Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell economia pubblica e socialità dei Grigioni AWT 19/10 7000 Coira, Reichsgasse 35 Tel. 081 257 23 12 Fax 081 257 21 71 D E C I S I O N E D I P A R T I M E N T A L E concernente la concessione di mutui e sussidi a piccole e medie imprese (PMI) Conformemente all'articolo 11 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE; CSC 932.100), possono essere concessi mutui o sussidi a progetti di PMI. Vengono definite PMI le ditte che nel Cantone dei Grigioni contano tra 0 e 249 dipendenti (equivalenti a tempo pieno). Non viene considerato il numero di impieghi a tempo pieno offerto all'interno e al di fuori del Cantone dei Grigioni a livello di gruppo di società. Progetti di PMI esistenti o di nuova costituzione che hanno un potenziale di sviluppo possono essere sostenuti con sussidi o mutui se, conformemente all'articolo 19 dell'ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (OSE; CSC 932.160): a) vengono creati nuovi posti di lavoro o rivalutati quelli esistenti; b) con essi si promuovono innovazioni in settori di particolare interesse per l'economia pubblica grigionese; c) i mercati di sbocco si trovano prevalentemente al di fuori del Cantone; d) le possibilità di successo del progetto sono indicate in un business plan e e) è assicurato un finanziamento di base a prezzi di mercato. Con rivalutazione di posti di lavoro si intende che i collaboratori devono acquisire competenze specifiche superiori tramite riqualificazioni e/o perfezionamenti profes-
2 sionali mirati e che il progetto rende possibile un arricchimento qualitativo del campo di attività. Il termine di innovazione si riferisce a novità promettenti dal punto di vista commerciale, che possono condurre a un vantaggio concorrenziale sul mercato. Si può trattare ad esempio del miglioramento di caratteristiche di un prodotto, dell'ottimizzazione di un procedimento di produzione oppure di una tecnologia. In virtù dell'articolo 19 capoverso 2 OSE, i dettagli vengono disciplinati come segue: 1. Principi generali Mutui e sussidi possono essere versati per progetti innovativi e importanti per l'economia regionale. Il sostegno per la creazione e lo sviluppo riguarda di norma un aiuto al finanziamento di investimenti in infrastrutture e impianti, nonché dello sviluppo di prodotti. I mutui e i sussidi del Cantone costituiscono un complemento al capitale proprio dell'impresa e al finanziamento da parte di terzi. Nel caso di mutui sono richiesti un giudizio bancario, nonché una verifica esterna del progetto da parte della Cooperativa di fideiussioni della Svizzera orientale (OBTG). Le spese per la verifica esterna sono a carico dell'ufficio dell'economia e del turismo (UET). Il finanziamento di base a prezzi di mercato conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera e OSE significa che oltre al capitale proprio deve esservi un finanziamento da parte di terzi a condizioni usuali nel ramo. A seconda del ramo e dell'impresa, ciò può anche significare l'assenza di un finanziamento da parte di terzi o di una banca. Ciò sarà il caso soprattutto per le start up o le imprese del settore tecnologico i cui prodotti non sono ancora pronti per essere immessi sul mercato e che non conseguono ancora pressoché alcuna cifra d'affari.
3 Nel quadro del finanziamento globale si deve badare a un'equilibrata ripartizione dei rischi tra le parti coinvolte. In casi motivati possono venire sostenute anche PMI non previste dalle presenti regolamentazioni. 2. Progetti non degni di essere sostenuti Non vengono concessi mutui e sussidi a) se i lavori o la costruzione iniziano oppure se l'ordinazione avviene prima che il Cantone abbia emanato la decisione di promozione. Se, in via eccezionale, la decisione concernente la prestazione promozionale non può essere presa prima, il Cantone può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o della costruzione oppure un'ordinazione anticipata; b) a rifinanziamenti e a rilevamenti d'esercizio risultanti da risanamenti, per quanto non si tratti di un nuovo orientamento aziendale; c) per finanziamenti di mezzi aziendali allo scopo di risolvere problemi di liquidità; d) a richiedenti la cui situazione finanziaria non giustifica tali mutui o sussidi. 3. Promozione e calcolo 3.1 Mutui Per il calcolo dei mutui fanno stato le seguenti prescrizioni: a) Il periodo di validità del mutuo è di 10 anni al massimo. b) Il mutuo ammonta ad al massimo il 25% dei costi d'investimento. Di norma, l'uet calcola i mutui secondo le graduazioni seguenti: - periodo di validità fino a 5 anni al massimo il 25% - periodo di validità 6 7 anni al massimo il 21% - periodo di validità 8 10 anni al massimo il 17% c) Il mutuo ammonta di norma ad al massimo fr. 300'000.-- per progetto. d) Le spese d'investimento ammontano ad almeno fr. 100'000.-- per progetto. e) Per il mutuo va di norma fornita una garanzia.
