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EMERSIONE CAPITALI ESTERI, ULTIMA OCCASIONE PER REGOLARIZZARE LE PROPRIE POSIZIONI ESTERE La disciplina cosiddetta della Voluntary disclosure (Emersione e rientro di capitali dall'estero) è stata approvata con la L. 15 dicembre 2014, n. 186 (Gazzetta Ufficiale 17.12.2014, n. 292) che è entrata in vigore il 01 gennaio 2015. La disciplina introduce l istituto della Collaborazione Volontaria del contribuente nel caso in cui lo stesso abbia violato, nel passato, la normativa sul monitoraggio fiscale (cioè non avesse compilato il quadro RW del modello Unico, omettendo di indicare l entità e natura di beni, danaro, titoli, ecc. detenuti all estero) nonché l eventuale obbligo di tassazione dei redditi generatisi esteri. In tale caso il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori o alle omissioni mediante una autodenuncia, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative normalmente applicabili nonché della cancellazione delle principali sanzioni di natura penale, fermo restando l obbligo di pagamento integrale delle imposte dovute. Per tale motivo si afferma che la disclosure non rappresenta un condono. Si evidenzia che è stata confermata l'esclusione di punibilità, per chi accede alla procedura di disclosure, per tutti i reati tributari dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l'omesso versamento di ritenute certificate e di I.V.A. Nello specifico non sono punibili i seguenti reati: - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000), - dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs, 74/2000), - omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000), - omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000) e - omesso versamento di I.V.A. (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000). Non sussiste copertura penale per il reato ex art. 8, D.Lgs. 74/2000 in merito all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ugualmente rimangono punibili i reati ex artt. 10 e 11 del medesimo decreto legislativo, rispettivamente "Occultamento o distruzione di documenti contabili" nonché "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"). In materia penale è altresì esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis del Codice Penale, per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi dell'art. 648-ter del Codice 1

Penale nonché per il reato di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-ter1 del Codice Penale (quest'ultimo introdotto con l'approvazione definitiva del D.D.L. sulla voluntary disclosure). Tale esclusione opera esclusivamente nel caso siano commessi atti in relazione alle violazioni tributarie precedentemente indicate. SOGGETTI INTERESSATI Sono interessati a questa normativa le persone fisiche, gli enti non commerciali, società semplici ed equiparate (voluntary estera) nonché tutti i contribuenti destinatari di obblighi dichiarativi, dunque anche le S.P.A. (voluntary interna). PRESUPPOSTO D'ACCESSO I presupposti per poter accedere sono la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (voluntary estera) o esistenza di violazioni fiscali interne (voluntary interna) che siano in relazione con attività estere. MODALITA' L'autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 4, co. 1, D.L. 167/1990 (dichiarazione annuale per investimenti e attività) commessa fino al 30.9.2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per: l emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato; la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni sul monitoraggio; la definizione dell accertamento con adesione per le violazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d imposta. ISTANZA E OBBLIGHI CONNESSI Il contribuente che intende godere della sanatoria deve: presentare una apposita richiesta all Agenzia delle Entrate, nella quale: - indicare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona; - fornire i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli (ed, eventualmente, i redditi ritratti dalla loro dismissione o utilizzazione); - fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili (anche ai fini previdenziali); versare le somme dovute (senza avvalersi della compensazione): - in base ad apposito invito al contraddittorio, entro il 15 giorno antecedente la data fissata per la comparizione; - ovvero, in base all accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell atto; - in base all atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio, entro il termine per la proposizione del ricorso. Il versamento può essere eseguito: in unica soluzione; 2

