L IVA PER CASSA Udine 4 dicembre A cura di Marcello Orsatti fiscalista di Confindustria Udine

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Transcript:

L IVA PER CASSA 2012 Udine 4 dicembre 2012 A cura di Marcello Orsatti fiscalista di Confindustria Udine

SCALETTA DELL INTERVENTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI L IVA PER CASSA FINO AD OGGI LA NUOVA IVA PER CASSA REQUISITI PER L APPLICAZIONE DELL IVA PER CASSA MECCANISMO DELL IVA PER CASSA OPERAZIONI ESCLUSE DALL IVA PER CASSA ADEMPIMENTI OPZIONE ASPETTI CONTABILI E SUGGERIMENTI OPERATIVI VALUTAZIONI DI CONVENIENZA L AVVISO DI FATTURA a cura di Marcello Orsatti 2

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI - Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 art. 167-bis, modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010 - D.L. 22 giugno 2012 n. 83 art. 32-bis convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 - D.M. 11 ottobre 2012 - Provvedimento Agenzia Entrate 21 novembre 2012 - Circolare Agenzia Entrate 26 novembre 2012 n. 44/E a cura di Marcello Orsatti 3

L IVA PER CASSA FINO AD OGGI a cura di Marcello Orsatti 4

L IVA PER CASSA FINO AD OGGI Fino ad oggi erano previste 2 ipotesi di applicazione dell Iva per cassa: art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72: operazioni nei confronti di enti pubblici resta in vigore; art. 7 D.L. 185/08: imprese e professionisti con volume d affari < 200.000 abrogato dal 30 novembre 2012 (confluiscono nella nuova Iva per cassa). a cura di Marcello Orsatti 5

ART. 6 COMMA 5 D.P.R. 633/72: FATTURE A ENTI PUBBLICI L imposta diviene esigibile all atto del pagamento dei relativi corrispettivi (fatta salva la facoltà, per il fornitore, di decidere su base volontaria di rinunciare all agevolazione, liquidando l imposta con riferimento al momento in cui l operazione si considera effettuata): per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti; per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4 D.P.R. 633/72; per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della L.142/1990, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza. a cura di Marcello Orsatti 6

ART. 6 COMMA 5 D.P.R. 633/72 Per le operazioni previste dall art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72 l esigibilità differita rappresenta il regime ordinario e trova applicazione senza limiti temporali e senza che occorra alcuna annotazione in fattura. Al contrario, qualora il cedente o prestatore intenda applicare il regime dell esigibilità immediata, è necessario esercitare espressa opzione, apponendo sulla fattura l annotazione Iva ad esigibilità immediata. a cura di Marcello Orsatti 7

ART. 7 D.L. 185/2008 Decreto attuativo 26 marzo 2009 Sono stati ammessi al versamento dell Iva per cassa i soggetti con volume d affari non superiore a 200.000 per l Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi da essi effettuate nei confronti di clienti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. La disposizione ha trovato applicazione per le operazioni effettuate dal 28 aprile 2009 fino al 30 novembre 2012 dal 1 dicembre confluisce nella nuova Iva per cassa. a cura di Marcello Orsatti 8

LA NUOVA IVA PER CASSA a cura di Marcello Orsatti 9

LA DELEGA UE L art. 167-bis della Direttiva 2006/112/CE prevede che gli Stati membri possono applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500.000, e fino a 2 milioni di, previa consultazione del Comitato Iva. Il procedimento di consultazione è ancora in corso e ne è prevista la definizione dopo il 1 dicembre 2012. Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell Iva per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi. a cura di Marcello Orsatti 10

L IVA PER CASSA 2012 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 art. 32-bis Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi: effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione l Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque dopo un anno dall effettuazione dell'operazione, a meno che il cessionario o il committente sia assoggettato a procedure concorsuali l'esercizio del diritto alla detrazione sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Attenzione: il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente, che non ha optato a sua volta per l Iva per cassa, sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato quindi per lui non cambia niente. a cura di Marcello Orsatti 11

