ORIENTAMENTI SULLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Orientamenti

Documenti analoghi
sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione

Orientamenti. in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate. 27 giugno 2014 ABE/GL/2014/03

ORIENTAMENTI SULL ELENCO MINIMO DI SERVIZI O MECCANISMI ABE/GL/2015/ Orientamenti

sulla valutazione del merito creditizio

EBA/GL/2015/ Orientamenti

Orientamenti EBA/GL/2017/08 12/09/2017

Raccomandazioni che modificano le raccomandazioni ABE/REC/2015/01

ORIENTAMENTI SU TEST, VERIFICHE O ESERCIZI CHE POSSONO PORTARE A MISURE DI SOSTEGNO ABE/GL/2014/ settembre 2014

Orientamenti definitivi

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

ORIENTAMENTI SUI LIMITI DELLE ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI DEL SISTEMA BANCARIO OMBRA EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Orientamenti

TITOLO II - Capitolo 6 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Orientamenti Orientamenti in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati

concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio

Informativa al Pubblico Ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale sulle Banche

1 Istruzioni generali per i due modelli. Nei due modelli gli importi devono essere segnalati in valori assoluti.

BANCA D ITALIA. Istruzioni di Vigilanza per le banche

Orientamenti definitivi

Definizione di strumenti finanziari e contratti assicurativi

Indice. pag. xiii. Presentazione della terza edizione, di Roberto Ruozi » 1» 1» 4

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Cfr peraltro l art. 4, comma 1, della CRR, che circoscrive il novero delle imprese di investimento destinatarie della disciplina CRR/CRD4.

REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH

Retail banking (3) Investment banking (3) Personale addetto in FTE (7) # # # # # #

MiFID II: le novità dei nuovi Orientamenti ESMA sugli strumenti di debito complessi e depositi strutturati

Orientamenti dell'abe sul tasso di sconto nominale applicabile alla remunerazione variabile

Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale. Aggiornamento al 31 marzo 2012 * * *

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Reporting e controllo degli intermediari finanziari (9 C.F.U.) La struttura della Circolare B.I. 262/2005 (2 ristampa 2014)

ORIENTAMENTI SULLE CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'INTERVENTO PRECOCE EBA/GL/2015/ Orientamenti

APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) n. 61/2015 E n. 62/2015 ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ

CLASSIFICAZIONE TITOLI PER LCR E HAIRCUT APPLICABILI F47. Generalità

Rischio di mercato Quantitativa No. Rischio di cambio Quantitativa No. Rischio di concentrazione Qualitativa Sì

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale. Aggiornamento al 30 giugno 2012 * * *

REGOLAMENTO IVASS N. 21 DEL 10 MAGGIO 2016 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Orientamenti Regole e procedure dei CSD da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

Orientamenti Calibrazione degli interruttori di circuito e pubblicazione delle sospensioni di negoziazioni ai sensi della direttiva MiFID II

Informativa al pubblico in materia di composizione del patrimonio di vigilanza e di adeguatezza patrimoniale. Aggiornamento al 30 giugno 2013 * * *

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Schema di regolamentazione della liquidità di Basilea 3: domande frequenti

1 Direzione Contabile Amministrativa

Supplementi al Bollettino Statistico

Regolamento sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE E PER LE SIM

Informazioni Finanziarie Infrannuali e determinazione utile d'esercizio al 30 giugno 2016

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

La riforma della disciplina prudenziale in sede internazionale: impatti sulla direttiva CRD

Bilancio delle banche

Si precisa infine che non sono state previste modificazioni ai contratti vigenti. La Direzione

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio 2015

COMUNICATO STAMPA. UTILE NETTO STABILE (+0,8% su base annua, nonostante il minor apporto dell utile della gestione non ricorrente)

*** Terzo pilastro dell accordo di Basilea II / Basilea III

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Dopo la contabilizzazione di imposte per 1,7 milioni, l utile di periodo si attesta a 3,3 milioni.

ABE/GL/2013/01 6 dicembre Orientamenti

Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2017

Supplementi al Bollettino Statistico

BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.

Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2017

Comunicato stampa. Approvata la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2007

ORIENTAMENTI SULLE CORREZIONI ALLA DURATA FINANZIARIA MODIFICATA ABE/GL/2016/09 04/01/2017. Orientamenti

FIDITALIA S.p.A. III PILASTRO DI BASILEA 2. Informativa al pubblico sui requisiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2012

Gruppo Banca Sella, primo trimestre positivo: crescono utile, raccolta e impieghi, confermata la solidità patrimoniale

NOTA ESPLICATIVA DEL 58 AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 154

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (in milioni di euro)

Orientamenti sul trattamento delle imprese partecipate, comprese le partecipazioni

Paragrafo 7 Rischio di controparte

BANCA D ITALIA PARTE TERZA. Capitolo Aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre Disposizioni di vigilanza per le banche

Terzo Pilastro di Basilea 3 Informativa al pubblico al 31 dicembre 2016

Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR)

Gruppo Banca Sella, positivo il bilancio 2016: cresce l utile netto, migliora la qualità del credito, sale la solidità patrimoniale

Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione 3 AGGIORNAMENTO RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Politica di classificazione della clientela adottata da Banca Mediolanum

Comunicato stampa FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2017

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO A 6 MILIONI DI EURO (5,9 MILIONI NEL Q1 2011)

Provvedimento della Banca d Italia

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Paragrafo 7 Rischio di controparte Informativa qualitativa

SITUAZIONE SEMESTRALE al 30 giugno 2016 Banca Alpi Marittime

Orientamenti sui parametri specifici dell impresa

Oggetto: Indicazioni al sistema concernenti il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito.

1 Sezione III per la parte consolidata.

Comunicato stampa. Consiglio di amministrazione del 10 febbraio 2016: approvazione dei dati preliminari consolidati dell'esercizio 2015.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1

1.3 RISCHIO DI LIQUIDITA

1 Istruzioni generali per entrambi i modelli 1. Controllo della qualità dei dati

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 15/2015

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2015 (OR. en)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

Provvedimento del 25 febbraio 1997 IL GOVERNATORE DELLA BANCA D ITALIA

CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2014

Terzo Pilastro di Basilea 2. Informativa al pubblico al 30 settembre 2009

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Circolare sul metodo di determinazione delle contribuzioni al Fondo di garanzia dei depositanti anno 2017 / numero 01

DOCUMENTO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Transcript:

EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Orientamenti Sull informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità, a integrazione dell informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013 1

1. Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico degli orientamenti 1. This document contains guidelines issued pursuant to Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010. 1 In accordance with Article 16(3) of Regulation (EU) No 1093/2010, competent authorities and financial institutions must make every effort to comply with the guidelines. 2. Guidelines set the EBA view of appropriate supervisory practices within the European System of Financial Supervision or of how Union law should be applied in a particular area. Competent authorities as defined in Article 4(2) of Regulation (EU) No 1093/2010 to whom guidelines apply should comply by incorporating them into their practices as appropriate (e.g. by amending their legal framework or their supervisory processes), including where guidelines are directed primarily at institutions. Obblighi di comunicazione 3. Ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all ABE entro 21.08.2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell ABE all indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento EBA/GL/2017/01 da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all ABE. 4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell ABE ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3. 1 Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC, (OJ L 331, 15.12.2010, p.12). 2

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni Oggetto 5. I presenti orientamenti specificano il quadro generale per l informativa sulla gestione del rischio ai sensi dell articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013 2 in relazione al rischio liquidità, fornendo una struttura armonizzata per la comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell articolo 435, paragrafo 1, di detto regolamento. 6. In particolare, e in conformità del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione europea 3, i presenti orientamenti specificano e spiegano quali informazioni sul coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR) devono essere comunicate nell ambito dei principali coefficienti e dati ai fini dell articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Ambito e livello d applicazione 7. I presenti orientamenti si applicano agli enti creditizi che devono ottemperare agli orientamenti sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/11) e che sono soggetti al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione europea. Destinatari 8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti creditizi di cui all articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013. Definizioni 9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione europea hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. 2 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. 3 Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi. 3

3. Entrata in vigore Data di applicazione 10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2017. Disposizioni transitorie 11. Gli enti creditizi che ricadono nell ambito di applicazione dei presenti orientamenti non sono tenuti a pubblicare le informative di cui all allegato II laddove alcune delle osservazioni usate per il calcolo delle rispettive medie siano antecedenti alla prima data di riferimento per la segnalazione dell LCR e pertanto non siano incluse nei modelli di segnalazione dell LCR di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. 4