ripartito, su richiesta dell autore della violazione, in 3 rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini di cui sopra; il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Una volta presentata l istanza, si dove rammentare che la mancata effettuazione della definizione comporta l emissione di un avviso di accertamento; si tratta, dunque, di un comportamento irreversibile. Un apposito Provvedimento Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31.1.2015, stabilirà le modalità di presentazione dell'istanza e di pagamento dei debiti tributari, e ogni altra modalità applicativa della stessa procedura. SCADENZA PER L ADESIONE La collaborazione volontaria può essere attivata solo fino al 30.9.2015. ANNUALITA' SANABILI Infedele Dal 2010 al 2013 Dal 2006 al 2013 nel caso di raddoppio dei termini dichiarazione Omessa dichiarazione Dal 2009 al 2013 Dal 2004 al 2013 nel caso di raddoppio dei termini Violazioni quadro RW Dal 2010 al 2013 Dal 2006 al 2013 in caso di attività detenute in Paesi Black list TERMINI di ACCERTAMENTO in caso di obbligo di denuncia per uno dei reati tributari e per attivi detenuti in paradisi fiscali i termini per l'accertamento sono raddoppiati. Per i paradisi fiscali divenuti collaborativi (Lussemburgo) non scatta il raddoppio dei termini. EFFETTI PENALI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria, è esclusa la punibilità per il delitto: di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; di dichiarazione infedele; di dichiarazione omessa; di omesso versamento di ritenute certificate; di omesso versamento di Iva. Rimangono, invece, perseguibili, ad esempio, le ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte. 3

E altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui sopra. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall articolo 648-ter1 c.p. (autoriciclaggio) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui sopra sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. QUANDO LA COLLABORAZIONE NON È AMMESSA La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l autore della violazione sul monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo sia stata acquisita: da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria; o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. PROCEDURA SEMPLIFICATA SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE Su istanza del contribuente, l ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti calcola gli stessi applicando la misura del 5,00% al valore complessivo della loro consistenza di fine anno e determina l ammontare corrispondente all imposta da versare utilizzando il 27,00%. L istanza può essere presentata solo nei casi la media della consistenza di tali attività finanziarie, risultanti al termine di ciascun periodo di imposta oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda il valore di 2.000.000,00. Tale specifica procedura non determina, forse, grandi benefici dal punto di vista del costo della stessa, ma certamente semplifica le procedure amministrative di ricostruzione dei redditi prodotti. 4

IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Si è detto che si accede alla disclosure al fine di vedere ridotte le sanzioni applicabili in caso di accertamento, oltre che per evitare conseguenze di natura penale. In termini di costo della procedura, si possono ottenere due tipologie di benefici: 1) Riduzione delle sanzioni per mancato monitoraggio fiscale (cioè mancata compilazione del quadro RW); 2) Riduzione delle sanzioni per mancata dichiarazione dei redditi imponibili in Italia; In merito alle sanzioni per le violazioni sul monitoraggio, le stesse sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale: se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell Unione europea o in Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia; ovvero se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero se l autore delle violazioni rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui sopra, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI PER QUADRO RW Paese Anni Sanzione ordinaria (sui valori) Sanzione ridotta al 50% Sanzione ridotta di 1/4 White list Dal 2010 al 2013 3% 1,5% 2,25% Black list Dal 2004 al 2007 5% 2,5% 3,75% Dal 2008 al 2013 6% 3% 4,50% Black lis trasparente Dal 2004 al 2013 3% 1,5% 2,25 5

N.B. Quando verrà irrogato il provvedimento con le sanzioni ridotte, il contribuente potrà aderire ottenendo una ulteriore riduzione delle sanzioni ad 1/3. Per ciò che riguarda le sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI PER DICHIARAZIONE INFEDELE Paese Anni Sanzione ordinaria (sulle maggiori imposte) Sanzione di 1/4 ridotta White list Dal 2010 al 2013 100% 75% Black list Dal 2006 al 2007 133% 99,75% Dal 2008 al 2013 200% 150% Black lis trasparente Dal 2004 al 2013 133% 99,75% N.B. Anche in tale caso, il contribuente può: ridurle ulteriormente ad 1/6, nel caso di adesione piena all invito inviato dall Agenzia; ridurle ad 1/3 nel caso di attivazione dell istituto dell accertamento con adesione. Lo Studio rimane a disposizione, su appuntamento, per incontri di approfondimento in materia al fine di definire i profili e le opportunità sopra esposte. 6