IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare l articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l Agenzia emana Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, EMANA l acclusa Istruzione n. 2010-02 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. San Marino, 30 aprile 2010 Firmato: IL DIRETTORE Nicola Veronesi
ISTRUZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO anno 2010 / numero 02 Pagina 1 di 6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTINZIONE O CONVERSIONE DI LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO E ALTRI DOCUMENTI E TITOLI AL PORTATORE Premessa La presente Istruzione ha l obiettivo di correlare i disposti introdotti dal Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n. 136 e dai Decreti Legge 22 settembre 2009 n. 136 e 11 novembre 2009 n. 154. La presente Istruzione segue le verifiche ispettive svolte presso gli istituti bancari sammarinesi in ottemperanza all articolo 5 del Decreto Legge 22/09/2009 n. 136, in occasione delle quali sono già state fornite ai soggetti designati indicazioni operative che vengono di seguito riproposte e formalizzate. Le citate norme di legge prevedono il graduale ritiro dalla circolazione dei libretti di deposito a risparmio al portatore e dei documenti al portatore rappresentativi di depositi a risparmio, oltre al divieto di nuove emissioni di tali documenti. Al medesimo fine di conferire maggiore efficacia alle disposizioni contenute all articolo31, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92, in materia di titoli al portatore, vengono inoltre introdotte misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio anche con riferimento agli altri strumenti finanziari al portatore, quali ad esempio titoli obbligazionari e quote di fondi comuni di investimento, ad eccezione dei titoli azionari, già oggetto di apposita legislazione. Pagina 2 di 6
Articolo 1 Destinatari 1. Tutti i soggetti autorizzati all esercizio dell attività riservata ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165. 2. Tutti i soggetti emittenti strumenti finanziari, nei casi previsti all articolo 14.. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008. 2. Inoltre, s intende per: a) altri documenti di deposito a risparmio al portatore : tutti i documenti al portatore rappresentativi di deposito a risparmio, diversi dai libretti di deposito, inclusi i certificati di deposito; b) titoli al portatore diversi : strumenti finanziari al portatore di cui all allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, azioni escluse; c) Legge : Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche e integrazioni. Articolo 3 Ambito di applicazione e normativa vigente 1. La presente Istruzione riguarda: a) Libretti di deposito a risparmio al portatore; b) Altri documenti di deposito a risparmio al portatore; c) Titoli al portatore diversi. 2. Oltre alla Legge, la normativa di riferimento è la seguente: - D.D. 31/10/2008, n. 136, Norme transitorie relative a libretti di deposito a risparmio al portatore; - D.L. 22/09/2009, n. 136 Disposizioni urgenti in materia di libretti di deposito a risparmio al portatore; - D.L. 11/11/2009, n. 154, Disposizioni urgenti in materia di depositi a risparmio. TITOLO I LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE Articolo 4 Disposizioni sull estinzione o conversione dei libretti di deposito a risparmio al portatore 1. Tutti i libretti di cui all articolo 3.1 lett. a), indipendentemente dal saldo, devono essere estinti o convertiti in rapporti nominativi: a) in occasione della prima operazione richiesta dal cliente; b) al più tardi entro il 30 giugno 2010. 2. Nel caso in cui alla data del 1 luglio 2010 vi siano ancora libretti al portatore non estinti o convertiti, si applicano le disposizioni di cui all articolo 7 della presente Istruzione. Articolo 5 Applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela 1. I soggetti destinatari, in relazione ai libretti di cui all articolo 3.1 lett. a), indipendentemente dal saldo, devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 21 e 22 della Legge: a) fino al 30/06/2010, in occasione della prima operazione richiesta dal cliente; b) dopo il 30/06/2010, in occasione dell operazione di pagamento del saldo. Articolo 6 Segnalazioni di potenziali operazioni sospette collegate ai libretti di deposito a risparmio al portatore 1. Le operazioni di prelevamento, estinzione o conversione di libretti di deposito a risparmio al portatore con saldo complessivamente superiore a euro 15.000,00 (in linea capitale e Pagina 3 di 6
