QUADRO RS - Prospetti vari



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QUADRO - Prospetti vari Il presente quadro rappresenta un completamento del quadro RF; esso raggruppa, infatti, una serie di prospetti che risultano complementari ai dati relativi al reddito in esso indicati. I prospetti di cui si compone il quadro sono i seguenti: Dati di bilancio IAS/IF; Perdite di impresa non compensate; Crediti; Agevolazioni territoriali e settoriali; Azioni assegnate ai dipendenti; Garanzie prestate da soggetti non residenti; Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d imposta per le imposte pagate all estero; Ammortamento dei terreni; Rideterminazione dell acconto dovuto; Spese di riqualificazione energetica; Valori fiscali di bilancio delle società agricole; Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice; Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione; Crediti d imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo; Perdite istanza rimborso da IRAP; Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA; Incentivo fiscale, ai sensi dell art., comma -quater e seguenti, D.L. n. /00 (reti di imprese); Documentazione e componenti reddituali in materia di transfer pricing; Ricavi derivanti dall attività; Consorzi di imprese (articolo, D.L. n. /00). NOVITÀ: Rispetto al modello dello scorso anno, sono stati inseriti i seguenti nuovi prospetti: Estremi identificativi dei rapporti finanziari; Canone RAI; Deduzione per capitale investito proprio (ACE). Dati di bilancio IAS/IF La sezione in oggetto deve essere compilata da quei soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IF (Regolamento CE n. 0/00), nonché dalle banche iscritte all albo del T.U.B. e dagli enti finanziari di cui all art., comma, lett. c), D.Lgs. n. /99. ATTENZIONE: I soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio in forma U.E. quali, ad esempio, gli enti creditizi e finanziari, hanno l obbligo di compilare la presente sezione. Come noto, i principi contabili internazionali non prevedono schemi di bilancio rigido (a differenza di quello disposto dal codice civile), nè per lo stato patrimoniale, nè per il conto economico. UNICO 0 - Società di capitali ed enti commerciali

La sezione I del quadro deve essere compilata dai soggetti IAS/IF, indipendentemente dalla struttura di bilancio adottata. Per questo motivo, le istruzioni ministeriali precisano che tale sezione riporta la struttura minimale dello stato patrimoniale (disciplinato dallo IAS ): esso si presenta distinto tra attività e passività correnti e non correnti. ATTENZIONE: Potrebbe, quindi, essere necessario raggruppare determinate voci che nello schema di bilancio adottato risultano indicate separatamente. Si propone di seguito l elenco delle voci dello stato patrimoniale dei soggetti IAS/IF riportato nella Sezione I del quadro, raffrontato con le macrovoci dello schema di stato patrimoniale rigido. SCHEMA STATO PATRIMONIALE Soggetti che redigono il Bilancio UE Soggetti IAS/IF ATTIVO ATTIVO Quadro - Sezione I Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A) Attività non correnti I crediti v/soci per versamenti ancora dovuti non hanno una specifica voce, ma vanno dedotti dal capitale sociale, colonne e : Immobili, impianti, macchinari : Attività immateriali a vita non definita Immobilizzazioni (BI, BII, BIII) Attivo circolante (C I, II, II e IV)) Attività non correnti Attività correnti : Altre attività immateriali : Partecipazioni : Altre attività finanziarie : Imposte differite : Investimenti immobiliari : Rimanenze 9: Crediti commerciali e altri crediti 0: Attività finanziarie : Fondi liquidi e similari (disponibilità) : Lavori in corso su ordinazione Ratei e risconti attivi (D) Attività correnti 9: Crediti commerciali e altri crediti PASSIVO (non distinto tra corrente e non corrente) Patrimonio netto (A I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX)) Patrimonio netto PASSIVO Quadro, col. e : Capitale sociale : Riserve : Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti) : Utili (perdite) dell esercizio UNICO 0 - Società di capitali ed enti commerciali

