- P.S.C. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (Art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) - REDAZIONE CONTENUTI - GESTIONE

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- P.S.C. - C P R P PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (Art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) - REDAZIONE CONTENUTI - GESTIONE Nei Cantieri Temporanei e Mobili, il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), previsto dall art. 100 del D.Lgs. 81/08, rappresenta uno dei principali cardini di tutela della Sicurezza e Salute dei Lavoratori, dal momento che costituisce parte integrante del Contratto di Appalto. Con l entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti Pubblici e successivo Decreto Correttivo), unitamente al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i Livelli di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Cantieri Temporanei e Mobili Titolo IV del D.Lgs. 81/08), sono stati ridefiniti a partire dalla Fase di Progettazione, attraverso il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) Con l art. 23 del D.Lgs. 50/2016, inerente i livelli della Progettazione per gli Appalti per le Concessioni di Lavori nonché per i Servizi, infatti, si sancisce (con il comma - c) rispettivamente che La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici in, Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo, intesa ad assicurare (tra l altro) la conformità alle norme ambientali, 1

urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza. Ancora con l art. 26 (del D.Lgs. 50/2016 verifica preventiva della progettazione), viene stabilito rispettivamente, che: - la Stazione Appaltante, nei contratti relativi ai Lavori, VERIFICA la rispondenza degli Elaborati Progettuali ai documenti di cui all art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. La VERIFICA, accerta tra l altro in particolare la completezza della progettazione e la Sicurezza delle Maestranze e degli Utilizzatori. Il P.S.C. (PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO) è un documento costituito da una Relazione Tecnica e Prescrizioni correlate alla complessità dell opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nonché contenere la Stima dei relativi Costi della Sicurezza, calcolati secondo quanto previsto al Punto 4 dell ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/08. Il P.S.C., unitamente ad altri documenti, quali: - il Fascicolo dell Opera (art. 91), - la Notifica Preliminare dei Lavori (art. 99); - il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi, costituiscono documenti cardine dal momento che una loro assenza considera sospesa l efficacia del Titolo Abilitativo dell opera e l Organo di Vigilanza ha il compito/obbligo di comunicare l inadempienza all Amministrazione Concedente, che attiva quanto di competenza. Il P.S.C., in quanto Documento Principe dei Piani di Sicurezza (previsto dall art. 100 del D.Lgs. 81/08), prevede dei contenuti minimi, stabiliti dal Legislatore e normati al Punto 2 dell ALLEGATO XV, che sommariamente possiamo suddividere in 17 distinte SEZIONI, delle quali di seguito ne riportiamo alcuni principali contenuti. 2

SEZIONE - 1 Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.). Il P.S.C. è specifico per ogni singolo Cantiere Temporaneo o Mobile, di concreta fattibilità e conforme alle prescrizioni di cui all art. 15 (del D.Lgs. 81/08), le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate, in fase di progettazione, dal Progettista dell Opera in collaborazione con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.). SEZIONE - 2 Identificazione e Descrizione dell Opera. In questa Sezione sono riportati rispettivamente: - Indirizzo del Cantiere; - Descrizione del contesto in cui è collocata l area del cantiere; - Descrizione sintetica dell opera da realizzare, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche. SEZIONE 3 Individuazione dei Soggetti con Compiti di Sicurezza. In questa Sezione sono individuati e riportati i dati relativi ai Soggetti che operano nell ambito dell organizzazione del cantiere in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori, specificandone ruolo, compiti e responsabilità civili e penali. Trattasi di Persone Fisiche e non Società, Enti, Istituzioni, etc., costituiti dal Committente, dal Responsabile dei Lavori (se nominato), dal CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) e dal CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione). SEZIONE 4 Identificazione delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi. In questa Sezione del P.S.C., compilata dal CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) successivamente all Appalto dei Lavori, sono riportati i dati riferiti all Impresa Affidataria, all Impresa Affidataria ed Esecutrice, all Impresa Esecutrice e Subappaltatrice non che ai Lavoratore Autonomi, e per ciascuno, sono riportati i dati dei Soggetti Incaricati per i compiti di cui all art. 97 (Obblighi del Datore di Lavoro) cioè precisamente di quella figura/soggetto che ha obblighi di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori, l applicazione delle prescrizioni previste nel PSC, il coordinamento di 3