interessi), devono essere segnalate al Responsabile Incaricato come potenziali operazioni sospette. 2. I soggetti destinatari devono istituire processi operativi finalizzati alla tempestiva segnalazione interna al Responsabile Incaricato delle operazioni di cui al comma precedente. 3. Le segnalazioni interne devono contenere elementi di valutazione da parte dei responsabili dell unità segnalante, che costituiscono una base di analisi per il Responsabile Incaricato, il quale è tenuto a svolgere gli opportuni approfondimenti e a redigere una relazione, ancorché sintetica, sulle risultanze della propria analisi, da conservare nel fascicolo elettronico o cartaceo del rapporto. 4. Qualora risultino sussistere le condizioni per una segnalazione all Agenzia di Informazione Finanziaria ai sensi dell articolo 36 della Legge, il Responsabile Incaricato provvede senza ritardo illustrando anche gli approfondimenti svolti ai sensi del comma precedente e applica le disposizioni di cui all Istruzione AIF 2009-07. A tal fine si precisa che costituisce elemento di anomalia da valutare con particolare attenzione ai fini della segnalazione, l estinzione o la conversione di un libretto al portatore eseguita da possessore diverso rispetto a colui che l aveva acceso o dall ultimo possessore che l aveva movimentato. 5. Qualora risulti una violazione delle norme sulla canalizzazione obbligatoria di cui all articolo 31.1 della Legge, il Responsabile Incaricato provvede a inviare ad AIF la relativa comunicazione in ottemperanza all articolo 32 della Legge. Articolo 7 Estinzione ex lege 1. I soggetti destinatari provvedono in data 1 luglio 2010 a rilevare ed estinguere ex lege tutti i libretti di cui all articolo 3.1 lett. a) ancora in essere nonché a contabilizzare le somme in apposito conto del passivo, infruttifero, fino alla data di effettiva restituzione all avente diritto. 2. L adempimento di cui al comma precedente s intende assolto almeno tramite la predisposizione di un inventario cartaceo che riporti analiticamente i dati del libretto estinto ex lege e registrato in contabilità, il cui totale deve coincidere con quello del mastro corrispondente. Tale inventario va unito alla situazione contabile di periodo. 3. Il diritto alla restituzione delle somme provenienti dal deposito estinto si prescrive negli speciali termini di cui all articolo 149 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, decorrenti dal 1 luglio 2010. Decorsi i termini di prescrizione (dieci anni), i soggetti destinatari sono tenuti a versare le somme non restituite nell apposito fondo di garanzia per la protezione dei depositanti. TITOLO II ALTRI DOCUMENTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE Articolo 8 Disposizioni applicative riguardanti i documenti al portatore rappresentativi di deposito a risparmio diversi dai libretti 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall articolo 2 del Decreto Legge 11 novembre 2009 n. 154, gli altri documenti di depositi a risparmio al portatore il cui rimborso è previsto a una scadenza determinata, anche con pagamento di cedole periodiche infra-periodo (come ad esempio, i certificati di deposito), possono essere mantenuti fino a scadenza, anche in considerazione delle necessità di equilibrio finanziario connesso agli investimenti intrapresi dai soggetti destinatari nel breve e medio periodo. Articolo 9 Applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela 1. Premesso che i soggetti destinatari già hanno provveduto all atto dell emissione a identificare, verificare e registrare la clientela che ha acceso documenti al portatore di cui all articolo 3.1 lett. b), indipendentemente dal saldo, devono adempiere agli obblighi di Pagina 4 di 6
adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 21 e 22 della Legge all atto del rimborso a scadenza. 2. In presenza di documenti al portatore emessi ante entrata in vigore della Legge, ove non ancora assoggettati ad adeguata verifica, i soggetti destinatari dovranno assolvere l obbligo alla prima occasione utile (es.: stacco cedolare), ad evitare che il rapporto abbia operato senza essere sottoposto ad adeguata verifica. Inoltre, come prescritto dai Decreti di cui all articolo 3 comma 2, i soggetti destinatari provvederanno ad assolvere al disposto anche in sede di estinzione del documento al portatore. Articolo 10 Segnalazioni di potenziali operazioni sospette collegate all estinzione di altri documenti di deposito a risparmio al portatore. 