PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. D.M. 7 agosto 2012

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PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 7 agosto 2012

DECRETO APPLICATIVO del DPR n 151/11 (G.U. n 201 del 29.08.2012) In vigore dal 27 novembre 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 1 agosto 2011, n. 151. 2

CONTESTO NORMATIVO Legge 122/2010 ( misure urgenti per competitività economica ) DPR 151/2011 (nuovi procedimenti di prevenzione incendi) DPR 160/2010 (Regolamento SUAP) DL83/2012 conv. L. 7.8.2012 n.134 (Nuovo Sportello Unico Edilizia SUE) 3

QUADRO NORMATIVO DPR 37/98 DPR 151/2011 DM 4.05.98 DM 7.08.2012 Circ.. M.I. Decreto D.C.P.S.T. 4

Struttura del D.M. 07.08.2012 11 Articoli 4 Allegati Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Definizioni Finalità ed ambito di applicazione Istanza di valutazione dei progetti Segnalazione certificata di inizio attività Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Istanza di deroga Istanza di nulla osta di fattibilità Istanza di verifiche in corso d opera All.I All.II Documentazione tecnica da allegare all istanza di valutazione dei progetti A Documentazione per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio; B - Documentazione per attività regolate da specifiche disposizioni antincendio; C Modifiche di attività esistenti Certificazini e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività 1 Prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco; 2 Prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte; 3 Impianti Art.9 Art.10 Art.11 Voltura Modalità di presentazione delle istanze Disposizioni finali ed abrogazioni All.III All.IV Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all All.I del DPR 151/11 Modifiche ad attività esistenti 5

D.M. 07 agosto2012 Attua l'art. 2, comma 7 del DPR. 151/2011 Sostituisce il DM 4 maggio 1998 (rimasto valido fino al 27.11.2012) ed attuale per determinare l importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco fino dell emanazione del Decreto corrispettivi (art.2 Co 8 DPR 151/11) Per nuove attività tabelle equiparazione in All.II del Reg. Introduce nuove definizioni e Sottoclassi (All. III) Definisce le modalità di presentazione delle istanze e delle segnalazioni per i procedimenti di prevenzione incendi: valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, rinnovo periodico di conformità antincendio, deroga, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d opera, voltura; Ribadisce raccordo con il SUAP (art.10 del DPR); Prevede pratiche trattate con approccio ingegneristico Introduce il concetto di modifiche,delle attività esistenti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e che comportano variazione delle condizioni di sicurezza antincendio (art. 4 co. 6 DPR 151/2011(All. IV)); 6

Cat. di Rischio All.to I DPR 151/11 A B C D.M. 07 agosto2012 Procedimenti previsti VP art.3 DPR art.3 DM PROCEDIMENTI OBBLIGATORI SCIA art.4 DPR art.4 DM ARPCA (**) art.5 DPR art.5 DM PROCEDIMENTI VOLONTARI DER (*) art.7 DPR art.6 DM NOF art.8 DPR art.7 DM VCO VCO (***) art.9 DPR art.8 DM (*) DEROGA_ Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attivitànon rientranti tra quelle riportate all allegato I del D.P.R. n.151/2011 ma disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (**) attestazione rinnovo periodico di pi (***) Verifica in corso d opera 7

D.M. 07 agosto2012 Definizioni Attivitàsoggetta quelle riportate all Allegato I del DPR 151/2011 Tecnico antincendio professionista iscritto in albo professionale Professionista antincendio professionista iscritto in albo professionale, iscritto negli elenchi del Ministero dell Interno ai sensi art. 16 Dlgs 139/2006 (ex L. 818/84). Vedi anche D.M.05 agosto 2011 Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio ( DM 9 maggio 2007) Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio art.6 D.M. 09 maggio 2007 Segnalazione segnalazione certificata di inizio attività art. 4 del DPR 151/2011 8

Decreto del Direttore Centrale della Prevenzione e Sicurezza Tecnica n. 200 del 31/10/2012 In vigore obbligatoriamente dal 27 novembre 2012

