Le novità del modello 730/2014



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Transcript:

Le novità del modello 730/2014 Sono state pubblicate e disponibili per la consultazioni sul sito dell Agenzia delle entrate le bozze del modello 730/2014 e le relative istruzioni. Numerose sono le novità che interessano il nuovo modello, sia in relazione ai soggetti che possono presentare il 730 sia in relazione agli oneri deducibili e detraibili. I contribuenti che hanno percepito nel corso del 2013 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2014 non hanno un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio possono comunque presentare il modello 730 sia in presenza di un risultato a debito che a credito: basterà presentare il modello 730 al CAF o a un professionista incaricato e barrare la casella 730 dipendenti senza sostituto nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio. Si ricorda che la possibilità di presentare il modello 730 in assenza di sostituto, prevista dall art. 51 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013 era stata concessa anche relativamente all anno 2012 (modello 730/2013); il comma 4 del citato art. 51 bis del D.L. 69/2013 ha dato la possibilità ai contribuenti di presentare il modello 730 nel periodo dal 2 settembre 2013 al 30 settembre 2013 esclusivamente se dallo stesso fosse risultato un esito contabile finale a credito. Da quest anno il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014 potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare oltre che l IMU (come negli anni precedenti) anche altre imposte, non comprese nel modello 730 ma che possono essere versate mediante modello F24, quali ad esempio la Tares. Aumentano poi le detrazioni previste per i figli a carico: per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni la detrazione passa da euro 800 ad euro 950, mentre passa da euro 900 ad euro 1.220 la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre è aumentatoda euro 220 ad euro 400 l importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile; le detrazioni per i figli a carico devono essere calcolate da chi presta l assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente. Numerose sono anche le novità per quanto riguarda gli oneri deducibili e detraibili: viene riconosciuta una nuova detrazione d imposta, pari al 19% della spesa sostenuta per leerogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato; è stata elevata dal 19% al 24% la detrazione relativa alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici; viene estesa la detrazione del 19% anche alle erogazioni liberali effettuate a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università ealle erogazioni finalizzate all innovazione universitaria; per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni la detrazione del 19% può essere applicata su un importo massimo di spesa di euro 630;

sarà possibile portare in deduzione dal reddito complessivo e fino all importo di euro 1.032,91, le somme versate quali erogazioni liberali in denaro a favore dell Unione Buddhista Italiana e dell Unione Induista Italiana (oltre che poter loro destinare anche l otto per mille dell Irpef). Per quanto riguarda le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio: viene riconosciuta la detrazione del 50% per le spese sostenute nell anno 2013; ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta un ulteriore detrazione d imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giungo 2013 per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto della ristrutturazione. Si ricorda che tale nuova detrazione spetta su un ammontare complessivo di spesa non superiore ad euro 10.000 e deve essere ripartita in 10 rate di pari importo. Per gli interventi finalizzati al risparmio energetico la detrazione per le spese sostenute dal6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 è elevata al 65% (dal 55%); ed è ulteriormente riconosciuta una detrazione d imposta del 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013 su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e fino ad un massimo di euro 96.000 per unità immobiliare). Infine, in materia di redditi dei fabbricati locati con opzione per la cedolare secca è prevista la riduzione dell aliquota dal 19% al 15% per i contratti di locazione a canone concordatostipulati sulla base di accordi appositi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere; mentre per i fabbricati concessi in locazione soggetti a tassazione ordinaria (in assenza di opzione per la cedolare secca) la deduzione forfetaria del canone di locazione è ridotta dal 15% al 5%. Modificato il tasso di interesse legale Con il Decreto del Ministero dell economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n.292 del 13.12.2013 il tasso di interesse legale è sceso di 1,5 punti passando dal 2,5% al 1% con decorrenza 1.1.2014. Nella tabella che segue sono riepilogate le misure del tasso nel corso degli anni: Dal Al Interesse legale Riferimento normativo 21.04.1942 15.12.1990 5% Articolo 1284 Codice

