalità su smobilizzo da parte di azienda in crisi Ipotizziamo che il valore fiscale del ramo d azienda da smobilizzare sia pari a 100 con un valore di cessione pattuito pari a 1100, realizzando quindi una plusvalenza di 1000. 1) Cessione d azienda: La cessione diretta comporta un carico di IRES su 1000 al 27,5% cioè 275. (eventualmente diluibile in 5 anni)
Esempio di fiscalità su smobilizzo da parte di azienda in crisi 2) Conferimento d azienda: a) Il conferimento non genera tassazione in capo alla conferente b) La cessione della partecipazione con pex genera imponibile per 5% = 50 > 27,5% = 13,7 c) La distribuzione della riserva genererebbe dividendo ma è ipotesi improbabile nell azienda in crisi e comunque anche distribuendo la riserva da cessione d azienda si avrebbe un prelievo sul dividendo % (continua)
Esempio di fiscalità su smobilizzo da parte di azienda in crisi 2) Conferimento d azienda: d) nel caso in cui il mancato aggiornamento fiscale dei valori demotivi l acquirente si può valutare a spese del conferente il riallineamento con un costo del 12% che si somma al dato di 13,7 per un totale di 133,7 comunque largamente inferiore i al dato relativo alla cessione diretta
Principio i i di revisione i n. 570 sulla continuità aziendale a cura di Andrea Scaini 25
Collegamento tra principio 570 e normativa (ART. 2423 BIS N. 1 C.c.) CRITERIO DEL GOING CONCERN QUALE ELEMENTO GUIDA FONDAMENTALE PER LA STESURA DEL BILANCIO (DOCUMENTO OIC. N. 5) INESISTENZA DELLA CONTINUITA GENERA BILANCIO CON CRITERI DA ART. 2490 C.c. (CRITERI DI LIQUIDAZIONE) (ARTT. 2485 E 2486 C.c.) AMMINISTRATORI DEVONO ACCERTARE SENZA INDUGIO IL VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI PER LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA E, IN CASO DI LORO OMISSIONI DEVONO PROVVEDERE I SINDACI
Responsabilità dell accertamento dei requisiti RESPONSABILITÀ PRIMARIA ORGANO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE IN QUANTO FUNZIONE NON DELEGABILE EX ARTT. 2381, 2392 E 1176 II c. C.c. CORRESPONSABILITÀ COLLEGIO SINDACALE E REVISORI QUALE LORO FUNZIONE SPECIFICA EX ARTT. 2403, 2407 II c. E 2409 ter C.c. MOMENTO DELL ACCERTAMENTO SICURAMENTE NEL CORSO DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONI CONNESSE ALLA STESURA DEL BILANCIO, MA ANCHE IN CORSO D ANNO AI SENSI DELL ART. 2485 E 2486 C.c.
Concetto di valutazione della continuità aziendale GIUDIZIO IN UN DATO MOMENTO SULL ESITO FUTURO DI EVENTI E CIRCOSTANZE PER LORO NATURA INCERTI VERIFICANDO ALCUNI FATTORI CHIAVE DELL AZIENDA INDICATORI FINANZIARI CHE EVIDENZIANO LA PROGRESSIVA INCAPACITÀ A FAR FRONTE AGLI IMPEGNI E IL VENIRE MENO DEL SOSTEGNO DA PARTE DEL SISTEMA CREDITIZIO ALTRI INDICATORI GESTIONALI CHE EVIDENZINO DIFFICOLTÀ A PROSEGUIRE UTILMENTE NELLA GESTIONE O EVENTI CHE POSSANO ARRECARE DANNI RILEVANTI ALLA SOLIDITÀ AZIENDALE
Revisione e procedure di valutazione del rischio IL REVISORE DEVE SEMPRE PRESTARE ATTENZIONE A EVENTI E CIRCOSTANZE I CUI RISCHI POSSANO FAR SORGERE DUBBI SIGNIFICATIVI SULLE CAPACITÀ DELL AZIENDA IL REVISORE CONSIDERA GLI EFFETTI DERIVANTI DA TALI EVENTI FACENDO UNA LORO VALUTAZIONE ESTENDENDO LE ATTIVITÀ DI REVISIONE UTILIZZANDO ANCHE IL PRINCIPIO 330 RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI IL REVISORE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DELL ATTENDIBILITÀ DELLE ANALISI GIÀ EFFETTUATE DA AMMINISTRATORI E DIREZIONE ED ESPLICITATI NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
Revisione e procedure di valutazione del rischio MODALITÀ PER ANALISI DEI RISCHI (RELAZIONE CNDCEC DEL 14 GENNAIO 2009 SULLA NUOVA RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPRENDERE IL CONTESTO IN CUI SI OPERA, IDENTIFICARE E VALUTARE I RISCHI, INDIVIDUARE LE AZIONI DI MITIGAZIONE
Procedure di revisione in caso di eventi che facciano sorgere dubbi sui presupposti di continuità GLI EVENTI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI SIA IN FASE DI ESAME DEL BILANCIO CHE DURANTE LA NORMALE ATTIVITÀ DI REVISIONE ED IN QUESTO CASO IL REVISORE DEVE