4. Orientamenti sulla gestione del rischio di liquidità e sulle comunicazioni relative all LCR 12. Gli enti creditizi inclusi nel paragrafo 7 dovrebbero rendere pubblica, ai fini dell informativa, la tabella di cui all allegato I. 13. Gli enti creditizi di cui al paragrafo 7 dovrebbero rendere pubblico il modello di informativa sull LCR e il modello per le informazioni qualitative relative all LCR di cui all allegato II in osservanza delle istruzioni fornite nell allegato III. 14. In deroga al paragrafo 13, un ente creditizio dovrebbe rendere pubbliche solo le informazioni di cui alle righe 21, 22 e 23 del modello di informativa sull LCR di cui all allegato II laddove siano soddisfate tutte le seguenti condizioni: (a) l ente creditizio non è stato individuato dalle autorità competenti come ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) ai sensi di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione ed eventuali successive modifiche; (b) l ente creditizio non è stato individuato come altro ente a rilevanza sistemica (O- SII) ai fini dell applicazione dell articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto specificato negli orientamenti ABE/GL/2014/10. 15. Le informative rese conformemente ai presenti orientamenti dovrebbero essere predisposte secondo gli orientamenti ABE sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell informativa ai sensi dell articolo 432, paragrafi 1 e 2, e dell articolo 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2014/14), secondo le ulteriori specificazioni indicate al seguente paragrafo 16. 16. Ai fini del paragrafo 27, punto e), degli orientamenti ABE/GL/2014/14, le seguenti voci dovrebbero essere considerate suscettibili di cambiamenti rapidi: (a) il valore corretto della riserva di liquidità, come indicato nella riga 21 del modello di informativa sull LCR di cui all allegato II; (b) il valore corretto del totale dei deflussi di cassa netti, come indicato nella riga 22 del modello di informativa sull LCR di cui all allegato II; (c) il valore corretto del coefficiente di copertura della liquidità (%), come indicato nella riga 23 del modello di informativa sull LCR di cui all allegato II. 5

Allegato I. Tabella EU LIQA sulla gestione del rischio di liquidità 17. Tabella recante le informazioni qualitative/quantitative sul rischio di liquidità, in conformità dell articolo 435, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Scopo: comunicare gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio per quanto concerne il rischio di liquidità Ambito d applicazione: la tabella è obbligatoria per tutti gli enti creditizi inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti Contenuto: informazioni qualitative e quantitative Frequenza: almeno annuale Formato: flessibile Strategie e processi per la gestione del rischio di liquidità Struttura e organizzazione della funzione di gestione del rischio di liquidità (poteri, status o altri dispositivi) Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio di liquidità Politiche di copertura e di attenuazione del rischio di liquidità, strategie e processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia Una dichiarazione approvata dall organo di gestione in merito all adeguatezza delle misure di gestione del rischio di liquidità dell ente, che garantisca che i sistemi di gestione del rischio di liquidità messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell ente Una breve dichiarazione sul rischio di liquidità approvata dall organo di gestione che descriva sinteticamente il profilo di rischio di liquidità complessivo dell ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati (diversi da quelli contemplati nell allegato II dei presenti orientamenti) che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio di liquidità da parte dell ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio di liquidità dell ente e la tolleranza al rischio determinata dall organo di gestione Commento 6

Allegato II. Modelli EU LIQ1: modello di informativa sull LCR e modello per le informazioni qualitative relative all LCR 18. Modello di informativa sull LCR contente informazioni quantitative sull LCR, che integra l articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Scopo: comunicare il livello e le componenti dell LCR Ambito d applicazione: il modello è obbligatorio per tutti gli enti creditizi inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti Contenuto: informazioni quantitative Frequenza: almeno annuale Formato: fisso Perimetro di consolidamento (su base individuale/consolidata) Valuta e unità (XXX milioni) Trimestre chiuso al (GG mese AAAA) Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie ATTIVITÀ LIQUIDE DI ALTA QUALITÀ Totale delle attività liquide 1 di alta qualità (HQLA) DEFLUSSI DI CASSA Depositi al dettaglio e 2 depositi della clientela di piccole imprese, di cui: 3 Depositi stabili 4 Depositi meno stabili Provvista (funding) 5 all ingrosso non garantita Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi 6 all interno di reti di banche cooperative Totale valore non ponderato (media) Totale valore ponderato (media) 7

