NOZIONI INTRODUTTIVE DI CARATTERE DEFINITORIO DEL DOCUMENTO ELETTRONICO E DELLA FIRMA ELETTRONICA. RIFERIMENTI NORMATIVI

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IL DOCUMENTO ELETTRONICO E LA FIRMA ELETTRONICA PROF.SSA FRANCESCA MITE

Indice 1 NOZIONI INTRODUTTIVE DI CARATTERE DEFINITORIO DEL DOCUMENTO ELETTRONICO E DELLA FIRMA ELETTRONICA. RIFERIMENTI NORMATIVI -------------------------------------------------------- 3 2 CONNESSIONI DEL DOCUMENTO INFORMATICO E DELLA FA FIRMA ELETTRONICA NEL CODICE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ------------------------------------------------------ 10 2 di 16

1 Nozioni introduttive di carattere definitorio del documento elettronico e della firma elettronica. Riferimenti normativi La rete Internet, nel corso degli ultimi anni, ha segnato profondamente l intera produzione normativa; infatti la crescente e continua affermazione delle tecnologie informatiche ha investito tutta la società, rendendo così protagonisti di nuove forme di relazioni contrattuali e non, i privati, ma anche le pubbliche amministrazioni. Ciò ha fatto sì che nozioni quali documento informatico e firma elettronica abbiano oggi una collocazione nel linguaggio normativo. Proviamo ad indagare tempi e modalità di adeguamento da parte del nostro ordinamento giuridico ai nuovi strumenti propri della tecnologia informatica. Fermo restando che la spinta all adeguamento di cui sopra è partita dal legislatore comunitario, anche il nostro legislatore ha provato a confrontarsi con i nuovi strumenti offerti dalla tecnologia. Orbene, quanto ai riferimenti normativi in materia di documento elettronico e firma elettronica a livello nazionale, si ricordano i seguenti provvedimenti: la legge 4 gennaio 1968 n. 15, Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme con la quale si è consentito ai privati e alla Pubblica Amministrazione di sostituire tutti gli atti, per i quali la legge prevedeva la loro conservazione, con loro riproduzione fotografica; abrogata nel 2000 1. 1 La presente legge è stata abrogata dall art. 77, D. Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dall art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, anche, l art. 2, L. 24 novembre 2000, n. 340 e gli artt. 60, 61, 62, 64 e 66 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 3 di 16

la legge 15 ottobre 1986, n. 644 2, che ha disciplinato la trasmissione a distanza di atti relativi agli affari contenziosi consultivi ed amministrativi tra avvocature dello Stato; la legge 241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo 3, (così come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15) che ha aggiornato la definizione di «documento amministrativo», includendovi ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; Il D. lgs del 12 febbraio 1993 n. 39, (ancora in vigore), dal titolo: Norme in materia di servizi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche 4, con il quale si autorizza la predisposizione degli atti amministrativi con sistemi informativi automatizzati e la sostituzione della firma autografa, eventualmente richiesta per la validità degli atti, con l indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. In questo modo si è dato vita alla prima forma di spersonalizzazione della sottoscrizione. Più precisamente l art. 3 dispone: 2 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1986, n. 644. Autorizzazione all Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio dell Istituto per il diritto allo studio universitario di Roma «La Sapienza» - I.DI.S.U. e I.S.E.F. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1986, n. 234 3 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. 4 DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n. 42. Nel presente decreto il termine «Autorità», indicante l «Autorità per l informatica nella pubblica amministrazione», deve intendersi sostituito con il termine «Centro», indicante il «Centro nazionale per l informatica nella pubblica amministrazione», ai sensi di quanto disposto dall art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Princìpi e modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione sono stati stabiliti con Dir.P.C.M. 5 settembre 1995. 4 di 16

«1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2. Nell ambito delle pubbliche amministrazioni l immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall indicazione della fonte e del responsabile dell immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile». la legge 15 marzo 1997 n. 59, detta legge Bassanini 5, che aveva come scopo semplificare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e tra pubblica amministrazione e cittadini, evitando le informazioni ridondanti e l intaso delle poste grazie all utilizzo del mezzo informatico. In essa per la prima volta si afferma che gli atti e i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione con strumenti informatici e telematici, nonché i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi ed efficaci e rilevanti a tutti gli effetti di legge. E si definisce il documento informatico come quell atto che viene redatto in forma digitale e che, per avere valenza giuridica, deve necessariamente essere confezionato attraverso l utilizzo di un sistema sicuro che ne garantisca l integrità e la provenienza. 5 LEGGE 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O 5 di 16