Decreto del Direttore Centrale della Prevenzione e Sicurezza Tecnica n. 252 del 10/4/2014 In vigore obbligatoriamente dal 1 maggio 2014

Valutazione del Progetto (art. 3 DPR 151/2011 e art. 3 del D.M. 7 agosto 2012) mod. PIN 1-2012 Documentazione tecnica a firma di TECNICO ABIL. O PROFESSIONISTA ANT. I responsabili delle attività di Cat. B e C, sono tenuti a richiedere al Comando VF l esame del progetto dell opera che intendono realizzare o modificare a) elaborati grafici b) relazione tecnica Il Comando VF esprime il proprio parere entro 60 gg. Entro Il Comando VF 30 giorni può richiedere documentazione integrativa

Valutazione del Progetto (art. 3 DPR 151/2011 e art. 3 del D.M. 7 agosto 2012) mod. PIN 1-2012 Dati del richiedente Informazioni generali sull attività Dati dell attività Tipo di intervento previsto in progetto Dati tecnico abilitato o Professionista ant. ( FSE)

1 Attività NON REGOLATE da specifiche disposizioni antincendio RELAZIONE TECNICA A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio - destinazione d'uso (generale e particolare); - sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio; - carico di incendio nei vari compartimenti; - impianti di processo; - lavorazioni; - macchine, apparecchiature ed attrezzi; - movimentazioni interne; - impianti tecnologici di servizio; - aree a rischio specifico. A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali - condizioni di accessibilità e viabilità; - lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); - caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.); - aerazione (ventilazione); - affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali; - vie di esodo. ELABORATI GRAFICI planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento; piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio. A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio A.1.4 Compensazione del rischio incendio A.1.5 Gestione dell emergenza 2 Attività REGOLATE da specifiche disposizioni antincendio B.1 dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi

In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica, deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto previsto per le attività non normate (Allegato I, lettera A del decreto), integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Nulla Osta di fattibilità ( NOF) (art. 8 DPR 151/2011 e art. 7 del D.M. 7 agosto 2012) mod. PIN 5 2012 NOF Documentazione tecnico -progettuale, limitatamente agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell istanza a firma di tecnico abilitato Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento. I responsabili delle attività di categorie B e C, possono richiedere l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. Indicare gli aspetti di prevenzione incendi per i quali si chiede il parere preliminare a) elaborati grafici b) relazione tecnica

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'interno sono di tipo ''deterministico-prescrittivo''. A volte la presenza di vincoli non consente di rispettare uno o più punti delle norme Con la deroga è possibile superare queste situazioni prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente. o non soggetta ma con regola tecnica Richiesta di Deroga ( attività con regola tecnica) (art. 7 DPR 151/2011 e art. 6 del D.M. 7 agosto 2012) mod. PIN 4 2012 Deroga Specificare se trattasi di attività soggetta (all.i DPR 151/2011) o non soggetta Documentazione tecnico - progettuale a) elaborati grafici b) relazione tecnica (Integrata con valutazione del rischio aggiuntivoe misure tecnico-gestionalicompensative) Firma:Professionista antincendio

Verifiche in Corso d Opera (art. 9 DPR 151/2011 e art. 8 del D.M. 7 agosto 2012) mod. PIN 6-2012 Documentazione tecnico illustrativa relativa agli aspetti di p.i. oggetto della verifica richiesta a firma di tecnico abilitato Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento. I responsabili delle attività di categorie A, B e C, possono richiedere al Comando visite tecniche, da effettuarsi nel corso della realizzazione dell'opera. Indicare gli aspetti di prevenzione incendi rispetto ai quali si chiede la verifica La documentazione tecnico illustrativa farà riferimento a: Progetto (cat. A) Progetto approvato (cat.b-c)

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) (art. 4 DPR 151/2011 e art. 4 del D.M. 7 agosto 2012) I responsabili delle attività di categorie A, B e C, devono presentare Comando, prima dell esercizio dell attività la SCIA. La SCIA non è un documento unico, ma piuttosto un fascicolo composto da più parti sottoscritte da soggetti diversi. al Il Tecnico abilitato Responsabile dell attività Professionista Antincendio L installatore