Svolgimento delle procedure di indagine del revisore SVOLGE INDAGINI PRESSO LA DIREZIONE RELATIVE ALLA RICHIESTA DI PRESTITI O LA RISTRUTTURAZIONE DI DEBITI, LA RIDUZIONE DELLE SPESE E GLI AUMENTI DI CAPITALE.
Svolgimento delle procedure di indagine del revisore L ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA È DIVENTATO IL FATTORE PIÙ SIGNIFICATIVO AI FINI DEI PRESUPPOSTI DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE E COMPORTA LA VALUTAZIONE DI L EVOLUZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELL AZIENDA ATTRAVERSO L ESAME DELLA CENTRALE DEI RISCHI, DEI MODELLI ABI REV E DEI RATING BANCARI ATTRIBUITI
Analisi del merito creditizio ESAME EVOLUTIVO DELLA CENTRALE DEI RISCHI PER METTERE IN EVIDENZA SCONFINAMENTI E PROPORZIONE TRA ACCORDATO ED UTILIZZATO E TRA ACORDATO E REALI FABBISOGNI ESAME CRITICO TRA LA CENTRALE DEI RISCHI E RISULTANZE CONTABILI PER EVIDENZIARE ANOMALIE E PER VERIFICARE LA CORRETTA STRUTTURA FINANZIARIA AZIENDALE TRA BREVE, MEDIO TERMINE E TIPOLOGIA DEI RISCHI DEI FIDI ESAME DEI MODELLI ABI REV PER EVIDENZIARE PERDITE DA DERIVATI, GARANZIE PRESTATE, GARANZIE CONCESSE E CONSEGUENTE PESO DELLE STESSE SUL GIUDIZIO DI RATING
Conclusioni della revisione PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ APPROPRIATO ED ESISTENTE IN PRESENZA DI INCERTEZZE SIGNIFICATIVE
Conclusioni della revisione PARAGRAFO D ENFASI DA INSERIRE NELLA RELAZIONE
Conclusioni della revisione SE IL BILANCIO E LE RELAZIONI NON CONTENGONO ADEGUATE INFORMAZIONI E VALUTAZIONI SUI RISCHI E LE INCERTEZZE SIGNIFICATIVE IL REVISORE DEVE ESPRIMERE UN GIUDIZIO CON RILIEVI O ADDIRITTURA UN GIUDIZIO NEGATIVO
Conclusioni della revisione PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ INAPPROPRIATO REDAZIONE DEL BILANCIO CON CRITERI ALTERNATIVI (VEDASI CRITERI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 2490 C.c.) IN CASO DI RIFIUTO DELLA DIREZIONE GIUDIZIO NEGATIVO ED EVIDENZA DELLA LIMITAZIONE AL LAVORO DI REVISIONE SENZA OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO CON CRITERI ALTERNATIVI DA PARTE DEL REVISORE
Collegamento tra principio 570 del 2007 e normativa relativa al bilancio 2008 e seguenti PRINCIPI DI REVISIONE 001 E 002 SULLA NUOVA RELAZIONE DI CONTROLLO CONTABILE E SUL GIUDIZIO DI COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DOCUMENTI CNDCEC DEL 14 GENNAIO 2009 E IRDCEC N. 1 DEL OTTOBRE 2008 SUL CONTENUTO RELAZIONE SULLA GESTIONE CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE NON INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL ART. 2429 C.c. E RAPPORTI CON IL REVISORE PER L ESPRESSIONE DEI GIUDIZI SUL BILANCIO STESSO
Novità in materia di territorialità i IVA e modelli Intrastat a cura di Andrea Scaini 40
Fondo patrimoniale tra i coniugi e normativa ARTT. 167/171 CODICE CIVILE NORMA LIMITATIVA DELLA RESPONSABILITÀ GENERALE EX ART. 2740 C.C. ED È SOGGETTO A REVOCATORIA PAULIANA EX ART. 2901 C.C. REGOLAMENTAZIONE FISCALE AI SENSI C.M. 221/E DEL 30/11/2000 E ART. 4 TUIR E QUALORA DIA ORIGINE A TRASFERIMENTO DI BENI SOGGETTO AD IMPOSTA DONAZIONI ESECUZIONE FORZATA DEL FONDO DA PARTE DELL ERARIO ESECUZIONE FORZATA DEL FONDO DA PARTE DELL ERARIO CONSENTITA DA R.M. 10423 DEL 17/12/1983 MA OSTEGGIATA DALLA DOTTRINA AI SENSI ARTT. 49 E 63 602/73
Fondo patrimoniale ed evoluzione giurisprudenza CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA 15862 DEL 7 LUGLIO 2009 FONDO OPPONIBILE ANCHE ALL ERARIO (SIA PER I CARICHI ANTERIORI E SIA PER QUELLI POSTERIORI ALLA SUA STIPULA) SE IL GIUDICE DI MERITO NON RICONDUCE AI FABBISOGNI DELLA FAMIGLIA IL DEBITO TRIBUTARIO CASSAZIONE SEZIONE PENALE 38925 DEL 7 OTTOBRE 2009 FONDO STIPULATO IN PERIODO SOSPETTO PUÒ CONFIGURARE IL REATO EX ART. 11 DEL DLGS. 74 DEL 2000 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E QUINDI CONSENTE IL SEQUESTRO PREVENTIVO DEI BENI EX ART. 321 Cpp CASSAZIONE SEZIONI UNITE 21658 DEL 13 OTTOBRE 2009 OPPONIBILITÀ A TERZI DEL FONDO PATRIMONIALE È SUBORDINATA ALLA ANNOTAZIONE A MARGINE DEGLI ATTI DI MATRIMONIO, MENTRE LA TRASCRIZIONE DEL VINCOLO A LIVELLO IMMOBILIARE EX ART. 2647 C.c. COSTITUISCE MERA PUBBLICITÀ NOTIZIA
