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S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO Corso Re Umberto, 65 10128 TORINO Tel. 011.568.30.56 r.a. Fax 011.568.31.06 A V V. G I A N N I M A R I A S A R A C C O A V V. A N T O N I O F I N O C C H I A R O A V V. L A U R A F O R M E N T I N A V V. D A V I D E F I N O C C H I A R O A V V. S T E F A N I A P E D A C E A V V. F A B R I Z I O C O L A S U R D O A V V. M A R I A A N T O N I E T T A D A M A T O A V V. S E R E N A M A R I N O D O T T. E D O A R D O F E R R E R O Torino, lì 9 dicembre 2015 A V V. B R U N A B R U N I ALESSANDRIA, C.SO CAVALLOTTI 68 TEL. 0131.236.009 FAX 0131.236.221 Spett.le Amministrazione Consorzio degli Enti Locali della Valle d Aosta alla c.a. preg.mo dott. Alessandro Casiraghi Incarico n. 39/adhoc OGGETTO: rete fognaria pubblica - interferenza con lavori di ristrutturazione - richiesta di spostamento delle condotte - obbligo - parere Il CELVA ha sottoposto all attenzione dei consulenti, per conto del Comune di Brusson, una questione in tema di interventi sulla rete fognaria pubblica. Durante i lavori di scavo inerenti alla ristrutturazione edilizia del proprio immobile, un soggetto privato ha intercettato, in prossimità dell accesso all autorimessa, un tratto di rete fognaria. Il tratto di rete fognaria rinvenuto risulta ubicato in una posizione tale da rendere difficoltoso l ingresso alla suddetta autorimessa.

Il privato proprietario vorrebbe quindi che l Amministrazione comunale intervenisse sulla rete fognaria abbassando la quota delle condotte, al fine di agevolare gli interventi di ristrutturazione che il privato intende svolgere. Chiede il Comune se sia tenuto all esecuzione di tali opere, benché l intervento sia da svolgersi interamente su proprietà privata, o se il suddetto intervento non debba piuttosto essere a carico del privato. Ai sensi dell art. 141 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il servizio di rete fognaria rientra nella più ampia nozione di servizio idrico integrato, il quale è costituito dall insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e richiede che sia gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Con riguardo alla proprietà delle infrastrutture attraverso le quali tali servizi sono erogati, l art. 143 del citato D.lgs. 152/2006 stabilisce, al primo comma, che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, mentre al secondo comma è previsto che spetti anche all Autorità d ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell art. 823, secondo comma, del codice civile, il quale statuisce, infatti, che sia di competenza dell autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico [ ]. In ambito regionale il servizio idrico integrato è disciplinato dalla l.r. 8 settembre 1999, n. 27. Gli oneri economici e le competenze in materia di interventi sulle infrastrutture idriche sono contemplati dall art. 9 della citata l.r. 27/1999, il quale riconosce, al primo comma, la facoltà per la Regione di erogare finanziamenti in favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche di interesse collettivo dirette al miglioramento e al potenziamento del servizio idrico integrato, mentre il quarto comma, a proposito di interventi di interesse locale, ne prevede la realizzazione a carico degli Enti locali, secondo le modalità previste dalla l.r. 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici). Con riferimento agli strumenti urbanistici locali del Comune di Brusson, si segnala invece l art. 32 delle NTA, che si limita genericamente a prevedere che i progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione delle reti fognarie debbano tenere conto degli indirizzi del PTP nonché delle leggi e dei piani di settore. 2

Il profilo che accomuna e caratterizza tutta la normativa in tema di rete fognaria è certamente la finalità pubblica che tale complessa infrastruttura deve assicurare, ossia la tutela e la preservazione delle acque e del suolo dall inquinamento, finalità che la rendono, quindi, uno strumento primario di tutela ambientale (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 14 novembre 2012, n. 2752). L infrastruttura fognaria rappresenta un elemento imprescindibile a servizio della collettività e del corretto ed adeguato sviluppo urbanistico del territorio, tanto da rientrare espressamente, ai sensi dell art. 16, comma 7, d.p.r. 380/2001, tra le opere di urbanizzazione primaria, la rilevanza delle quali emerge dall art. 12 del citato d.p.r. 380/2001, il quale subordina all esistenza di tali opere, o all impegno alla loro realizzazione entro un tempo determinato, il rilascio del permesso di costruire. Appare quindi scontata la scelta del Legislatore di ricomprendere, ai sensi del citato art. 143 d.lgs. n. 152/2006, tale infrastruttura all interno della categoria dei beni demaniali, posto che tali beni sono di diritto deputati ad essere fonte di un beneficio per la collettività (Cass. sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665). La natura demaniale della rete fognaria impedisce inoltre, come previsto in primis dall art. 823, secondo comma, c.c., che un qualsiasi soggetto terzo possa decidere di operare autonomamente degli interventi modificativi dell infrastruttura demaniale. L interesse pubblico a cui la rete fognaria è deputata, emerge, naturalmente, anche nella citata legislazione regionale. Infatti, pur distinguendo, ai fini del riparto di competenza in tema di realizzazione e modalità di finanziamento delle opere inerenti al servizio idrico integrato, tra un interesse collettivo riferito a un ambito territoriale più ampio (ad esempio intercomunale) e un interesse prettamente locale, il predetto articolo 9 l.r. 27/1999 conferma comunque la rilevanza pubblicistica dell infrastruttura fognaria, deputata al soddisfacimento di un interesse di natura non meramente individuale. Deve ritenersi che la realizzazione dell intervento richiesto dal privato, il quale, come visto, non può intervenire sua sponte su un bene demaniale, sarebbe diretta al solo ed esclusivo vantaggio di tale soggetto, in quanto l abbassamento della quota delle condotte non costituisce, nel caso di specie, un opera diretta al miglioramento o potenziamento del servizio fognario a servizio della collettività locale. Da quanto delineato in sede di richiesta di parere, il rinvenimento della rete fognaria pubblica rende semplicemente difficoltoso l ingresso all autorimessa. 3