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) (art. 4 DPR 151/2011 e art. 4 del D.M. 7 agosto 2012) Il fascicolo della SCIA è costituito a sua volta da due sotto-fascicoli Uno che va consegnato al Comando Uno che va tenuto a disposizione per eventuali controlli

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) (art. 4 DPR 151/2011 e art. 4 del D.M. 7 agosto 2012) Fascicolo da consegnare al Comando La Segnalazione Certificata di inizio attività propriamente detta (ex art. 4 del DPR 151/11) sottoscritta dal «responsabile dell attivit attività» à»; L Asseverazione sottoscritta da un «tecnico abilitato»; ; (nel caso di modifiche senza aggravio una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di «tecnico abilitato»); Dichiarazioni/Certificazioni sottoscritte, nella generalità dei casi, dal «professionista antincendio»; Da un attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo l 8 marzo 2006, n. 139 Relazione tecnica ed elaborati grafici,, a firma di «tecnico abilitato»,, conformi a quanto specificato nell'allegato I, lettera B, del decreto per le attività soggette di categoria «A» ; Una dichiarazione,, a firma del responsabile dell'attività,, in merito all'attuazione del SGSA, nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) (art. 4 DPR 151/2011 e art. 4 del D.M. 7 agosto 2012) Fascicolo da rendere disponibile per i controlli Fanno parte di un apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando VF relazioni di calcolo integrali rapporti di prova, dichiarazioni di conformità di prodotti omologati ecc.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) RESPONSABILE LEGALE DELLA ATTIVITÀ Modello Pin 2-2014 SCIA

firma SCIA

Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio TECNICO ABILITATO Relazione tecnica ed elaborati grafici (per le sole attività in categoria A) Documntazione tecnica e dich. Non aggravio per modifiche che non comportano aggravio (per le attività in categoria A,B,C) Modello Pin 2.1-2014 firma

firma Modello Pin 2.1-2014 Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio TECNICO ABILITATO

Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in opera PROFESSIONISTA ANTINCENDIO Mod. Pin 2.2- Cert REI firma

Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in opera PROFESSIONISTA ANTINCENDIO NB. Nel caso in cui la SCIA si riferisca ad una porzione dell insediamento o il certificatore abbia un incarico parziale è compito del certificatore stesso di delimitare anche graficamente nelle tavole di supporto l area del suo intervento. firma

TAVOLE GRAFICHE RIEPILOGATIVE 20 19 18 1 2 3 21 22 4 5 6 7 8 9 Classe 60 23 Classe 120 24 25 26 27 Classe 90 10 Devono essere allegate una o più tavole grafiche riepilogative indicanti le strutture portanti e separanti aventi determinate caratteristiche di resistenza al fuoco. Sarebbe opportuno indicare graficamente anche la presenza di compartimenti, filtri a prova di fumo, vani scala protetti, ecc con le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste. 17 16 15 14 13 12 11 Esempio: I pilastri 5,6,24,25, le travi di collegamento, la fascia di solaio ivi compresa e le eventuali murature di separazione posseggono caratteristiche R/REI 120

Dichiarazione inerente i prodotti impiegati PROFESSIONISTA ANTINCENDIO Mod Pin 2.3 DICH-PROD Si tratta di un modello che tratta di tre diverse tipologie: reazione al fuoco resistenza al fuoco dispositivi di apertura delle porte. firma

firma firma

Esempio Tavole grafiche riepilogative 4 3 3 1 2 1 1 1 Esempio: 1 Porte resistenti al fuoco REI 120 con dispositivo di apertura a semplice spinta; 2 Porte delle camere RE 30; 3 Materassi con classe di reazione al fuoco 1IM; 4 Tendaggi delle camere con classe di reazione al fuoco 1

Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio Impianto ricadente nel D.M. 37/08 non ricadente nel D.M. 37/08 realizzato dopo il 27 marzo 2008 è presente il progetto SI, con progetto NO, con o senza progetto SI NO dichiarazione di conformita Dich. Risp/Conf. o CERT IMP mod-2014 DICH-IMP mod-2012 CERT IMP mod-2014