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Arrivederci i al prossimo anno Prossima puntata prevista per il : 20 gennaio 2010 Adempimenti IVA di Febbraio e novità fiscali dalla Finanziaria per il 2010 64
BANCHE AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI APPROFONDIMENTI varie SOSPENSIONE DEI DEBITI BANCARI DELLE PMI Art. 5 c. 3-quater D.L. 1.07.2009, n. 78, conv. con modif. L. 3.08.2009, n. 102 - Accordo ABI - Ministero Economia 3.08.2009 La contrazione stimata per il 2009 del prodotto interno lordo reale, nell ordine del 5%, crea inevitabili tensioni nella gestione finanziaria delle imprese, in molti casi aggravata dall allungamento dei tempi di incasso dei crediti, che possono generare difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari precedentemente contratti in un ambito economico diverso. Obiettivo di un recente accordo bancario è favorire la continuità dell afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese, con adeguate prospettive economiche ed in grado di provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili. SCHEMA DI SINTESI Piccole e medie imprese (1) Sono ammissibili alle operazioni sopra indicate le piccole e medie imprese (come definite dalla normativa comunitaria). IMPRESE INTERESSATE Continuità aziendale Aziende in bonis Le PMI devono avere una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale. Anche se a causa della crisi presentano difficoltà finanziarie temporanee. Imprese che alla data del 30.09.2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca in bonis. Imprese che al momento della presentazione della domanda per l attivazione di una delle operazioni previste non hanno posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza, ovvero procedure esecutive in corso (2). MORATORIA SUI DEBITI Rate di mutuo Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo. Sospensione per 12 mesi (leasing immobiliare) ovvero per 6 mesi (leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing. Leasing Anticipazioni sui crediti a breve termine Allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili. L intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo. Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte. SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE Rafforzamento patrimoniale Funzionamento specifico Le banche si impegnano a favorire il processo di rafforzamento patrimoniale da parte delle piccole e medie imprese. Le banche aderenti si impegnano a prevedere un apposito finanziamento per le imprese che realizzano tali processi di rafforzamento patrimoniale. Potranno essere definiti appositi finanziamenti, pari ad un multiplo dell aumento di capitale effettivamente versato dai soci. DECORRENZA L accordo è entrato in vigore il 3.08.2009. Le domande potranno essere presentate fino al 30.06.2010. Le banche che comunicano all ABI di aderire all accordo si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall adesione. Note (1)Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti ed hanno un fatturato inferiore a 50 milioni annuo, oppure un totale di bilancio inferiore a 43 milioni. (2) I crediti in ristrutturazione sono le posizioni che hanno subito un riscadenziamento, una riduzione del debito e degli interessi e che danno luogo a una perdita per la banca. I crediti a sofferenza, invece, sono quei crediti ormai scaduti o per cassa per i quali la banca prevede il rischio di insolvenza e la irrecuperabilità. R A T I O N.10/2009-6997-R 65
