Applicazione del regolamento comunitario REACH ai materiali prodotti dal recupero dei rifiuti. dott. chim. Michele Checchin

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Transcript:

Applicazione del regolamento comunitario REACH ai materiali prodotti dal recupero dei rifiuti dott. chim. Michele Checchin

REACH: una realtà REGOLAMENTO CE/1907/2006 In vigore dal 1 giugno 2007

I principi fondamentali del REACH Il REACH sposta sull industria l obbligo di fornire informazioni sulle sostanze chimiche circolanti in Europa. Articolo 5 NO DATA NO MARKET [ ] le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che non siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.

REACH: Cos è? Ottenere informazioni Capire i pericoli AUTORIZZAZIONE Controllare i pericoli

I principi fondamentali del REACH La REGISTRAZIONE è il cuore del Regolamento REACH, ed è lo strumento attraverso il quale vengono ottenute le informazioni sulle sostanze chimiche circolanti in Europa; Uno dei principi fondamentali su cui si basa il REACH è l aumento della quantità di informazioni che circolano lungo la filiera di approvvigionamento; Il REACH comporta l esistenza di più informazioni le quali possono generare azioni di restrizione/autorizzazione sulle sostanze ritenute molto pericolose per l uomo e per l ambiente.

La registrazione È obbligatoria per i produttori di una sostanza chimica (acetone, etilene, cloruro di vinile monomero, pigmento, ecc.); È obbligatoria per gli importatori di una sostanza chimica o di una miscela (vernice, lacca, masterbatch, colorante, ecc.). Non è richiesta per i produttori di articoli (es. fibre tessili) tranne casi rari e trascurabili (rilascio intenzionale). Per i produttori è onerosa in termini di denaro e tempo; Per gli utilizzatori può cambiare la reperibilità delle materie prime.

RECUPERO DI RIFIUTI art. 2 comma 2 Regolamento 1907/2006: I rifiuti non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli (la loro gestione è coperta dalla specifica normativa sui rifiuti). Il Regolamento REACH non esenta i rifiuti dalle sue disposizioni ma spiega che i rifiuti non sono una sostanza, un preparato o un articolo secondo il significato di REACH. Ciò poiché quando il possessore scarta, intende scartare o deve scartare qualcosa, questa perde il suo status di sostanza, miscela o articolo, usati dal relativo possessore per uno scopo specifico. Ai fini pratici questa spiegazione può essere considerata un'esenzione dei rifiuti dai requisiti di REACH (art. 2 comma 2 Regolamento 1907/2006).

RECUPERO DI RIFIUTI Il problema sorge quando un rifiuto cessa di essere tale e diventa una materia recuperata (End of Waste) la materia recuperata non è più esentata dal REACH Gli obblighi del regolamento REACh si applicano da quando il materiale perde la sua qualifica di rifiuto

RECUPERO DI RIFIUTI NO LONGER WASTE Fase recupero 1 Fase recupero 2 Fase recupero Altra fase 1 Altra fase 2 Altra fase Waste Legislation Reach Legislation Legislazione applicabile La Commissione europea ha stabilito che i criteri volti a definire quanto un rifiuto cessa di essere tale è stabilito dalle norme sui rifiuti. Il Regolamento REACh si adegua a tali criteri.

RECUPERO DI RIFIUTI L attività di recupero è da considerarsi un attività di fabbricazione di sostanze/miscele/articoli a tutti gli effetti. Può godere dell esenzione dalla registrazione purchè siano soddisfatte alcune condizioni.

RECUPERO DI RIFIUTI Pre-condizione Il rifiuto recuperato è SOSTANZA ARTICOLO [Esenzione art. 7(6)] MISCELA

ESENZIONE DA REGISTRAZIONE DA REGOLAMENTO (art. 2, comma 7, lett.d) Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II (registrazione), V (utilizzatori a valle) e VI (valutazione) d) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, recuperate nella Comunità se: 1.Già registrate; E 2.La sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata; E 3. Le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 (scheda dati di sicurezza) in merito alla sostanza registrata sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero. I Consideranda iniziali intendono agevolare il recupero (n.11): Per garantire la praticabilità e preservare gli incentivi al riciclaggio e al recupero dei rifiuti, i rifiuti non dovrebbero essere considerati sostanze, miscele o articoli a norma del presente regolamento.

ESENZIONE DA REGISTRAZIONE CAMPO REACH FUORI CAMPO REACH CAMPO REACH ARTICOLI SOSTANZE RIFIUTI Materie recuperate End of Waste MISCELE È garantita la filiera delle informazioni INTERRUZIONE DELLA FILIERA! Le informazioni sono state perse!