1 ricadente nel D.M. 37/08 2- impianti realizzati prima 27.marzo 08 firma firma

Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell impianto Mod Pin 2.4- Dich. Imp. Rappresentante legale dell Impresa installatrice L imprenditore individuale o il rappresentante legale ovvero il responsabile tecnico da essi preposto deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all art.4 del D.M. n.37/98. non ricadente nel D.M. 37/08 è presente il progetto La certificazione va redatta singolarmente per tipologia di impianto (barrare solo una casella alla volta)

Impianto di controllo del fumo e del calore Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell impianto non ricadente nel D.M. 37/08 è presente il progetto firma

Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell impianto Mod. Pin 2.5- Cert. Imp PROFESSIONISTA ANTINCENDIO ricadente o non nel D.M. 37/08 Modello Pin 2.5-2014 non è presente il progetto

Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell impianto Il professionista, deve descrivere l impianto che certifica PROFESSIONISTA ANTINCENDIO ricadente o non nel D.M. 37/08 Modello Pin 2.5-2014 non è presente il progetto C E R T I F I C A CHE, SULLA BASE DEI SOPRALLUOGHI E DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI, TENUTO ALTRESÌ CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI È DESTINATO, L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA DELL ARTE E RISULTA REGOLARMENTE FUNZIONANTE. firma

Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio Impianti realizzati dopo il 27.03.08 ( in regime di validità del D.M. 37/98) Tipologia di impianto dichiarazione di conformità d.m. 37/98 Una delle due soluzioni CERT.IMP* DICH.IMP ** 1 energia elettrica SI 2 illuminazione d emergenza SI 3 scariche atmosferiche SI 4 estinzione automatica/manuale SI 5 evacuazione fumo e calore SI SI 6 rivelazione incendi, fumo, gas SI 7 segnalazione ed allarme antincendio SI 8 controllo incendio/esplosione SI SI 9 Impianti (liquidi infiammabili o combustibili) SI SI 10 Impianto ( gas qualunque forma e tipo)) SI 11 Impianto (riscaldamento, condizionamento..) SI 12 Impianto ( solidi combustibili e infiammabili) SI SI 13 Impianto ( solidi e liquidi comburenti) SI SI * senza progetto ** con progetto

Modulistica: Attività specifica Depositi GPL fino a 5 mc non a servizio di attività soggette (uso domestico ) INIZIO ATTIVITA RINNOVO Attestante conformità alle norme di pi dichiarazione corretta installazione dm 37/08

Attività esistenti in categoria A, B e C ATTIVITA ESISTENTI IN POSSESSO DI SCIA (o cpi ) In caso di cambio di titolarità alla scadenza della SCIA VOLTURA PIN 7_2012

Voltura art. 9 del D.M. 7 agosto 2012) mod. PIN 5-2012 Generalitàe domicilio del nuovo responsabile dell attività soggettà Assunzione degli obblighi connessi all esercizio dell attività dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà Indicazioni di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando

Attestato di Rinnovo Periodico art. 5 DPR 151/11 e art. 9 del D.M. 7 agosto 2012) I responsabili delle attività di categorie A, B e C, in cui non sono presenti modifiche devono inviare alla scadenza della SCIA o del vecchio CPI mod. PIN 3-2014 Presentazione entro - 5 anni -10 anni dalla data I SCIA Dichiarazione di Assenza di variazioni nel quinquennio precedente alla data della richiesta di rinnovo Non occorre più rinnovare il vecchio CPI come si faceva prima Dichiarazione di rispetto obblighi gestionali, verifiche, manutenzioni Ricevuta dell attestato di rinnovo periodico

Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio PROFESSIONISTA ANTINCENDIO Modello Pin 3.1-2014 Professionista antincendio Riferimento alla/e SCIA descrizione della protezione attiva antincendio.

Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio PROFESSIONISTA ANTINCENDIO ASSEVERA che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. firma

Modifiche Attività esistenti in categoria A, B e C ATTIVITA ESISTENTI IN POSSESSO DI SCIA ( cpi o verbale di visita tecnica) MODIFICHE AD ATTIVITA ESISTENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NON RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ovvero considerate non sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme tecniche AGGRAVIO preesistenti condizioni di sicurezza antincendio NON AGGRAVIO preesistenti condizioni di sicurezza antincendio articolo 4 comma 6 del DPR 151/11

modifiche rilevanti con aggravio articolo 4 comma 6, dm 7 agosto 2012 In caso di modifiche che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, PROCEDURA Attivitàin B e C Attivitàin A 1. valutazione del progetto 2. segnalazione certificata inizio attività 1. segnalazione certificata inizio attività

modifiche rilevanti con aggravio 1. valutazione del progetto 2. segnalazione certificata inizio attività limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica. RELAZIONE TECNICA ATTIVITA REGOLATA Riferimento alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi ATTIVITA NON REGOLATA -Individuazione dei pericoli d incendio - descrizioni delle condizioni ambientali -Valutazione quantitativa del rischio incendio - compensazione del rischio incendio - gestione dell emergenza ELABORATI GRAFICI la planimetria generale deve riguardare l'intero complesso, mentre i restanti elaborati la sola parte oggetto degli interventi di modifica. 1. segnalazione certificata inizio attività

Modifiche rilevanti che non comportano aggravio articolo 4 comma 7, dm 7 agosto 2012 In caso di modifiche rilevanti che non comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, Attività in categoria A, B o C PROCEDURA segnalazione certificata inizio attività, articolo 4 del dpr 1 agosto 2011,n. 151.

Modulistica: modifiche che non comportano aggravio di rischio per attività in categoria A, B e C DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO PIN 2.6_2012 Art. 4, comma 7 SCIA PIN_2_2012 ASSEVERAZIONE PIN 2.1_2012 CERT REI PIN 2.2_2012 DICH PROD PIN 2.3_2012 DICH IMP PIN 2.4_2012 Relazione tecnica ed elaborati grafici DICHIARAZIONE CONFORMITA ( d.m. 37/08)

Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio TECNICO ABILITATO Modello Pin 2.6-2012 firma

MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ( allegato IV del D.M. 7 agosto 2012) che comportano variazione preesistenti condizioni di sicurezza A Variazioni, in incremento, significative ai fini della sicurezza antincendio, della quantità in massa delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività Descrizione sintetica dell analisi che ha condotto al giudizio di non aggravio del rischio B Variazioni, in incremento, del carico d'incendio e/o delle energie in gioco che comportino variazioni dei parametri dimensionali per la classificazione antincendio C Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici all'interno dell'attività: i. incremento della potenzialità termica ( significativi ai fini delle sicurezza antincendio) ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti. D Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio E Modifica delle misure di protezione per le persone i. modifica della destinazione d'uso o della tipologia o del layout del sistema produttivo o dei locali dell'attività; ii. iii. incremento del volume complessivo dell'attività; aggravio ai fini antincendio delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio; iv. modifica sostanziale dei sistemi di compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica degli effluenti dell'incendio, di altri sistemi di protezione attiva contro l'incendio. v. aggravio ai fini antincendio delle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali; i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita; ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...); iii. modifica sostanziale ai fini antincendio dei sistemi di vie d'uscita; dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività; firma Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio TECNICO ABILITATO

valutazione delle modifiche rilevanti PARAMETRO A Variazioni, in incremento, significative ai fini della sicurezza antincendio, della quantità in massa delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa; es. aumento di materiali pericolosi in deposito o lavorazione ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio es. utilizzo liquidi combustibili con minore p.i.