4 f) I mutui vanno ammortizzati il più rapidamente possibile nel periodo di validità. L'ammortamento avviene al più tardi a partire dal secondo anno in rate uniformi. g) I mutui devono essere soggetti a interessi. Il tasso d'interesse viene fissato annualmente per il 1 gennaio con una decisione del Dipartimento delle finanze e adeguato di conseguenza per i mutui in corso. Per stabilire le condizioni d'interesse, ci si basa sul tasso d'interesse di un'obbligazione della Confederazione vincolata a 10 anni, aumentato dello 0,5% e arrotondato al ¼ di punto percentuale superiore. Di principio, per la durata del mutuo non possono essere distribuiti utili né possono essere effettuati versamenti agli azionisti in assenza di una relativa prestazione. Se vengono comunque distribuiti utili, si deve al contempo versare un ammortamento supplementare pari al 50% dell'importo distribuito. 3.2 Sussidi In singoli casi il Cantone può anche versare sussidi a fondo perso. I sussidi ammontano ad al massimo il 25% delle spese d'investimento. 3.3 Mutui e sussidi Mutui e sussidi ammontano insieme ad al massimo il 25 percento dei costi di investimento. 4. Evasione della domanda e versamento 4.1 Mutui Le domande vengono sottoposte a esame dall'uet e dalla Cooperativa di fideiussioni della Svizzera orientale (OBTG). Fa stato la procedura seguente: a) Tutte le domande vanno presentate all'uet. Se le condizioni conformemente all'articolo 19 OSE sono soddisfatte, l'uet inoltra la domanda all'obtg. Se non sono soddisfatte, l'uet respinge per iscritto la domanda.
5 b) L'OBTG esamina le domande sotto il profilo del personale, dell'esercizio e materiale e formula una raccomandazione a destinazione del Cantone. c) Se il giudizio basato sulla raccomandazione dell'obtg è positivo, l'uet prepara a destinazione del Dipartimento la proposta di concessione di un mutuo; è negativo, l'uet respinge la domanda. d) I dettagli concernenti il pagamento e il computo degli interessi e dell'ammortamento (ogni volta per la fine di novembre) sono disciplinati da un contratto di mutuo. 4.2 Sussidi Le domande vanno presentate all'uet, che verifica se la domanda soddisfa i criteri conformemente all'articolo 19 OSE. In caso di valutazione positiva, l'uet prepara a destinazione del Dipartimento la proposta di concessione di un sussidio. A seconda dell'ammontare del sussidio, decide il Dipartimento o il Governo. Se le condizioni non sono soddisfatte, l'uet respinge per iscritto la domanda. 5. Documentazione per l'esame della domanda Per l'esame della domanda, va di norma inoltrata all'uet la documentazione seguente: dichiarazione concernente la liberazione dal segreto bancario e professionale valutazione del progetto da parte di una banca business plan (3-5 anni) piano di bilancio, piano di conto economico e piano di conto del flusso di fondi conto degli investimenti del progetto da finanziare indicazioni dettagliate sul fabbisogno di capitale ultimi due conti annuali incluso il rapporto di revisione copie dei contratti di mutuo, di credito e di leasing (banche, privati) curriculum vitae personale con dichiarazione d'imposta privata ed estratto recente del registro delle esecuzioni
6 6. Controllo e rimborso L'OBTG sorveglia la solvibilità delle aziende sostenute per tutta la durata del mutuo. In particolare, esamina periodicamente la contabilità e la gestione aziendale. In accordo con l'uet adotta provvedimenti nell'interesse dell'azienda sostenuta e necessari per evitare perdite. Conformemente all'articolo 35 della legge del 30 agosto 2007 sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGVF; CSC 710.100), in caso di mancato adempimento o di adempimento insufficiente degli oneri e delle condizioni i mutui e i sussidi vengono adeguatamente ridotti o ne viene chiesto il rimborso. I mutui e i sussidi percepiti ingiustamente oppure destinati ad altro scopo devono essere rimborsati con gli interessi. I dettagli sono disciplinati in un contratto di mutuo o di sussidio. 6.1 Mutui Se un debitore viola il contratto di mutuo, una volta trascorso inutilizzato un termine per rimediare alle violazioni contrattuali il Cantone può disdire il contratto. 6.2 Sussidi Se gli obiettivi e gli accordi stabiliti nel contratto non vengono raggiunti, il versamento dei sussidi del Cantone può venire sospeso con effetto immediato. 7. Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore immediatamente e sostituisce quella del 18 maggio 2009 (AWT 15/09). 8. Informazione Si incarica l'uet di informare in forma adeguata i potenziali richiedenti circa la presente decisione.
7 9. Comunicazione Comunicazione a: Cooperativa di fideiussioni della Svizzera orientale, Rorschacherstrasse 150, 6006 San Gallo Dipartimento delle finanze e dei comuni Amministrazione delle finanze Controllo delle finanze Ufficio dell'economia e del turismo Coira, 22 giugno 2010 DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA PUBBLICA E SOCIALITÀ Il Direttore: Hansjörg Trachsel, Consigliere di Stato