1. Le operazioni di estinzione dei documenti di cui all articolo 3.1 lett. b), soggetti a scadenza e con saldo complessivamente superiore a euro 15.000,00 (in linea capitale e interessi), devono essere segnalate al Responsabile Incaricato come potenziali operazioni sospette. A tale scopo, i soggetti destinatari devono istituire gli analoghi processi operativi già indicati al precedente articolo 6 comma 2. 2. Le segnalazioni interne devono contenere elementi di valutazione da parte dei responsabili dell unità segnalante, che costituiscono una base di analisi per il Responsabile Incaricato, il quale è tenuto a svolgere gli opportuni approfondimenti e, redigere una relazione, ancorché sintetica, sulle risultanze della propria analisi, da conservare nel fascicolo elettronico o cartaceo del rapporto. 3. Qualora risultino sussistere le condizioni per una segnalazione all Agenzia di Informazione Finanziaria ai sensi dell articolo 36 della Legge, il Responsabile Incaricato provvede senza ritardo illustrando anche gli approfondimenti svolti ai sensi del comma precedente e applica le disposizioni di cui all Istruzione AIF 2009-07. Articolo 11 Estinzione dei documenti di cui all articolo 3.1 lett. b) 1. Per quanto attiene i documenti di cui all articolo 3.1 lett. b) il cui rimborso è previsto ad una scadenza predeterminata, i soggetti destinatari provvedono, tempo per tempo, entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza, a contabilizzare le somme, con scrittura analitica, in apposito conto del passivo diverso da quello dei libretti di cui all articolo 3.1 lett. a), infruttifero, fino alla data di effettiva restituzione all avente diritto. 2. Per quanto attiene eventuali documenti di cui all articolo 3.1 lett. b) privi di scadenza predeterminata, i soggetti destinatari provvedono in data 1 luglio 2010 alla loro estinzione ex lege nonché a contabilizzare le somme in apposito conto del passivo, infruttifero, fino alla data di effettiva restituzione all avente diritto. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai documenti già scaduti e non rimborsati; pertanto i soggetti destinatari devono registrare i relativi controvalori nel medesimo conto del passivo di cui al comma 1 precedente. 4. Il diritto alla restituzione delle somme provenienti dal deposito estinto ex lege ovvero giunto a scadenza si prescrive negli speciali termini di cui all articolo 149 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, decorrenti dal giorno dell estinzione d ufficio. Decorsi tali termini di prescrizione (dieci anni), i soggetti destinatari sono tenuti a versare le somme non restituite nell apposito fondo di garanzia per la protezione dei depositanti. TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 12 Elementi di anomalia 1. Costituisce elemento di anomalia da valutare con particolare attenzione ai fini della segnalazione ai sensi dell articolo 36 della Legge, l estinzione o la conversione di un libretto Pagina 5 di 6
di cui all articolo 3.1 lett. a) ovvero di diverso documento al portatore di cui all articolo 3.1 lett. b) d importo insolitamente elevato, a fronte di una situazione economica reddituale e patrimoniale apparentemente non compatibile. 2. Si richiamano, inoltre, gli ulteriori indici di anomalia riportati nell Istruzione AIF n. 2009-07. Articolo 13 Sanzioni 1. In relazione agli obblighi di adeguata verifica si applicano le disposizioni di cui all articolo 61 della Legge. 2. Per ogni altra violazione di natura non penale agli obblighi previsti dai Decreti indicati all articolo 3.2, l Agenzia irroga sanzioni amministrative da 10.000,00 a 50.000,00 euro per ogni infrazione rilevata. 3. Per le violazioni inerenti la mancata applicazione dei disposti della presente Istruzione si applicano le sanzioni amministrative previste dall articolo 67 della Legge. TITOLO IV TITOLI AL PORTATORE DIVERSI Articolo 14 Dematerializzazione dei titoli al portatore diversi 1. L emissione di strumenti finanziari al portatore di cui all articolo 3.1 lett. c) è consentita nella sola forma dematerializzata, a garanzia dell obbligatoria canalizzazione dei trasferimenti dei medesimi tramite soggetti finanziari, sammarinesi o esteri. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 Entrata in vigore 1. La presente Istruzione entra in vigore il 10 maggio 2010 unicamente per l articolo 14 e per la parte legata alla predisposizione dei processi interni richiamati dall articolo 6 comma 2, rivestendo le altri parti la funzione di chiarimento applicativo dei disposti di legge già in vigore. San Marino, 30 aprile 2010 Pagina 6 di 6