ESENZIONE DA REGISTRAZIONE Come applicare l esenzione prevista dall art.2(7d): 1^ CONDIZIONE SAMENESS SOSTANZA RECUPERATA = SOSTANZA REGISTRATA 1. Se non è stata registrata: registrazione prima di essere importata o immessa sul mercato come End of Waste 2. Impurezze: esse in genere non modificano la sameness, la somiglianza della sostanza con quella registrata (fino al 20%). Possono tuttavia far modificare classificazione ed etichettatura. Perciò non vanno registrate ma considerate

ESENZIONE DA REGISTRAZIONE Come applicare l esenzione prevista dall art.2(7d): 2^ CONDIZIONE END OF WASTE INFORMATION INFORMAZIONI SULLA SOSTANZA RECUPERATA Nello stabilimento sono disponibili schede di sicurezza o eventualmente altre informazioni sulla sicurezza della sostanza recuperata ai sensi dell art.31 e 32 art. 31: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza art. 32: informazioni per le sostanze/miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza (informazioni per una gestione dei rischi, n. di registrazione, restrizione, autorizzazione )

ESENZIONE DA REGISTRAZIONE Come applicare l esenzione prevista dall art.2(7d): E importante che il soggetto che intende avvalersi di questa esenzione realizzi un dossier tecnico dove si dia evidenza del rispetto delle condizioni previste per essere messo a disposizione delle autorità di controllo (ARPAV, SPISAL).

ESEMPIO 1: Azienda che effettua recupero di scorie L azienda L azienda effettua il ritiro e recupero di scorie di fonderia. Il primo passo è stato analizzare i prodotti aziendali per capire quali fossero le sostanze presenti e la loro provenienza.

ESEMPIO 1: Azienda che effettua recupero di scorie Analisi dei dati aziendali Due grandi famiglie di materiali divise per destinazione d uso e granulometria; Identificazione di n.15 sostanze all interno del prodotto recuperato.

ESEMPIO 1: Azienda che effettua recupero di scorie Attività eseguite Verifica del rispetto delle condizioni di cui all art. 7, comma 2 lettera d e in particolare: Verifica della presenza di una registrazione in Europa per le sostanze registrate; Contatto con i consorzi per capire le proprietà con le quali erano state identificate le sostanze; Elaborazione di una documentazione di supporto per l azienda che giustifichi l applicabilità dell esenzione.

ESEMPIO 2: Azienda che commercializza «fly ashes» L azienda L azienda recupera e commercializza ceneri volanti che ottiene tramite un processo di recupero di rifiuti per il quale è autorizzata dalla Provincia pertinente Anche in questo caso il primo passo è stato l identificazione del prodotto per capire quale fosse la sua composizione ai fini dell identificazione REACH.

ESEMPIO 2: Azienda che commercializza «fly ashes» Analisi dei dati aziendali Ottimo flusso di informazioni proveniente dal produttore del rifiuto; Ciò ha consentito Identificazione della cenere come sostanza UVCB UVCB: sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o i materiali biologici

ESEMPIO 2: Azienda che commercializza «fly ashes» Attività eseguite Verifica del rispetto delle condizioni di cui all art. 7, comma 2 lettera d e in particolare: Verifica della presenza di una registrazione in Europa per la sostanza UVCB; Analisi del processo di recupero per capire se questo introducesse variazioni nella composizione chimica delle fly ash; Richiesta di analisi chimiche al fine di supportare l identificazione della sostanza; Elaborazione di una documentazione di supporto per l azienda che giustifichi l applicabilità dell esenzione.

ESEMPIO 3: Azienda che produce polimeri da rifiuti in plastica L azienda L azienda seleziona e recupera imballaggi in plastica post-consumo (principalmente packaging food, detergenza e cosmetica), provenienti dal servizio pubblico della raccolta differenziata urbana producendo un polimero di poliolefine estruse. L identificazione ai fini REACH del prodotto è stata effettuata analizzando l intero ciclo di produzione, valutando le procedure di selezione e separazione degli imballaggi, verificando i rapporti analitici di laboratorio.

ESEMPIO 3: Azienda che produce polimeri da rifiuti in plastica Analisi dei dati aziendali Processo di selezione del rifiuto che garantisce la tipologia di materiale in ingresso (le Bottiglie in PET; i Flaconi in HDPE; i contenitori in POLIOLEFINE; i Film d imballaggio LDPE) Rapporti analitici di laboratorio che confermano l indentità dei materiali selezionati

ESEMPIO 3: Azienda che produce polimeri da rifiuti in plastica Attività eseguite Verifica del rispetto delle condizioni di cui all art. 7, comma 2 lettera d e in particolare: Verifica della presenza della registrazione in Europa per i monomeri costituenti i polimeri della miscela; Analisi del processo di recupero per capire se questo introducesse variazioni nella composizione chimica del polimero; Richiesta di analisi chimiche al fine di verificare la presenza di sostanze SVHC o in restrizione. Definizione di un piano analitico di controllo; Elaborazione di una documentazione di supporto per l azienda che giustifichi l applicabilità dell esenzione.

END of WASTE SOSTANZE SVHC - AUTORIZZAZIONE Sostanze o miscele recuperate contengono sostanze SVHC presenti in allegato XIV - autorizzazione 1. Operatore che recupera intenzionalmente da un rifiuto una sostanza SVHC inclusa in Allegato XIV 2. Operatore che recupera un rifiuto che contiene al proprio interno una o più sostanze SVHC in Allegato XIV e l output del processo di recupero è costituito direttamente da un articolo 3. Operatore che recupera un rifiuto che contiene al proprio interno una o più sostanze SVHC in Allegato XIV ottenendo un materiale recuperato end of waste destinato a successivi processi di trasformazione da parte di utilizzatori a valle

Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) 049 8227173 Via E. P. Masini, 2 35131 Padova (PD) 049 8227173 PER INFORMAZIONI MICHELE CHECCHIN michele.checchin@niuko.it centroreachveneto@confindustria.veneto.it TEL. 049 8227232 Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) 049 8227173