0: Imposte differite Fondi per rischi e oneri (B I, II, III) Passività non correnti : Fondi: di quiescienza (col. e ); per rischi e oneri (col. e ). Trattamento di fine rapporto (C) Passività non correnti, col. e : Fondi di quiescenza Debiti (D) Debiti (D) Passività non correnti Passività correnti : Finanziamenti/Obbligazioni : Debiti verso banche 9: Altre passività finanziarie : Debiti commerciali e altri debiti : Finanziamenti a breve termine/obbligazioni : Anticipi su lavori in corso su ordinazione : Altre passività Ratei e risconti passivi (E) Passività correnti : Debiti commerciali e altri debiti Anche lo schema di conto economico dei soggetti IAS/IF non è rigido; la classificazione delle voci può essere effettuata per natura o per destinazione. ATTENZIONE: La compilazione dei righi da a non è vincolata dai criteri utilizzati dalla socie- nella redazione del bilancio tà IAS/IF. Classificazione voci conto economico da quadro - Sezione I Per natura Per destinazione : Ricavi : Altri ricavi operativi (proventi) : Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione 9: Materie prime e di consumo utilizzati 0: Costi per benefici ai dipendenti : Svalutazioni e ammortamenti : Altri costi operativi : Costi operativi totali : Risultato della gestione operativa : Ricavi : Costi delle vendite : Utile lordo : Altri ricavi operativi 9: Costi di distribuzione e di vendita 0: Costi amministrativi : Altri costi amministrativi operativi : Risultato della gestione operativa (Utile) : Proventi finanziari UNICO 0 - Società di capitali ed enti commerciali

Perdite di impresa non compensate Perdite di impresa non compensate limitata piena SIIQ Addizionale Maggiorazione (del presente periodo d imposta ) (del presente periodo d imposta ) ) NOVITÀ: Il quadro in oggetto risulta quest anno profondamente modificato per effetto delle nuove disposizioni relative alla disciplina delle: perdite d impresa; società di comodo o non operative. PERDITE D IMPRESA NOVITÀ: L articolo, comma 9, D.L. n. 9/0, è intervenuto modificando sensibilmente la disciplina relativa al riporto delle perdite, di cui all articolo, TUIR, dei soggetti. In base alla nuova disposizione, infatti, i commi e del citato articolo, TUIR, sono sostituiti dai seguenti:. La perdita di un periodo d imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d imposta successivi in misura non superiore all ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell utile la perdita è riportabile per l ammontare che eccede l utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall imposta diversi da quelli di cui all articolo, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell articolo 09, comma. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all articolo 0.. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.. Di conseguenza, la perdita fiscale conseguita in un periodo d imposta può ora essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi: in misura non superiore all 0% del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta, per l intero importo che trova capienza in tale ammontare; entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo e per l intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi tre periodi d imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Si rammenta che anteriormente alla modifica sopraesposta le perdite erano riportabili non oltre il quinto periodo successivo (salvo il riporto illimitato se conseguite nei primi tre periodi d imposta dalla data di costituzione riferite ad una nuova attività produttiva). UNICO 0 - Società di capitali ed enti commerciali

Tipologia di perdita Normativa ante D.L.n. 9/0 Normativa post D.L. n. 9/0 Perdita dei primi periodi d imposta dalla data di costituzione Perdita dal periodo d imposta dalla data di costituzione Riporto illimitato. Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo Riporto entro il periodo d imposta successivo. Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo. Riporto illimitato. Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo Riporto illimitato. Utilizzo nel limite dell 0% del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo. In base alla nuova disposizione le società non sono più soggette ad alcun limite temporale di riporto delle perdite con l effetto che viene meno il rischio di perdere le perdite; tuttavia, nelle annualità di conseguimento di un reddito, potendo le perdite abbattere non più dell 0% dello stesso, ciò si traduce nell assoggettamento a tassazione del 0% di quanto conseguito. Per approfondimenti si rimanda all appendice Perdite e riporto. PERDITE PREGRESSE DEI SOCI E UTILI DA PARTECIPATE TRASPARENTI L art., comma, TUIR, (come modificato dal D.L. n. /00), prevede un limite all utilizzo delle perdite dei soci relative agli esercizi anteriori all inizio del regime della trasparenza fiscale. In pratica le perdite pregresse dei soci non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. Ai sensi del successivo comma (come sostituito dal D.L. n. /00) tale disposizione produce effetti con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi ai periodi d imposta che iniziano successivamente alla data del luglio 00. MAGGIORAZIONE PER SOCIETÀ DI COMODO NOVITÀ: L articolo, comma -quinquies della Manovra Correttiva (D.L. n. /0), ha previsto l aumento di 0, punti percentuali dell aliquota per le società di comodo. La norma in oggetto precisa infatti che: L aliquota dell imposta sul reddito delle società di cui all articolo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 9, n. 9, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell articolo 0, comma, della legge dicembre 99, n., è applicata con una maggiorazione di 0, punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell articolo del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall articolo 0, comma, della legge dicembre 99, n., a società o enti soggetti all imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione. Per le società di comodo, individuate dall art. 0, comma, Legge n. /99 è prevista quindi una maggiorazione dell aliquota che passa dal,% al %. Tale aliquota va applicata: sul reddito minimo determinato in base alla disciplina delle società di comodo; sul reddito imponibile dichiarato, nel caso in cui quest ultimo sia superiore a quello minimo. Ai sensi dei commi da -quinquies a -novies, la maggiorazione si applica anche nei casi in cui la società ha optato: per il consolidato fiscale; per il regime di trasparenza (ex art., TUIR). UNICO 0 - Società di capitali ed enti commerciali

