IMU sulla prima casa anche in tre rate Ormai l IMU assomiglia sempre di più ad un fiume in piena che continua ad ingrossarsi sotto continue piogge (di emendamenti) e che rischia di travolgere chi si trova a valle (i contribuenti). Con le tante novità introdotte nel D.L. n. 16/2012 (denominato, ironia del destino..., D.L. semplificazione fiscale) dapprima dal Senato e ora dalla Camera, i contribuenti - per poter determinare l imposta dovuta per l anno 2012 - dovranno effettuare calcoli tanto complessi da sembrare dei veri e propri rompicapo matematici. Per capire meglio con cosa, a breve, si dovranno misurare tutti i proprietari di immobili proviamo a riassumere, brevemente, lo stato dell arte come appare ad oggi. Gli emendamenti del Senato In sede di discussione a Palazzo Madama, nella versione originaria del D.L. n. 16 erano state introdotte alcune modifiche alla disciplina IMU emanata nel corso del 2011 (in particolare, articoli 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 e art. 13, D.L. n. 201/2011) per correggere alcune incongruenze emerse in fase di prima applicazione della nuova imposta. In particolare, le principali novità riguardavano: - l introduzione di agevolazioni per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli IAP; - la riduzione al 50% della base imponibile dei fabbricati di interesse storico e artistico e di quelli inagibili o inabitabili e l esenzione per i fabbricati rurali strumentali siti nei comuni montani; - il versamento della prima rata senza l applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell importo ottenuto applicando le aliquote e le d etrazioni di base e della seconda rata a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata; 1 / 8
- l approvazione o la modifica, entro il 30 settembre 2012, da parte dei comuni, del regolamento e della deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dei tributo; - l approvazione, entro il 10 dicembre 2012, di uno o più D.P.C.M. con cui provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l ammontare del gettito complessivo previsto per l anno 2012; - l obbligo di dichiarare le variazioni rilevanti ai fini dell imposta entro 90 giorni, mentre, per il 2012, la scadenza di presentazione della dichiarazione era stata fissata al 30 luglio. Gli emendamenti della Camera Il provvedimento, così emendato, è passato all attenzione della Camera dei Deputati; qui si sta arricchendo di ulteriori tasselli che, però, stanno complicando ancora di più i calcoli, in particolar modo, per determinare l imposta di quest anno. Infatti, con i nuovi emendamenti, l imposta dovuta sulla prima casa può essere versata in tre rate (anziché due) entro il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e dicembre. La rateizzazione, comunque, è opzionale potendo il contribuente versare l imposta secondo le regole ordinarie e cioè in acconto a giugno e a saldo a dicembre. Tornando alla rateizzazione, dunque, considerando i festivi, le nuove scadenze per il versamento dell imposta sulla prima casa saranno 18 giugno 2012 (1/3), 17 settembre 2012 (1/3) e 17 dicembre 2012 (importo a saldo). Non è possibile, invece, rateizzare l imposta sugli altri immobili (seconde case, terreni e aree fabbricabili) le cui scadenze, quindi, restano 18 giugno e 17 dicembre. 2 / 8
Inoltre, viene disposto che: - è possibile versare l imposta - oltre che con modello F24 - anche con bollettino di c/c (pe rò, tale ultima possibilità vale solo a partire dal saldo di dicembre ); - la prima casa è quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (quindi le agevolazioni spettan o solo per una sola unità immobiliare per famiglia ); - sono esenti i fabbricati nei comuni dell'aquila, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli immobili (questi immobili, inoltre, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES); - slitta al 30 settembre il termine per la dichiarazione. L intervento dell Agenzia delle Entrate Mentre dal punto di vista normativo, la nuova imposta è ancora un cantiere aperto, l Agenzia delle Entrate non si è fermata e, a giochi ancora in corso, ha emanato i primi atti operativi. In particolare, sono stati emanati: - il provvedimento del 12 aprile 2012 con cui si stabiliscono le modalità di versamento dell imposta, esclusivamente modello F24, in via telematica per i soggetti con partita IVA (alla luce delle modifiche introdotte alla Camera, tale modalità appare già superata, in quanto, come anticipato dovrebbe essere possibile anche il versamento con c/c postale); - il provvedimento del 12 aprile 2012 con cui sono stati approvati i nuovi modelli di versamento F24 e F24 Accise che tengono conto della nuova imposta; - la risoluzione n. 35/E del 12 aprile che ha istituito i codici tributo per il versamento. I calcoli per il 2012 3 / 8