PARAMETRO B valutazione delle modifiche rilevanti Variazioni, in incremento, del carico d'incendio e/o delle energie in gioco che comportino variazioni dei parametri dimensionali per la classificazione antincendio Carichi di incendio specifici di progetto(q f,d ) Classe Non superiore a 100 MJ/m 2 0 Non superiore a 200 MJ/m 2 15 Non superiore a 300 MJ/m 2 20 Non superiore a 450 MJ/m 2 30 Non superiore a 600 MJ/m 2 45 Non superiore a 900 MJ/m 2 60 Non superiore a 1200 MJ/m 2 90 Non superiore a 1800 MJ/m 2 120 Non superiore a 2400 MJ/m 2 180 Superiore a 2400 MJ/m 2 240

PARAMETRO C valutazione delle modifiche rilevanti Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici all'interno dell'attività: i. incremento della potenza o della energia termica (significativa ai fini antincendio); es. sostituzione di GE o CT con potenzialità maggiori, aumento della pressione di lavorazione ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti es. spostamento di un impianto facente parte di un processo produttivo, modifica della logica d intervento di valvole di sicurezza

PARAMETRO D valutazione delle modifiche rilevanti Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività es. cambio destinazione da deposito a sala controllo impianto, inserimento di soppalchi ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo es. sostituzione macchinari di un sistema produttivo iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività es. aggiunta di un capannone, sopraelevazioni ecc iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali es. aumento dei carichi sulle strutture, interventi sulle pareti resistenti al fuoco o sui rivestimenti classificati v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio; es. rimozione controsoffitti o porte tagliafuoco, cambio dei percorsi dei condotti di ventilazione, passaggio da water mist ad aerosol,

PARAMETRO E valutazione delle modifiche rilevanti Modifica delle misure di protezione per le persone i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita es. apertura al pubblico di un ufficio ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività es. spostamento casse o espositori in una attività commerciale che incide sui percorsi di esodo, cambio di sistemi di protezione attiva o passiva, cambio varchi di accesso

Modifiche non rilevanti articolo 4 comma 8, dm 7 agosto 2012 In caso di modifiche non ricomprese all articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi, Attività in categoria A,B o C PROCEDURA Nessuna documentazione occorre presentare al Comando per autorizzare le modifiche. Si segnale che comunque occorre effettuare la valutazione della modifica apportata per dimostrare la non rilevanza, ai fini antincendi. Al momento della comunicazione di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, art. 5 del d.p.r. 151/11, occorrerà documentare al Comando la tipologia di modifica eseguita. Potranno anche essere opportuno fornire planimetrie aggiornate.

Riepilogo modifiche rilevanti MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO rientrano nei casi riportati in Allegato IV AGGRAVIO preesistenti condizioni di sicurezza antincendio NON AGGRAVIO preesistenti condizioni di sicurezza antincendio Cat. A Cat. B - C SCIA 1) Valutazione del progetto 2) SCIA SCIA 1. Asseverazione sulle modifiche 2. Relazione e dichiarazione di non aggravio ( tecnico abilitato) 3. Certificazioni o dichiarazioni ( professionista antincendio)

Riepilogo modifiche non rilevanti Modifiche non rilevanti Modifiche non sostanziali che non rientrano in nessuno dei casi riportati in Allegato IV SI che sono considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi documentare al Comando la tipologia di modifica eseguita in occasione di ARPCA ( attestato di rinnovo periodico conformità antincendio) (1) ad esempio, quelle definite in Allegato A al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8

SANZIONI PENALI La procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81) Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto. L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza. pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. Contravvenzione più ricorrente alla normativa di cui al d.lgs n. 81/2008 in fase di controlli di prevenzione incendi Violazione dell Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l incolumità dei lavoratori relativamente alla: mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica (punito dall Art. 55 comma 5 lett. c con l arresto da 2 a 4 mesi o con l ammenda da 1.200 a 5.200 euro).

SANZIONI PENALI D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 -Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro TITOLO II -LUOGHI DILAVORO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell ALLEGATO IV.... 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all articolo 63, commi 1, 2 e 3;..

SANZIONI PENALI D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 -Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ALLEGATO IV- REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. 4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. 4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ( allegato I dpr 151/11). Fino all emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Violazione dell Art. 63,comma 1 in combinato disposto con l art. 64, comma 1: (punito dall Art. 68 comma 1 lett. b con l arresto da 2 a 4 mesi o con l ammenda da 1.200 a 5.200 )

GRAZIE PER L ATTENZIONE