L intervento su una rete infrastrutturale pubblica, espressamente ricompresa all interno della categoria dei beni demaniali ai sensi dell art. 143 D.lgs. 152/2006, non può essere giustificata dal soddisfacimento di un interesse prettamente individuale. Lo stesso articolo 9 della citata l.r. 27/1999 prevede espressamente che gli interventi da effettuare sulla rete e sui manufatti connessi al servizio idrico integrato siano possibili solo ove rispondano ad interessi collettivi o locali, che nel caso di specie non paiono sussistere. Il Comune di Brusson non risulta, pertanto, tenuto a dare seguito, a sue spese, alla richiesta pervenuta. Se osservata da un punto di vista privatistico, la fattispecie delineata in sede di richiesta di parere, ossia un privato che debba tollerare il passaggio sul proprio fondo di una infrastruttura, non di sua proprietà, deputata al soddisfacimento di un interesse pubblico, è ascrivibile alla nozione civilistica di servitù, istituto che trova la sua disciplina generale agli artt. 1027 ss. del codice civile. Si può infatti notare come il fondo privato, gravato dal passaggio sotterraneo delle rete fognaria, sia servente non di un altro specifico fondo, ma della intera collettività di riferimento in vista del perseguimento di un interesse pubblico, ossia il servizio di fognatura. La servitù costituita dal passaggio della rete fognaria pubblica non possiede una propria disciplina specifica, come ad esempio la servitù da elettrodotto, onde per cui è necessario applicare il regime ordinario del codice civile. Di tale avviso è anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha infatti affermato l applicabilità della disciplina generale sulle servitù al simile caso dello spostamento del tracciato di un acquedotto pubblico (infrastruttura ricompresa, come la rete fognaria, all interno della nozione di servizio idrico integrato) su richiesta di un privato, proprietario di un fondo attraversato dalla suddetta rete idrica (Cass., sez. II, 3 marzo 1994, n. 2104). Pertanto, ai nostri fini, risulta applicabile l art. 1068, comma 2, c.c., il quale prevede che se l originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell altro fondo un luogo egualmente comodo per l esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo. Il proprietario del fondo servente, in presenza delle condizioni elencate nella norma, può quindi decidere di trasferire la servitù in un luogo diverso da quello originario, garantendo comunque al titolare del diritto di servitù condizioni analoghe alle precedenti (Cass. sez. II, 24 luglio 2012, n. 12929). 4

Per quanto riguarda gli oneri economici derivanti dall esecuzione di tali interventi, l art. 1068, comma 2, c.c. non stabilisce espressamente su chi debbano gravare. Tale lacuna normativa si può però colmare attraverso l applicazione di principi generali. Ha infatti affermato la Corte di Cassazione che per quanto riguarda il regime delle spese necessarie per eseguire le modifiche della servitù, se è vero che la norma di cui all art. 1068-2 non dispone al riguardo in modo esplicito, tuttavia, si deve ritenere che essa sia informata a quello che può considerarsi un principio cioè del cuius commoda eius et incommoda e a cui si ispirano, per rimanere nell ambito dei diritti reali, varie disposizioni (v. artt. 917-1, 984-3, 1004, 1008-1, 1010-1, 1013, 1025, 1069, 1123 e sgg. c.c.), onde esse sono a carico, salvo diversa convenzione, di chi ha richiesto l esecuzione dell opera, come del resto si ritiene unanimemente dalla dottrina che si è occupata del problema (Cass. 2104/1994 cit.). Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, sarà pertanto onere del privato indicare un diverso luogo, nel caso di specie attraverso la prospettazione di un diverso andamento plano altimetrico della fognatura, in cui far transitare le condotte. Tale trasferimento potrà comunque avvenire, ai sensi del citato articolo, solo ove la nuova ubicazione prospettata possa offrire garanzie di funzionamento e perseguimento dei pubblici interessi per lo meno equivalenti a quelle offerte dalla precedente collocazione delle condotte, e quindi previa idonea istruttoria da parte dell Amministrazione comunale. Gli oneri di tale trasferimento graveranno, come ricordato in precedenza, in capo al privato. In conclusione, l abbassamento della quota delle condotte della rete fognaria, a vantaggio esclusivo di un privato, non pare possa rientrare nella categoria degli interventi finalizzati a un miglior funzionamento del servizio fognario nel territorio comunale; perciò l Amministrazione comunale non è tenuta alla realizzazione, a proprie spese, dell intervento richiesto. Il caso prospettato deve, invece, ritenersi disciplinato dall art. 1068 c.c., con il che, nel caso il privato riuscisse ad individuare un nuovo tracciato per la rete fognaria egualmente satisfattivo in termini di adeguatezza e corretto funzionamento della rete, risulterebbe legittimo procedere a uno spostamento delle condotte, i cui oneri economi ricadrebbero interamente sul privato. * * * Riteniamo con ciò di aver esaurientemente affrontato la questione sottoposta alla nostra attenzione. Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario e ne approfittiamo per porgere i nostri migliori saluti. 5

avv. Laura Formentin avv. Gianni Maria Saracco 6