Quest ultima disposizione si poneva come precetto meramente programmatico, ma a dare concreta applicazione alla nuova disciplina sono stati alcuni importanti regolamenti attuativi e tra questi: d.p.r. 513/97 6, con cui, superando l astrattezza e programmaticità della Bassanini, si è compiuta la sostanziale assimilazione tra documento informatico e documento cartaceo, nonché entro certi limiti della sottoscrizione autografa e della firma digitale; siffatto decreto, tuttavia, è stato abrogato con DPR 445/00, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 7 adottato per recepire la Direttiva comunitaria 1999/93 con la quale il Legislatore europeo ha introdotto una serie di classificazioni e diversificazioni connesse all elaborazione della nozione di firma elettronica. Tale provvedimento definisce DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (per rispondere alla necessità di un organica codificazione della materia) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2003, n. 137, Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell articolo 6 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 513. Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell articolo 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 1998, n. 60. Il presente decreto è stato abrogato dall art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 e dell art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 7 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A). Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» e «R». 6 di 16

13 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 8. Tale provvedimento ha integralmente modificato il precedente DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell amministrazione digitale 9. (Per l approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per l avvio on line di istanze di prevenzione incendi, vedi il Decreto 12 luglio 2007). Il codice de quo è stato recentemente modificato dal D.lgs 235/2010 10. Tale provvedimento ha abrogato gran parte delle disposizioni anteriori. Specificamente volto a razionalizzare gli aspetti giuridici e tecnici connessi all utilizzazione del documento informatico e delle diverse tipologie di firme elettroniche. Ex art. 1 del codice in questione per documento informatico deve intendersi qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il Codice dell Amministrazione digitale è un testo unico che riunisce e riordina diverse norme, riorganizzando la materia delle informazioni e dei documenti in formato digitale; non riguarda, come può sembrare dal nome, solo la pubblica amministrazione: gran parte di queste norme si applicano anche ai privati. Le norme più significative che contiene sono disposizioni sul documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale. Relativamente agli aspetti strettamente tecnologici, si segnala il DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013. Regole tecniche in materia di 8 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2003, n. 137, Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell articolo 13 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 2003, n. 138. 9 DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell amministrazione digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Per l approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per l avvio on line di istanze di prevenzione incendi, vedi il Decreto 12 luglio 2007. 10 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell amministrazione digitale, a norma dell articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. 7 di 16

generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del codice dell amministrazione digitale 11. Ad oggi, quindi, i riferimenti più significativi si riducono agli ultimi due. Fermo restando che la materia è in continua evoluzione generando continuamente provvedimenti normativi nuovi. Il legislatore ha quindi avviato una rivoluzione culturale basata sull applicazione dell innovazione tecnologica alle attività della Pubblica Amministrazione e dei privati, garantendo validità agli atti e documenti formati con l ausilio di strumenti informatici. Il processo normativo, tuttavia, si è avviato con molta lentezza a causa della difficoltà di conciliare due esigenze: da un lato bisognava regolamentare i nuovi sistemi e le nuove forme di documento, dall altro occorreva lasciare intatte tutte le garanzie offerte dal documento cartaceo. Si è ritenuto doveroso evidenziare i riferimenti normativi in materia di documento informatico e le definizioni fornite da ciascuno dei provvedimenti che sono stati adottati al riguardo, oltre che per completezza espositiva, anche in considerazione del fatto che secondo la dottrina il documento informatico rientra nel concetto di scritto, tutte le volte che viene citato dalla legislazione di riferimento. Sulla base di questa considerazione si può affermare che l attività di documentazione 12 può essere svolta tramite un computer e può interessare sia un dato presente fisicamente sul computer, 11 DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013. Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del codice dell amministrazione digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2013, n. 117. 12 Un documento è la rappresentazione di un fatto, indipendentemente dal fatto che la rappresentazione sia costituita, o contenga, parole. Anche una fotografia è un documento, poiché rappresenta in un certo momento una certa realtà. Il 8 di 16

sia un flusso elettronico intercorrente tra due computer distanti tra loro e collegati per mezzo di un modem. documento è anche indipendente dal supporto cartaceo: possono essere documenti una registrazione, o un video, anche senza audio. 9 di 16

2 Connessioni del documento informatico e della fa firma elettronica nel Codice della Pubblica Amministrazione digitale Delineato il profilo normativo, occorre soffermarsi in maniera più particolareggiata sulle tipologie di documenti informatici e sul relativo valore probatorio, stante la disciplina di cui al Codice dell amministrazione digitale. Orbene, come si è già evidenziato, a norma dell art. 1 del Codice de quo, d.lgs 82/2005 13 per documento informatico deve intendersi qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Ciò detto, meritano particolare considerazione gli aspetti giuridici e tecnici connessi all utilizzazione del documento informatico e delle diverse tipologie di firme elettroniche, che rilevano ai fini della sottoscrizione e del valore probatorio. Anche il documento informatico, come qualsiasi altro documento, deve recare una firma, deve essere sottoscritto. La sottoscrizione autografa consiste nella scrittura di pugno del patronimico (nome e cognome) in calce ad un documento e svolge tre funzioni fondamentali 1) Funzione indicativa: 13 Codice dell amministrazione digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Per l approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per l avvio on line di istanze di prevenzione incendi, vedi il Decreto 12 luglio 2007. 10 di 16