Depositi non operativi 7 (tutte le controparti) Titoli di debito non 8 garantiti Provvista (funding) 9 all ingrosso garantita 10 Requisiti aggiuntivi Deflussi per operazioni in derivati e altri obblighi in 11 materia di costituzione di garanzie reali (collateral) Deflussi connessi alla 12 perdita di finanziamenti su prodotti di debito Linee di credito e di 13 liquidità Altri obblighi contrattuali di 14 finanziamento Altri obblighi eventuali di 15 finanziamento TOTALE DEI DEFLUSSI DI 16 CASSA AFFLUSSI DI CASSA Prestiti garantiti (ad es. 17 pronti contro termine attivi) Afflussi provenienti da 18 esposizioni pienamente in bonis 19 Altri afflussi di cassa EU- 19a EU- 19b 20 EU- 20a EU- 20b EU- 20c (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili) (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso) TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA Afflussi totalmente esentati Afflussi soggetti al massimale del 90% Afflussi soggetti al massimale del 75% 21 RISERVA DI LIQUIDITÀ 22 TOTALE DEI DEFLUSSI DI VALORE CORRETTO TOTALE 8

23 CASSA NETTI COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ (%) 19. Modello per le informazioni qualitative relative all LCR, che integra il modello di informativa sull LCR. Scopo: fornire ulteriori spiegazioni sulle voci incluse nel modello di informativa sull LCR Ambito d applicazione: il modello è obbligatorio per tutti gli enti creditizi inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti Contenuto: in prevalenza argomentazioni qualitative, che possono essere avvalorate da informazioni quantitative Frequenza: almeno annuale Formato: flessibile Commento Concentrazione delle fonti di liquidità e di provvista Esposizioni in derivati e potenziali richieste di garanzie reali (collateral) Disallineamento di valuta nell LCR Una descrizione del grado di accentramento della gestione della liquidità e di interazione tra le unità del gruppo Altre voci nel calcolo dell LCR che non sono rilevati nel modello di informativa sull LCR, ma che l ente considera rilevanti per il proprio profilo di liquidità 9

Allegato III. Istruzioni sul modello EU LIQ1, sul modello di informativa sull LCR e sul modello per le informazioni qualitative relative all LCR Parte 1. ISTRUZIONI GENERALI 20. Le informazioni che dovrebbero essere comunicate nel modello di informativa sull LCR di cui all allegato II dovrebbero indicare i valori e i dati ivi contenuti per ciascuno dei quattro trimestri solari (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) che precedono la data dell informativa. Tali valori e dati dovrebbero essere calcolati come media semplice delle osservazioni di fine mese rilevate nei dodici mesi precedenti il termine di ciascun trimestre. 21. Le informazioni che dovrebbero essere comunicate nel modello per le informazioni qualitative relative all LCR di cui all allegato II dovrebbero fornire un argomentazione qualitativa delle voci incluse nel modello di informativa sull LCR. 22. Le informazioni richieste dal modello di informativa sull LCR di cui all allegato II dovrebbero includere tutte le voci, indipendentemente dalla rispettiva valuta di denominazione, e dovrebbero essere indicate nella valuta utilizzata per le segnalazioni, quale definita nell articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione europea. 23. Allo scopo di calcolare gli afflussi e i deflussi ponderati e non ponderati e le HQLA ponderate ai fini del modello di informativa sull LCR di cui all allegato II, gli enti creditizi che ricadono nell ambito di applicazione dei presenti orientamenti dovrebbero attenersi alle istruzioni riportate di seguito. (a) Afflussi/deflussi: il valore non ponderato degli afflussi e dei deflussi dovrebbe essere calcolato a partire dai saldi in essere di varie categorie o vari tipi di passività, di voci fuori bilancio o di crediti contrattuali. Il valore ponderato degli afflussi e dei deflussi dovrebbe essere calcolato quale valore risultante dall applicazione dei tassi di afflusso e di deflusso. (b) HQLA: il valore ponderato delle attività liquide di alta qualità (HQLA) dovrebbe essere calcolato quale valore risultante dall applicazione degli scarti di garanzia (haircut). 24. Allo scopo di calcolare il valore corretto della riserva di liquidità di cui alla riga 21 e il valore corretto del totale dei deflussi di cassa netti di cui alla riga 22 del modello di informativa 10

