Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei dipendenti per quel che concerne l uso promiscuo, è stata trattata nella nostra Fiscal News n. 08 del 10.01.2014. Rimane quindi da esaminare il trattamento fiscal in caso di utilizzo: esclusivamente personale, in tale ipotesi si determina: in capo al dipendente, un Fringe Benefit valutabile secondo le regole del "valore normale"; in capo all impresa, la deduzione del costo limitata al valore del Fringe Benefit attribuito al dipendente; esclusivamente per fini aziendali, in questo secondo caso si determina: in capo al dipendente, nessun Fringe Benefit; in capo all impresa, la deducibilità dei costi secondo le regole generali previste dall art. 164 del Tuir e cioè deducibilità integrale per i beni esclusivamente strumentali, limitata al 20% (40% fino al 2012) negli altri casi. Uso esclusivamente aziendale L utilizzo di un veicolo per scopi esclusivamente aziendali da parte del dipendente, ricade nella fattispecie generale degli autoveicoli che non costituiscono beni ad uso esclusivamente strumentale, per l attività propria esercitata dall impresa. Al riguardo, l art. 164, TUIR, così come modificato dalla L. n. 92/2012 e dalla L. n. 228/2012, dispone che i costi: delle autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, non strumentali all attività di impresa, risultino deducibili nella misura del: 20% per l impresa e per l esercente arti e professioni; 80% per gli agenti ed i rappresentanti; Via Vecchia Ferriera, 13-36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756-1
Ai veicoli dati in uso ai dipendenti solamente per finalità aziendali, risulta quindi applicabile, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012, il trattamento fiscale riservato ai veicoli con limitazioni fiscali, con la conseguenza che i relativi costi risultano deducibili, ai sensi dell art. 164, comma 1, lettera b), TUIR, nelle misure del 20% o dell 80%. L acquisto (ed il connesso processo di ammortamento) sconta anche il limite massimo rilevante, che, ad esempio, nel caso delle autovetture ed autocaravan, è pari ad 18.075,99 per le imprese ed a 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti. Imponibilità in capo al dipendente Naturalmente, l utilizzo del veicolo per scopi esclusivamente aziendali, non determina in capo al lavoratore alcun fringe benefit tassabile. L attribuzione del mezzo, da parte del datore di lavoro, non ha infatti alcuna finalità retributiva, essendo, invece, il mezzo uno strumento necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa. Trattamento ai fini Iva Per quanto riguarda l Iva, ai sensi della lettera c), art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972: c) l imposta relativa all acquisto o all importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell attività propria dell impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. In base a tale disposizione, l imposta pagata per l acquisto e/o l importazione è detraibile: nella misura forfettaria del 40%, se i veicoli sono utilizzati solo parzialmente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione; per l intero importo: se i veicoli formano oggetto dell attività propria dell impresa (ad esempio, concessionario auto); 2
in ogni caso, per agenti e rappresentanti di commercio; se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. Alle stesse condizioni è ammessa in detrazione l Iva relativa all acquisto e/o importazione dei componenti e/o ricambi dei veicoli in esame. Quando il veicolo, dato in uso ai dipendenti, è utilizzato esclusivamente nell attività imprenditoriale/professionale, si ha pertanto detrazione integrale dell Iva. Per espressa previsione contenuta nella Risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6, emanata dal Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell Economia e delle Finanze, devono, in ogni caso, considerarsi utilizzati esclusivamente nell attività dell impresa anche i veicoli stradali messi a disposizione del personale dipendente che li utilizza, promiscuamente, a fronte di uno specifico corrispettivo. Anche in tali ipotesi, l Iva afferente l acquisto ed i costi di impiego risulta pertanto integralmente detraibile. Usati esclusivamente a fini personali Benché raro, è possibile che l autoveicolo venga concesso al dipendente perché lo utilizzi per finalità esclusivamente personali: è il caso, ad esempio, del mezzo aziendale utilizzato dal dipendente per recarsi al lavoro. Tale utilizzo non configura ipotesi di uso promiscuo: l assegnazione dell autoveicolo rappresenta per il lavoratore una componente della retribuzione. La fattispecie in esame non ricade nell ambito di applicazione dell art. 164, TUIR. Per il datore di lavoro, i costi sostenuti rientrano nelle spese per prestazioni di lavoro e sono deducibili, ai sensi dell art. 95, TUIR. L importo ammesso in deduzione, indipendentemente da quanto viene riconosciuto al dipendente, è il minore tra il valore normale e le spese effettivamente sostenute. Ciò significa che, se le spese sostenute dall impresa, per concedere il veicolo al dipendente, risultano inferiori al valore normale del fringe benefit per il dipendente, l impresa può dedurre solo l importo corrispondente alle spese sostenute. In pratica, essendo l autoveicolo ad uso esclusivamente personale, viene meno il requisito di inerenza, ed i costi sostenuti sono, per l azienda, irrilevanti per la parte che eccede il compenso in natura. 3