identificare l autore del documento; 2) Funzione dichiarativa: permette di affermare che il documento a cui la sottoscrizione è stata apposta è stato formato per conto di chi sottoscrive; 3) Funzione probatoria: consente di provare l identità del firmatario. Ciò detto, occorre domandarsi in che modo siffatte funzioni possono essere svolte in ipotesi di documento non già cartaceo ma informatico. Il documento informatico sono dedicati in maniera significativa per quel che attiene all efficacia probatoria gli artt. 20 e 21. Orbene, l art 20 statuisce che: «1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. 1-bis. L idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall articolo 21». Questo articolo, al comma 1 bis afferma che il documento informatico (privo di firma) è idoneo a soddisfare la forma scritta per fini informativi. Tuttavia, la sua idoneità non è fissata a priori, ma viene valutata caso per caso dal giudice, a cui il legislatore rimette la propria volontà. I criteri sui quali il giudice deve basare la sua decisione sono quattro: qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Osserviamo che la sicurezza in sé non è solo una caratteristica del documento, bensì di tutto il processo aziendale che deve essere sicuro: sarebbe opportuno che vi venissero utilizzati sistemi di crittografia sicuri come quello a chiave asimmetrica, che vi fosse una descrizione delle scelte aziendali effettuate in materia di sicurezza, dei processi organizzativi. Tutta 11 di 16

questa documentazione è molto importante venga prodotta, in quanto un domani potrebbe essere necessario portarla di fronte a un giudice. In tal modo, quindi, si introduce un principio di carattere generale di libera valutabilità in giudizio del documento informatico come documento scritto in base a specifiche caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si comprende, quindi, come la materia in argomento sia contraddistinta da una stretta correlazione tra principi giuridici e concetti di natura tecnicoinformatica, la cui definizione rappresenta un requisito imprescindibile per l applicazione delle norme. Al riguardo si segnala una pronuncia del Tribunale di Chieti, secondo cui: «I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili e quelli che hanno ad oggetto l impegno ad un futuro trasferimento dei suddetti beni debbono farsi per iscritto, a pena di nullità, ex art. 1350, n. 1, c.c., e art. 1351 c.c.; il requisito della forma scritta ad substantiam può essere soddisfatto soltanto attraverso la redazione dell atto in forma pubblica o per scrittura privata e, dunque, attraverso la predisposizione di documenti cartacei che trovano nella sottoscrizione autografa del dichiarante un requisito indefettibile di validità, ovvero attraverso la predisposizione di un documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale ai sensi dell art. 20, comma 2, del D.Lgs n. 82/2005» 14. L art. 21, dedicato alla disciplina del documento informatico sottoscritto con firma elettronica afferma che «1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole 14 Trib. Chieti, 21/02/2008, Massima redazionale, 2008 12 di 16

tecniche di cui all articolo 20, comma 3, che garantiscano l identificabilità dell autore, l integrità e l immodificabilità del documento, ha l efficacia prevista dall articolo 2702 del codice civile. L utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria» 15. Secondo l art. 21, comma 2 bis: «Salvo quanto previsto dall articolo 25 (firma autenticata) 16, le scritture private di cui all articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale». Dalla lettura degli artt. 20 e 21 del Codice dell amministrazione digitale - d.lgs 82/2005, si deduce che l efficacia probatoria del documento informatico è connessa alla tipologia di firma elettronica utilizzata per la sua sottoscrizione. 15 c.c. art. 2702. Efficacia della scrittura privata. La scrittura privata [c.c. 1967, 2652, n. 2, 2701, 2705, 2715, 2716, 2821, 2835] fa piena prova [c.c. 1835], fino a querela di falso [c.p.c. 221], della provenienza delle dichiarazioni da chi l ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [c.c. 2682, n. 3, 2703; c.p.c. 214, 215]. 16 Art. 25. Firma autenticata. 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L autenticazione della firma elettronica, anche mediante l acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l ordinamento giuridico. 3. L apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l efficacia di cui all articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell originale, secondo le disposizioni dell articolo 23, comma 5. 13 di 16