Civile 16.12.1990 31.12.1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353 01.01.1997 31.12.1998 5% Legge 23 dicembre 1996, n. 662 01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998 01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000 01.01.2002 31.12.2003 3% D.M. 11 dicembre 2001 01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003 01.01.2008 31/12/2009 3% D.M. 12 dicembre 2007 01/01/2010 31/12/2010 1% D.M. 4 dicembre 2009 01/01/2011 31/12/2011 1,5% D.M. 7 dicembre 2010 01/01/2012 31/12/2013 2,5% D.M. 12 dicembre 2011 01/01/2014 1% D.M. 12 dicembre 2013 La misura del saggio di interesse tocca una serie di problematiche fra le quali: A) Locazioni Il deposito cauzionale (massimo tre mensilità di canone) è fruttifero di interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno (art. 11 e art. 41 L. 392/1978 anche per le locazioni non abitative). In caso di azienda concedente che ha ricevuto il deposito cauzionale compete l obbligo di rilevare contabilmente sia gli interessi passivi, che dovrà pagare al conduttore, che quelli attivi che matureranno a proprio credito qualora avesse attivato un deposito bancario a questo scopo. In entrambi i casi l imputazione avverrà per competenza. Inoltre l impresa concedente dovrà rilevare il debito per il deposito cauzionale. E infatti vietata dal principio contabile n. 22 l indicazione del deposito ricevuto fra i conti d ordine. L impresa conduttrice (inquilino), dovrà, invece, rilevare il credito per cauzioni erogate (BIII2 e non nei Conti d Ordine), nonché imputare per competenza gli interessi attivi maturati a suo favore per effetto del deposito cauzionale. Si ricorda che è consentito al conduttore di sostituire il deposito cauzionale con una fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo a favore del concedente, purché ciò sia previsto dal contratto di locazione. In tal caso non deve essere fatta alcuna rilevazione di interessi, ma solo la rilevazione nei conti d ordine della fidejussione prestata come previsto dal principio contabile n. 22 B) Interessi diversi da quelli per ritardati pagamenti di transazioni commerciali Sia in caso di mora del debitore (art. 1224 Cod. Civ.) che in caso di interessi compensativi (art. 1282 Cod. Civ.), il medesimo deve pagare gli interessi al tasso legale anche se non erano stati

previsti o pattuiti precedentemente. Se la misura degli interessi è superiore a quella del saggio legale essa deve essere determinata per iscritto; C) Ravvedimento operoso Il D.Lgs. 472/1997 prevede che in caso di ravvedimento operoso per tardivi e omessi versamenti di imposte, oltre alla sanzione amministrativa, sono dovuti anche gli interessi al tasso legale. Ciò comporta che il contribuente che intenda regolarizzare un omesso o insufficiente versamento nel 2014 dovrà calcolare gli interessi del 2,5% fino al 31/12/2013 e dell 1% dal 01/01/2014 fino alla data di effettivo pagamento; D) Sanzioni civili ridotte dall I.N.P.S. e dall I.N.A.I.L. L I.N.P.S. e l I.N.A.I.L. attuano una particolare procedura di calcolo delle sanzioni e degli interessi in caso di violazioni contributive. Tale procedura si basa sul TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento U.E.) cui viene aggiunta una maggiorazione. E prevista anche la riduzione delle sanzioni così calcolate. Non viene utilizzato il tasso legale, però si deve tener presente che con la circolare n. 158 del 2013 l Istituto ha precisato che, ai sensi dell art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il limite massimo della citata riduzione non può essere inferiore alla misura dell interesse legale. Pertanto qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la riduzione minima sarà pari all interesse legale maggiorato di due punti. Il TUR attualmente è dello 0,25% (delibera BCE del 07/11/2013). Per l I.N.A.I.L. si rimanda alla circolare 54 del 2013. E) Somme dovute a seguito di cause giudiziarie In caso di controversie in materia civile, assicurativa e del lavoro sono dovuti gli interessi legali. In particolare per i crediti di lavoro il giudice, in base all art. 429 C.P.C., deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito e gli interessi legali. F) Versamento di somme dovute in situazioni pre-contenziose ( accertamento con adesione, adesione al PVC, conciliazione giudiziale, ecc.). G) Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie La modifica del saggio degli interessi legali ha effetto diretto sul calcolo dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo Unico approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni. Si ricorda che invece: debiti e crediti tributari, rateizzazione dei versamenti di imposte e rimborsi di imposte hanno proprie e articolate misure di interessi;

gli interessi di mora automatici per ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali sono soggetti alla particolare normativa del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, e vengono fissati con un Comunicato del Ministero dell Economia e Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; gli interessi sui finanziamenti erogati dalle imprese ai propri dipendenti costituiscono fringe benefit nella misura del 50% della differenza fra il tasso ufficiale di riferimento (TUR) e il tasso applicato dall impresa (art. 51, co. 4 lett. B del Tuir); in caso di omessi o ritardati pagamenti di contributi previdenziali all INPS e di premi assicurativi all INAIL è dovuto il tasso ufficiale di riferimento (TUR vedi sopra) maggiorato di 5,5 punti.