cui agli art. n 95 (Misure generali di tutela) ed art. 96 (Obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti), nonché la congruenza dei POS (Piano Operativo di Sicurezza) delle Imprese Esecutrici rispetto a quello dell Impresa Affidataria. SEZIONE 5 Organigramma del Cantiere. In questa Sezione, con riferimento alle diverse figure presenti, interessate e coinvolte nel processo produttivo del cantiere, sono evidenziati i vincoli, i limiti ed i rapporti tra loro. Si precisa, che ai sensi dell ALLEGATO XVII (Idoneità Tecnico Professionale) in presenza di Subappalto, valgono le seguenti procedure, e precisamente: a)- Le comunicazioni tra il C.S.E. e l Impresa Subappaltatrice avvengono unicamente attraverso l Impresa Affidataria di riferimento; b)- L Impresa Subappaltatrice, trasmette il proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza) all Impresa Affidataria, la quale dopo averne verificato la congruenza provvede a trasmetterlo al CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione). SEZIONE 6 Individuazione, Analisi e Valutazione dei Rischi relativi al Cantiere. In questa Sezione sono esaminati i Rischi riscontrati nel Cantiere, analizzando sia quelli che l ambiente esterno genera verso il cantiere, sia quelli che il cantiere genera verso l ambiente esterno, compresi quelli derivanti dalle interferenza con le attività lavorative. Il D.Lgs. 81/08, propone un metodo di analisi riassuntivo, consistente nella compilazione di una apposita tabella, all interno della quale sono riportati tutti gli elementi interessati e precisamente: - Caratteristiche dell Area di Cantiere; - Scelte Progettuali ed Organizzative; - Procedure; - Misure Protettive e Preventive da Adottare; - Tavole e Disegni Tecnici Esplicativi da allegare; - Misure di Coordinamento da Eseguire, scelte, tutte, contenute nel Punto 1 dell ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/08. 4

SEZIONE 7 Organizzazione del Cantiere. In questa Sezione, viene descritta e riportata l organizzazione del cantiere, indicando le scelte relative alla pianificazione ed all allestimento dell area medesima, in relazione all analisi e valutazione dei rischi riscontrati. Anche per questa Sezione il D.Lgs. 81/08, propone una Tabella riepilogativa, nella quale oltre agli elementi caratterizzanti l area del Cantiere, sono riportati tutti i relativi rischi di pertinenza. Il tutto, corredato da appositi allegati grafici unitamente a tutte le informazioni inerenti l organizzazione del cantiere, deve essere allegato al PSC, suscettibile di aggiornamento in fase di evoluzione del Cantiere. SEZIONE 8 Rischi in Riferimento alle Lavorazioni. In questa Sezione, sono descritti i rischi relativi alle lavorazioni da svolgere, senza entrare nel dettaglio, considerato che le stesse saranno oggetto di specifica trattazione da parte del Datore di Lavoro dell Impresa Esecutrice, nell ambito di redazione del proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza). SEZIONE 9 Interferenza tra le Lavorazioni. In tale sezione sono descritti i Rischi da Interferenza, individuati a seguito dell analisi del Cronoprogramma dei lavori e dei LayAut di Cantiere, e indicate le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle medesime Lavorazioni Interferenti. Nei casi in cui tali rischi non possono essere eliminati o permanessero rischi residui, devono essere indicate le Misure Preventive e Protettive ed i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) idonei a ridurre al minimo tali rischi. In questi casi, al C.S.P., compete in fase di Progettazione proporre ipotesi di riduzione del rischio, demandando al C.S.E. la verifica di tali ipotesi, aggiornando, se ritenuto necessario, il Programma di Lavoro ed il Layaut del Cantiere. 5