EFFICACIA L Iva per cassa si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 dicembre 2012. Esempio: fattura differita emessa il 15 dicembre per consegna di beni scortata da ddt in novembre l Iva per cassa non si applica. a cura di Marcello Orsatti 12

EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE AI FINI IVA Art. 6 D.P.R. 633/72 Cessioni di beni immobili stipulazione dell atto notarile Cessioni di beni mobili consegna o spedizione Prestazioni di servizi pagamento del corrispettivo Attenzione: se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati sopra o indipendentemente da essi sia: emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. a cura di Marcello Orsatti 13

REQUISITI PER L APPLICAZIONE DELL IVA PER CASSA a cura di Marcello Orsatti 14

REQUISITO SOGGETTIVO Possono optare per l Iva per cassa le imprese e i professionisti che: nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a 2 milioni di ; in caso di inizio di attività prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 2 milioni di. Attenzione: in caso di inizio attività in corso d anno il limite di 2 milioni di non deve essere ragguagliato ad anno. Enti non commerciali: gli enti non commerciali possono svolgere anche attività commerciali, purché le stesse non siano prevalenti rispetto a quella istituzionale anche tali enti possono optare per l Iva per cassa. a cura di Marcello Orsatti 15

VOLUME D AFFARI Art. 20 D.P.R. 633/72 Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26. Non concorrono a formare il volume d'affari: le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n.3), del codice civile (marchi e brevetti); i passaggi di beni tra attività separate; le prestazioni di servizi rese a soggetti esteri fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7-ter. a cura di Marcello Orsatti 16

REQUISITO DEL CLIENTE Il cliente deve essere un soggetto passivo Iva: impresa o professionista. Attenzione: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di privati sono escluse dall Iva per cassa. a cura di Marcello Orsatti 17

MECCANISMO DELL IVA PER CASSA a cura di Marcello Orsatti 18

IVA PER CASSA: ESIGIBILITA DIFFERITA Per le imprese e professionisti che esercitano l opzione per l Iva per cassa, l Iva relativa a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Attenzione: l Iva diviene, comunque, esigibile decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura: ad esempio per il fallimento la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale. a cura di Marcello Orsatti 19

CLIENTE SOGGETTO PROCEDURE CONCORSUALI Se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) l esigibilità dell Iva è sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con Iva per cassa, fino all effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l imposta diviene esigibile limitatamente all ammontare di quest ultimo. Attenzione: in caso di revoca della procedura concorsuale, l Iva diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell operazione (in questo caso, infatti rimane fermo il termine annuale). a cura di Marcello Orsatti 20

NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO Qualora in pendenza del termine di un anno dall effettuazione dell operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi dell art. 26 comma 1 D.P.R. 633/72 anche per il nuovo ammontare dell imponibile o dell imposta l anno decorre dalla effettuazione dell operazione originaria. a cura di Marcello Orsatti 21

NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l imposta diventi esigibile rettificano direttamente quest ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere computate nella prima liquidazione utile. a cura di Marcello Orsatti 22

MOMENTO DEL PAGAMENTO/INCASSO Circolare Agenzia Entrate 26 novembre 2012 n. 44/E Per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l accreditamento del corrispettivo. Secondo la circolare, tale regola deve essere applicata per: assegni bancari; ri.ba.; rid; bonifici. a cura di Marcello Orsatti 23