Tenendo conto di quanto detto, allo stato attuale, il contribuente, per determinare l esatto importo dovuto per il 2012 dovrebbe procedere nel seguente modo: Abitazione principale (se sceglie il versamento rateale): 1) entro il 18 giugno, determinare la prima rata applicando l aliquota ordinaria (0,4%) alla base imponibile, scomputando le relative detrazioni spettanti, e versandone solo 1/3; 2) entro il 17 settembre, determinare la seconda rata che sarà pari a quanto dovuto come prima rata (sempre che non ci siano state, nel frattempo, variazioni che hanno interessato l immobile ad esempio, acquisti, vendite, variazioni percentuali di possesso, etc. nel qual caso i calcoli si complicano ulteriormente); 3) entro il 17 dicembre, ricalcolare l imposta dovuta per il 2012, applicando alla base imponibile le aliquote e detrazioni (definitive) che saranno approvate dal comune (salvo che il Governo non intenda modificarle ulteriormente con apposito D.P.C.M., creando un ulteriore complicazione), scomputare le due rate già pagate e versare la differenza. Altri immobili: 1) entro il 18 giugno, determinare la prima rata applicando le aliquote ordinarie (in particolare quella dello 0,76%) alla base imponibile, dividere l importo per due e versare tale somma imputandola (nel modello F24 o nel bollettino) per il 50% al Comune e per il restante 50% allo Stato; 2) entro il 17 dicembre, ricalcolare l imposta dovuta per il 2012, applicando alla base imponibile le aliquote (definitive) che saranno approvate dal comune (salvo che il Governo non intenda modificarle ulteriormente con apposito D.P.C.M.), scomputare l acconto già pagato a giugno e versare la differenza imputandola per il 50% al Comune mentre allo Stato va versato il 50% di quanto dovuto applicando l aliquota base (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011). 4 / 8
Appare, dunque, in tutta la sua evidenza l enorme complessità dei calcoli da eseguire. Per capire meglio come procedere, proviamo a fare qualche ipotesi di calcolo. Esempio 1 Abitazione principale Si supponga il caso di un contribuente che possiede un abitazione principale a Roma (cod. catastale H501) che presenta i seguenti dati: - categoria catastale: A/2; - rendita catastale: 800 euro; - percentuale di possesso: 100%; - periodo di possesso: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012; - presenza di figli conviventi di età inferiore a 26 anni: NO. Supponendo che il contribuente opti per il versamento in tre rate, i calcoli sono i seguenti: 1) Prima rata da versare entro il 18 giugno 2012: - Rendita catastale rivalutata: 800 x 1,05 = 840; - Valore immobile ai fini IMU: 840 x 160 = 134.400 - Imposta lorda per il 2012: 134.400 x 100% x 12/12 x 0,4% = 537,60 - Rata di giugno: 537,60 / 3 = 179,20 - Detrazione: 200 / 3= 66,66 - Prima rata da versare entro il 18 giugno 2012: 179,20 66,66 = 112,54 euro 5 / 8
2) Seconda rata da versare entro il 17 settembre 2012: - I calcoli sono gli stessi della prima rata, per cui si avrà: 112,54 euro 3) Saldo da versare entro il 17 settembre 2012: Si supponga che l aliquota venga innalzata di 0,1 punti percentuali e, quindi, passi allo 0,50%, mentre la detrazione resti invariata. Si avrà: - Imposta dovuta per il 2012: 134.400 x 100% x 12/12 x 0,50% = 672 euro - Detrazione base spettante: (200 x 12/12)/1= 200 - Saldo di dicembre: 672-179,20 (rata di giugno) - 179,20 (rata di settembre) = 313,60 - Detrazione a saldo: 200 66,66 (detrazione scomputata su rata di giugno) 66,66 (detrazione scomputata su rata di settembre) = 66,68 - Saldo da versare entro il 17 dicembre 2012: 313,60 66,68 = 246,92 euro Esempio 2 Abitazione secondaria Si supponga il caso di un contribuente che possiede, a Roma, un abitazione, a disposizione, che presenta i seguenti dati: - categoria catastale: A/2; - rendita catastale: 800 euro; 6 / 8
- percentuale di possesso: 100%; - periodo di possesso: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012. I calcoli sono i seguenti: 1) Acconto da versare entro il 18 giugno 2012: - Rendita catastale rivalutata: 800 x 1,05 = 840; - Valore immobile ai fini IMU: 840 x 160 = 134.400 - Imposta lorda per il 2012: 134.400 x 100% x 12/12 x 0,76% = 1.021,44 - Acconto di giugno: 1.021,44 x 50% = 510,72 euro di cui un 50% (pari a 255,36) da imputare: - al comune (codice tributo 3918); - allo Stato (codice tributo 3919). 2) Saldo da versare entro il 17 settembre 2012: Si supponga che l aliquota venga innalzata di 0,2 punti percentuali e, quindi, passi allo 0,96%. Si avrà: - Quota di imposta di competenza del comune dovuta per il 2012: 134.400 x 100% x 12/12 x 0,96% = 1.290,24 x 50% = 645,12 euro - Saldo di dicembre (quota di competenza del comune cod. tributo 3918): 645,12 255,36 (acconto di giugno) = 389,76 euro 7 / 8
- Quota di imposta di competenza dello Stato dovuta per il 2012: 134.400 x 100% x 12/12 x 0,76% = 1.021,44 x 50% = 510,72 euro - Saldo di dicembre (quota di competenza dello Stato cod. tributo 3919): 510,72 255,36 (acconto di giugno) = 255,36 euro In definitiva, l intera imposta dovuta dal contribuente nel 2012 sarà pari a 1.155,84 euro in quanto: - al comune andranno 645,12 euro e cioè: 255,36 (acconto di giugno) + 389,76 (saldo di dicembre); - allo Stato andranno 510,72 euro e cioè: 255,36 (acconto di giugno) + 255,36 (saldo di dicembre). 8 / 8