SEZIONE 10 Procedure Complementari e di Dettaglio da Esplicitare nel POS. Il C.S.P. (Coordinatore di Sicurezza in fase di Progettazione), per una o più specifiche fasi di Lavoro, per le quali l Impresa ritiene di operare delle scelte operative, ha facoltà di richiedere specifiche complementari o di dettaglio, che dovranno essere esplicitate nel POS. Tali procedure, sono soggette a Validazione da parte del C.S.E. all atto della verifica dei singoli POS e non devono generare costi aggiuntivi per la Sicurezza. SEZIONI -11 12 Misure di Coordinamento e di Gestione Relative all Uso Comune di Apprezzamenti, Attrezzature, Mezzi e Servizi di Protezione Collettiva. Compete al C.S.P., pianificare una corretta gestione delle attività di coordinamento dell uso di apprezzamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, usati dalle Diverse Imprese e Lavoratori Autonomi operanti nel cantiere, mentre compete al C.S.E., organizzare giusta cooperazione e collaborazione. Ai Datori di Lavoro, spetta invece l obbligo di cooperare e collaborare secondo quanto previsto all art. 95, comma 1, lett. g) ed all art. 97, comma 3, lett a) del D.Lgs.81/08. SEZIONE 13 Disposizioni per la Consultazione degli R.L.S. Il C.S.P., deve provvedere ad inserire nel P.S.C., le procedure e la documentazione necessaria affinchè i Datori di Lavoro, possano attestare l avvenuta consultazione degli R.L.S,. (Rappresentanti della Sicurezza dei Lavoratori) sia prima dell accettazione del P.S.C. e sia a seguito di significative modifiche dello stesso. Con riferimento alla figura di R.L.S. (Rappresentate della Sicurezza dei Lavoratori), si specifica, che: a)- è fatto obbligo al Datore di Lavoro consultare il proprio R.L.S., sia Interno che Territoriale, prima dell accettazione del PSC; 6

b)- il Datore di Lavoro, sentito il proprio R.L.S., può proporre modifiche al P.S.C., allo scopo di tutelare maggiormente la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, senza che queste modifiche possano comportare costi aggiuntivi di sicurezza. SEZIONE 14 Organizzazione del Servizio di Pronto Soccorso, Antincendio ed Evacuazione dei lavoratori. In cantiere, deve sempre essere presente almeno un addetto formato alla Gestione delle Emergenze (Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione dei Lavoratori) la cui presenza in caso di più imprese deve essere formalizzata tramite accordo scritto ed accettato dalle parti. Si precisa, che l assenza in cantiere di almeno un addetto alla Gestione delle Emergenze (il cui nominativo deve essere riportato nel POS) viene considerato rischio grave e imminente, condizione che impone al C.S.E. di disporre la sospensione della singola attività. SEZIONE -15 Costi della Sicurezza. I COSTI DELLA SICUREZZA, per gli Appalti Titolo V Cantieri Temporanei e Mobili, derivano dalla stima effettuata nel P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) e calcolati secondo le indicazioni di cui al Punto 4. dell ALLEGATO XV e l Impresa Appaltatrice ne è vincolata contrattualmente. Con il Termine COSTI ED ONERI DELLA SICUREZZA (ai sensi del D.Lgs. 81/08), sono da intendere esclusivamente: - le spese rientranti nell elenco contenuto nel Punto 4, dell ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/08, e connesse al solo coordinamento delle attività di cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, agli apprestamenti, servizi e procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, sulla base delle scelte di discrezionalità Tecnica compiute dal CSP e valutate attraverso un computo metrico estimativo, allegato al PSC. 7

Nello specifico, il D.Lgs. 81/08, con riferimento alla individuazione e modalità di calcolo dei Costi della Sicurezza, (a titolo di esempio non esaustivo) propone uno schema secondo quanto prescritto al Punto 4.- dell ALLEGATO XV, rispettivamente distinto come segue: 1)- Individuazione delle Lavorazioni previste nel Cantiere, costituite rispettivamente da: 1.a) - Apprestamenti previsti nel PSC, che comprendono: - ponteggi; - trabattelli; - ponti su cavalletti; - impalcati;- andatoie; - passerelle; - armature delle pareti degli scavi, - gabinetti, - locali per lavarsi, - spogliatoi; - refettori, - locali di ricovero e di riposo; - camere di medicazione; - infermerie; - recinzioni di cantiere, etc; 1.b) - Misure preventive e protettive ed i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, che comprendono: - misure finalizzate alla protezione dei lavoratori dai rischi di interferenza, ovvero quelli derivanti da scelte progettuali o conseguenti alla valutazione del rischio effettuata dal CSP o CSE e da questi espressamente indicate nel PSC. 1,c)- Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio ed impianti di evacuazione fumi, che costituiscono: - Costi della Sicurezza, nei casi in cui gli stessi sono intesi temporanei e necessari per la protezione del cantiere e dei lavoratori distinti da quelli facenti parte stabilmente dell edificio o della struttura oggetto dei lavori; 1.d)- Mezzi e servizi di protezione collettiva, che comprendono: - segnaletica di sicurezza; - avvisatori acustici; - attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; - mezzi estinguenti; servizi di gestione dell emergenze; 1.e)- Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza, che: 8