MOMENTO DEL PAGAMENTO/INCASSO: DUBBI OPERATIVI Sul momento di incasso con sistemi diversi dal contante l Agenzia delle Entrate si era espressa in termini molto diversi anche nel recente passato: assegno bancario o circolare data di consegna del titolo (R.M. 29 maggio 2009 n. 138/E e C.M. 23 giugno 2010 n. 38/E); cambiale tratta e pagherò data di consegna del titolo a meno che non ci sia la clausola non trasferibile (R.M. 14 marzo 1981 n. 330541, R.M 29 marzo 1983 n. 352856, C.T.C. 6 maggio 1997 n. 2114, C.T.P. Milano 16 marzo 1985); in senso contrario, incasso della cambiale (Cassazione 26 marzo 1974 n. 843, C.T.C. n. 3932/2002); carte di credito data di utilizzo della carta indipendentemente dalla valuta di addebito (R.M. 23 aprile 2007 n. 77); ri.ba. rileva la data di pagamento da parte del cliente indipendentemente dall anticipo effettuato dalla banca che va considerato come un debito verso la banca stessa (Oic 15). a cura di Marcello Orsatti 24

IVA PER CASSA: DETRAZIONE DIFFERITA Per le imprese e i professionisti che esercitano l opzione per l Iva per cassa il diritto alla detrazione dell Iva sugli acquisti sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi o comunque decorso un anno dall effettuazione dell operazione alle condizioni esistenti in tale momento. a cura di Marcello Orsatti 25

DETRAZIONE DIFFERITA La detrazione (art. 19 D.P.R. 633/72) può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al 2 anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Nel caso di adozione del regime Iva per cassa, pertanto, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al 2 anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell acquisto. Esempi Acquisto effettuato a gennaio 2013, con pagamento del corrispettivo a giugno 2013 la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all anno 2015. Acquisto effettuato a gennaio 2013 il cui corrispettivo non sia pagato entro gennaio 2014 la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa all anno 2016. a cura di Marcello Orsatti 26

DETRAZIONE PER I CLIENTI Per i cessionari o committenti delle operazioni fatturate da soggetti che optano per l Iva per cassa, che non abbiano a loro volta esercitato l opzione, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione quindi per loro non cambia niente. a cura di Marcello Orsatti 27

OPERAZIONI ESCLUSE DALL IVA PER CASSA a cura di Marcello Orsatti 28

OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE L Iva per cassa non si applica alle operazioni attive effettuate: nei confronti di soggetti che non agiscono nell esercizio di imprese, arti o professioni (sia residenti che non residenti); nei confronti di enti pubblici art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72 già soggette all Iva per cassa; dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell Iva (editoria, margine, agenzie di viaggio); nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile (reverse charge). a cura di Marcello Orsatti 29

OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE Devono ritenersi esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell esercizio di impresa anche nell eventualità che i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall ente all attività istituzionale. a cura di Marcello Orsatti 30

OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE Operazioni effettuate applicando i regimi speciali di determinazione dell imposta, escluse dall Iva per cassa: del regime monofase (art. 74 comma 1 D.P.R. 633/72; regime per l agricoltura e attività connesse (artt. 34 e 34-bis D.P.R. 633/72; regime del margine per beni usati (art. 36 D.L. 41/95; regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/72); regime dell agriturismo (art. 5 Legge n. 413/91). Attenzione: previa separazione dell attività ai sensi dell art. 36 D.P.R. 633/72 il regime dell Iva per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate in applicazione delle regole ordinarie dell Iva, da soggetti che applicano sia regimi speciali Iva sia il regime ordinario. a cura di Marcello Orsatti 31

AUTOTRASPORTATORI L applicabilità dell Iva per cassa non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti ad esempio il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall art. 74 comma 4 D.P.R. 633/72. a cura di Marcello Orsatti 32

OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE Sono esclusi dal differimento del diritto alla detrazione: gli acquisti di beni o servizi soggetti a Iva con il metodo dell inversione contabile; gli acquisti intracomunitari di beni; le importazioni di beni; le estrazioni di beni dai depositi Iva. Attenzione: fermi restando i casi di esclusione sopra elencati, l adozione del sistema Iva per cassa comporta il differimento della detrazione dell Iva al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell Iva per cassa, qualora queste ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell art. 36 D.P.R. 633/72. a cura di Marcello Orsatti 33