La maggiorazione viene applicata anche nel caso di reddito minimo imputato per trasparenza e nel caso di consolidato dovrà essere calcolata dalla singola impresa partecipante. ATTENZIONE: Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Pertanto, in caso di soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, la maggiorazione si applica a partire dal 0. Nella determinazione degli acconti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata applicando le nuove disposizioni sopra descritte. Quindi per una società con esercizio coincidente con l anno solare, gli acconti 0 dovranno essere ricalcolati tenendo conto della nuova aliquota maggiorata. Si rinvia per approfondimenti sulla disciplina delle società di comodo e sulle recenti novità ad essa apportate al capitolo Società non operative contenuto in Appendice. - Perdite d impresa non compensate Perdite di impresa non compensate limitata piena SIIQ Addizionale Maggiorazione (del presente periodo d imposta ) (del presente periodo d imposta ) ) La sezione in oggetto si compone di quattro colonne e due righi. Le quattro colonne sono suddivise in base alla tipologia di soggetti che hanno realizzato le perdite. In particolare nella: colonna SIIQ : vanno indicate le perdite realizzate da SIIQ (o SIINQ); colonna Addizionale : vanno indicate le perdite realizzate dalle società assoggettate alla c.d. Robin Tax ; colonna : vanno indicate le perdite realizzate dalla generalità dei soggetti ; colonna Maggiorazione : vanno indicate le perdite realizzate dalle c.d. società di comodo o non operative di cui all art. 0, comma, Legge n. /9 per le quali è disposta la maggiorazione del 0,0% dell aliquota, che passa quindi dal,0% al %; Nei due righi ( e ), vanno invece indicate le perdite non compensate realizzate (nel presente periodo d imposta o in precedenti) dai soggetti precedentemente elencati. In particolare a: vanno riportate le perdite non compensate, utilizzabili in misura limitata (0% del reddito in quanto non realizzate nei primi tre periodi d imposta) e determinate: nel presente periodo d imposta; nel presente periodo d imposta e in periodi d imposta precedenti. vanno riportate le perdite non compensate, utilizzabili in misura piena (in quanto realizzate nei primi tre periodi d imposta) e determinate: nel presente periodo d imposta; nel presente periodo d imposta e in periodi d imposta precedenti. SIIQ (O SIINQ) Il D.M. n. /00 ha disposto che le perdite realizzate da SIIQ (o SIINQ), si considerano virtualmente compensate con i redditi derivanti dalle stesse attività esenti dei successivi periodi d imposta (entro il quinto esercizio o illimitatamente). UNICO 0 - Società di capitali ed enti commerciali