-Sono considerati Costi della Sicurezza, allorché hanno contestuale riferimento al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione ed essere previsti nel PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto particolare o dalle interferenze e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa; 1.f)- Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, che comprendono: - il fermo personale o il fermo attrezzature necessario per eseguire due o più lavorazioni tecnicamente non separabili in tempi diversi o nello stesso ambito lavorativo. Non costituiscono Costi di sicurezza, gli sfasamenti già previsti nel crono programma dei lavori, in quanto le imprese ne sono preventivamente a conoscenza avendo ricevuto il PSC prima della formulazione delle offerte. Sono considerati Costi della Sicurezza, quelle misure che comportano modifiche alle normali procedure di lavoro (es. fermo temporaneo dell attività dell impresa in una singola fase di lavoro); 1.g)- Misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, che comprendono: - tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede d uso comune, o che comunque richiedono mezzi e servizi di protezione collettiva. Nello specifico, il Costo della sicurezza è costituito dal costo orario del personale necessario per la puntuale e corretta attuazione di quanto contenuto nel PSC dal CSP, ovvero il costo per le ore di formazione obbligatoria, precedente l inizio dei lavori, con cui il CSP, intende istruire tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che interverranno nel cantiere sulle regole generali di comportamento da tenere nell uso degli apprestamenti e delle attrezzature ivi presenti. Tutto quanto sopra, evidenzia l importanza della fase di progettazione, in quanto la determinazione 9

dei Costi della sicurezza, si determina in tale momento da parte del CSP. Si fa presente, che una variazione o modifica di stima dei costi della sicurezza, è possibile nel solo caso di varianti al progetto (art. 149 del D.Lgs. 50/2016) siano esse concordate, necessarie, o volute dal committente o ancora derivanti da circostanze imprevedibili o da difficoltà di esecuzione dovute a cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti. 2)- prevedere che la stima sia congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, oltre che riferita ad elenchi prezzi standard oppure basata su prezzari o listini ufficiali, vigenti nell area interessata o su analisi di costi. 3)- prevedere che le singole voci dei costi della sicurezza siano calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato e comprendente la posa e il successivo smontaggio, la manutenzione e l eventuale ammortamento. 4)- prevedere che i costi della sicurezza siano compresi nell importo totale dei lavori ed indicati come costo non assoggettato a ribasso nelle offerte delle Imprese. 5)- prevedere che la liquidazione dei costi della sicurezza, di spettanza del datore di lavoro, sia liquidata in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del CSE. SEZIONE -16 Elenco degli Elaborati Obbligatori. Il PSC, deve contenere un elenco di allegati obbligatori, previsti dalla normativa vigente premesso che a tale elenco, possono, a discrezione del CSP, essere allegati elaborati aggiuntivi. SEZIONE 17 Quadro Riepilogativo Inerente gli Obblighi di Trasmissione del P.S.C. Il P.S.C., è soggetto a specifici obblighi di trasmissione da parte del C.S.P. alla Committenza e da questi alle Imprese invitate a presentare offerte. Il P.S.C., deve prevedere DATE ed INDICI di REVISIONE necessarie ed indispensabili al fine di tracciare le Revisioni, le Modifiche e le Integrazioni 10

dello stesso, relativo a tutto l iter Amministrativo e Realizzativo. associando ad ogni Revisione/Modifica/Integrazione giusta contezza e registrazione. In conclusione, il P.S.C., non deve costituire un elenco astratto contenente la generalità dei rischi presenti in ciascun cantiere, ma viceversa essere uno strumento efficace ed operativo per la gestione dei rischi reali a difesa e tutela esclusiva della Salute e della Sicurezza dei lavoratori. In virtù di tale importante ruolo, particolare rilevanza rivestono i Soggetti addetti all attuazione, verifica e controllo sul campo di quanto riportato e contenuto nel medesimo singolo P.S.C.. Bari, li 11/05/2017 IL CONSULENTE TECNICO CPRP Ing. Andrea RETUCCI 11