sull LCR di cui all allegato II, gli enti creditizi che ricadono nell ambito di applicazione dei presenti orientamenti dovrebbero attenersi a ognuna delle seguenti istruzioni: (a) il valore corretto della riserva di liquidità è il valore totale dell HQLA che risulta dall applicazione sia degli scarti di garanzia che di eventuali massimali (cap) applicabili; (b) il valore corretto dei deflussi di cassa netti dovrebbe essere calcolato dopo l applicazione del massimale (cap) degli afflussi, ove pertinente. Parte 2. ISTRUZIONI SPECIFICHE 25. Allo scopo di compilare il modello di informativa sull LCR di cui all allegato II, gli enti creditizi che ricadono nell ambito di applicazione dei presenti orientamenti dovrebbero attenersi alle istruzioni indicate in questo paragrafo. Riga Riferimenti giuridici e istruzioni {1} Totale delle attività liquide di alta qualità (HQLA) Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore ponderato il valore, quale definito dall articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione europea, della voce Totale delle attività liquide non rettificate secondo quanto segnalato nella riga 10 (ID 1), colonna 040 del modello C 72.00 Copertura della liquidità Attività liquide di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione 4. {2} Depositi al dettaglio e depositi della clientela di piccole imprese, di cui Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore non ponderato l importo della voce Depositi al dettaglio secondo quanto segnalato nella riga 030 (ID 1.1.1), colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore ponderato il deflusso della voce Depositi al dettaglio secondo quanto segnalato nella riga 030 (ID 1.1.1), colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {3} Depositi stabili Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore non ponderato la somma dell importo della voce depositi stabili secondo quanto segnalato nella riga 080 (ID 1.1.1.3), colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui 4 Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 4 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 11

all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea, e dell importo della voce depositi stabili con deroga secondo quanto segnalato nella riga 090 (ID 1.1.1.4), colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore ponderato la somma del deflusso della voce depositi stabili secondo quanto segnalato nella riga 080 (ID 1.1.1.3), colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea, e del deflusso della voce depositi stabili con deroga secondo quanto segnalato nella riga 090 (ID 1.1.1.4), colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {4} Depositi meno stabili Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore non ponderato la somma dell importo della voce depositi soggetti a deflussi superiori secondo quanto segnalato nella riga 050 (ID 1.1.1.2), colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea, e dell importo della voce altri depositi al dettaglio secondo quanto segnalato nella riga 110 (ID 1.1.1.6), colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore ponderato la somma del deflusso della voce depositi soggetti a deflussi superiori secondo quanto segnalato nella riga 050 (ID 1.1.1.2), colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea, e del deflusso della voce altri depositi al dettaglio secondo quanto segnalato nella riga 110 (ID 1.1.1.6), colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {5} Provvista (funding) all ingrosso non garantita Gli enti creditizi dovrebbero indicare le somme degli importi ponderati e non ponderati che è necessario comunicare nella riga {6} Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi all interno di reti di banche cooperative, nella riga {7} Depositi non operativi (tutte le controparti) e nella riga {8} Titoli di debito non garantiti delle presenti istruzioni. {6} Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi all interno di reti di banche cooperative Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore non ponderato l importo della voce Depositi operativi secondo quanto segnalato nella riga 120 (ID 1.1.2), colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. 12

Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore ponderato il deflusso della voce Depositi operativi secondo quanto segnalato nella riga 120 (ID 1.1.2), colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {7} Depositi non operativi (tutte le controparti) Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore non ponderato l importo della voce Depositi non operativi secondo quanto segnalato nella riga 210 (ID 1.1.3), colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore ponderato il deflusso della voce Depositi non operativi secondo quanto segnalato nella riga 210 (ID 1.1.3), colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {8} Titoli di debito non garantiti Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore non ponderato l importo della voce in forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio secondo quanto segnalato nella riga 900 (ID 1.1.7.2), colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore ponderato il deflusso della voce in forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio secondo quanto segnalato nella riga 900 (ID 1.1.7.2), colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {9} Provvista (funding) all ingrosso garantita Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore ponderato la somma del deflusso della voce Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari secondo quanto segnalato nella riga 920 (ID 1.2), colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea, e del deflusso della voce Deflussi totali da swaps con garanzie reali secondo quanto segnalato nella riga 1130 (ID 1.3), colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {10} Requisiti aggiuntivi Gli enti creditizi dovrebbero indicare le somme degli importi non ponderati e ponderati che è necessario comunicare nella riga {11} Deflussi per operazioni in derivati e altri obblighi in materia di costituzione di garanzie reali (collateral), nella riga {12} Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito e nella riga {13} Linee di 13