L eventuale eccedenza può essere compensata con i redditi derivanti dalle altre attività imponibili svolte dalla società solamente a partire dal periodo d imposta successivo a quello di ultima applicazione del regime speciale. ATTENZIONE: Come precisato dalle istruzioni ministeriali, nella colonna e di rigo:, per le perdite utilizzabili in misura limitata;, per le perdite utilizzabili in misura piena, le SIIQ (o SIINQ) indicano l utilizzo virtuale di dette perdite; infatti, nel periodo di vigenza del regime speciale, le perdite generate dall attività esente si considerano virtualmente compensate con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d imposta nei limiti dell art., TUIR. Si veda quanto specificato a commento del prospetto Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ del quadro RF. ADDIZIONALE ( ROBIN TAX ) La colonna Addizionale deve essere compilata dalle società assoggettate alla c.d. Robin Tax, di cui all art., comma, D.L. giugno 00, n., al fine di evidenziare le perdite utilizzabili nei successivi periodi d imposta in diminuzione dell imponibile relativo al medesimo tributo. I righi e dovranno quindi essere così compilati: nel rigo vanno riportate le perdite utilizzabili in misura limitata che non risultano compensate nel presente a colonna, le perdite relative al presente periodo d imposta; Tale dato è ricavabile dal rigo RQ, colonna, Modello UNICO 0 SC; a colonna, la somma delle perdite relative al presente periodo d imposta (col. ) e quelle relative a periodi d imposta pregressi. Tale dato è ricavabile dalla seguente operazione (se positiva): rigo RQ, colonna + (RQ col. - RQ col. ) nel rigo vanno riportate le perdite utilizzabili in misura piena che non risultano compensate nel presente a colonna, le perdite relative al presente periodo d imposta; Tale dato è ricavabile dal rigo RQ, colonna, Modello UNICO 0 SC; a colonna, la somma delle perdite relative al presente periodo d imposta (col. ) e quelle relative a periodi d imposta pregressi. Tale dato è ricavabile dalla seguente operazione (se positiva): ATTENZIONE: rigo RQ, colonna + (RQ col. - RQ col. ) Le istruzioni precisano che le colonne e devono continuare ad essere compilate anche se successivamente il contribuente non risulti più tenuto ad applicare la Robin tax. Nella colonna, vanno riportate le perdite realizzate dalla generalità dei soggetti nel presente periodo d imposta o in periodi d imposta precedenti che non sono state compensate nella presente dichiarazione. I righi e dovranno quindi essere così compilati: nel rigo vanno riportate le perdite utilizzabili in misura limitata che non risultano compensate nel presente a colonna, le perdite relative al presente periodo d imposta; Tale dato è ricavabile dal rigo RN, colonna, Modello UNICO 0 SC; UNICO 0 - Società di capitali ed enti commerciali

a colonna, la somma delle perdite relative al presente periodo d imposta (col. ) e quelle relative a periodi d imposta pregressi. Tale dato è ricavabile dalla seguente operazione: rigo RN, colonna, Modello UNICO 0 SC + [(somma dei righi da col. Modello UNICO 0 SC a Modello UNICO 0 SC col. ) - rigo RN, colonna, Modello UNICO 0 SC] nel rigo vanno riportate le perdite utilizzabili in misura piena che non risultano compensate nel presente a colonna, le perdite relative al presente periodo d imposta; Tale dato è ricavabile dal rigo RN, colonna, Modello UNICO 0 SC; a colonna, la somma delle perdite relative presente periodo d imposta (col. ) e quelle relative a periodi d imposta pregressi. Tale dato è ricavabile dalla seguente operazione: rigo RN, colonna, Modello UNICO 0 SC + (0 col. Modello UNICO 0 SC - rigo RN, colonna, Modello UNICO 0 SC) ESEMPIO La Alpha s.r.l. ha iniziato la propria attività nell anno 00. Per il 0 presenta la seguente situazione: rigo RN, col. Modello UNICO 0 SC pari a.000; perdita anno 00 pari a 0.000 ( col., Modello UNICO 0 SC). Poiché la perdita non è stata realizzata nei primi tre periodi d imposta, la stessa potrà essere utilizzata per un importo pari all 0% del reddito quindi: perdita utilizzabile anno 0 = reddito 0 (rigo RN, col. Modello UNICO 0 SC) x 0% perdita utilizzabile anno 0 =.000 x 0% =.00 La perdita non utilizzabile in compensazione risulterà quindi pari: perdita non utilizzata = perdita 00 - quota utilizzata anno 0 perdita non utilizzata = 0.000 -.00=.00 Il quadro RN sarà così compilato: RN RN RN RN RN RN Reddito Liberalità.000 Perdita Credito di imposta sui fondi comuni di investimento Perdite scomputabili in misura limitata in misura piena (di cui di anni precedenti.00 ).00 Perdite Perdite non compensate Proventi esenti Reddito minimo Reddito ACE Reddito imponibile.00.00 Nella colonna della Sezione Perdite d impresa non compensate andrà quindi riportato nel rigo l ammontare delle perdite utilizzabili in misura limitata che non risultano compensate nel presente periodo d imposta. In particolare a colonna andrà indicato l importo di.00. UNICO 0 - Società di capitali ed enti commerciali 9