ADEMPIMENTI a cura di Marcello Orsatti 34

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE Le operazioni in Iva per cassa: sono fatturate e registrate secondo le regole ordinarie; concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro-rata di detrazione (art. 19-bis D.P.R. 633/72) con riferimento all'anno in cui le operazioni sono effettuate; sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale é incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (a meno che il cliente non sia assoggettato a procedure concorsuali); devono recare l'annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa ai sensi dell art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012 n.83 l omessa indicazione è una violazione formale sanzionabile (258 ). a cura di Marcello Orsatti 35

INCASSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo l Iva diventa esigibile ed é computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell'operazione. a cura di Marcello Orsatti 36

INCASSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO Esempio 1 Fattura emessa per 10.000 + 2.100 Iva per un totale di 12.100 nel dicembre 2012 viene pagata parzialmente, per un importo di 5.000 nel giugno 2013. Nella liquidazione mensile di giugno 2013 l Iva diviene esigibile nella misura di: (5.000/12.100)*2.100 = 868 a cura di Marcello Orsatti 37

INCASSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO Esempio 2 Imponibile assoggettato a Iva 21%: 10.000 Corrispettivo non imponibile o esente: 8.000 Corrispettivo totale: 18.000 Iva (21% di 10.000): 2.100 Totale fattura: 20.100 Incasso parziale di 9.000 Si devono effettuare i seguenti calcoli: la somma di 9.000 si considera pagare il corrispettivo non imponibile/esente per la quota di 8.000/20.100 (quindi per 3.582) e il corrispettivo imponibile e la relativa imposta per la quota di 12.100/20.100 (quindi per 5.418); a un imponibile e relativa imposta di 5.418 corrisponde, in applicazione dell aliquota del 21%, un imponibile pari a 5.418 / 1,21 = 4.478, cui corrisponde un imposta di 4.478 x 21% = 940 questa è l Iva che diviene esigibile all incasso parziale del corrispettivo. a cura di Marcello Orsatti 38

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE Per chi opta per l Iva per cassa il diritto alla detrazione dell Iva relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie e alle condizioni esistenti in tale momento. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione. a cura di Marcello Orsatti 39

OPZIONE a cura di Marcello Orsatti 40

OPZIONE PER L IVA PER CASSA L Iva per cassa si rende applicabile previa opzione da parte dell impresa o professionista da esercitare secondo le modalità individuate dal provvedimento Agenzia Entrate 21 novembre 2012. Una volta espressa l opzione, il soggetto passivo (con volume d affari non superiore a 2 milioni di ) non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita ma è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate (fatte salve le eccezioni espressamente previste). a cura di Marcello Orsatti 41

COMPORTAMENTO CONCLUDENTE L opzione per la liquidazione dell Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata nella prima dichiarazione annuale ai fini dell Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata. a cura di Marcello Orsatti 42

EFFICACIA DELL OPZIONE L opzione ha effetto a partire dal 1 gennaio dell anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell attività nel corso dell anno, dalla data di inizio dell attività. Limitatamente all anno 2012 l opzione è comunicata con la dichiarazione annuale Iva per l anno 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1 dicembre 2012. Possono optare il 1 dicembre anche i trimestrali con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nel mese di dicembre. a cura di Marcello Orsatti 43

EFFICACIA DELL OPZIONE Per i soggetti che volessero optare per l Iva per cassa a partire dal 1 dicembre 2012 le operazioni già liquidate alla data del 30 novembre 2012 sono escluse dalla disciplina. Esempio Fattura differita emessa il 15 dicembre 2012 relativa a beni consegnati nel novembre 2012 no Iva per cassa; Ricevuta da fornitore in dicembre 2012 una fattura emessa nel novembre 2012 si Iva per cassa. a cura di Marcello Orsatti 44