BANCHE varie APPROFONDIMENTI SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL PAGAMENTO DELLE RATE Finanziamenti a medio-lungo termine Quota capitale Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate (per la parte di quota capitale):.. dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui);.. delle operazioni di leasing finanziario. Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del con- Esclusioni tributo in conto interessi e/o in conto capitale. Mutui Leasing In essere alla data del 3.08.2009 Rate in scadenza Sospensione per un anno Traslazione piano ammortamento Per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Il pagamento può essere sospeso per una rata, se annuale, o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d anno. La sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Mutui Leasing Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità. È coerentemente postergato anche l esercizio dell opzione di riscatto. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. SOSPENSIONE DEI DEBITI E SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CASSA Tassi invariati Nessun interesse di mora Nessuna commissione o spesa Nessuna garanzia aggiuntiva Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione. Le operazioni di sospensione, inoltre, non comportano l applicazione di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l operazione, di cui sarà fornita adeguata evidenza. Le operazioni di moratoria sui debiti sono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive. 66 R A T I O N.10/2009-6997-R
BANCHE varie ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE IN SOSPENSIONE Discrezionalità Continuità aziendale Risposta della banca Silenzio assenso La banca, nell effettuare l istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure. Le imprese richiedenti l applicazione della moratoria, al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale, si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniali o organizzative richieste dalla banca. Le banche saranno tenute a fornire una risposta, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste. Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate in bonis e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all accordo, salvo esplicito e motivato rifiuto. Esempio n. 1 Mutuo a 12 anni del valore di 2.000.000 il cui pagamento della quota capitale è sospeso per 12 mesi Dati Ammontare del prestito 2.000.000 Tasso di interesse 5,50% Durata mutuo (anni) 12 Rata costante (mensile) 19.003 Sospensione di n. 12 rate dalla rata n. 11 alla rata n. 22 (ipotesi) Rata Importo rata Quota capitale non pagata Quota interessi Interessi totali pagati Capitale rimborsato alla rata 10 11 19.003-10.297-8.706-98.319 121.016 12 19.003-10.344-8.659-106.978 121.016 13 19.003-10.392-8.611-115.589 121.016 14 19.003-10.439-8.564-124.153 121.016 15 19.003-10.487-8.516-132.669 121.016 16 19.003-10.535-8.468-141.137 121.016 17 19.003-10.583-8.420-149.557 121.016 18 19.003-10.632-8.371-157.928 121.016 19 19.003-10.681-8.322-166.250 121.016 20 19.003-10.730-8.273-174.523 121.016 21 19.003-10.779-8.224-182.747 121.016 22 19.003-10.828-8.175-190.922 121.016-126.727-101.309 La moratoria che è possibile chiedere alla banca permette di risparmiare un esborso finanziario di 126.727, che sarà rinviato a fine piano di pagamento, allungando la durata del contratto di mutuo di un anno (da 12 a 13 anni).... (omissis)...... (omissis)... Da pagare alle scadenze già previste. R A T I O N.10/2009-6997-R 67
BANCHE varie Esempio n. 2 Allungamento durata anticipazioni su crediti a 270 giorni 180 giorni (durata originaria) 90 giorni = 270 giorni (allungamento) t t+180 t+270 Tavola n. 1 Condizioni per sospensione della quota capitale delle rate di mutuo Questionario Sì No 1 Sono una impresa? 2 Rispetto il parametro della dimensione (una impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln., (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln.)? 3 Ho adeguate prospettive economiche e posso provare la continuità aziendale? 4 Ero in bonis con la banca alla data del 30.09.2008, cioè non avevo esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate? 5 Alla data di presentazione della domanda non ho posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso? 6 Ho rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda? Tavola n. 2 Presentazione della domanda alla banca Se sono un impresa che rispetta i parametri e la mia banca aderisce all Accordo comune:..la banca avvia l iter di valutazione ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste. Richiesta accolta Richiesta da valutare Difficoltà di ammissione Se l impresa alla data della presentazione della domanda è ancora classificata in bonis e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all accordo, salvo esplicito e motivato rifiuto. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l impresa non abbia posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale. L ammissione alla sospensione diviene particolarmente complessa nel caso in cui la posizione è in incaglio, dato che questa condizione dell affidamento non è ricompresa tra le posizioni in bonis. 68 R A T I O N.10/2009-6997-R