Autovettura concessa per sole finalità personali al dipendente per tutto l anno. Fringe benefit (valore normale) 10.000,00 euro Costi di impiego sostenuti e ammortamento 14.000,00 euro Costi deducibili (nel limite del fringe benefit) 10.000,00 euro Tassazione in capo al dipendente L attribuzione di un veicolo al dipendente per uso esclusivamente personale determina, in capo allo stesso, un fringe benefit pari al compenso in natura, tassabile come reddito di lavoro dipendente. La quantificazione di tale reddito avviene applicando il criterio del valore normale previsto dall art. 9, TUIR, e non vale quanto stabilito dall art. 51, comma 4, TUIR, che impone di considerare il 30% dell importo determinato sulla base delle tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km. La disposizione di cui all art. 51, comma 4, TUIR, infatti, risulta applicabile esclusivamente in presenza di utilizzo promiscuo (aziendale/privato) dell autoveicolo. A norma del comma 3, art. 51, TUIR, invece, il criterio di valutazione generale da usare per la determinazione dei fringe benefit riconosciuti ai dipendenti, è quello del valore normale. Per gli autoveicoli, in particolare, occorre far riferimento: in caso di mezzo di proprietà dell azienda, al corrispettivo mediamente richiesto sul mercato per l utilizzo del bene (ad esempio tariffa per il noleggio); in caso di mezzo in leasing, ai canoni di leasing praticati per veicoli della stessa specie. Si ritiene che, per quantificare il valore del fringe benefit, quando l autoveicolo è usato per finalità esclusivamente personali, possano essere utilizzate anche le tabelle ACI: naturalmente il valore risultante dalle tabelle andrà utilizzato integralmente e non assunto in maniera percentuale. Inoltre, non valgono le presunzioni precisate dalla Circolare n. 326/1997. Dal valore così determinato, deve essere tolto quanto eventualmente trattenuto al dipendente, o da lui corrisposto nel periodo per l utilizzo del veicolo. 4
Trattamento ai fini Iva L utilizzo dei veicoli per fini esclusivamente personali da parte del dipendente, estranei all attività d impresa, fa sì che in relazione ad essi non si realizzino i requisiti di inerenza e afferenza, richiesti dalla norma per il riconoscimento del diritto alla detrazione. Tale aspetto è stato sottolineato anche dal Comunicato stampa MEF - Agenzia delle Entrate 14 settembre 2006:... In particolare, occorre sottolineare che non costituisce utilizzo nell esercizio di attività d impresa, l assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti (c.d. fringe benefit).... Nessun rilievo va dato alla circostanza che il veicolo sia acquistato (acquisito) nell esercizio dell attività d impresa. Esso viene, comunque, utilizzato per operazioni non soggette all imposta. Aspetti contabili Dal punto di vista contabile, il dato relativo al fringe benefit non compare in modo esplicito in contabilità. Nelle scritture contabili vengono rilevate le maggiori ritenute fiscali e previdenziali calcolate su un importo superiore alla retribuzione lorda in denaro, ma non l importo riconosciuto come fringe benefit. Per quanto riguarda i costi relativi all autoveicolo, gli stessi vengono contabilizzati in maniera ordinaria, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia stato concesso in uso al dipendente, imputandoli alle corrispondenti voci di Conto Economico. In sede di determinazione dell utile di esercizio, tali componenti di costo vengono quindi ordinariamente scomputati dal valore della produzione. Successivamente in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà essere effettuata: una variazione in aumento, per i costi relativi all autoveicolo del periodo di imposta; una variazione in diminuzione per l importo che costituisce fringe benefit per il dipendente, nel limite dei costi effettivamente sostenuti. 5
Riepilogo Veicoli dati in uso ai dipendenti solamente per finalità aziendali Costi veicoli in uso ai dipendenti solo per fini esclusivamente personali Trattamento fiscale veicoli con limitazioni fiscali Deducibili ai sensi dell art. 95, TUIR Deducibilità costi 20/80% (Limiti 18.075,99 e 25.822,84) Spese prestazioni lavoro Utilizzo veicolo solo per finalità aziendali Non determina alcun fringe benefit tassabile Veicolo dato in uso al dipendente solo per fini personali Determina fringe benefit in capo al dipendente CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT IMPONIBILITÀ DIPENDENTE PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE IMPONIBILITÀ DIPENDENTE Reddito in natura sulla base del valore normale (C.M. n. 48/E/1998 e n. 37/E/1997). DEDUCIBILITÀ IMPRESA Compenso deducibile come spesa per prestazione di lavoro dipendente (art. 95, TUIR). - Riproduzione riservata - 6