credito e di liquidità delle presenti istruzioni. {11} Deflussi per operazioni in derivati e altri obblighi in materia di costituzione di garanzie reali ponderato la somma degli importi (colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea) e dei deflussi (colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea), rispettivamente, delle seguenti voci: garanzie reali diverse da garanzie reali in forma di attività di livello 1 fornite per derivati, secondo quanto segnalato nella riga 280, ID 1.1.4.1. garanzie reali in forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati, secondo quanto segnalato nella riga 290, ID 1.1.4.2. deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia, secondo quanto segnalato nella riga 300, ID 1.1.4.3. impatto di uno scenario di mercato negativo sui derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti, secondo quanto segnalato nella riga 310, ID 1.1.4.4. deflussi da derivati, secondo quanto segnalato nella riga 340, ID 1.1.4.5. garanzie reali in eccesso richiamabili, secondo quanto segnalato nella riga 380, ID 1.1.4.7. garanzie reali dovute, secondo quanto segnalato nella riga 390, ID 1.1.4.8. garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide, secondo quanto segnalato nella riga 400, ID 1.1.4.9. {12} Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito ponderato l importo (colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea) e i deflussi (colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea), rispettivamente, della voce perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata secondo quanto segnalato nella riga 410, ID 1.1.4.10, dell allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {13} Linee di credito e di liquidità ponderato l importo (colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea) e il deflusso (colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 14

della Commissione europea), rispettivamente, della voce Linee irrevocabili secondo quanto segnalato nella riga 460, ID 1.1.5, dell allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {14} Altri obblighi contrattuali di finanziamento ponderato la somma degli importi (colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea) e dei deflussi (colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea), rispettivamente, delle seguenti voci: attività prese in prestito su base non garantita, secondo quanto segnalato nella riga 440, ID 1.1.4.11. posizioni corte, secondo quanto segnalato nella riga 350, ID 1.1.4.6. passività risultanti dalle spese di funzionamento, secondo quanto segnalato nella riga 890, ID 1.1.7.1. altro, secondo quanto segnalato nella riga 910, ID 1.1.7.3. {15} Altri obblighi eventuali di finanziamento ponderato la somma degli importi (colonna 010 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea) e dei deflussi (colonna 060 del modello C 73.00 Copertura della liquidità Deflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea), rispettivamente, delle seguenti voci: Altri prodotti e servizi, secondo quanto segnalato nella riga 720, ID 1.1.6. compensazione interna delle posizioni del cliente, secondo quanto segnalato nella riga 450, ID 1.1.4.12. {16} TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA Gli enti creditizi dovrebbero indicare la somma del valore ponderato delle seguenti voci nell ambito delle presenti istruzioni: Riga {2} Depositi al dettaglio e depositi della clientela di piccole imprese, Riga {5} Provvista (funding) all ingrosso non garantita, Riga {9} Provvista (funding) all ingrosso garantita, Riga {10} Requisiti aggiuntivi, Riga {14} Altri obblighi contrattuali di finanziamento, e Riga {15} Altri obblighi eventuali di finanziamento. {17} Prestiti garantiti (ad es. pronti contro termine attivi) Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore non ponderato la somma degli importi della voce Afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari secondo quanto segnalato nella riga 270 (ID 1.2), colonne 15

010, 020 e 030 del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea, e del valore di mercato delle garanzie reali prestate nell ambito della voce Totale degli swaps con garanzie reali e derivati assistiti da garanzia reale secondo quanto segnalato nella riga 010 (ID 1), colonna 010 del modello C 75.00 Copertura della liquidità Swaps con garanzie reali di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore ponderato la somma degli afflussi della voce Afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari secondo quanto segnalato nella riga 270 (ID 1.2), colonne 140, 150 e 160 del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea, e degli afflussi soggetti al massimale (cap) degli afflussi del 75%, degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi (cap) del 90% e degli afflussi esentati dal massimale (cap) degli afflussi secondo quanto segnalato nella riga 010 (ID 1), colonne 060, 070 e 080 del modello C 75.00 Copertura della liquidità Swaps con garanzie reali di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {18} Afflussi provenienti da esposizioni pienamente in bonis ponderato la somma degli importi (colonne 010, 020 e 030 del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea) e degli afflussi (colonne 140, 150 e 160 del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea), rispettivamente, delle seguenti voci: importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali), secondo quanto segnalato nella riga 030, ID 1.1.1. importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari, secondo quanto segnalato nella riga 100, ID 1.1.2. importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio (trade finance), secondo quanto segnalato nella riga 180, ID 1.1.4. importi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all erogazione di prestiti agevolati di cui all articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, secondo quanto segnalato nella riga 170, ID 1.1.3. {19} Altri afflussi di cassa ponderato la somma degli importi (colonne 010, 020 e 030 del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione) e degli afflussi (colonne 140, 150 e 160 del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del 16

regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea), rispettivamente, delle seguenti voci: importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario, secondo quanto segnalato nella riga 190, ID 1.1.5. attività con data di scadenza contrattuale non definita, secondo quanto segnalato nella riga 200, ID 1.1.6. importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide, secondo quanto segnalato nella riga 210, ID 1.1.7. afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide, secondo quanto segnalato nella riga 220, ID 1.1.8. afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela, secondo quanto segnalato nella riga 230, ID 1.1.9. afflussi da derivati, secondo quanto segnalato nella riga 240, ID 1.1.10. afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti non hanno autorizzato l applicazione di un tasso superiore di afflusso, secondo quanto segnalato nella riga 250, ID 1.1.11. altri afflussi, secondo quanto segnalato nella riga 260, ID 1.1.12. { EU-19a } (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili) Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore ponderato gli afflussi (colonne 140, 150 o 160 del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea; le colonne soggette al massimale del 75% e/o del 90% e/o esentate dal massimale degli afflussi) della voce (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili), secondo quanto segnalato nella riga 420, ID 1.4. { EU-19b } (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso) Gli enti creditizi dovrebbero indicare quale valore ponderato gli afflussi (colonne 140, 150 o 160 del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea; le colonne soggette al massimale del 75% e/o del 90% e/o esentate dal massimale degli afflussi) della voce (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso), secondo quanto segnalato nella riga 430, ID 1.5. 17

{20} TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA Gli enti creditizi dovrebbero indicare la somma del valore non ponderato e del valore ponderato delle seguenti voci nell ambito delle presenti istruzioni: riga {17} Prestiti garantiti (ad es. pronti contro termine attivi) riga {18} Afflussi provenienti da esposizioni pienamente in bonis riga {19} Altri afflussi di cassa meno: riga {EU-19a} (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili) riga {EU-19b} (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso) { EU-20a } Afflussi totalmente esentati ponderato l importo (colonna 030) e gli afflussi (colonna 160), rispettivamente, che sono esentati dal massimale degli afflussi della voce Totale degli afflussi secondo quanto segnalato nella riga 010, ID 1, del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. { EU-20b } Afflussi soggetti al massimale del 90% ponderato l importo (colonna 020) e gli afflussi (colonna 150), rispettivamente, che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90% della voce Totale degli afflussi secondo quanto segnalato nella riga 010, ID 1, del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. { EU-20c } Afflussi soggetti al massimale del 75% ponderato l importo (colonna 010) e gli afflussi (colonna 140), rispettivamente, che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75% della voce Totale degli afflussi secondo quanto segnalato nella riga 010, ID 1, del modello C 74.00 Copertura della liquidità Afflussi di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {21} RISERVA DI LIQUIDITÀ Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore corretto il valore della voce Riserva di liquidità secondo quanto segnalato nella riga 010, ID 1, del modello C 76.00 Copertura della liquidità Calcoli di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) 18

n. 680/2014 della Commissione europea. {22} TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore corretto il valore della voce Deflusso netto di liquidità secondo quanto segnalato nella riga 020, ID 2, del modello C 76.00 Copertura della liquidità Calcoli di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. {23} COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ (%) Gli enti creditizi dovrebbero indicare a titolo di valore corretto la percentuale della voce Coefficiente di copertura della liquidità (%) secondo quanto segnalato nella riga 030, ID 3, del modello C 76.00 Copertura della liquidità Calcoli di cui all allegato XXIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. 26. Ai fini della compilazione del modello per le informazioni qualitative relative all LCR di cui all allegato II, gli enti creditizi che ricadono nell ambito di applicazione dei presenti orientamenti dovrebbero considerare i riquadri di testo forniti nel modello alla stregua di riquadri a testo libero e interpretare le voci incluse al loro interno, ove possibile, alla luce e in considerazione della definizione dell LCR contenuta nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione europea e delle ulteriori metriche di controllo della liquidità stabilite nel capo 7 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea. 19