Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 09/2009

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Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 09/2009 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell area Circolari ), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella area riservata accessibile utilizzando username info@studiosinergie.it e password 123456 ). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata. RAVVEDIMENTO OPEROSO: REGOLE DI COMPILAZIONE DELL F24 Il ricorso allo strumento del cosiddetto ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni quali: l omesso o ritardato versamento dei tributi (soprattutto Iva e ritenute) la mancata presentazione del modello F24 a zero è un fenomeno molto diffuso tra i contribuenti (si ricorda, in proposito, che l omesso o ritardato versamento dei contributi non può essere oggetto di regolarizzazione tramite ravvedimento). Alla luce delle recenti modifiche (decreto anti crisi) che hanno modificato in senso favorevole ai contribuenti la misura delle riduzioni delle sanzioni nei casi di ravvedimento operoso, si ritiene opportuno riepilogare sia le nuove misure introdotte che le regole di compilazione del modello F24 nei casi sopra indicati. Prima di entrare nel merito di quanto detto sopra è bene ricordare che il ravvedimento operoso e quindi, la regolarizzazione, si intende correttamente effettuata solo se unitamente al tributo versato in ritardo, risultano versati anche gli importi di seguito elencati: 1. interessi calcolati al saggio legale; 2. sanzioni ridotte. Il mancato o carente versamento di uno solo di questi elementi non consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il ravvedimento operoso. Va precisato, tuttavia, che tali elementi non devono essere necessariamente versati nello stesso giorno, né tantomeno con lo stesso modello F24 (come in genere accade) ma possono anche essere versati in momenti successivi purché entro i termini previsti per poter beneficiare del ravvedimento operoso. Nuova misura delle sanzioni da ravvedimento operoso L omesso o tardivo versamento di un tributo comporta l applicazione di una sanzione prevista nella misura del 30% dell importo non versato in tutto o in parte. Ad esempio, il mancato pagamento di un importo pari ad 10.000 comporta in caso di verifica da parte dell amministrazione finanziaria una sanzione di 3.000 e cioè il 30% di 10.000. L art.13 del D.Lgs. n.472/97 (che introduce l istituto del cosiddetto ravvedimento operoso ) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente questa violazione entro certi termini, versando unitamente al tributo ed agli interessi, sanzioni in misura ridotta rispetto a quella del 30%. È importante precisare che il contribuente potrà applicare il ravvedimento operoso solo se prima della regolarizzazione - non è venuto a formale conoscenza di atti accertativi (accessi, ispezioni, verifiche) da parte dell amministrazione finanziaria che abbiano accertato o rilevato la violazione. Come ricordato in premessa, il citato art.13 (che reca la misura della riduzione delle sanzioni) è stato modificato in senso favorevole ai contribuenti a partire dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del D.L. n.185/08 (manovra anticrisi).

La riduzione delle sanzioni da ravvedimento breve lungo FINO AL 28.11.08 3,75% riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo se il pagamento viene eseguito nei 30 gg. successivi a quello della sua scadenza 6% riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione DAL 29.11.08 (*) 2,5% riduzione della sanzione ad 1/12 del minimo se il pagamento viene eseguito nei 30 gg. successivi a quello della sua scadenza 3% riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione (*) le nuove misure più favorevoli si applicano anche per regolarizzare omessi o ritardati versamenti con scadenza naturale precedente al 29.11.08 Le sanzioni da ravvedimento vanno indicate nel modello di pagamento F24 con uno specifico codice tributo, differente per tipologia di tributo e reperibile sul sito www.agenziaentrate.it. Conteggio interessi da ravvedimento ed esposizione nel modello F24 Nei casi di omesso o ritardato versamento dei tributi, sull importo pagato in ritardo, oltre alla sanzione da ravvedimento, devono essere conteggiati e versati gli interessi nella misura del saggio legale. Tale misura, modificatasi più volte nel corso degli anni, è dal 1 gennaio 2008 fissata al 3% annuo (ATTENZIONE: ad oggi la misura del saggio annuo di interesse legale coincide con la misura delle sanzioni previste per il cosiddetto ravvedimento breve ). L interesse annuo così calcolato deve poi essere rapportato ai giorni del ritardo (cioè i giorni che decorrono dalla data di scadenza a quella della regolarizzazione). Esempio di conteggio degli interessi Esempio Un contribuente mensile non ha versato alla scadenza naturale del 16 marzo l Iva relativa al mese di febbraio per un importo di 10.000,00. In data 30 aprile provvede alla regolarizzazione del versamento avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per il ravvedimento operoso. Il conteggio degli interessi è il seguente: 10.000,00 x 3% = 300,00 interessi annui 300,00 : 365 gg. x 45 gg. (giorni del ritardo) = 36,99 interessi dovuti per il ritardo Per quanto riguarda l esposizione degli interessi nel modello di pagamento F24 occorre osservare che: fino al 22 maggio 2007 gli interessi, una volta conteggiati, venivano sempre indicati nel modello di versamento F24 cumulativamente al tributo oggetto di regolarizzazione e versati con il codice tributo di quest ultimo. dal 22 maggio 2007 in poi, invece, è stata introdotta una distinzione tra: - versamenti dei sostituti d imposta (tipicamente le ritenute) - altri versamenti (Iva, imposte sul reddito, Irap, ecc.) Pagina 2 di 5