Il modello risulterà così compilato: Perdite di impresa non compensate limitata piena SIIQ Addizionale Maggiorazione (del presente periodo d imposta.00 ) (del presente periodo d imposta ) ) ESEMPIO La Alpha s.r.l. presenta la seguente situazione: perdita 0 pari a.000 (rigo RN Modello UNICO 0 SC) perdita 00 (non realizzata nei primi tre periodi d imposta) pari a 000 ( col., Modello UNICO 0 SC); perdita 009 (realizzata nei primi tre periodi d imposta) pari a.000. (0 col. Modello UNICO 0 SC). I righi e dovranno quindi essere così compilati: nel rigo vanno riportate le perdite utilizzabili in misura limitata che non risultano compensate nel presente a colonna, la perdita relativa al presente periodo d imposta cioè.000; a colonna, la somma (.000) delle perdite relative al presente periodo d imposta (.000) e quelle relative a periodi d imposta pregressi (.000). nel rigo col. va indicata la perdita utilizzabilie in misura piena che non risulta compensata nel presente periodo d imposta (.000). Il modello risulterà così compilato: Perdite di impresa non compensate limitata piena SIIQ Addizionale Maggiorazione (del presente periodo d imposta.000 ).000 (del presente periodo d imposta ) ).000 MAGGIORAZIONE La colonna e la colonna dei righi e vanno compilate a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d imposta in cui il contribuente è assoggettato alla maggiorazione del 0,% di cui all articolo, comma -quinquies, Decreto Legge agosto 0, n. al fine di evidenziare le perdite utilizzabili nei successivi periodi d imposta in diminuzione dell imponibile relativo alla predetta maggiorazione. Le istruzioni alla compilazione del Modello UNICO 0 SC precisano che: Le predette colonne devono essere compilate anche con riferimento ai periodi d imposta in cui il contribuente non risulti tenuto ad applicare il citato art., comma -quinquies, del decreto legge n. del 0. I righi e dovranno quindi essere così compilati: nel rigo vanno riportate le perdite utilizzabili in misura limitata che non risultano compensate nel presente a colonna, le perdite relative al presente periodo d imposta. Tale dato è ricavabile dal rigo RN, colonna, Modello UNICO 0 SC; a colonna, la somma delle perdite relative al presente periodo d imposta (col. ) e quelle relative a periodi d imposta pregressi. 0 UNICO 0 - Società di capitali ed enti commerciali

Tale dato è ricavabile dalla seguente operazione (se positiva): rigo RN, colonna + (RQ col. - RQ col. ) nel rigo vanno riportate le perdite utilizzabili in misura piena che non risultano compensate nel presente a colonna, le perdite relative al presente periodo d imposta. Tale dato è ricavabile dal rigo RN, colonna, Modello UNICO 0 SC; a colonna, la somma delle perdite relative presente periodo d imposta (col. ) e quelle relative a periodi d imposta pregressi. Tale dato è ricavabile dalla seguente operazione (se positiva): rigo RN, colonna + (RQ col. - RQ col. ) Crediti CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art., comma 0, legge n. 9/9 Sez. II-A Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione (art. 0, comma, del Tuir) Sez. II-B (art. 0, comma bis, del Tuir e art. D.L. n. del 009) Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione 9 0 9 Valore dei crediti Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti Perdite dell esercizio Differenza Valore dei crediti risultanti in bilancio Svalutazioni dirette dell esercizio Differenza deducibile in diciotto quote Accantonamenti dell esercizio Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell esercizio,,,, Valore di bilancio Valore fiscale Valore dei crediti erogati nell esercizio Crediti esercizio Crediti eccedenti Crediti esercizio precedente precedente Media Valore eccedente Svalutazioni/Deduzione Dirette Differenza deducibile in 9 quote Accantonamenti complessivi Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell esercizio precedente Perdite dell esercizio Differenza Svalutazioni e accantonamenti dell esercizio Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio Valore dei crediti risultanti in bilancio Il prospetto è diviso in macro sezioni, da compilarsi alternativamente in funzione del soggetto che opera le svalutazioni, allo scopo di raccordare i crediti iscritti in bilancio (colonna ) con i crediti sui quali vanno calcolati le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente deducibili (colonna ). SEZIONE I - ENTI CREDITIZI E FINANZIARI (L. N. 9/9) Questa sezione è riservata agli enti creditizi e finanziari per l indicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione delle disposizioni di carattere transitorio previste dall art., comma 0, Legge n. 9/9. Valore dei crediti Il D.L. n. /00 ha modificato l art. 0, comma, TUIR riducendo, per ciascun esercizio, l importo deducibile delle svalutazioni dei crediti iscritti in bilancio effettuate dagli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. /99. UNICO 0 - Società di capitali ed enti commerciali