La definizione di documento informatico, del resto, è strettamente connessa con quella di firma elettronica per tale intendendosi quel procedimento informatico di autenticazione o di autorizzazione tramite il quale si accerta la paternità di un documento informatico. Più precisamente, quando il documento informatico non è sottoscritto o lo è solo tramite una firma elettronica semplice, esso acquista un valore probatorio estremamente limitato, ricadendo nella sfera di libera valutazione ad opera dei giudici; al contrario, nell ipotesi in cui la sottoscrizione avvenga con firma elettronica qualificata o digitale, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed è equiparato alla scrittura privata di cui all art. 2702 c.c. 17, con relativa presunzione di paternità in capo al sottoscrittore. Per scrittura privata si intende un documento scritto in qualunque forma purché sottoscritto e datato. La scrittura privata fa piena prova delle dichiarazioni, non già dei fatti, fino a che non si disconosce la firma apposta (art. 2702 c.c.). Il riconoscimento può essere fatto da chi lo ha firmato, ovviamente, ma può anche essere un riconoscimento legale: se la firma non è riconosciuta da chi l ha apposta, la controparte può richiedere una perizia calligrafica. Risulta evidente che solo il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale è idoneo a soddisfare il requisito legale della forma scritta, assumendo così il medesimo valore probatorio della scrittura privata. Diversamente, il documento informatico non sottoscritto o sottoscritto solo tramite firma elettronica semplice ha un efficacia limitata ed è ovvio che in tal caso sarà il giudice a determinare il suo valore probatorio in ragione dei caratteri di qualità, sicurezza ed integrità che l atto presenta in concreto. 17 c.c. art. 2702. Efficacia della scrittura privata. La scrittura privata fa piena prova [c.c. 1835], fino a querela di falso [c.p.c. 221], della provenienza delle dichiarazioni da chi l ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. 14 di 16

Stante, quindi, il collegamento tra firma elettronica utilizzata per la sottoscrizione e valore probatorio dell atto, nel nostro ordinamento esistono quattro forme di documentazione elettronica: 1) il documento informatico non sottoscritto; 2) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice; 3) il documento elettronico sottoscritto con firma avanzata (qualificata o digitale); 4) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica (semplice o avanzata) autenticata, (sottoscrizione elettronica autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale) 18 Solo 3 e 4 sono idonei a soddisfare il requisito legale della forma scritta, assumendo il medesimo valore probatorio della scrittura privata. La n. 4 assume il valore della scrittura ex articolo 2703 c.c. della sottoscrizione autenticata, appunto 19. Laddove per scrittura privata autenticata si intende un documento sottoscritto e datato in cui la sottoscrizione è autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Il notaio accerta le identità dei firmatari (mediante documento di identità), e attesta le identità e che le firme sono state apposte in sua presenza. Per contestare una scrittura privata autenticata, si deve quindi fare una querela di falso nei confronti del notaio per quanto riguarda l attestazione di autenticità. La procedura per apporre una firma autenticata ha un funzionamento analogo alla scrittura privata autenticata: ci si presenta dal notaio (o dal pubblico ufficiale) con un documento di identità e il certificato della firma, e si appone la firma in sua presenza. Dopo di che il notaio aggiunge al 18 In tal caso il pubblico ufficiale attesta non solo la paternità della firma, ma anche la validità del certificato associato alla firma, la coerenza del documento sottoscritto con l ordinamento giuridico e la corrispondenza tra contenuto del documento e volontà del sottoscrittore. 19 c.c. art. 2703. Sottoscrizione autenticata. Si ha per riconosciuta [c.p.c. 215] la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato [c.p.c. 214]. L autenticazione consiste nell attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l identità della persona che sottoscrive. 15 di 16

documento una parte in cui attesta che la firma è stata apposta in sua presenza previa verifica da parte sua dell identità del firmatario e del suo certificato e firma questa dichiarazione con la propria firma digitale. Non solo, il notaio afferma rectius accerta, anche che l atto non sia contrario all ordinamento giuridico, cosa che non è tenuto a fare nel caso della scrittura privata autenticata. La firma autenticata esclude l utilizzo del dispositivo di firma da parte di un altro, e di conseguenza esclude la possibilità di disconoscimento della firma. Ne deriva un efficacia probatoria maggiore rispetto alla scrittura privata autenticata: la firma è già legalmente riconosciuta. Quanto alla firma elettronica autenticata e alle ipotesi in cui siffatta tipologia di firma è richiesta sotto il profilo probatorio, si segnala in giurisprudenza Trib. Vicenza, 21/04/2009 in Giur. It., 2010, 2, 346 secondo cui: Il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto con firma digitale necessita dell autentica delle sottoscrizioni da parte del notaio al fine dell iscrizione nel registro delle imprese. Quanto ai nn. 1 e 2 il valore probatorio di tali documenti è determinato ex post, a seguito di un procedimento di valutazione effettuato dal giudice considerando i caratteri di qualità, sicurezza ed integrità che l atto in concreto presenta. 16 di 16