Interessi da ravvedimento di ritenute da parte del sostituto d imposta Il versamento degli interessi nel modello F24 continua, come per il passato, ad essere effettuato insieme a quello delle ritenute non versate o versate in ritardo utilizzando il codice tributo delle stesse (ad esempio il codice 1040 relative alle ritenute di lavoro autonomo). La distinta indicazione degli interessi avverrà successivamente in sede di compilazione del quadro ST del modello 770 da parte del sostituto d imposta che ha operato e versato la ritenuta unitamente agli interessi. Esempio Un contribuente mensile non ha versato alla scadenza naturale del 16 marzo la ritenuta relativa alla fattura del notaio pagata nel mese di febbraio. In data 30 aprile provvede alla regolarizzazione del versamento avvalendosi del ravvedimento operoso. I calcoli sono i seguenti: 10.000,00 x 3% = 300,00 sanzione (codice tributo 8906) 10.000,00 x 3% = 300,00 interessi annui 300,00 : 365 gg. x 45 gg. (giorni del ritardo) = 36,99 interessi dovuti per il ritardo 10.000,00 + 36,99 = 10.036,99 tributo + interessi (codice tributo 1040) SEZIONE ERARIO IMPOSTE DIRETTE IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI codice rateazione/regione/ anno di Importi a tributo prov./mese rif. riferimento debito versati 1040 0002 2009 10.036,99 8906 0002 2009 300,00 importi a credito compensati Codice ufficio Codice atto +/- SALDO (A-B) TOTALE A 10.336,99 B + 10.336,99 Interessi da ravvedimento di altri tributi La risoluzione n.109/e del 22 maggio 2007 ha istituito nuovi codici tributo per il versamento autonomo delle somme dovute a titolo di interessi. I nuovi codici tributo " 1989 " denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef"; " 1990 " denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires" " 1991 " denominato "Interessi sul ravvedimento - Iva"; " 1992 " denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" " 1993 " denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap"; " 1994 " denominato "Interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale" " 1995 " denominato "Interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale" Nella compilazione del modello F24, quindi, l importo degli interessi deve essere evidenziato distintamente da quello del tributo oggetto di regolarizzazione. Pagina 3 di 5

Esempio Un contribuente mensile non ha versato alla scadenza naturale del 16 marzo l Iva relativa al mese di febbraio per un importo di 10.000,00. In data 30 aprile provvede alla regolarizzazione del versamento avvalendosi del ravvedimento operoso. I calcoli sono i seguenti: 10.000,00 x 3% = 300,00 sanzione (codice tributo 8904) 10.000,00 x 3% = 300,00 interessi annui 250,00 : 365 gg. x 45 gg. (giorni del ritardo) = 36,99 interessi dovuti per il ritardo (codice tributo 1991) 10.000,00 Iva mese di febbraio versata in ritardo (codice tributo 6002) SEZIONE ERARIO IMPOSTE DIRETTE IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI codice rateazione/regione/ anno di Importi a tributo prov./mese rif. riferimento debito versati 6002 0000 2009 10.000,00 8904 0000 2009 300,00 1991 0000 2009 36,99 importi a credito compensati Codice ufficio codice atto +/- SALDO (A-B) TOTALE A 10.336,99 B + 10.336,99 Tardiva od omessa presentazione del modello F24 a zero Un caso assai frequente, che in molte situazioni ha generato errori o violazioni da parte dei contribuenti, è rappresentato dal cosiddetto modello F24 a zero. Si tratta di un modello di pagamento F24 nel quale le somme a debito sono interamente compensate da un credito d imposta (valido ed esistente) per cui il totale del modello di pagamento, appunto, è pari a zero. Tale modello F24, che non comporta evidentemente alcun esborso di denaro, deve tuttavia essere presentato all amministrazione finanziaria nelle normali scadenze previste per il pagamento dei debiti in esso contenuti. Ciò perché, è come se il contribuente stesse pagando tali importi a debito, non con del denaro, ma con (si passi l assimilazione) della moneta rappresentata dal credito d imposta. In caso di mancata presentazione del modello F24 a zero occorre fare particolare attenzione perché il legislatore ha previsto delle sanzioni più lievi rispetto al caso dell omesso o ritardato versamento, ma riducibili con lo strumento del ravvedimento operoso in tempi molto più contenuti. Secondo l'agenzia delle Entrate, infatti, in caso di mancata presentazione del modello F24 con saldo a zero, non si è in presenza di violazione formale in quanto non si configura un ostacolo di accertamento. Per tale violazione sono previste. una sanzione ridotta di 51 se il ritardo nella presentazione del modello F24 non supera i 5 giorni lavorativi rispetto alla scadenza naturale; una sanzione di 154 se il ritardo nella presentazione del modello F24 avviene oltre i 5 giorni lavorativi rispetto alla scadenza naturale. Come di seguito rappresentato, è possibile ridurre tali sanzioni avvalendosi delle nuove misure del ravvedimento operoso, presentando il modello F24 e versando la sanzione con il codice tributo 8911. Pagina 4 di 5

Il ravvedimento per la ritardata presentazione del modello F24 a zero brevissimo FINO AL 28.11.08 6 riduzione della sanzione ad 1/8 di 51 se la presentazione viene effettuata nei 5 gg. successivi a quello della sua scadenza DAL 29.11.08 4 riduzione della sanzione ad 1/12 di 51 se la presentazione viene effettuata nei 5 gg. successivi a quello della sua scadenza breve lungo 19 riduzione della sanzione ad 1/8 di 154 se la presentazione viene effettuata dal 6 al 30 giorno successivo a quello della sua scadenza 31 riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo la presentazione viene effettuata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione 13 riduzione della sanzione ad 1/12 di 154 se la presentazione viene effettuata dal 6 al 30 giorno successivo a quello della sua scadenza 15 riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo se la presentazione viene effettuata oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o ************* Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l occasione per porgere distinti saluti. Perugia, 30 marzo 2009 Sinergie Studio Associato Pagina 5 di 5