Cendon / Book DIRITTO DEI TRASPORTI PROFESSIONAL IL REGOLAMENTO CE N. 261/2004 REGOLE COMUNI IN MATERIA TRASPORTO AEREO Alessandro Palmigiano
Edizione GENNAIO 2015 Copyright MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601 ISBN 978-88-6959-021-4 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Cendon / Book DIRITTO DEI TRASPORTI Professional IL REGOLAMENTO CE N. 261/2004 REGOLE COMUNI IN MATERIA TRASPORTO AEREO Alessandro Palmigiano
L'autore Alessandro Palmigiano è avvocato del foro di Palermo. E da sempre impegnato nel settore del diritto dei consumatori e nella tutela individuale e collettiva dei cittadini e delle imprese. Numerose delle controversie da lui seguite sono state riprese dai mass media e pubblicate e commentate dalle principali riviste giuridiche italiane. Ha tenuto relazioni in molteplici convegni nazionali ed internazionali, realizzato svariate pubblicazioni e collaborato a volumi su tali tematiche. E stato membro di vari gruppi di lavoro della Commissione Europea tra cui, recentemente, nominato tra i 30 esperti per la regolamentazione del Cloud Computing. L Opera Il presente esamina il Regolamento (CE) n. 261 dell 11 febbraio 2004, il quale ha provveduto a rinnovare la disciplina comunitaria in materia di negato imbarco, cancellazione e ritardo nel settore del trasporto aereo, rafforzando in modo sostanziale la tutela del passeggero viaggiatore sia in termini di risarcimento pecuniario che in termini di assistenza da parte del vettore. Al testo di legge vengono altresì affiancate le sentenze piu significative emesse dalla Corte di Giustizia europea che, investita a piu riprese, in via pregiudiziale, dell interpretazione delle norme del regolamento maggiormente controverse, ha offerto una serie di soluzioni che hanno consentito di colmare alcune significative lacune.
INDICE Capitolo Primo IL REGOLAMENTO CE N. 261/2004: UNA VISIONE DI INSIEME 1.1. Premessa - 1.2. Il campo di applicazione 1.3. Obblighi informativi Capitolo Secondo LE FATTISPECIE DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO CE 206/2004: NEGATO IMBARCO, CANCELLAZIONE E RITARDO NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO 2.1. Il negato imbarco - 2.2. La cancellazione del volo - 2.3. Il ritardo prolungato Capitolo Terzo IL DANNO RISARCIBILE ED IL FORO COMPETENTE 3.1. Il danno risarcibile - 3.2. Il foro competente
Capitolo Primo IL REGOLAMENTO CE N. 261/2004: UNA VISIONE DI INSIEME SOMMARIO 1.1. Premessa - 1.2. Il campo di applicazione 1.3. Obblighi informativi 1.1. Premessa Il Regolamento (CE) n. 261 dell 11 febbraio 2004 ha provveduto a rinnovare la disciplina comunitaria in materia di negato imbarco, cancellazione e ritardo nel settore del trasporto aereo, rafforzando in modo sostanziale la tutela del passeggero viaggiatore sia in termini di risarcimento pecuniario che in termini di assistenza da parte del vettore. Sul Regolamento 261/2004/Ce si è espressa la Corte di Giustizia: occorre anzitutto rilevare che le disposizioni degli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 fissano con precisione e in modo chiaro gli obblighi a carico del vettore aereo operativo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato del volo. L obiettivo di tali disposizioni risulta, altrettanto chiaramente, dal primo e secondo considerando di tale regolamento, secondo cui l intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, in particolare, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri e tenere in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale, poiché la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi per i passeggeri;... d altronde, è pacifico che i diversi danni di cui sono vittime i passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo esistono (Corte di Giustizia, sentenza 10 gennaio 2006, causa C - 344/04). In dieci anni di vigenza del Regolamento si sono altresì succeduti diversi interventi da parte della Corte di Giustizia europea che, investita a più riprese in via pregiudiziale dell interpretazione delle norme del regolamento maggiormente controverse, ha offerto una serie di soluzioni che non solo hanno consentito di colmare alcune significative lacune o precisare alcuni aspetti, ma hanno anche risolto problemi di compatibilità e coordinamento con le norme della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. Parallelamente, il legislatore comunitario ha nel tempo completato il sistema di protezione del passeggero predisponendo ulteriori 9