DURATA E REVOCA DELL OPZIONE L opzione vincola il contribuente all applicazione dell Iva per cassa almeno per 3 anni, salvi i casi di superamento della soglia dei 2 milioni di di volume d affari, che comportano la cessazione del regime. Trascorso il triennio l opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta effettuata. Ai fini del computo del triennio, se l opzione è esercitata a partire dal 1 dicembre 2012, l anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime. a cura di Marcello Orsatti 45

SUPERAMENTO DEL VOLUME D AFFARI Qualora nel corso dell anno sia superato il limite di 2 milioni di di volume d affari: l Iva per cassa non si applica alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato; nella liquidazione relativa all ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l Iva per cassa è computato a debito l ammontare dell imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate e i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati e può essere esercitato il diritto alla detrazione dell Iva che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. a cura di Marcello Orsatti 46

ASPETTI CONTABILI E SUGGERIMENTI OPERATIVI a cura di Marcello Orsatti 47

ASPETTI CONTABILI E opportuno che l Iva relativa alle fatture emesse, da liquidare per cassa, venga iscritta in nell apposito conto Iva a debito con esigibilità differita. Nel momento in cui si incassa il corrispettivo tale conto viene stornato, per l importo dell Iva incassata, a favore del conto Iva a debito. a cura di Marcello Orsatti 48

SCRITTURE CONTABILI Esempio Nel dicembre 2012 emessa fattura con Iva per cassa. Clienti a Ricavi Iva a esigibilità differita Nel marzo 2013 il cliente Rossi paga: Banca a Clienti Iva a esigibilità differita Iva a debito a cura di Marcello Orsatti 49

REGISTRI IVA La circolare n. 328/E/1997 suggerisce di operare nel registro Iva, in sede di registrazione delle fatture con Iva per cassa, le evidenziazioni necessarie, con appositi codici, distinte colonne o altre idonee rilevazioni contabili, ai fini del rinvio dell'obbligo del pagamento dell'imposta. La circolare aggiunge che non é impedito ai soggetti interessati, ove lo ritengano vantaggioso, di procedere alla gestione delle fatture di che trattasi mediante la tenuta di appositi registri sezionali, precisando inoltre che la tenuta del registro riepilogativo è una facoltà e non un obbligo, potendosi eseguire le relative annotazioni contabili in qualsiasi registro Iva tenuto dal contribuente. a cura di Marcello Orsatti 50

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA a cura di Marcello Orsatti 51

CONSIDERAZIONE GENERALE A parità di altre condizioni il metodo dell Iva per cassa è tanto più conveniente, quanto più sono lunghi i tempi di incasso dai clienti delle fatture con Iva, rispetto ai tempi con cui si pagano ai fornitori le fatture con Iva. Le imprese che riescono a finanziarsi con il circolante rischiano addirittura di subire un esborso finanziario netto, in caso di adozione dell Iva per cassa, rispetto alla liquidazione dell Iva con i metodi ordinari. a cura di Marcello Orsatti 52

ESEMPIO 1 Impresa con fatturato costante 150.000 + 31.500 Iva 21% al mese, incassa a 90 giorni, acquisti mensili 50.000 + 10.500 Iva 21% con pagamento a 60 giorni. Debito Iva ordinaria Debito Iva per cassa Differenza Gennaio 2013 21.000 0 21.000 Febbraio 2013 21.000 0 21.000 Marzo 2013 21.000-10.500 31.500 Aprile 2013 21.000 10.500 10.500 Maggio 2013 21.000 21.000 0 a cura di Marcello Orsatti 53

ESEMPIO 1 A fronte di un esborso costante di 10.500, in caso di adozione del metodo ordinario di liquidazione dell Iva, il sistema per cassa prevede questi flussi: 0 relativamente a gennaio, poiché nulla è stato incassato e nulla è stato pagato 0 relativamente a febbraio, poiché nulla è stato incassato e nulla è stato pagato 0 relativamente a marzo, poiché nulla è stato incassato: matura anzi un credito di 10.500, perché sono stati pagati i fornitori di gennaio (50.000, cui corrisponde Iva per 10.500) 0 relativamente ad aprile, perché a fonte del debito per Iva sorto in relazione all incasso del fatturato di gennaio (150.000, cui corrisponde Iva per 31.500) vi è un credito di 10.500, per il pagamento dei fornitori del mese di febbraio, cui si aggiunge il credito di 10.500 riportato dalla liquidazione del mese precedente. a cura di Marcello Orsatti 54