29 ottobre 2009 Circolare Notiziario n. 09 Modello per richiesta di sospensione dei debiti Nell accordo tra ABI, Ministero dell Economia e le associazioni di categoria è stato previsto un modello per la moratoria dei debiti, anche se non vincolante per gli istituti di credito. Il modulo standard, disponibile sul sito dell ABI, serve per presentare la domanda di moratoria di 12 mesi delle rate dei mutui o dei leasing oppure l allungamento delle scadenze del credito a breve per le PMI. Esempio Fac simile modulo di domanda ACCORDO DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Avviso comune del 3.08.2009) Modulo di domanda (fac-simile) La seguente Impresa... (Denominazione sociale) (Codice fiscale/partita IVA).... (Indirizzo sede)....... (Telefono) (Fax) (E-mail) nella persona di... (Legale rappresentante) presa visione dell Avviso comune del 3.08.2009; intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali CHIEDE di usufruire dei benefici previsti nel citato Avviso: mutuo ipotecario/chirografario n.., di originari. stipulato in data.., debito residuo di.... alla data del.., scadenza ultima. leasing (immobiliare/mobiliare) n.., di originari. stipulato in data.., debito residuo di....... alla data del.., scadenza ultima. linea di credito per anticipazioni su crediti di...... con scadenza.. DICHIARA di essere un impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure con un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro); di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all attuale congiuntura negativa; [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni; [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l allungamento della scadenza sono certi ed esigibili; di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell Avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale; di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso. PRENDE ATTO che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell Avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda: - la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario - salvo esplicito e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6, bullet 3 dell Avviso comune, nel caso in cui l impresa è ancora classificata in bonis e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda; - negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la Banca/l Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure; che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la stessa ha aderito all Avviso comune. Allegati [Eventuali]. In fede.., lì Il richiedente La Banca/l Intermediario finanziario si riserva di verificare che l Impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall Avviso comune e, in particolare, che: alla data del 30.09.2008 aveva con la Banca/l Intermediario finanziario esclusivamente posizioni in bonis, cioè non presentava posizioni dalla stessa classificate come scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, incaglio, ristrutturate, in sofferenza ; alla data odierna ha solo posizioni ancora classificate in bonis e non ha ritardati pagamenti; [oppure] alla data odierna non ha nei confronti della Banca/dell Intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come ristrutturate o in sofferenza. I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all impresa...., lì.. MODULO DI RICHIESTA DEI BENEFICI PER LE PMI La Banca/L Intermediario finanziario... Centro Studi Castelli Pagina 10 di 24 Centro Studi Castelli