ESEMPIO 1 A partire dal mese di maggio la situazione si normalizza, nel senso che gli esborsi mensili, in caso di adozione del metodo per cassa, sono esattamente gli stessi che si avrebbero in caso di liquidazione dell Iva nei modi ordinari. a cura di Marcello Orsatti 55

CONSIDERAZIONE GENERALE Le imprese che sono tendenzialmente a credito di Iva non hanno alcun interesse ad adottare il sistema dell Iva per cassa. a cura di Marcello Orsatti 56

ESEMPIO 2 Impresa vende con Iva al 10% e acquista al 21%: vendite mensili di 100.000 fatturate con Iva 10% (l Iva mensile sulle vendite è quindi pari a 10.000 ), l incasso dai clienti è a 90 giorni; gli acquisti mensili con Iva 80.000 + Iva 21% (16.800) sono pagati a 60 giorni. a cura di Marcello Orsatti 57

ESEMPIO 2 Credito Iva ordinaria Credito Iva per cassa Differenza Gennaio 2013 6.800 0 6.800 Febbraio 2013 13.600 0 13.600 Marzo 2013 20.400 16.800 3.600 Aprile 2013 27.200 23.600 3.600 Maggio 2013 34.000 30.400 3.600 a cura di Marcello Orsatti 58

ESEMPIO 2 L adozione del sistema dell Iva per cassa non porta alcun beneficio finanziario all impresa, in quanto essa è cronicamente a credito Iva. A fronte di un credito Iva costante di 6.800, in caso di adozione del metodo ordinario di liquidazione dell Iva, il sistema per cassa prevede questo andamento del credito: 0 relativamente a gennaio, poiché nulla è stato incassato e nulla è stato pagato 0 relativamente a febbraio, poiché nulla è stato incassato e nulla è stato pagato 16.800 relativamente a marzo, poiché sono stati pagati i fornitori di gennaio 23.600 relativamente ad aprile, perché a fonte del debito per Iva sorto in relazione all incasso del fatturato con Iva di gennaio (10.000) vi è un credito di 16.800, per il pagamento dei fornitori del mese di febbraio, cui si aggiunge il credito di 16.800 riportato dal mese precedente. a cura di Marcello Orsatti 59

L AVVISO DI FATTURA a cura di Marcello Orsatti 60

L AVVISO DI FATTURA Istanza di consulenza giuridica di Anie (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) all Agenzia delle Entrate ottobre 2012 A fronte delle prestazioni rese, le imprese di servizi potrebbero predisporre degli avvisi di pagamento da inviare ai clienti al fine di informarli dell importo dovuto tali avvisi non comportano la nascita di obblighi Iva, in quanto la comunicazione non contiene tutti i requisiti richiesti dall art. 21 del D.P.R. 633/72. Solo in un momento successivo, ossia all atto effettivo del pagamento del corrispettivo per il servizio reso, il prestatore emetterà la fattura vera e propria e adempirà ai relativi obblighi Iva. L Agenzia delle Entrate ha riconosciuto questa interpretazione come conforme alle norme recate dagli art 6 e 21 del decreto Iva, all unanime dottrina, alla risalente prassi amministrativa e a quella commerciale comunemente in uso e ha dunque ritenuto che il documento emesso prima del pagamento (totale o parziale) del corrispettivo del servizio, contenente la dicitura avviso di pagamento e privo dei requisiti elencati dall art. 21 del D.P.R. 633/72 quali la data, il numero progressivo, l aliquota Iva e l ammontare dell imposta dovuta, non sia titolo rilevante agli effetti dell Iva. a cura di Marcello Orsatti 61